TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 6399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6399 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
C.F._1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro e previdenza ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 19.09.2025, svolta mediante trattazione scritta, lette le note pervenute nel termine assegnato alle parti, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 18010/2024
Tra
(C.F. ), in persona del liquidatore p.t. Parte_1 P.IVA_1 sig.ra nata a [...] il [...] (C.F. ), con CP_1 C.F._2 sede in Casoria, alla via Giovanni Astone snc ed elettivamente domiciliata in Portici (Na) alla Via Pagliano 30, presso lo studio dell'Avv. Alessandro D'Antona come in atti;
Ricorrente
E
l' (C.F. in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura come in atti CP_2
Resistente
S E N T E N Z A FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.08.2024 la deduceva di aver ricevuto Parte_1 da parte dell' notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento n. CP_2
07120249033242140000 con la quale, tra le altre, si richiedeva il pagamento di € 15.931.71 per “modello Dm 10/ V” relativo all'anno 2013 in riferimento alla richiesta di versamento ANF. Parte ricorrente deduceva di aver inviato la domanda per gli assegni al nucleo familiare per i sigg. , e ed infatti sulla base di Parte_2 Parte_3 Parte_4 dette comunicazioni, l' erogava il relativo beneficio salvo poi richiederne la CP_2 ripetizione immotivatamente. Con l'atto impugnato, l'Ente intendeva recuperare gli ANF relativi al periodo dall' 01/2013 al 12/2013 senza precisare , secondo l' opponente, il motivo essendo destituita di qualsivoglia fondamento la pretesa richiesta di ripetizione delle somme. Evidenziava parte ricorrente che la questione, così come rappresentata era già stata affrontata, con riferimento all'anno 2014 dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 4505/2023, passata in cosa giudicata, che aveva accertato l'illegittimità della richiesta di ripetizione da parte dell' dei benefici ANF. CP_2
Deduceva infine l'avvenuta prescrizione e decadenza del diritto. Concludeva quindi chiedendo: <<preliminarmente sospendere l'atto impugnato ricorrendone i presupposti di legge. accertare e dichiarare illegittime le somme richieste con l'intimazione pagamento impugnata, per quanto attiene ai ruoli indicati, mancanza dei fatto diritto richiederne il ovvero intervenuta decadenza o prescrizione del presunto credito, come precisato nel presente ricorso;
l'effetto, annullare impugnato. vittoria spese competenze lite attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.>>
L' si costituiva in giudizio con memoria del 11.02.2025 instando per il rigetto del CP_2 relativo ricorso giudiziario. In particolare, l eccepiva l'inammissibilità CP_2 dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ex articolo 100 cpc, rispetto all'intimazione di pagamento che non costituiva di per sé titolo esecutivo ed atto lesivo del patrimonio del debitore. Deduceva l'inammissibilità e la tardività del ricorso giudiziario e sul dedotto giudicato di cui alla sentenza n. 4505/23 del Tribunale di Napoli sezione lavoro precisava che la citata sentenza non rilevava nel presente giudizio e in relazione alle pretese creditorie. Concludeva pertanto, chiedendo: l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per carenza di interesse ad agire e/o per carenza di legittimazione attiva per quanto esposto e/o la tardività ed inammissibilità del ricorso giudiziario per quanto dedotto e documentato;
in via subordinata e nel merito respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma degli atti opposti e dei relativi crediti intimati. Il tutto con vittoria delle spese di lite.>>
All'udienza odierna, lette le note, la causa è quindi decisa dal giudice, come da sentenza contestuale. Deve premettersi che dall'avviso di addebito opposto si evince che il credito vantato dall' scaturisce dalla rideterminazione dei contributi dovuti dalla società ricorrente CP_2 in relazione alla gestione Aziende con lavoratori dipendenti, conseguente all'assunto indebito conguaglio dei contributi dovuti per nei mesi da gennaio a dicembre 2013 con l'ammontare degli assegni per il nucleo familiare anticipati per i dipendenti indicati in ricorso;
e ciò in ragione dell'asserita assenza dei modelli “ANF/DIP”.
In tal modo delimitato il tema decidendum, quanto alla preliminare eccezione di prescrizione, che se fondata sarebbe in grado di definire la controversia per il “principio della ragione più liquida”, si osserva quanto segue.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, qualora il datore di lavoro abbia erroneamente operato un conguaglio tra i crediti derivanti da anticipazioni in favore di lavoratori dipendenti e debiti contributivi relativi ai medesimi lavoratori, la pretesa dell che consegua all'accertamento della illegittimità del conguaglio, non CP_2 costituisce una ordinaria richiesta di ripetizione di somme.
Essa, infatti, “non perde la natura contributiva” ed è pertanto assoggettata al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, della l. n. 335 del 1995” (cfr. Cassazione civile sez. lav. n. 1166/2018 in tema di conguaglio per trattamento integrativo in favore di lavoratori indebitamente collocati in CIGS).
