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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/11/2025, n. 5750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5750 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 4069/2021 R.G., con ordinanza depositata il 14.07.2025, questa Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 14/11/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
La Corte, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. AlessNDro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente: S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4069/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 5490/2021 del
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 11/06/2021, non notificata ai fini della decorrenza del termine breve, pendente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale l. r. p. t., rappresentata e difesa, come da procura in calce atto di appello, dall'avv. Massimo Bonifacio (c.f.:
; C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._3 Controparte_3
), (C.F. , C.F._4 Controparte_4 C.F._5
(C.F. ), rappresentati e Controparte_5 C.F._6
difesi, come da procura apposta in calce alla citazione di primo grado, dall'avv. Domenico Della Ratta (C.F.: ); C.F._7
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità sanitaria.
Conclusioni:
pag. 2/29 per l'appellante: “.. disattesa l'eccezione di giudicato, formulata da parte appellata, come ogni altra avversa eccezione e richiesta, Voglia l'adita
Corte di Appello accogliere il proposto gravame e per l'effetto:
- in via principale:
- dichiarare nulla la sentenza o, in via subordinata, la consulenza tecnica espletata per violazione dell'art. 15 della L.24/2017;
- comunque, respingere le domNDe tutte proposte dai sigg.
[...]
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, contro l'odierna appellante;
Parte_2
- in via subordinata:
- per il caso che si intenda confermare la sussistenza del presupposto cardine cioè la responsabilità della struttura sanitaria nella causazione dell'evento rigettare la domNDa o, quantomeno, ammetterla nei confronti del solo coniuge;
- In via ancor più gradata, sempre per il caso che si intenda confermare la sussistenza del presupposto cardine cioè la responsabilità della struttura sanitaria nella causazione dell'evento, rideterminare in ragione di quanto esposto in premessa, nella minor somma che la Corte riterrà opportuno, l'importo liquidato in favore degli appellati.
- con vittoria di spese di primo e secondo grado ..”.
Per gli appellati: “.. 2.accogliere l'eccezione preliminare di passaggio in giudicato ex art.324 c.p.c. della sentenza di primo grado n.5490/2021
pag. 3/29 essendo stata la stessa ritualmente notificata al domicilio digitale indicato in atti in data 21/06/2021 (doc. A) allegato al fascicolo di parte in appello mentre l'atto di citazione in appello risulta notificato in data
23/09/2021, e confermare la detta sentenza di primo gradò
n.5490/2021 emessa dal Tribunale di Napoli Sez.8 all'esito del giudizio
RG 29549/2016; 3.accogliere l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.348bis c.p.c. e confermare la sentenza di primo grado n.5490/2021 emessa dal Tribunale di NapoliSez.8 all'esito del giudizio RG 29549/2016; 4.accogliere l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342c.p.c. e confermare la sentenza di primo grado n.5490/2021 emessa dal
Tribunale di Napoli Sez. 8 all'esito del giudizio RG 29549/2016; 5. nel merito: respingere, per tutte le motivazioni di cui sopra, i motivi di impugnazione 1 2 3 e 4 di cui all'atto di citazione in appello, e confermare la sentenza di primo grado n.5490/2021 emessa dal
Tribunale di Napoli Sez. 8 all'esito del giudizio RG 29549/2016; In ogni caso si chiede di confermare la sentenza di primo grado n.5490/2021 emessa dal Tribunale di Napoli Sez. 8 all'esito del giudizio RG
29549/2016 e la condanna di controparte appellante al pagamento delle spese e competenze legali relative anche al giudizio di appello, da quantificarsi e liquidarsi applicNDo i valori massimi in considerazione della complessità della causa trattata e della difesa assunta a favore di più parti, come da D.M. 55/2014, e successive modifiche ed integrazioni, oltre rimborso spese gen.15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato ex art.93 c.p.c.. .. Qualora si superino le eccezioni preliminari di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, di pag. 4/29 inammissibilità ex art.348 bis c.p.c. e di inammissibilità ex art.342 c.p.c., ed in ogni caso per le ragioni in diritto di cui sopra, si voglia rivalutare in aumento, secondo il principio della personalizzazione, il danno iure proprio da perdita del rapporto parentale e/o da morte già liquidato nella sentenza di primo grado, e quindi confermare e dichiarare la responsabilità per colpa professionale medica della convenuta azienda
per la condotta inadempiente e comunque colposa Controparte_6
avuta dai medici suoi dipendenti e in rapporto di collaborazione con la detta azienda, condotta determinante nel causare la morte del paziente
avvenuta in data 23/11/2021, avendo questi Persona_1
assunto un comportamento nel complesso integrante responsabilità professionale medica, e con parziale conferma della sentenza di primo grado n.5490/2021 del Tribunale di Napoli Sez.8 (giudizio RG
29549/2016), rideterminare, come detto, in aumento, secondo il principio della personalizzazione, il danno iure proprio da perdita delrapporto parentale e/o da morte con conseguente condanna della detta azienda convenuta parte appellante, o chi per essa, al pagamento delle relativa somma che si vorrà, come detto, rideterminare in aumento, rispetto a quanto già liquidato nella sentenza di primo grado, con condanna della medesima azienda appellante al pagamento della somma, così rideterminata in aumento, a favore delle dette parti appellate, il tutto da valutarsi, quantificarsi e liquidarsi considerNDo i valori di cui alle tabelle del Tribunale di Milano (ancora allo stato criterio generale di valutazione e quantificazione) e/o comunque in via equitativa ex art.1226 c.c., e sempre con vittoria di spese e competenze di lite anche per il giudizio di appello, da quantificarsi e liquidarsi ex D.M. pag. 5/29 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni con attribuzione a favore del sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c..”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 11.10.2016, Controparte_1
(moglie), , e (figli) di CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
premesso che costui, pervenuto in data Parte_3
21.11.2015 presso il Pronto Soccorso del PO San Giuliano di Giugliano, dove veniva ricoverato con diagnosi di accettazione di dispnea in BPCO
(in paziente già affetto da BPCO, fibrillazione atriale cronica, ipertensione arteriosa, diabete, appendicectomia, prostatectomia parziale, insufficienza renale cronica, frattura vertebrale cronica), deducevano che, a seguito della somministrazione di e Pt_4
AM, alle 16,50 del 23.11.2015, il paziente decedeva per arresto cardiaco.
Sulla scorta di tali rilievi, chiedevano accertarsi la responsabilità della convenuta azienda , sul presupposto che il decesso era Parte_1
riconducibile al comportamento colposo dei sanitari che lo avevano avuto in cura, consistito nell'inadeguatezza dei farmaci somministrati, controindicati rispetto all'età ed alle condizioni di salute, e condannarsi la medesima al risarcimento dei danni da essi sofferti iure proprio in conseguenza del decesso del loro congiunto.
Si costituiva in giudizio la , eccependo l'infondatezza nel CP_7
merito della domNDa di cui chiedeva il rigetto, rilevNDo inoltre come pag. 6/29 il quadro complessivo deponesse per una causa infettiva del decesso del tutto estranea ai farmaci sedativi che i sanitari erano stati costretti ad utilizzare per il grave stato di agitazione in cui versava il paziente.
Istruita la causa con l'espletamento di una CTU medico legale, all'esito l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, affermata la responsabilità dell condannava la medesima a pagare, in favore di ognuno degli attori, l'importo di euro “168.250,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del decesso (23/11/2015) alla data di deposito della sentenza, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di euro 165.960,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo”, oltre alla rifusione delle spese processuali e di quelle inerenti alla CTU.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, pubblicata in data 11/06/2021, l'
[...]
, sul presupposto che la stessa non le fosse stata CP_6
notificata ai fini di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva appello, mediante atto notificato il 28/09/2021, con il quale, censurNDola per i motivi appresso esaminati, chiedeva accogliersi le conclusioni dinanzi trascritte.
Costituendosi con comparsa depositata il 23.12.2021, tempestivamente rispetto alla prima udienza indicata nell'atto di appello per il giorno 12.1.2022, gli attori originari, eccepita in via pag. 7/29 preliminare l'inammissibilità dell'appello per tardività, sul presupposto di avere validamente notificato la sentenza all ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c., in data
21/06/2021, contestata nel merito la fondatezza dell'avverso gravame, proponevano, a loro volta, appello incidentale, finalizzato ad ottenere una liquidazione migliorativa del danno, sul presupposto dell'esiguità di quello accordato dal primo Giudice.
Disattesa, con ordinanza del 10.11.2022, l'istanza di inibitoria formulata dall' all'esito di plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, la Corte, come da ordinanza depositata il 14.07.2025, dinanzi riportata, disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante concessione alle parti del termine fino al 14.11.2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il fascicolo veniva, inoltre, scardinato dal ruolo del precedente Consigliere relatore ed assegnato alla relazione del Consigliere dott. M. Sacchi.
Scaduti i termini accordati alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dagli appellati sul presupposto della relativa tardività.
pag. 8/29 Al riguardo, gli appellati deducevano di avere notificato la sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c., in data
21/06/2021, all presso i procuratori costituiti, Avv. TO ER ed Avv. MA CA, al domicilio digitale eletto in atti,
e Email_1
così come indicato in Email_2
comparsa di costituzione di nuovo difensore agli atti e al fascicolo telematico in data 30/10/2019.
