Articolo 19 della Legge 2 maggio 1990, n. 102
Articolo 18
Versione
5 maggio 1990
Art. 19. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Entrata in vigore il 5 maggio 1990