Nel caso in esame, posto che trattasi di contributi riferiti ai mesi da gennaio a dicembre 2013, l' ha prodotto, quali unici idonei atti interruttivi della prescrizione, la diffida CP_2 notificata il 18.11.2018 e le richieste di modelli Anf conformi recapitate solo il 12.9.2018.
La prescrizione, pertanto, è maturata per i contributi previdenziali sorti sino al
12.9.2013 che pertanto risultano estinti.
Venendo al merito, limitatamente al periodo dal 12.9.2013 al 31.12.2013, si osserva quanto segue.
Da quanto dedotto in memoria difensiva si evince:
- che la ricorrente inviò a suo tempo all' i modelli “ANF/DIP”, e segnatamente i CP_2 modelli SR16;
- che l'istituto ha ritenuto che questi fossero “incompleti in quanto non sottoscritti nella parte relativa alla assunzione di responsabilità delle dichiarazioni nel modello rilasciate dal lavoratore/richiedente” o comunque formalmente irregolari;
- che in ragione di tali irregolarità formali essi sono stati ritenuti “non idonei ad effettuare il conguaglio in oggetto”;
- che, conseguentemente, in data 18.11.2018 l' ha notificato alla società ricorrente CP_2 diffida per il recupero del conguaglio ritenuto indebito, nonché - il 15.12.2019 – un primo avviso di addebito ed infine il 9.7.2024 l' avviso di addebito per cui è causa.
Orbene, come pacifico tra i contendenti, la società opponente (evidentemente in seguito alla suindicata diffida dell' del 18.11.2018), resasi conto di aver inviato CP_2 all per mero errore materiale, un foglio non compilato in ogni sua parte, in data CP_2
27.11.2020 tramite “cassetto bidirezionale” ha inviato la documentazione corretta ( vedasi ammissione dell' in memoria). CP_2
In particolare, nel messaggio del 27.11.2020 si legge, per quanto riportato dallo stesso ente convenuto nel proprio atto di costituzione:
“si trasmette in allegato la modulistica relativa agli assegni familiari erogati negli anni 2013/2014, facendo presente che per mero errore, nella fase di scannerizzazione dei documenti, i precedenti invii è stato incollato il foglio 7 in bianco anziché quello regolarmente sottoscritto per ogni domanda.
Per favore siete pregati di scusarci e di provvedere gentilmente all'annullamento degli atti di recupero grazie e saluti”.
Già unitamente al ricorso, inoltre, l'istante aveva depositato i modelli SR16 da cui si evince che essi risultano debitamente sottoscritti dai richiedenti (oltre che dai rispettivi coniugi) nella parte relativa alla assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese.
Deve, inoltre, evidenziarsi che l non ha contestato tale documentazione attorea. CP_2
Da quanto fin qui esposto, dunque, consegue:
- che i modelli SR16 inviati dalla ricorrente all' erano correttamente compilati in CP_2 ogni parte necessaria;
- che la ricorrente aveva inviato questi ultimi all in data di gran lunga antecedente CP_2 alla notifica dell'avviso di addebito opposto.
Né spiega alcun rilievo ai fini decisori l' ulteriore motivo fatto valere dal convenuto solo in questa sede giudiziale secondo cui mancherebbe nella specie il requisito reddituale dell'aver prodotto reddito pari ad almeno al 70% discendente da lavoro dipendente.
A tal proposito si osserva che l' ha prodotto le dichiarazioni riferite ai redditi 2011 CP_2 che risultano del tutto irrilevanti considerato che in questa sede è impugnato esclusivamente il conguaglio afferente al 2013 ragion per cui hanno rilievo unicamente i redditi prodotti nel corso del 2012.
Inoltre, quanto al lavoratore ( l' unico per il quale emerge in atti una Parte_4 dichiarazione reddituale afferente all' annualità 2012 dove si legge un reddito da lavoro dipendente pari a zero), mancherebbe comunque nella specie la contestazione in fase amministrativa che avrebbe potuto porre in condizione l' azienda di adeguatamente difendersi.
Pertanto, per tali motivi che assorbono ogni altra questione, deve concludersi che il credito vantato dall' nell'avviso di addebito opposto non sussiste. CP_2 I compensi di lite, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Clara Ruggiero, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara non dovute dal ricorrente all le somme indicate nell'avviso di addebito CP_2
n. 371 2019 0023687587 000 recupero ANF 2013 oggetto dell' impugnata intimazione di pagamento n. 07120249033242140000;
b) condanna l' a pagare in favore del ricorrente i compensi di lite, che liquida in € CP_2
2.700,00 oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
In Napoli, il 19.9.2025.
