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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NI NICOLA, Presidente e Relatore MARI RENATO, Giudice VOLPI MARCO ALBINO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 356/2024 depositato il 21/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Parma
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820240005333480000 XXXX - sul ricorso n. 358/2024 depositato il 21/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Parma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820240003502600000 XXXX
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato: Fatto e Motivi della Decisione
Con separati ricorsi notificati in data 26.07.2024, STRicorrente_1 I impugna la cartella di pagamento n.07820240005333480000, avente ad oggetto Irap e Redditi anno 2020, per un totale di € 15.669,86 (procedimento n.356/2024 Rg) e la cartella di pagamento, n. 07820240003502600000 avente ad oggetto liquidazione Iva anno 2022, per un totale di € 92.511,19 (proc.358/2024 Rg), entrambe emesse da AGENZIA ENTRATE Riscossione, su ruoli di Agenzia Entrate Direzione provinciale di Parma eccependone l'omessa sottoscrizione, l'omessa dichiarazione di conformità, omessa indicazione delle modalità di impugnazione, omessa/invalida notifica della cartella e degli atti prodromici, vizio di motivazione. Costituitasi, con memoria depositata il 9.09.2024, A.d.E.R. ha chiesto declaratoria di inammissibilità di ciascun ricorso ovvero, In via subordinata, qualora l'azione venga ritenuta ammissibile, disporre, ai sensi dell'art.14, commi 1 e 2, D.Lgs 546/92, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente Impositore, con onere a carico del soggetto ricorrente;
ha poi contro dedotto sulle varie eccezioni mosse, concludendo per il rigetto del ricorso. All'udienza del 25 settembre 2024, finalizzata a deliberare sulla chiesta sospensiva, riuniti i procedimenti, la Corte vista l'istanza della resistente e ritenuto necessario l'intervento dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale d Parma - disponeva l'integrazione del contraddittorio ordinando a parte ricorrente la chiamata in causa della suddetta Direzione entro il 20.10 seguente.
All'udienza del 20 novembre 2024 il procedimento, chiamato per deliberare sulla chiesta sospensiva, veniva rinviato al 18.06.2025, per impedimento dei difensori del ricorrente.
La difesa dello STUDIO notificava all'Agenzia Entrate l'atto di integrazione del contraddittorio il 22 novembre 2024.
Con memoria depositata il 14 gennaio 2025 si costituiva l'Agenzia Entrate chiamata, eccependo, in via pregiudiziale ed assorbente ogni altra questione di fatto e di diritto, la tardività dell'atto di integrazione del contraddittorio, notificato oltre il termine perentorio stabilito a pena di decadenza, con la consequenziale estinzione del giudizio, ai sensi dell'art.45, primo comma, d.lgs. 546/92.
L'udienza del 18 giugno veniva rinviata ancora per impedimento dei difensori e, il successivo 24 settembre, veniva dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione con rinvio al 3 dicembre 2025 allorchè, presente il solo rappresentante dell'Agenzia Entrate, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
Avendo parte ricorrente, di fatto, omesso di precedere alla necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo, posta a suo carico dell'ordinanza predetta, nel termine fissato, è ravvisabile una delle ipotesi tassativamente previste dal cit.art.45 (omessa integrazione del giudizio richiesta dalla parte e ritenuta necessaria dalla Corte), a mente del disposto dello stesso articolo, deve essere dichiarata la estinzione del presente procedimento (così già Comm. trib. prov.le, Cuneo, sez.III, 7/04/2011 n.46).
Si aggiunga che alla Direziono Provinciale di Parma dell'Agenzia delle Entrate risulta notificato un atto di integrazione del contraddittorio con il solo, contestuale, ricorso avverso la sola cartella di pagamento 07820240005333480000, pur essendo già stati riuniti i procedimenti;
pertanto, va rilevata una vera e propria omissione della disposta integrazione del contraddittorio, non soltanto una tardività.
“In tema di contenzioso tributario .. l'inattività delle parti è causa di estinzione del processo nei soli casi in cui sia ad esse imposto, entro un termine perentorio, il compimento di specifici atti d'impulso o di atti in grado di sanare un vizio riscontrato ..” (cfr.CASS.Sez.trib., ord.12/01/2025 n.789). In contrario, a parere del Collegio, resta inconferente la prosecuzione del procedimento nelle udienze succedutesi dal 20.11.2024 a 3 dicembre scorso, tenutesi al solo fine di consentire alla difesa dello STUDIO di replicare all'eccezione spiegata dalla Dir. Provinciale.
Riguardo alla disciplina delle spese può farsi applicazione del secondo comma del cit.art.45.
P. Q. M.
visti gli artt.14 e 45 d.lgs. n.546/1992, dichiara estinto il processo.