Osservavano, quindi, che avendo l notificato l'appello solo in data
28/09/2021, dopo il decorso del termine di 30 giorni di cui all'art. 325
c.p.c., la sentenza doveva ritenersi passata in giudicato.
§ 4.
L'eccezione è infondata.
Invero, l' in replica alla stessa, documentava che, al momento della notifica della sentenza, da parte degli appellati, era cessato con essa il rapporto di servizio dei predetti avvocati, costituiti in primo grado,
TO ER ed MA CA. Infatti, il primo con effetto dal giorno
1.6.2021, era stato assunto con qualifica di dirigente presso l CP_8
, mentre la seconda, con effetto dal giorno 1.7.2020, era stata
[...]
nominata direttore amministrativo dell Controparte_9
.
[...]
Ne segue che l'anzidetta notifica della sentenza, effettuata presso il domicilio digitali di tali avvocati, non sia idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., in ossequio al principio secondo pag. 9/29 cui “Gli avvocati dipendenti di enti pubblici, iscritti nell'albo speciale annesso a quello professionale, sono abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera, onde la cessazione del rapporto di impiego, determinNDo la mancanza di legittimazione a compiere ed a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell'ente, comporta il totale venir meno dello "ius postulNDi" per una causa equiparabile a quelle elencate dall'art. 301 c.p.c., a nulla rilevNDo l'eventuale formale permanenza dell'iscrizione nell'albo speciale ed il mantenimento della medesima casella di posta elettronica certificata (PEC). Ne consegue che la notifica della sentenza, diretta all'ente pubblico, al precedente avvocato investito della causa in base al cessato rapporto d'impiego deve ritenersi inesistente e, pertanto, inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, non essendo ipotizzabile la protrazione dell'attività lavorativa dell'avvocato-funzionario oltre il limite di durata del rapporto di lavoro subordinato ed essendo perciò inapplicabile alla fattispecie la disciplina dettata dall'art. 85 c.p.c.” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 25638 del 14/12/2016).
Quindi, in difetto di idonea notifica della sentenza di primo grado, deve applicarsi il termine ex art. 327 c.p.c., nella specie pienamente osservato.
§ 5.
Venendo al merito deve premettersi che il primo Giudice, inquadrata correttamente la fattispecie al suo vaglio nell'alveo della responsabilità aquiliana, avendo la causa ad oggetto la pretesa risarcitoria azionata pag. 10/29 iure proprio dai congiunti del paziente asseritamente deceduto per condotta colposa dei sanitari dell' riteneva provati, sulla scorta dell'espletata CTU, sia la condotta negligente dei medici, che il nesso causale tra la prima e l'exitus.
In proposito, invero, il Giudice, in adesione alle risultanze della CTU, qualificava come “non solo non indicata, ma addirittura controindicata e non contraddistinta né dalla somministrazione in ambiente protetto né da un adeguato monitoraggio del paziente”, la somministrazione del
OF (IN), medicinale indicato nella schizofrenia e negli altri disturbi psicotici di cui il de cuius non era affetto, nonché del farmaco AM (necessitNDo di un reparto di rianimazione, un monitoraggio continuo, la controindicazione all'uso in un soggetto affetto da insufficienza respiratoria acuta in un quadro di BPCO, insufficienza renale cronica e soprattutto con grave ipossia).
Quindi, sempre in adesione alle conclusioni rassegnate dal CTU, la sentenza riteneva che la causa del decesso NDasse ravvisata in un arresto respiratorio, causalmente riconducibile alla somministrazione di OF (IN) prima e di AM poi, considerate anche le patologie da cui il de cuius risultava affetto.
§ 6.
Con il primo motivo, l' impugnava la sentenza, lamentNDo che il
Tribunale aveva accolto la domNDa sebbene gli attori non avessero offerto alcuna prova di avere patito un vero e proprio danno esistenziale in conseguenza della perdita del congiunto e sebbene,
pag. 11/29 trattNDosi di un danno non in re ipsa, fosse risultata carente la prova di rapporti e relazioni effettivamente esistenti tra il paziente e gli attori.
Secondo l'appellante, invero, gli attori non avevano allegato, né provato circostanze pregresse e/o successive al sinistro da cui poter desumere che il pregiudizio dagli stessi sofferto potesse considerarsi diverso e maggiore rispetto ad altri casi in cui la perdita parentale si fosse, invece, realizzata in un clima di assoluto disinteresse. Deduceva che, dalle risultanze in atti, non era emerso alcun elemento idoneo a dimostrare l'effettiva sussistenza di una frequentazione assidua dei parenti con il defunto, l'attualità del legame affettivo tra i parenti e la vittima, la sua importanza e la sua non occasionalità.
Quindi, opinava l'appellante, il Giudice di primo grado, acclarata la totale carenza dei presupposti, avrebbe dovuto rigettare la domNDa o, quantomeno, ammetterla nei confronti del solo coniuge, subordinatamente al raggiungimento della prova della responsabilità dell
§ 7.
Il motivo è infondato.
Il Giudice di primo grado premetteva che la liquidazione del danno sofferto iure proprio dai congiunti in caso di morte di un familiare, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, dovesse necessariamente avvenire in pag. 12/29 base a valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), tenuto conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza,
di ogni ulteriore utile istanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti.
Poste tali premesse, il Giudice osservava che, pur dovendosi ritenere presuntivamente raggiunta la prova del lamentato pregiudizio, in ragione del vincolo di parentela che legava il defunto agli attori, nondimeno, questi ultimi non avevano fornito elementi che legittimassero una personalizzazione del danno, non avendo offerto alcun criterio, sia pur a titolo esemplificativo, in ordine alle connotazioni che, nel caso specifico, caratterizzavano i singoli rapporti personali con il defunto. In considerazione di quanto appena riportato, il Giudice, ritenuto di dovere fare applicazione della tabella cd. a forbice, elaborata dal Tribunale di Milano per la quantificazione del danno in esame, riconosceva agli attori l'importo minimo dalla stessa contemplato.
§ 8.
Ciò premesso, la sentenza resiste alle critiche dell'appellante, ove si consideri che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, “in tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale,
l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della
pag. 13/29 famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile
a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore indiziario)” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 21988 del 30/07/2025; Sez. 3 - , Sentenza n. 22397 del 15/07/2022: “
L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevNDo né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi non necessaria, da parte degli attori, la dimostrazione del rapporto di frequentazione con il defunto, dell'intensità e qualità della relazione affettiva, trattNDosi di elementi che possono assumere rilievo, rispetto ai componenti (come nella specie) della famiglia "successiva" (coniuge e figli), solo in ordine alla misura del risarcimento.
D'altra parte, nella specie, il Giudice, proprio valorizzNDo la ritenuta scarsità degli elementi offerti dai danneggiati in punto di pag. 14/29 qualità/intensità del legale con la vittima, accordava agli stessi i valori minimi della tabella milanese.
Sotto altro profilo è, poi, solo il caso di rilevare come l' non abbia provato che la relazione tra il defunto e gli attori fosse stata connotata da indifferenza o da odio, essendosi limitata a stigmatizzare l'assenza di elementi in grado di dimostrare la qualità ed intensità della stessa.
§ 9.
Sempre ad avviso dell inoltre, il Giudice avrebbe errato nel non valutare e considerare le gravi patologie da cui il paziente, di 80 anni all'epoca degli eventi, era affetto e la conoscenza di siffatta condizione patologica da parte degli attori.
Tale censura deve esaminarsi congiuntamente all'altra, formulata con il terzo motivo di appello, mediante cui l' censurava la sentenza per avere ritenuto, in adesione alla CTU, provato il nesso causale tra l'incongrua somministrazione di prima e di poi e la Pt_4 Per_2
morte.
Sul punto, l'istante sosteneva che il CTU, mentre nella bozza aveva espresso in ordine al nesso causale un giudizio in termini di certezza, nell'elaborato finale e dopo avere esaminato le note di parte dell operava una valutazione in termini di probabilità.
OperNDo, poi, una diretta trasposizione, nel corpo della censura, dei rilievi critici mossi dal suo CT alla cd. bozza di relazione, l'appellante opinava che il CTU, in assenza di esame autoptico, aveva espresso il suo giudizio in ordine al nesso causale, sebbene si fosse al cospetto di pag. 15/29 un paziente “affetto da un complesso quadro patologico tipico dell'età geriatrica (ottanta anni), che comprendeva la fibrillazione atriale cronica (senza impianto di pace maker) e una cardiopatia ipertensiva, già da sole possibili cause di morte improvvisa, oltre che un importante scompenso glicemico legato al diabete”.
Inoltre, l'assunto del CTU, per il quale i farmaci somministrati al paziente, per calmare lo stato di agitazioni psicomotoria che lo stesso aveva manifestato durante le cure, potevano utilizzarsi solo in struttura non dotata di reparto di rianimazione, non considerava che tale reparto era presente presso il PO di Giugliano.
Quindi, ad avviso dell'appellante, non erano risultati provati né il nesso causale, né una malpractice dei sanitari che ebbero in cura il de cuius.
§ 10.
Le censure sono infondate, dovendosi ritenere che, del tutto condivisibilmente, il primo Giudice abbia prestato adesione alle risultanze della CTU, avendo l'ausiliare, con argomentazioni sorrette da plurimi riferimenti bibliografici, fortemente stigmatizzato l'utilizzo, da parte dei sanitari, dei farmaci impiegati per fronteggiare la situazione di agitazione che aveva contraddistinto il paziente.
