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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 06/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1558 /2020 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 06/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Tropea, via Don Mottola, n. 11, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Daniela Marrabello (PEC: , che lo rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in via A. De Gasperi,
109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: , che Email_2 Email_3 lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Indennizzo ex D. Lgs. n. 38/2000 CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 19/10/2020, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver lavorato, quale operatore ecologico, dipendente della dal Parte_2
20 aprile 2016; di aver subito danni fisici alla spalla destra, il 13.02.2017, durante il sollevamento del bidone della spazzatura;
di aver subito un intervento, presso l'Azienda Ospedaliera universitaria Città della Salute di Torino, il 20.06.2017, in ragione della diagnosi riconosciutagli “Rottura traumatica completa della Cuffia dei Rotatori Spalla destra”; di aver chiesto all' , il 13.02.2017 e con CP_1 domanda n. 51965902, il riconoscimento della propria menomazione dovuta all'infortunio sul lavoro subito, successivamente quantificato dall' nella percentuale del 6%; di esser stato convocato CP_1
1 alla visita collegiale, avvenuta il 15.11.2019, all'esito della quale l'Istituto confermava la menomazione precedentemente affermata.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, l'accertamento di un grado di menomazione – derivante dall'infortunio occorso il 13.02.2017 – pari almeno al 10%, con conseguente dichiarazione del diritto al riconoscimento dell'indennizzo derivante dal danno biologico patito. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare che il sig.
ha subito una grave menomazione psico/fisica pari al 10% ovvero in misura Parte_1 superiore o quella che sarà accertata in corso di causa, in seguito ad infortunio sul lavoro del 13 febbraio 2017; - condannare, per l'effetto, l' , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, a corrispondere, in favore del ricorrente, l'indennizzo a titolo di danno biologico per un grado accertato del 10%, ovvero in quella misura che sarà meglio accertata corso di causa. - accertare
e dichiarare che la somma di Euro 4.100,564, corrisposta con provvedimento del 17/03/2018 dall' di cui supra, è da considerarsi a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta al CP_1 ricorrente per la corresponsione allo stesso dell'indennizzo a titolo di danno biologico per un grado accertato del 10%, ovvero in quella misura che sarà meglio accertata corso di causa;
- condannare, infine, l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e delle CP_1 competenze di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento della CTU, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione morbosa del CP_1 lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo “aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
2 5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in
Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, è stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dal ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che « Pt_1 nato il giorno 03-03-1959 è affetto da esiti di intervento chirurgico per rottura cuffia dei
[...] rotatori spalla destra, rioperata per complicanze settiche, con deficit dei movimenti in destrimane, da infortunio sul lavoro. Esiste un valido nesso di causalità tra le patologie riscontrate e l'infortunio sul lavoro occorso in data 13-02-2017 come riconosciuto anche dall' La menomazione CP_1 dell'integrità psico-fisica, intesa come danno biologico, derivata dall'infortunio in oggetto è quantificabile 9% (nove per cento). La data del consolidamento del complesso invalidante deve essere fissata al 17-03-2018».
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
10. Orbene, alla luce delle suesposte considerazioni ed in accoglimento della domanda proposta con il ricorso, deve essere in questa sede affermato il diritto dell'odierno ricorrente a percepire l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 9% - ovverosia nella misura indicata dal C.T.U. nella relazione agli atti – con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura determinata secondo le tabelle allegate al D.M.