ILGDL
Dott.ssa Clara Ruggiero
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro e previdenza ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 19.09.2025, svolta mediante trattazione scritta, lette le note pervenute nel termine assegnato alle parti, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 18010/2024
Tra
(C.F. ), in persona del liquidatore p.t. Parte_1 P.IVA_1 sig.ra nata a [...] il [...] (C.F. ), con CP_1 C.F._2 sede in Casoria, alla via Giovanni Astone snc ed elettivamente domiciliata in Portici (Na) alla Via Pagliano 30, presso lo studio dell'Avv. Alessandro D'Antona come in atti;
Ricorrente
E
l' (C.F. in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura come in atti CP_2
Resistente
S E N T E N Z A FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.08.2024 la deduceva di aver ricevuto Parte_1 da parte dell' notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento n. CP_2
07120249033242140000 con la quale, tra le altre, si richiedeva il pagamento di € 15.931.71 per “modello Dm 10/ V” relativo all'anno 2013 in riferimento alla richiesta di versamento ANF. Parte ricorrente deduceva di aver inviato la domanda per gli assegni al nucleo familiare per i sigg. , e ed infatti sulla base di Parte_2 Parte_3 Parte_4 dette comunicazioni, l' erogava il relativo beneficio salvo poi richiederne la CP_2 ripetizione immotivatamente. Con l'atto impugnato, l'Ente intendeva recuperare gli ANF relativi al periodo dall' 01/2013 al 12/2013 senza precisare , secondo l' opponente, il motivo essendo destituita di qualsivoglia fondamento la pretesa richiesta di ripetizione delle somme. Evidenziava parte ricorrente che la questione, così come rappresentata era già stata affrontata, con riferimento all'anno 2014 dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 4505/2023, passata in cosa giudicata, che aveva accertato l'illegittimità della richiesta di ripetizione da parte dell' dei benefici ANF. CP_2
Deduceva infine l'avvenuta prescrizione e decadenza del diritto. Concludeva quindi chiedendo: <<preliminarmente sospendere l'atto impugnato ricorrendone i presupposti di legge. accertare e dichiarare illegittime le somme richieste con l'intimazione pagamento impugnata, per quanto attiene ai ruoli indicati, mancanza dei fatto diritto richiederne il ovvero intervenuta decadenza o prescrizione del presunto credito, come precisato nel presente ricorso;
l'effetto, annullare impugnato. vittoria spese competenze lite attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.>>
L' si costituiva in giudizio con memoria del 11.02.2025 instando per il rigetto del CP_2 relativo ricorso giudiziario. In particolare, l eccepiva l'inammissibilità CP_2 dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ex articolo 100 cpc, rispetto all'intimazione di pagamento che non costituiva di per sé titolo esecutivo ed atto lesivo del patrimonio del debitore. Deduceva l'inammissibilità e la tardività del ricorso giudiziario e sul dedotto giudicato di cui alla sentenza n. 4505/23 del Tribunale di Napoli sezione lavoro precisava che la citata sentenza non rilevava nel presente giudizio e in relazione alle pretese creditorie. Concludeva pertanto, chiedendo: l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per carenza di interesse ad agire e/o per carenza di legittimazione attiva per quanto esposto e/o la tardività ed inammissibilità del ricorso giudiziario per quanto dedotto e documentato;
in via subordinata e nel merito respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma degli atti opposti e dei relativi crediti intimati. Il tutto con vittoria delle spese di lite.>>
All'udienza odierna, lette le note, la causa è quindi decisa dal giudice, come da sentenza contestuale. Deve premettersi che dall'avviso di addebito opposto si evince che il credito vantato dall' scaturisce dalla rideterminazione dei contributi dovuti dalla società ricorrente CP_2 in relazione alla gestione Aziende con lavoratori dipendenti, conseguente all'assunto indebito conguaglio dei contributi dovuti per nei mesi da gennaio a dicembre 2013 con l'ammontare degli assegni per il nucleo familiare anticipati per i dipendenti indicati in ricorso;
e ciò in ragione dell'asserita assenza dei modelli “ANF/DIP”.
In tal modo delimitato il tema decidendum, quanto alla preliminare eccezione di prescrizione, che se fondata sarebbe in grado di definire la controversia per il “principio della ragione più liquida”, si osserva quanto segue.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, qualora il datore di lavoro abbia erroneamente operato un conguaglio tra i crediti derivanti da anticipazioni in favore di lavoratori dipendenti e debiti contributivi relativi ai medesimi lavoratori, la pretesa dell che consegua all'accertamento della illegittimità del conguaglio, non CP_2 costituisce una ordinaria richiesta di ripetizione di somme.
Essa, infatti, “non perde la natura contributiva” ed è pertanto assoggettata al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, della l. n. 335 del 1995” (cfr. Cassazione civile sez. lav. n. 1166/2018 in tema di conguaglio per trattamento integrativo in favore di lavoratori indebitamente collocati in CIGS).