Invero, con affermazioni alle quali la difesa anche tecnica dell' non aveva frapposto valide e convincenti critiche, il CTU riferiva che “.. Alle ore 13,50 del 23/11/2015 risulta la somministrazione non motivata di 8
(otto) gocce di OF (IN) ed alle 14,20, a causa di un riportato stato di agitazione, di ½ fiala di AM i.m. Infine alle
pag. 16/29 16,10, insorto un arresto cardiorespiratorio, venivano messe in atto le manovre rianimatorie del caso .. Nel caso in esame i sanitari intervenuti nella vicenda non avrebbero dovuto somministrare né il OF
(IN) né il AM, ma avrebbero dovuto trattare il sig.
con un antipsicotico di seconda generazione. Parte_3
Inoltre, la somministrazione del AM sarebbe comunque dovuta avvenire dopo opportuno consenso informato, trattNDosi di utilizzo off label, in ambiente protetto (Rianimazione) e sotto monitoraggio continuo”.
Infatti, il CTU, dopo avere in maniera approfondita descritto l'evoluzione della letteratura specialistica in argomento, giungeva alla motivata conclusione che “.. nel complesso, le linee guida sul trattamento farmacologico del paziente agitato raccomNDano l'uso di
SGA come composti di prima linea, mentre solo una minoranza degli
Autori raccomNDa o considera ancora tra le opzioni praticabili, l'uso di
FG e di BDZ per la RT senza però nessuna menzione al rischio ormai consolidato legato al loro utilizzo e nonostante la crescente quantità di dati preoccupanti sulla loro sicurezza. Di contro vi sono solide evidenze circa la sicurezza associata all'utilizzo di SGA, i quali sono quindi pacificamente da considerarsi i farmaci di prima scelta nel trattamento dell'agitazione psicomotoria ai fini della RT. Difatti, i principali problemi di sicurezza riguardo al trattamento con SGA includono effetti metabolici (aumento di peso, iperglicemia ed iperlipidemia) che quindi non sono particolarmente rilevanti nel quadro della gestione dell'agitazione acuta .. Dalle tabella 2 emerge chiaramente che l'utilizzo
pag. 17/29 della può comportare severa ipotensione e Parte_5
quindi è necessario il monitoraggio della pressione arteriosa,
l'effettuazione di un elettrocardiogramma pretrattamento, la valutazione del bilancio elettrolitico e la somministrazione di una dose di saggio prima del trattamento pieno (ED et al. 2010; Muench ND
Hamer 2010). Tuttavia, nel caso in esame risulta effettuata solo l'ultima procedura e ciò testimonia ancor più quanto sia da ritenersi censurabile il comportamento dei sanitari che intervennero nella vicenda. Inoltre, sempre dalla tabella 2 deve farsi rilevare che l'utilizzo di AM a causa dell'alto rischio di depressione respiratoria che può indurre (DT ND CL 1997; OO et al. 2006; t al. 2005; Spai net al 2008) non deve essere somministrato nei soggetti che, come nel caso in esame, sono affetti da patologia respiratoria .. trattNDosi di utilizzo off label
(impiego al di fuori delle condizioni autorizzate o ancora non autorizzato ed utilizzato in situazioni che, per patologia, popolazione o posologia vengono prescritte in maniera non conforme all'autorizzazione laddove già esista) è necessario il consenso informato
e soprattutto deve essere disponibile il il quale è un CP_10
antagonista competitivo delle molecole che si legano al sito delle benzodiazepine sul recettore GABA di tipo A. Tale molecola non è dotata di attività intrinseca sul recettore ma ha solo la capacità di competere con le altre molecole per il legame al sito nell'interfaccia tra le subunità
α e γ. L'utilizzo quindi di tale farmaco è previsto come antidoto delle
BDZ. Ulteriormente censurabile è stata quindi la scelta di somministrare, senza alcun consenso e senza fornire adeguata informazione, un farmaco
(AM) non di prima scelta, bensì off label e controindicato in un pag. 18/29 soggetto già affetto da BPCO e che mostrava segni di insufficienza respiratoria.
Inoltre, dai dati della tabella 3 si evidenzia ulteriormente come le benzodiazepine (tra cui è annoverato il AM) possano comportare un distress respiratorio nei soggetti già affetti da patologia respiratoria
e gli FG (di cui fa parte la ) possano essere responsabili Parte_5
di rischio cardiovascolare nei soggetti cardiopatici. Pertanto, è ancor più evidente che essendo il de cuius già affetto da BPCO e fibrillazione atriale cronica ed ipertensione arteriosa, non vi fosse alcun motivo per preferire benzodiazepine ed antipsicotici di prima generazione rispetto ad un antipsicotico di seconda generazione. Infine, dall'analisi della tabella 4 risulta evidente come l'insorgenza delle manifestazioni cliniche successive alla somministrazione di IN (OF) prima e di
AM poi sia compatibile con le proprietà farmacocinetiche di tali molecole (Clorpromzina: tempo di picco ematico 15 minuti ed emivita
15-30 ore → evidenza di agitazione alle ore 14,20 ovvero dopo 30 minuti dalla somministrazione avvenuta alle 13,50; AM: tempo di picco ematico 24 minuti ed emivita di 1-3 ore → evidenza di sonnolenza alle ore 15,00 ovvero dopo 40 minuti dalla somministrazione avvenuta alle ore 14,20 senza peraltro alcuna rilevazione dei parametri vitali nei 70 minuti successivi che condussero all'arresto cardiaco). Pertanto, in base
a quanto precedentemente argomentato appare evidente che per il trattamento dell'agitazione psicomotoria del de cuius, considerate le indicazioni evincibili dalle linee guida ed il quadro respiratorio in atto, il
pag. 19/29 corretto trattamento terapeutico doveva prevedere la somministrazione di un antipsicotico di seconda generazione”.
Sulla scorta di quanto appena evidenziato, quindi, alcun dubbio può residuare in merito al carattere negligente della condotta tenuta dai sanitari del Po di Giugliano, per avere somministrato, al fine di contrastare lo stato di agitazione del paziente, farmaci non adeguati e finanche controindicati in rapporto alle condizioni di salute ed all'età dello stesso.
Né, invero, ha pregio obiettare che, stante le gravi patologie da cui il paziente era affetto, difetterebbe la prova del nesso causale tra la somministrazione inopportuna e controindicata dei citati farmaci e l'exitus.
Infatti, il CTU è stato assolutamente chiaro nell'asserire che la morte non sia intervenuta a causa delle patologie di base, né che, in ragione di queste, l'evento letale si sarebbe, comunque, verificato, almeno nelle circostanze di tempo in cui è avvenuto, anche senza l'errata somministrazione dei predetti farmaci.
In particolare, l'ausiliare, in replica alle critiche del CT dell fondate sugli stessi argomenti sottesi alle censure in esame, osservava che “.. gli stessi sanitari del nosocomio di Giugliano in Campania (NA) riportarono come diagnosi definitiva: “Insufficienza respiratoria in soggetto con
BPCO FAC IRC diabete mellito 2 scompensato obesità”. Pertanto, è evidente che anche per i medici che ebbero in cura il de cuius la causa finale di morte fu un arresto respiratorio è necessario precisare che nel
pag. 20/29 caso in esame non vi era alcun segno clinico-laboratoristico indicativo di un coma metabolico ed inoltre, ove anche incondivisibilmente la causa della morte fosse stata ascrivibile ad un coma metabolico o ad una causa cardiaca, così come prospettato dal C.T. di parte convenuta, allora sarebbe ancor più censurabile il comportamento dei sanitari, i quali non avrebbero inquadrato correttamente il caso dal punto di vista clinico, non mettendo poi in atto le opportune procedure terapeutiche.
Nel caso in esame, in tema di nesso di causa sono da intendersi realizzati:
- criterio cronologico: i tempi di insorgenza delle manifestazioni cliniche che poi condussero al decesso sono da ritenersi congrui ( : Parte_5
tempo di picco ematico 15 minuti ed emivita 15-30 ore → evidenza di agitazione alle ore 14,20 ovvero dopo 30 minuti dalla somministrazione avvenuta alle 13,50; AM: tempo di picco ematico 24 minuti ed emivita di 1-3 ore → evidenza di sonnolenza alle ore 15,00 ovvero dopo
40 minuti dalla somministrazione avvenuta alle ore 14,20 senza peraltro alcuna rilevazione dei parametri vitali nei 70 minuti successivi che condussero all'arresto cardiaco);
- criterio topografico: le reazioni avverse dei farmaci utilizzati riconoscono come bersaglio l'apparato respiratorio;
- criterio dell'adeguatezza qualitativa e dell'efficienza quantitativa: le caratteristiche farmacocinetiche e farmacodinamiche dei medicamenti utilizzati giustificano l'arresto respiratorio;
pag. 21/29 - criterio della continuità nella seriazione dei fenomeni: somministrazione di OF, agitazione psico-motoria, somministrazione di AM ed arresto respiratorio;
- criterio di esclusione: non risultano documentati altri validi momenti etiologici che possano aver avuto un ruolo causale o concausale nel determinismo dell'exitus;
- criterio statistico-epidemiologico: evidenza in letteratura di possibilità di arresto della funzione respiratoria in soggetti a rischio come nel caso in esame.