12.7.2000, oltre ai soli interessi al tasso legale (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L. 412/1991 dal 121° giorno successivo al 13.02.2017 (data della domanda amministrativa) al soddisfo.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
12. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza della CP_1 domanda della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'indennizzo richiesto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
3 - dichiara il diritto di a percepire l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D.Lgs. Parte_1
38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 9% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura determinata CP_1 secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000, oltre ad interessi al tasso legale (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dal 121° giorno successivo 13.02.2017 fino al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, a titolo CP_1 di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 06/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 06/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Tropea, via Don Mottola, n. 11, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Daniela Marrabello (PEC: , che lo rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in via A. De Gasperi,
109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: , che Email_2 Email_3 lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Indennizzo ex D. Lgs. n. 38/2000 CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 19/10/2020, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver lavorato, quale operatore ecologico, dipendente della dal Parte_2
20 aprile 2016; di aver subito danni fisici alla spalla destra, il 13.02.2017, durante il sollevamento del bidone della spazzatura;
di aver subito un intervento, presso l'Azienda Ospedaliera universitaria Città della Salute di Torino, il 20.06.2017, in ragione della diagnosi riconosciutagli “Rottura traumatica completa della Cuffia dei Rotatori Spalla destra”; di aver chiesto all' , il 13.02.2017 e con CP_1 domanda n. 51965902, il riconoscimento della propria menomazione dovuta all'infortunio sul lavoro subito, successivamente quantificato dall' nella percentuale del 6%; di esser stato convocato CP_1
1 alla visita collegiale, avvenuta il 15.11.2019, all'esito della quale l'Istituto confermava la menomazione precedentemente affermata.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, l'accertamento di un grado di menomazione – derivante dall'infortunio occorso il 13.02.2017 – pari almeno al 10%, con conseguente dichiarazione del diritto al riconoscimento dell'indennizzo derivante dal danno biologico patito. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare che il sig.
ha subito una grave menomazione psico/fisica pari al 10% ovvero in misura Parte_1 superiore o quella che sarà accertata in corso di causa, in seguito ad infortunio sul lavoro del 13 febbraio 2017; - condannare, per l'effetto, l' , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, a corrispondere, in favore del ricorrente, l'indennizzo a titolo di danno biologico per un grado accertato del 10%, ovvero in quella misura che sarà meglio accertata corso di causa. - accertare
e dichiarare che la somma di Euro 4.100,564, corrisposta con provvedimento del 17/03/2018 dall' di cui supra, è da considerarsi a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta al CP_1 ricorrente per la corresponsione allo stesso dell'indennizzo a titolo di danno biologico per un grado accertato del 10%, ovvero in quella misura che sarà meglio accertata corso di causa;
- condannare, infine, l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e delle CP_1 competenze di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento della CTU, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione morbosa del CP_1 lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo “aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
2 5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in
Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, è stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dal ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che « Pt_1 nato il giorno 03-03-1959 è affetto da esiti di intervento chirurgico per rottura cuffia dei
[...] rotatori spalla destra, rioperata per complicanze settiche, con deficit dei movimenti in destrimane, da infortunio sul lavoro. Esiste un valido nesso di causalità tra le patologie riscontrate e l'infortunio sul lavoro occorso in data 13-02-2017 come riconosciuto anche dall' La menomazione CP_1 dell'integrità psico-fisica, intesa come danno biologico, derivata dall'infortunio in oggetto è quantificabile 9% (nove per cento). La data del consolidamento del complesso invalidante deve essere fissata al 17-03-2018».
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
10. Orbene, alla luce delle suesposte considerazioni ed in accoglimento della domanda proposta con il ricorso, deve essere in questa sede affermato il diritto dell'odierno ricorrente a percepire l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 9% - ovverosia nella misura indicata dal C.T.U. nella relazione agli atti – con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura determinata secondo le tabelle allegate al D.M.
12.7.2000, oltre ai soli interessi al tasso legale (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L. 412/1991 dal 121° giorno successivo al 13.02.2017 (data della domanda amministrativa) al soddisfo.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
12. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza della CP_1 domanda della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'indennizzo richiesto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
3 - dichiara il diritto di a percepire l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D.Lgs. Parte_1
38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 9% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura determinata CP_1 secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000, oltre ad interessi al tasso legale (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dal 121° giorno successivo 13.02.2017 fino al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, a titolo CP_1 di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 06/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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