Nel caso in esame, posto che trattasi di contributi riferiti ai mesi da gennaio a dicembre 2013, l' ha prodotto, quali unici idonei atti interruttivi della prescrizione, la diffida CP_2 notificata il 18.11.2018 e le richieste di modelli Anf conformi recapitate solo il 12.9.2018.
La prescrizione, pertanto, è maturata per i contributi previdenziali sorti sino al
12.9.2013 che pertanto risultano estinti.
Venendo al merito, limitatamente al periodo dal 12.9.2013 al 31.12.2013, si osserva quanto segue.
Da quanto dedotto in memoria difensiva si evince:
- che la ricorrente inviò a suo tempo all' i modelli “ANF/DIP”, e segnatamente i CP_2 modelli SR16;
- che l'istituto ha ritenuto che questi fossero “incompleti in quanto non sottoscritti nella parte relativa alla assunzione di responsabilità delle dichiarazioni nel modello rilasciate dal lavoratore/richiedente” o comunque formalmente irregolari;
- che in ragione di tali irregolarità formali essi sono stati ritenuti “non idonei ad effettuare il conguaglio in oggetto”;
- che, conseguentemente, in data 18.11.2018 l' ha notificato alla società ricorrente CP_2 diffida per il recupero del conguaglio ritenuto indebito, nonché - il 15.12.2019 – un primo avviso di addebito ed infine il 9.7.2024 l' avviso di addebito per cui è causa.
Orbene, come pacifico tra i contendenti, la società opponente (evidentemente in seguito alla suindicata diffida dell' del 18.11.2018), resasi conto di aver inviato CP_2 all per mero errore materiale, un foglio non compilato in ogni sua parte, in data CP_2
27.11.2020 tramite “cassetto bidirezionale” ha inviato la documentazione corretta ( vedasi ammissione dell' in memoria). CP_2
In particolare, nel messaggio del 27.11.2020 si legge, per quanto riportato dallo stesso ente convenuto nel proprio atto di costituzione:
“si trasmette in allegato la modulistica relativa agli assegni familiari erogati negli anni 2013/2014, facendo presente che per mero errore, nella fase di scannerizzazione dei documenti, i precedenti invii è stato incollato il foglio 7 in bianco anziché quello regolarmente sottoscritto per ogni domanda.
Per favore siete pregati di scusarci e di provvedere gentilmente all'annullamento degli atti di recupero grazie e saluti”.
Già unitamente al ricorso, inoltre, l'istante aveva depositato i modelli SR16 da cui si evince che essi risultano debitamente sottoscritti dai richiedenti (oltre che dai rispettivi coniugi) nella parte relativa alla assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese.
Deve, inoltre, evidenziarsi che l non ha contestato tale documentazione attorea. CP_2
Da quanto fin qui esposto, dunque, consegue:
- che i modelli SR16 inviati dalla ricorrente all' erano correttamente compilati in CP_2 ogni parte necessaria;
- che la ricorrente aveva inviato questi ultimi all in data di gran lunga antecedente CP_2 alla notifica dell'avviso di addebito opposto.
Né spiega alcun rilievo ai fini decisori l' ulteriore motivo fatto valere dal convenuto solo in questa sede giudiziale secondo cui mancherebbe nella specie il requisito reddituale dell'aver prodotto reddito pari ad almeno al 70% discendente da lavoro dipendente.
A tal proposito si osserva che l' ha prodotto le dichiarazioni riferite ai redditi 2011 CP_2 che risultano del tutto irrilevanti considerato che in questa sede è impugnato esclusivamente il conguaglio afferente al 2013 ragion per cui hanno rilievo unicamente i redditi prodotti nel corso del 2012.
Inoltre, quanto al lavoratore ( l' unico per il quale emerge in atti una Parte_4 dichiarazione reddituale afferente all' annualità 2012 dove si legge un reddito da lavoro dipendente pari a zero), mancherebbe comunque nella specie la contestazione in fase amministrativa che avrebbe potuto porre in condizione l' azienda di adeguatamente difendersi.
Pertanto, per tali motivi che assorbono ogni altra questione, deve concludersi che il credito vantato dall' nell'avviso di addebito opposto non sussiste. CP_2 I compensi di lite, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Clara Ruggiero, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara non dovute dal ricorrente all le somme indicate nell'avviso di addebito CP_2
n. 371 2019 0023687587 000 recupero ANF 2013 oggetto dell' impugnata intimazione di pagamento n. 07120249033242140000;
b) condanna l' a pagare in favore del ricorrente i compensi di lite, che liquida in € CP_2
2.700,00 oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
In Napoli, il 19.9.2025.
ILGDL
Dott.ssa Clara Ruggiero