Pertanto, è evidente come nel caso in esame non possa parlarsi, come sostiene il C.T. di parte convenuta, di semplici coincidenze, bensì è pacifico poter sostenere che “è più probabile che non” che il decesso sia da ricondurre all'incongrua somministrazione di prima e di Pt_4
poi”. Per_2
Ed ancora, nei chiarimenti successivamente resi in data 9.1.2019, vertenti sul se il decesso del fosse stato causato da embolia CP_2
polmonare e conseguente arresto respiratorio, il CTU, descritti i sintomi dell'embolia polmonare, affermava che “Nel caso in esame dalla documentazione agli atti non emerge alcuno dei sintomi e segni sopra riportati ad eccezione della cianosi evidenziatasi solo in prossimità del decesso e peraltro alle ore 10,30 anziché riscontrarsi ipotensione risultava invece un valore della pressione arteriosa di 140/90 mmHg.
Inoltre, si ricorda che ai fini della diagnosi di embolia polmonare
( op. cit.) all'esame radiografico del torace si dovrebbe Per_4
pag. 22/29 riscontrare oligoemia focale (segno di , addensamento Per_5
periferico cuneiforme localizzato subito al di sopra del diaframma
(gobba di , slargamento del ramo discendente dell'arteria CP_11
polmonare di destra (segno di Palla). Sul punto si precisa che in data
21/11/2015 fu praticata una radiografia del torace che non evidenziò alcuno dei suddetti segni.
Inoltre, nello stesso giorno del decesso fu eseguito un ecocardiogramma dal quale non risultano i segni dell'insufficienza cardiaca destra che dovrebbero accompagnarsi alla embolia polmonare .. Pertanto, dalla condotta dei sanitari, che non misero in atto le suddette procedure diagnostiche, appare evidente che non fu mai dagli stessi sospettata la possibilità di una embolia polmonare e pertanto, pur ribadendo che non emergono dati clinico-laboratoristico-strumentali che possano farla ipotizzare quale causa del decesso, è doveroso evidenziare che, ove mai si volesse ricondurre l'exitus a tale processo patologico, allora sarebbe ugualmente censurabile l'operato dei sanitari che mai sospettarono tale patologia non addivenendo quindi ad una corretta diagnosi ed omettendone quindi l'opportuna terapia”.
Sulla scorta delle indicate risultanze, quindi, correttamente il primo
Giudice ha ritenuto raggiunta la prova del nesso causale tra la malpractice sanitaria e la morte, non avendo, le pur gravi condizioni di salute del paziente, concorso a causare l'evento esiziale nelle specifiche circostanze di fatto in cui lo stesso accadeva.
A conforto di tale conclusione depone l'affermazione, ormai consolidata in giurisprudenza, secondo cui “.. a) La condotta pag. 23/29 (commissiva o più spesso omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte del paziente mentre una diversa condotta
(diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione, alla luce dell'accertamento della disposta CTU. In tal caso l'evento - conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole - sarà attribuibile al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari.. Sarà altresì esclusa ogni rilevanza causale della condotta, sul piano probabilistico, in tutti i casi di incertezza (ad esempio, nell'ipotesi di cd. multifattorialità dell'evento) sul rapporto di derivazione etiologica tra la condotta stessa e l'evento, pur nella sua astratta configurabilità in termini di possibilità perduta ..
Ne consegue che, provato il nesso causale, secondo le ordinarie regole civilistiche, rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5641 del
2018; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 12906 del 2020).
Ne segue, inoltre, che, non essendo emersa dalla CTU la condotta concausale delle gravi patologie di base, dovendosi, si ribadisce, la morte ricondurre ad un distress respiratorio indotto dall'errata somministrazione di farmaci, la gravità del quadro patologico preesistente non giustifica nemmeno una riduzione in termini quantitativi del risarcimento.
Infine, non avendo l'appellante specificamente censurato l'utilizzo, da parte del primo Giudice, ai fini della quantificazione del danno da pag. 24/29 perdita parentale, della tabella a forbice del Tribunale di Milano, la questione esula dal devolutum.
§ 11.
Infine, con il secondo motivo, l' censurava la sentenza per avere il
Giudice fondato la decisione su di una CTU redatta da un unico consulente e, quindi, in violazione dell'art. 15 della L. 24/2017 (legge
Gelli Bianco), che espressamente impone, nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, la nomina per l'espletamento della consulenza tecnica di un medico specializzato in medicina legale e di uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento. Di conseguenza, secondo l'appellante, la CTU doveva ritenersi nulla al pari della sentenza che su di essa si era fondata.
§ 12.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che “L'art. 15 della l. n. 24 del 2017, che stabilisce l'obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, non è applicabile ai processi pendenti, trattNDosi di norma processuale e non sostanziale che dispone solo per il futuro, non avendo efficacia retroattiva” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 13060 del 13/05/2024).
Tale indirizzo non è stato sconfessato dalla successiva Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15594 del 11/06/2025, in quanto la stessa, nel ribadire pag. 25/29 che “L'art. 15 della l. n. 24 del 2017 (relativo ai requisiti da osservare per la "nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria") è applicabile, in base al principio tempus regit actum, a tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore”, ha solo chiarito che “anche nel caso in cui, prima di tale entrata in vigore, la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. sia stata espletata secondo le norme anteriormente vigenti e senza osservare il requisito della collegialità dell'incarico, il giudice del merito - ferma restNDo la ritualità della consulenza e della relativa acquisizione - ha l'obbligo di dare attuazione al principio di collegialità di cui al citato art. 15, mediante la rinnovazione della stessa e l'affidamento del relativo incarico a un collegio di consulenti in possesso dei requisiti richiesti dalla suindicata disposizione”.
Tuttavia, la fattispecie in esame non ricade nell'ambito applicativo dell'ultimo precedente dinanzi richiamato, il quale si riferisce ad un giudizio di merito instaurato in primo grado nel 2018 e, quindi, post legge , atteso che il giudizio di primo grado veniva, nel CP_12
caso in esame, instaurato, invece, in epoca anteriore all'entrata in vigore della medesima legge n. 24 del 2017.
Ne segue che l'obbligo imposto dall'art. 15 della medesima legge non sia applicabile al giudizio in esame e che l'eccepita nullità della CTU per dedotta inosservanza di tale articolo non sia ravvisabile.
In conclusione, l'appello principale deve essere rigettato.
pag. 26/29 § 13.
Venendo all'esame di quello incidentale, con un unico motivo i danneggiati censuravano il capo di sentenza che aveva, a loro dire riduttivamente, liquidato il danno da perdita parentale, in misura pari al valore più basso della forbice prevista dalla Tabella milanese del
2021 per l'ipotesi di perdita del coniuge/genitore.
Sostenevano che, considerNDo il notevole danno morale e le enormi sofferenze subite dalle parti istanti in seguito al decesso dal loro congiunto, , la gravità dell'accaduto, la Parte_3
particolare intensità della relazione affettiva e sentimentale, questa
Corte, fermo restNDo l'utilizzo della medesima tabella impiegata dal primo Giudice, avrebbe dovuto accordare ad ognuno di essi il valore massimo della prevista forbice, pari ad euro 31.920,00.
§ 14.
Il motivo è inammissibile, in quanto non si risolve in una critica argomentata del capo di sentenza e non è in grado di superare il filtro di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c..
Premesso, invero, che, come dinanzi riportato, il primo Giudice aveva posto in risalto la carente allegazione e prova, da parte dei danneggiati, di elementi in grado di fare emergere la peculiarità della relazione affettiva e la singolarità della fattispecie concreta, gli istanti, nel sollecitare una liquidazione migliorativa, si limitavano ad invocare la sofferenza patita per la perdita del loro caro (di per sé già ristorata mediante il riconoscimento dell'importo tabellare di base), ma, ancora pag. 27/29 una volta, non avevano cura di evidenziare quali elementi avessero, in concreto, offerto per giustificare il riconoscimento di una somma maggiore.
Né, del resto, nel censurare la pronuncia, gli istanti si dolevano dell'impiego, ad opera del Giudice, di un sistema a forbice, quale quello milanese del 2021, in luogo di uno a punti, fatto proprio dalla tabella romana e dalle successive versioni della stessa tabella di Milano, per cui, come già dinanzi osservato in ordine al gravame principale, la questione esula dal thema decidendum.
§ 15.
Alla luce di quanto dinanzi rilevato, quindi, la sentenza impugnata deve integralmente confermarsi.
Venendo alle spese del grado di appello, versNDosi in una chiara ipotesi di soccombenza reciproca, in ragione del rigetto del gravame principale e della rilevata inammissibilità per genericità di quello incidentale, sussistono, a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c., i presupposti per disporne tra le parti l'integrale compensazione.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principali ed incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, rispettivamente, per il gravame principale ed incidentale.