Visto l'art.45, secondo comma, d.lgs. n.546/1992 le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NI NICOLA, Presidente e Relatore MARI RENATO, Giudice VOLPI MARCO ALBINO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 356/2024 depositato il 21/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Parma
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820240005333480000 XXXX - sul ricorso n. 358/2024 depositato il 21/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Parma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820240003502600000 XXXX
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato: Fatto e Motivi della Decisione
Con separati ricorsi notificati in data 26.07.2024, STRicorrente_1 I impugna la cartella di pagamento n.07820240005333480000, avente ad oggetto Irap e Redditi anno 2020, per un totale di € 15.669,86 (procedimento n.356/2024 Rg) e la cartella di pagamento, n. 07820240003502600000 avente ad oggetto liquidazione Iva anno 2022, per un totale di € 92.511,19 (proc.358/2024 Rg), entrambe emesse da AGENZIA ENTRATE Riscossione, su ruoli di Agenzia Entrate Direzione provinciale di Parma eccependone l'omessa sottoscrizione, l'omessa dichiarazione di conformità, omessa indicazione delle modalità di impugnazione, omessa/invalida notifica della cartella e degli atti prodromici, vizio di motivazione. Costituitasi, con memoria depositata il 9.09.2024, A.d.E.R. ha chiesto declaratoria di inammissibilità di ciascun ricorso ovvero, In via subordinata, qualora l'azione venga ritenuta ammissibile, disporre, ai sensi dell'art.14, commi 1 e 2, D.Lgs 546/92, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente Impositore, con onere a carico del soggetto ricorrente;
ha poi contro dedotto sulle varie eccezioni mosse, concludendo per il rigetto del ricorso. All'udienza del 25 settembre 2024, finalizzata a deliberare sulla chiesta sospensiva, riuniti i procedimenti, la Corte vista l'istanza della resistente e ritenuto necessario l'intervento dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale d Parma - disponeva l'integrazione del contraddittorio ordinando a parte ricorrente la chiamata in causa della suddetta Direzione entro il 20.10 seguente.
All'udienza del 20 novembre 2024 il procedimento, chiamato per deliberare sulla chiesta sospensiva, veniva rinviato al 18.06.2025, per impedimento dei difensori del ricorrente.
La difesa dello STUDIO notificava all'Agenzia Entrate l'atto di integrazione del contraddittorio il 22 novembre 2024.
Con memoria depositata il 14 gennaio 2025 si costituiva l'Agenzia Entrate chiamata, eccependo, in via pregiudiziale ed assorbente ogni altra questione di fatto e di diritto, la tardività dell'atto di integrazione del contraddittorio, notificato oltre il termine perentorio stabilito a pena di decadenza, con la consequenziale estinzione del giudizio, ai sensi dell'art.45, primo comma, d.lgs. 546/92.
L'udienza del 18 giugno veniva rinviata ancora per impedimento dei difensori e, il successivo 24 settembre, veniva dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione con rinvio al 3 dicembre 2025 allorchè, presente il solo rappresentante dell'Agenzia Entrate, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
Avendo parte ricorrente, di fatto, omesso di precedere alla necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo, posta a suo carico dell'ordinanza predetta, nel termine fissato, è ravvisabile una delle ipotesi tassativamente previste dal cit.art.45 (omessa integrazione del giudizio richiesta dalla parte e ritenuta necessaria dalla Corte), a mente del disposto dello stesso articolo, deve essere dichiarata la estinzione del presente procedimento (così già Comm. trib. prov.le, Cuneo, sez.III, 7/04/2011 n.46).
Si aggiunga che alla Direziono Provinciale di Parma dell'Agenzia delle Entrate risulta notificato un atto di integrazione del contraddittorio con il solo, contestuale, ricorso avverso la sola cartella di pagamento 07820240005333480000, pur essendo già stati riuniti i procedimenti;
pertanto, va rilevata una vera e propria omissione della disposta integrazione del contraddittorio, non soltanto una tardività.
“In tema di contenzioso tributario .. l'inattività delle parti è causa di estinzione del processo nei soli casi in cui sia ad esse imposto, entro un termine perentorio, il compimento di specifici atti d'impulso o di atti in grado di sanare un vizio riscontrato ..” (cfr.CASS.Sez.trib., ord.12/01/2025 n.789). In contrario, a parere del Collegio, resta inconferente la prosecuzione del procedimento nelle udienze succedutesi dal 20.11.2024 a 3 dicembre scorso, tenutesi al solo fine di consentire alla difesa dello STUDIO di replicare all'eccezione spiegata dalla Dir. Provinciale.
Riguardo alla disciplina delle spese può farsi applicazione del secondo comma del cit.art.45.
P. Q. M.
visti gli artt.14 e 45 d.lgs. n.546/1992, dichiara estinto il processo.
Visto l'art.45, secondo comma, d.lgs. n.546/1992 le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.