P.Q.M.
pag. 28/29 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciNDo sull'appello principale proposto da e Parte_1
sull'appello incidentale proposto da , Controparte_1 CP_2
, e avverso la sentenza in CP_3 CP_4 Controparte_5
epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello principale, dichiara inammissibile l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del grado di appello;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, rispettivamente, per il gravame principale ed incidentale
Così deciso nella camera di consiglio, in data 14.11.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. AlessNDro Cocchiara
pag. 29/29
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 4069/2021 R.G., con ordinanza depositata il 14.07.2025, questa Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 14/11/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
La Corte, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. AlessNDro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente: S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4069/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 5490/2021 del
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 11/06/2021, non notificata ai fini della decorrenza del termine breve, pendente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale l. r. p. t., rappresentata e difesa, come da procura in calce atto di appello, dall'avv. Massimo Bonifacio (c.f.:
; C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._3 Controparte_3
), (C.F. , C.F._4 Controparte_4 C.F._5
(C.F. ), rappresentati e Controparte_5 C.F._6
difesi, come da procura apposta in calce alla citazione di primo grado, dall'avv. Domenico Della Ratta (C.F.: ); C.F._7
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità sanitaria.
Conclusioni:
pag. 2/29 per l'appellante: “.. disattesa l'eccezione di giudicato, formulata da parte appellata, come ogni altra avversa eccezione e richiesta, Voglia l'adita
Corte di Appello accogliere il proposto gravame e per l'effetto:
- in via principale:
- dichiarare nulla la sentenza o, in via subordinata, la consulenza tecnica espletata per violazione dell'art. 15 della L.24/2017;
- comunque, respingere le domNDe tutte proposte dai sigg.
[...]
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, contro l'odierna appellante;
Parte_2
- in via subordinata:
- per il caso che si intenda confermare la sussistenza del presupposto cardine cioè la responsabilità della struttura sanitaria nella causazione dell'evento rigettare la domNDa o, quantomeno, ammetterla nei confronti del solo coniuge;
- In via ancor più gradata, sempre per il caso che si intenda confermare la sussistenza del presupposto cardine cioè la responsabilità della struttura sanitaria nella causazione dell'evento, rideterminare in ragione di quanto esposto in premessa, nella minor somma che la Corte riterrà opportuno, l'importo liquidato in favore degli appellati.
- con vittoria di spese di primo e secondo grado ..”.
Per gli appellati: “.. 2.accogliere l'eccezione preliminare di passaggio in giudicato ex art.324 c.p.c. della sentenza di primo grado n.5490/2021
pag. 3/29 essendo stata la stessa ritualmente notificata al domicilio digitale indicato in atti in data 21/06/2021 (doc. A) allegato al fascicolo di parte in appello mentre l'atto di citazione in appello risulta notificato in data
23/09/2021, e confermare la detta sentenza di primo gradò
n.5490/2021 emessa dal Tribunale di Napoli Sez.8 all'esito del giudizio
RG 29549/2016; 3.accogliere l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.348bis c.p.c. e confermare la sentenza di primo grado n.5490/2021 emessa dal Tribunale di NapoliSez.8 all'esito del giudizio RG 29549/2016; 4.accogliere l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342c.p.c. e confermare la sentenza di primo grado n.5490/2021 emessa dal
Tribunale di Napoli Sez. 8 all'esito del giudizio RG 29549/2016; 5. nel merito: respingere, per tutte le motivazioni di cui sopra, i motivi di impugnazione 1 2 3 e 4 di cui all'atto di citazione in appello, e confermare la sentenza di primo grado n.5490/2021 emessa dal
Tribunale di Napoli Sez. 8 all'esito del giudizio RG 29549/2016; In ogni caso si chiede di confermare la sentenza di primo grado n.5490/2021 emessa dal Tribunale di Napoli Sez. 8 all'esito del giudizio RG
29549/2016 e la condanna di controparte appellante al pagamento delle spese e competenze legali relative anche al giudizio di appello, da quantificarsi e liquidarsi applicNDo i valori massimi in considerazione della complessità della causa trattata e della difesa assunta a favore di più parti, come da D.M. 55/2014, e successive modifiche ed integrazioni, oltre rimborso spese gen.15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato ex art.93 c.p.c.. .. Qualora si superino le eccezioni preliminari di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, di pag. 4/29 inammissibilità ex art.348 bis c.p.c. e di inammissibilità ex art.342 c.p.c., ed in ogni caso per le ragioni in diritto di cui sopra, si voglia rivalutare in aumento, secondo il principio della personalizzazione, il danno iure proprio da perdita del rapporto parentale e/o da morte già liquidato nella sentenza di primo grado, e quindi confermare e dichiarare la responsabilità per colpa professionale medica della convenuta azienda
per la condotta inadempiente e comunque colposa Controparte_6
avuta dai medici suoi dipendenti e in rapporto di collaborazione con la detta azienda, condotta determinante nel causare la morte del paziente
avvenuta in data 23/11/2021, avendo questi Persona_1
assunto un comportamento nel complesso integrante responsabilità professionale medica, e con parziale conferma della sentenza di primo grado n.5490/2021 del Tribunale di Napoli Sez.8 (giudizio RG
29549/2016), rideterminare, come detto, in aumento, secondo il principio della personalizzazione, il danno iure proprio da perdita delrapporto parentale e/o da morte con conseguente condanna della detta azienda convenuta parte appellante, o chi per essa, al pagamento delle relativa somma che si vorrà, come detto, rideterminare in aumento, rispetto a quanto già liquidato nella sentenza di primo grado, con condanna della medesima azienda appellante al pagamento della somma, così rideterminata in aumento, a favore delle dette parti appellate, il tutto da valutarsi, quantificarsi e liquidarsi considerNDo i valori di cui alle tabelle del Tribunale di Milano (ancora allo stato criterio generale di valutazione e quantificazione) e/o comunque in via equitativa ex art.1226 c.c., e sempre con vittoria di spese e competenze di lite anche per il giudizio di appello, da quantificarsi e liquidarsi ex D.M. pag. 5/29 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni con attribuzione a favore del sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c..”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 11.10.2016, Controparte_1
(moglie), , e (figli) di CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
premesso che costui, pervenuto in data Parte_3
21.11.2015 presso il Pronto Soccorso del PO San Giuliano di Giugliano, dove veniva ricoverato con diagnosi di accettazione di dispnea in BPCO
(in paziente già affetto da BPCO, fibrillazione atriale cronica, ipertensione arteriosa, diabete, appendicectomia, prostatectomia parziale, insufficienza renale cronica, frattura vertebrale cronica), deducevano che, a seguito della somministrazione di e Pt_4
AM, alle 16,50 del 23.11.2015, il paziente decedeva per arresto cardiaco.
Sulla scorta di tali rilievi, chiedevano accertarsi la responsabilità della convenuta azienda , sul presupposto che il decesso era Parte_1
riconducibile al comportamento colposo dei sanitari che lo avevano avuto in cura, consistito nell'inadeguatezza dei farmaci somministrati, controindicati rispetto all'età ed alle condizioni di salute, e condannarsi la medesima al risarcimento dei danni da essi sofferti iure proprio in conseguenza del decesso del loro congiunto.
Si costituiva in giudizio la , eccependo l'infondatezza nel CP_7
merito della domNDa di cui chiedeva il rigetto, rilevNDo inoltre come pag. 6/29 il quadro complessivo deponesse per una causa infettiva del decesso del tutto estranea ai farmaci sedativi che i sanitari erano stati costretti ad utilizzare per il grave stato di agitazione in cui versava il paziente.
Istruita la causa con l'espletamento di una CTU medico legale, all'esito l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, affermata la responsabilità dell condannava la medesima a pagare, in favore di ognuno degli attori, l'importo di euro “168.250,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del decesso (23/11/2015) alla data di deposito della sentenza, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di euro 165.960,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo”, oltre alla rifusione delle spese processuali e di quelle inerenti alla CTU.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, pubblicata in data 11/06/2021, l'
[...]
, sul presupposto che la stessa non le fosse stata CP_6
notificata ai fini di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva appello, mediante atto notificato il 28/09/2021, con il quale, censurNDola per i motivi appresso esaminati, chiedeva accogliersi le conclusioni dinanzi trascritte.
Costituendosi con comparsa depositata il 23.12.2021, tempestivamente rispetto alla prima udienza indicata nell'atto di appello per il giorno 12.1.2022, gli attori originari, eccepita in via pag. 7/29 preliminare l'inammissibilità dell'appello per tardività, sul presupposto di avere validamente notificato la sentenza all ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c., in data
21/06/2021, contestata nel merito la fondatezza dell'avverso gravame, proponevano, a loro volta, appello incidentale, finalizzato ad ottenere una liquidazione migliorativa del danno, sul presupposto dell'esiguità di quello accordato dal primo Giudice.
Disattesa, con ordinanza del 10.11.2022, l'istanza di inibitoria formulata dall' all'esito di plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, la Corte, come da ordinanza depositata il 14.07.2025, dinanzi riportata, disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante concessione alle parti del termine fino al 14.11.2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il fascicolo veniva, inoltre, scardinato dal ruolo del precedente Consigliere relatore ed assegnato alla relazione del Consigliere dott. M. Sacchi.
Scaduti i termini accordati alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dagli appellati sul presupposto della relativa tardività.
pag. 8/29 Al riguardo, gli appellati deducevano di avere notificato la sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c., in data
21/06/2021, all presso i procuratori costituiti, Avv. TO ER ed Avv. MA CA, al domicilio digitale eletto in atti,
e Email_1
così come indicato in Email_2
comparsa di costituzione di nuovo difensore agli atti e al fascicolo telematico in data 30/10/2019.
Osservavano, quindi, che avendo l notificato l'appello solo in data
28/09/2021, dopo il decorso del termine di 30 giorni di cui all'art. 325
c.p.c., la sentenza doveva ritenersi passata in giudicato.
§ 4.
L'eccezione è infondata.
Invero, l' in replica alla stessa, documentava che, al momento della notifica della sentenza, da parte degli appellati, era cessato con essa il rapporto di servizio dei predetti avvocati, costituiti in primo grado,
TO ER ed MA CA. Infatti, il primo con effetto dal giorno
1.6.2021, era stato assunto con qualifica di dirigente presso l CP_8
, mentre la seconda, con effetto dal giorno 1.7.2020, era stata
[...]
nominata direttore amministrativo dell Controparte_9
.
[...]
Ne segue che l'anzidetta notifica della sentenza, effettuata presso il domicilio digitali di tali avvocati, non sia idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., in ossequio al principio secondo pag. 9/29 cui “Gli avvocati dipendenti di enti pubblici, iscritti nell'albo speciale annesso a quello professionale, sono abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera, onde la cessazione del rapporto di impiego, determinNDo la mancanza di legittimazione a compiere ed a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell'ente, comporta il totale venir meno dello "ius postulNDi" per una causa equiparabile a quelle elencate dall'art. 301 c.p.c., a nulla rilevNDo l'eventuale formale permanenza dell'iscrizione nell'albo speciale ed il mantenimento della medesima casella di posta elettronica certificata (PEC). Ne consegue che la notifica della sentenza, diretta all'ente pubblico, al precedente avvocato investito della causa in base al cessato rapporto d'impiego deve ritenersi inesistente e, pertanto, inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, non essendo ipotizzabile la protrazione dell'attività lavorativa dell'avvocato-funzionario oltre il limite di durata del rapporto di lavoro subordinato ed essendo perciò inapplicabile alla fattispecie la disciplina dettata dall'art. 85 c.p.c.” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 25638 del 14/12/2016).
Quindi, in difetto di idonea notifica della sentenza di primo grado, deve applicarsi il termine ex art. 327 c.p.c., nella specie pienamente osservato.
§ 5.
Venendo al merito deve premettersi che il primo Giudice, inquadrata correttamente la fattispecie al suo vaglio nell'alveo della responsabilità aquiliana, avendo la causa ad oggetto la pretesa risarcitoria azionata pag. 10/29 iure proprio dai congiunti del paziente asseritamente deceduto per condotta colposa dei sanitari dell' riteneva provati, sulla scorta dell'espletata CTU, sia la condotta negligente dei medici, che il nesso causale tra la prima e l'exitus.
In proposito, invero, il Giudice, in adesione alle risultanze della CTU, qualificava come “non solo non indicata, ma addirittura controindicata e non contraddistinta né dalla somministrazione in ambiente protetto né da un adeguato monitoraggio del paziente”, la somministrazione del
OF (IN), medicinale indicato nella schizofrenia e negli altri disturbi psicotici di cui il de cuius non era affetto, nonché del farmaco AM (necessitNDo di un reparto di rianimazione, un monitoraggio continuo, la controindicazione all'uso in un soggetto affetto da insufficienza respiratoria acuta in un quadro di BPCO, insufficienza renale cronica e soprattutto con grave ipossia).
Quindi, sempre in adesione alle conclusioni rassegnate dal CTU, la sentenza riteneva che la causa del decesso NDasse ravvisata in un arresto respiratorio, causalmente riconducibile alla somministrazione di OF (IN) prima e di AM poi, considerate anche le patologie da cui il de cuius risultava affetto.
§ 6.
Con il primo motivo, l' impugnava la sentenza, lamentNDo che il
Tribunale aveva accolto la domNDa sebbene gli attori non avessero offerto alcuna prova di avere patito un vero e proprio danno esistenziale in conseguenza della perdita del congiunto e sebbene,
pag. 11/29 trattNDosi di un danno non in re ipsa, fosse risultata carente la prova di rapporti e relazioni effettivamente esistenti tra il paziente e gli attori.
Secondo l'appellante, invero, gli attori non avevano allegato, né provato circostanze pregresse e/o successive al sinistro da cui poter desumere che il pregiudizio dagli stessi sofferto potesse considerarsi diverso e maggiore rispetto ad altri casi in cui la perdita parentale si fosse, invece, realizzata in un clima di assoluto disinteresse. Deduceva che, dalle risultanze in atti, non era emerso alcun elemento idoneo a dimostrare l'effettiva sussistenza di una frequentazione assidua dei parenti con il defunto, l'attualità del legame affettivo tra i parenti e la vittima, la sua importanza e la sua non occasionalità.
Quindi, opinava l'appellante, il Giudice di primo grado, acclarata la totale carenza dei presupposti, avrebbe dovuto rigettare la domNDa o, quantomeno, ammetterla nei confronti del solo coniuge, subordinatamente al raggiungimento della prova della responsabilità dell
§ 7.
Il motivo è infondato.
Il Giudice di primo grado premetteva che la liquidazione del danno sofferto iure proprio dai congiunti in caso di morte di un familiare, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, dovesse necessariamente avvenire in pag. 12/29 base a valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), tenuto conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza,
di ogni ulteriore utile istanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti.
Poste tali premesse, il Giudice osservava che, pur dovendosi ritenere presuntivamente raggiunta la prova del lamentato pregiudizio, in ragione del vincolo di parentela che legava il defunto agli attori, nondimeno, questi ultimi non avevano fornito elementi che legittimassero una personalizzazione del danno, non avendo offerto alcun criterio, sia pur a titolo esemplificativo, in ordine alle connotazioni che, nel caso specifico, caratterizzavano i singoli rapporti personali con il defunto. In considerazione di quanto appena riportato, il Giudice, ritenuto di dovere fare applicazione della tabella cd. a forbice, elaborata dal Tribunale di Milano per la quantificazione del danno in esame, riconosceva agli attori l'importo minimo dalla stessa contemplato.
§ 8.
Ciò premesso, la sentenza resiste alle critiche dell'appellante, ove si consideri che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, “in tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale,
l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della
pag. 13/29 famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile
a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore indiziario)” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 21988 del 30/07/2025; Sez. 3 - , Sentenza n. 22397 del 15/07/2022: “
L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevNDo né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi non necessaria, da parte degli attori, la dimostrazione del rapporto di frequentazione con il defunto, dell'intensità e qualità della relazione affettiva, trattNDosi di elementi che possono assumere rilievo, rispetto ai componenti (come nella specie) della famiglia "successiva" (coniuge e figli), solo in ordine alla misura del risarcimento.
D'altra parte, nella specie, il Giudice, proprio valorizzNDo la ritenuta scarsità degli elementi offerti dai danneggiati in punto di pag. 14/29 qualità/intensità del legale con la vittima, accordava agli stessi i valori minimi della tabella milanese.
Sotto altro profilo è, poi, solo il caso di rilevare come l' non abbia provato che la relazione tra il defunto e gli attori fosse stata connotata da indifferenza o da odio, essendosi limitata a stigmatizzare l'assenza di elementi in grado di dimostrare la qualità ed intensità della stessa.
§ 9.
Sempre ad avviso dell inoltre, il Giudice avrebbe errato nel non valutare e considerare le gravi patologie da cui il paziente, di 80 anni all'epoca degli eventi, era affetto e la conoscenza di siffatta condizione patologica da parte degli attori.
Tale censura deve esaminarsi congiuntamente all'altra, formulata con il terzo motivo di appello, mediante cui l' censurava la sentenza per avere ritenuto, in adesione alla CTU, provato il nesso causale tra l'incongrua somministrazione di prima e di poi e la Pt_4 Per_2
morte.
Sul punto, l'istante sosteneva che il CTU, mentre nella bozza aveva espresso in ordine al nesso causale un giudizio in termini di certezza, nell'elaborato finale e dopo avere esaminato le note di parte dell operava una valutazione in termini di probabilità.
OperNDo, poi, una diretta trasposizione, nel corpo della censura, dei rilievi critici mossi dal suo CT alla cd. bozza di relazione, l'appellante opinava che il CTU, in assenza di esame autoptico, aveva espresso il suo giudizio in ordine al nesso causale, sebbene si fosse al cospetto di pag. 15/29 un paziente “affetto da un complesso quadro patologico tipico dell'età geriatrica (ottanta anni), che comprendeva la fibrillazione atriale cronica (senza impianto di pace maker) e una cardiopatia ipertensiva, già da sole possibili cause di morte improvvisa, oltre che un importante scompenso glicemico legato al diabete”.
Inoltre, l'assunto del CTU, per il quale i farmaci somministrati al paziente, per calmare lo stato di agitazioni psicomotoria che lo stesso aveva manifestato durante le cure, potevano utilizzarsi solo in struttura non dotata di reparto di rianimazione, non considerava che tale reparto era presente presso il PO di Giugliano.
Quindi, ad avviso dell'appellante, non erano risultati provati né il nesso causale, né una malpractice dei sanitari che ebbero in cura il de cuius.
§ 10.
Le censure sono infondate, dovendosi ritenere che, del tutto condivisibilmente, il primo Giudice abbia prestato adesione alle risultanze della CTU, avendo l'ausiliare, con argomentazioni sorrette da plurimi riferimenti bibliografici, fortemente stigmatizzato l'utilizzo, da parte dei sanitari, dei farmaci impiegati per fronteggiare la situazione di agitazione che aveva contraddistinto il paziente.
Invero, con affermazioni alle quali la difesa anche tecnica dell' non aveva frapposto valide e convincenti critiche, il CTU riferiva che “.. Alle ore 13,50 del 23/11/2015 risulta la somministrazione non motivata di 8
(otto) gocce di OF (IN) ed alle 14,20, a causa di un riportato stato di agitazione, di ½ fiala di AM i.m. Infine alle
pag. 16/29 16,10, insorto un arresto cardiorespiratorio, venivano messe in atto le manovre rianimatorie del caso .. Nel caso in esame i sanitari intervenuti nella vicenda non avrebbero dovuto somministrare né il OF
(IN) né il AM, ma avrebbero dovuto trattare il sig.
con un antipsicotico di seconda generazione. Parte_3
Inoltre, la somministrazione del AM sarebbe comunque dovuta avvenire dopo opportuno consenso informato, trattNDosi di utilizzo off label, in ambiente protetto (Rianimazione) e sotto monitoraggio continuo”.
Infatti, il CTU, dopo avere in maniera approfondita descritto l'evoluzione della letteratura specialistica in argomento, giungeva alla motivata conclusione che “.. nel complesso, le linee guida sul trattamento farmacologico del paziente agitato raccomNDano l'uso di
SGA come composti di prima linea, mentre solo una minoranza degli
Autori raccomNDa o considera ancora tra le opzioni praticabili, l'uso di
FG e di BDZ per la RT senza però nessuna menzione al rischio ormai consolidato legato al loro utilizzo e nonostante la crescente quantità di dati preoccupanti sulla loro sicurezza. Di contro vi sono solide evidenze circa la sicurezza associata all'utilizzo di SGA, i quali sono quindi pacificamente da considerarsi i farmaci di prima scelta nel trattamento dell'agitazione psicomotoria ai fini della RT. Difatti, i principali problemi di sicurezza riguardo al trattamento con SGA includono effetti metabolici (aumento di peso, iperglicemia ed iperlipidemia) che quindi non sono particolarmente rilevanti nel quadro della gestione dell'agitazione acuta .. Dalle tabella 2 emerge chiaramente che l'utilizzo
pag. 17/29 della può comportare severa ipotensione e Parte_5
quindi è necessario il monitoraggio della pressione arteriosa,
l'effettuazione di un elettrocardiogramma pretrattamento, la valutazione del bilancio elettrolitico e la somministrazione di una dose di saggio prima del trattamento pieno (ED et al. 2010; Muench ND
Hamer 2010). Tuttavia, nel caso in esame risulta effettuata solo l'ultima procedura e ciò testimonia ancor più quanto sia da ritenersi censurabile il comportamento dei sanitari che intervennero nella vicenda. Inoltre, sempre dalla tabella 2 deve farsi rilevare che l'utilizzo di AM a causa dell'alto rischio di depressione respiratoria che può indurre (DT ND CL 1997; OO et al. 2006; t al. 2005; Spai net al 2008) non deve essere somministrato nei soggetti che, come nel caso in esame, sono affetti da patologia respiratoria .. trattNDosi di utilizzo off label
(impiego al di fuori delle condizioni autorizzate o ancora non autorizzato ed utilizzato in situazioni che, per patologia, popolazione o posologia vengono prescritte in maniera non conforme all'autorizzazione laddove già esista) è necessario il consenso informato
e soprattutto deve essere disponibile il il quale è un CP_10
antagonista competitivo delle molecole che si legano al sito delle benzodiazepine sul recettore GABA di tipo A. Tale molecola non è dotata di attività intrinseca sul recettore ma ha solo la capacità di competere con le altre molecole per il legame al sito nell'interfaccia tra le subunità
α e γ. L'utilizzo quindi di tale farmaco è previsto come antidoto delle
BDZ. Ulteriormente censurabile è stata quindi la scelta di somministrare, senza alcun consenso e senza fornire adeguata informazione, un farmaco
(AM) non di prima scelta, bensì off label e controindicato in un pag. 18/29 soggetto già affetto da BPCO e che mostrava segni di insufficienza respiratoria.
Inoltre, dai dati della tabella 3 si evidenzia ulteriormente come le benzodiazepine (tra cui è annoverato il AM) possano comportare un distress respiratorio nei soggetti già affetti da patologia respiratoria
e gli FG (di cui fa parte la ) possano essere responsabili Parte_5
di rischio cardiovascolare nei soggetti cardiopatici. Pertanto, è ancor più evidente che essendo il de cuius già affetto da BPCO e fibrillazione atriale cronica ed ipertensione arteriosa, non vi fosse alcun motivo per preferire benzodiazepine ed antipsicotici di prima generazione rispetto ad un antipsicotico di seconda generazione. Infine, dall'analisi della tabella 4 risulta evidente come l'insorgenza delle manifestazioni cliniche successive alla somministrazione di IN (OF) prima e di
AM poi sia compatibile con le proprietà farmacocinetiche di tali molecole (Clorpromzina: tempo di picco ematico 15 minuti ed emivita
15-30 ore → evidenza di agitazione alle ore 14,20 ovvero dopo 30 minuti dalla somministrazione avvenuta alle 13,50; AM: tempo di picco ematico 24 minuti ed emivita di 1-3 ore → evidenza di sonnolenza alle ore 15,00 ovvero dopo 40 minuti dalla somministrazione avvenuta alle ore 14,20 senza peraltro alcuna rilevazione dei parametri vitali nei 70 minuti successivi che condussero all'arresto cardiaco). Pertanto, in base
a quanto precedentemente argomentato appare evidente che per il trattamento dell'agitazione psicomotoria del de cuius, considerate le indicazioni evincibili dalle linee guida ed il quadro respiratorio in atto, il
pag. 19/29 corretto trattamento terapeutico doveva prevedere la somministrazione di un antipsicotico di seconda generazione”.
Sulla scorta di quanto appena evidenziato, quindi, alcun dubbio può residuare in merito al carattere negligente della condotta tenuta dai sanitari del Po di Giugliano, per avere somministrato, al fine di contrastare lo stato di agitazione del paziente, farmaci non adeguati e finanche controindicati in rapporto alle condizioni di salute ed all'età dello stesso.
Né, invero, ha pregio obiettare che, stante le gravi patologie da cui il paziente era affetto, difetterebbe la prova del nesso causale tra la somministrazione inopportuna e controindicata dei citati farmaci e l'exitus.
Infatti, il CTU è stato assolutamente chiaro nell'asserire che la morte non sia intervenuta a causa delle patologie di base, né che, in ragione di queste, l'evento letale si sarebbe, comunque, verificato, almeno nelle circostanze di tempo in cui è avvenuto, anche senza l'errata somministrazione dei predetti farmaci.
In particolare, l'ausiliare, in replica alle critiche del CT dell fondate sugli stessi argomenti sottesi alle censure in esame, osservava che “.. gli stessi sanitari del nosocomio di Giugliano in Campania (NA) riportarono come diagnosi definitiva: “Insufficienza respiratoria in soggetto con
BPCO FAC IRC diabete mellito 2 scompensato obesità”. Pertanto, è evidente che anche per i medici che ebbero in cura il de cuius la causa finale di morte fu un arresto respiratorio è necessario precisare che nel
pag. 20/29 caso in esame non vi era alcun segno clinico-laboratoristico indicativo di un coma metabolico ed inoltre, ove anche incondivisibilmente la causa della morte fosse stata ascrivibile ad un coma metabolico o ad una causa cardiaca, così come prospettato dal C.T. di parte convenuta, allora sarebbe ancor più censurabile il comportamento dei sanitari, i quali non avrebbero inquadrato correttamente il caso dal punto di vista clinico, non mettendo poi in atto le opportune procedure terapeutiche.
Nel caso in esame, in tema di nesso di causa sono da intendersi realizzati:
- criterio cronologico: i tempi di insorgenza delle manifestazioni cliniche che poi condussero al decesso sono da ritenersi congrui ( : Parte_5
tempo di picco ematico 15 minuti ed emivita 15-30 ore → evidenza di agitazione alle ore 14,20 ovvero dopo 30 minuti dalla somministrazione avvenuta alle 13,50; AM: tempo di picco ematico 24 minuti ed emivita di 1-3 ore → evidenza di sonnolenza alle ore 15,00 ovvero dopo
40 minuti dalla somministrazione avvenuta alle ore 14,20 senza peraltro alcuna rilevazione dei parametri vitali nei 70 minuti successivi che condussero all'arresto cardiaco);
- criterio topografico: le reazioni avverse dei farmaci utilizzati riconoscono come bersaglio l'apparato respiratorio;
- criterio dell'adeguatezza qualitativa e dell'efficienza quantitativa: le caratteristiche farmacocinetiche e farmacodinamiche dei medicamenti utilizzati giustificano l'arresto respiratorio;
pag. 21/29 - criterio della continuità nella seriazione dei fenomeni: somministrazione di OF, agitazione psico-motoria, somministrazione di AM ed arresto respiratorio;
- criterio di esclusione: non risultano documentati altri validi momenti etiologici che possano aver avuto un ruolo causale o concausale nel determinismo dell'exitus;
- criterio statistico-epidemiologico: evidenza in letteratura di possibilità di arresto della funzione respiratoria in soggetti a rischio come nel caso in esame.
Pertanto, è evidente come nel caso in esame non possa parlarsi, come sostiene il C.T. di parte convenuta, di semplici coincidenze, bensì è pacifico poter sostenere che “è più probabile che non” che il decesso sia da ricondurre all'incongrua somministrazione di prima e di Pt_4
poi”. Per_2
Ed ancora, nei chiarimenti successivamente resi in data 9.1.2019, vertenti sul se il decesso del fosse stato causato da embolia CP_2
polmonare e conseguente arresto respiratorio, il CTU, descritti i sintomi dell'embolia polmonare, affermava che “Nel caso in esame dalla documentazione agli atti non emerge alcuno dei sintomi e segni sopra riportati ad eccezione della cianosi evidenziatasi solo in prossimità del decesso e peraltro alle ore 10,30 anziché riscontrarsi ipotensione risultava invece un valore della pressione arteriosa di 140/90 mmHg.
Inoltre, si ricorda che ai fini della diagnosi di embolia polmonare
( op. cit.) all'esame radiografico del torace si dovrebbe Per_4
pag. 22/29 riscontrare oligoemia focale (segno di , addensamento Per_5
periferico cuneiforme localizzato subito al di sopra del diaframma
(gobba di , slargamento del ramo discendente dell'arteria CP_11
polmonare di destra (segno di Palla). Sul punto si precisa che in data
21/11/2015 fu praticata una radiografia del torace che non evidenziò alcuno dei suddetti segni.
Inoltre, nello stesso giorno del decesso fu eseguito un ecocardiogramma dal quale non risultano i segni dell'insufficienza cardiaca destra che dovrebbero accompagnarsi alla embolia polmonare .. Pertanto, dalla condotta dei sanitari, che non misero in atto le suddette procedure diagnostiche, appare evidente che non fu mai dagli stessi sospettata la possibilità di una embolia polmonare e pertanto, pur ribadendo che non emergono dati clinico-laboratoristico-strumentali che possano farla ipotizzare quale causa del decesso, è doveroso evidenziare che, ove mai si volesse ricondurre l'exitus a tale processo patologico, allora sarebbe ugualmente censurabile l'operato dei sanitari che mai sospettarono tale patologia non addivenendo quindi ad una corretta diagnosi ed omettendone quindi l'opportuna terapia”.
Sulla scorta delle indicate risultanze, quindi, correttamente il primo
Giudice ha ritenuto raggiunta la prova del nesso causale tra la malpractice sanitaria e la morte, non avendo, le pur gravi condizioni di salute del paziente, concorso a causare l'evento esiziale nelle specifiche circostanze di fatto in cui lo stesso accadeva.
A conforto di tale conclusione depone l'affermazione, ormai consolidata in giurisprudenza, secondo cui “.. a) La condotta pag. 23/29 (commissiva o più spesso omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte del paziente mentre una diversa condotta
(diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione, alla luce dell'accertamento della disposta CTU. In tal caso l'evento - conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole - sarà attribuibile al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari.. Sarà altresì esclusa ogni rilevanza causale della condotta, sul piano probabilistico, in tutti i casi di incertezza (ad esempio, nell'ipotesi di cd. multifattorialità dell'evento) sul rapporto di derivazione etiologica tra la condotta stessa e l'evento, pur nella sua astratta configurabilità in termini di possibilità perduta ..
Ne consegue che, provato il nesso causale, secondo le ordinarie regole civilistiche, rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5641 del
2018; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 12906 del 2020).
Ne segue, inoltre, che, non essendo emersa dalla CTU la condotta concausale delle gravi patologie di base, dovendosi, si ribadisce, la morte ricondurre ad un distress respiratorio indotto dall'errata somministrazione di farmaci, la gravità del quadro patologico preesistente non giustifica nemmeno una riduzione in termini quantitativi del risarcimento.
Infine, non avendo l'appellante specificamente censurato l'utilizzo, da parte del primo Giudice, ai fini della quantificazione del danno da pag. 24/29 perdita parentale, della tabella a forbice del Tribunale di Milano, la questione esula dal devolutum.
§ 11.
Infine, con il secondo motivo, l' censurava la sentenza per avere il
Giudice fondato la decisione su di una CTU redatta da un unico consulente e, quindi, in violazione dell'art. 15 della L. 24/2017 (legge
Gelli Bianco), che espressamente impone, nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, la nomina per l'espletamento della consulenza tecnica di un medico specializzato in medicina legale e di uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento. Di conseguenza, secondo l'appellante, la CTU doveva ritenersi nulla al pari della sentenza che su di essa si era fondata.
§ 12.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che “L'art. 15 della l. n. 24 del 2017, che stabilisce l'obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, non è applicabile ai processi pendenti, trattNDosi di norma processuale e non sostanziale che dispone solo per il futuro, non avendo efficacia retroattiva” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 13060 del 13/05/2024).
Tale indirizzo non è stato sconfessato dalla successiva Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15594 del 11/06/2025, in quanto la stessa, nel ribadire pag. 25/29 che “L'art. 15 della l. n. 24 del 2017 (relativo ai requisiti da osservare per la "nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria") è applicabile, in base al principio tempus regit actum, a tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore”, ha solo chiarito che “anche nel caso in cui, prima di tale entrata in vigore, la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. sia stata espletata secondo le norme anteriormente vigenti e senza osservare il requisito della collegialità dell'incarico, il giudice del merito - ferma restNDo la ritualità della consulenza e della relativa acquisizione - ha l'obbligo di dare attuazione al principio di collegialità di cui al citato art. 15, mediante la rinnovazione della stessa e l'affidamento del relativo incarico a un collegio di consulenti in possesso dei requisiti richiesti dalla suindicata disposizione”.
Tuttavia, la fattispecie in esame non ricade nell'ambito applicativo dell'ultimo precedente dinanzi richiamato, il quale si riferisce ad un giudizio di merito instaurato in primo grado nel 2018 e, quindi, post legge , atteso che il giudizio di primo grado veniva, nel CP_12
caso in esame, instaurato, invece, in epoca anteriore all'entrata in vigore della medesima legge n. 24 del 2017.
Ne segue che l'obbligo imposto dall'art. 15 della medesima legge non sia applicabile al giudizio in esame e che l'eccepita nullità della CTU per dedotta inosservanza di tale articolo non sia ravvisabile.
In conclusione, l'appello principale deve essere rigettato.
pag. 26/29 § 13.
Venendo all'esame di quello incidentale, con un unico motivo i danneggiati censuravano il capo di sentenza che aveva, a loro dire riduttivamente, liquidato il danno da perdita parentale, in misura pari al valore più basso della forbice prevista dalla Tabella milanese del
2021 per l'ipotesi di perdita del coniuge/genitore.
Sostenevano che, considerNDo il notevole danno morale e le enormi sofferenze subite dalle parti istanti in seguito al decesso dal loro congiunto, , la gravità dell'accaduto, la Parte_3
particolare intensità della relazione affettiva e sentimentale, questa
Corte, fermo restNDo l'utilizzo della medesima tabella impiegata dal primo Giudice, avrebbe dovuto accordare ad ognuno di essi il valore massimo della prevista forbice, pari ad euro 31.920,00.
§ 14.
Il motivo è inammissibile, in quanto non si risolve in una critica argomentata del capo di sentenza e non è in grado di superare il filtro di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c..
Premesso, invero, che, come dinanzi riportato, il primo Giudice aveva posto in risalto la carente allegazione e prova, da parte dei danneggiati, di elementi in grado di fare emergere la peculiarità della relazione affettiva e la singolarità della fattispecie concreta, gli istanti, nel sollecitare una liquidazione migliorativa, si limitavano ad invocare la sofferenza patita per la perdita del loro caro (di per sé già ristorata mediante il riconoscimento dell'importo tabellare di base), ma, ancora pag. 27/29 una volta, non avevano cura di evidenziare quali elementi avessero, in concreto, offerto per giustificare il riconoscimento di una somma maggiore.
Né, del resto, nel censurare la pronuncia, gli istanti si dolevano dell'impiego, ad opera del Giudice, di un sistema a forbice, quale quello milanese del 2021, in luogo di uno a punti, fatto proprio dalla tabella romana e dalle successive versioni della stessa tabella di Milano, per cui, come già dinanzi osservato in ordine al gravame principale, la questione esula dal thema decidendum.
§ 15.
Alla luce di quanto dinanzi rilevato, quindi, la sentenza impugnata deve integralmente confermarsi.
Venendo alle spese del grado di appello, versNDosi in una chiara ipotesi di soccombenza reciproca, in ragione del rigetto del gravame principale e della rilevata inammissibilità per genericità di quello incidentale, sussistono, a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c., i presupposti per disporne tra le parti l'integrale compensazione.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principali ed incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, rispettivamente, per il gravame principale ed incidentale.
P.Q.M.
pag. 28/29 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciNDo sull'appello principale proposto da e Parte_1
sull'appello incidentale proposto da , Controparte_1 CP_2
, e avverso la sentenza in CP_3 CP_4 Controparte_5
epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello principale, dichiara inammissibile l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del grado di appello;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, rispettivamente, per il gravame principale ed incidentale
Così deciso nella camera di consiglio, in data 14.11.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. AlessNDro Cocchiara
pag. 29/29