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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 17/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi
N.R.G. 1628/2023
Il Tribunale di Fermo, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Alberto Pavan Giudice
Francesco De Perna Giudice relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA nel procedimento di separazione e divorzio instaurato da:
(C.F. f ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO CIARROCCHI;
ATTRICE
CONTRO
– contumace-; Controparte_1
CONVENUTO
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: “separazione giudiziale e divorzio (cessazione effetti civili)”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 13.02.2025
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c. depositato in data 15/11/2023, Parte_1
adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir dichiarare la sua separazione dal marito
, con addebito allo stesso, nonché, divenuta procedibile la Controparte_1
1 domanda, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente in
Merlo (Argentina), in data 31.07.1969, e trascritto negli uffici del Registro Civile del
Comune di Monte Urano, nell' anno 1990, Atto N. 5, Parte II Serie B.
La ricorrente, a sostegno delle proprie domande, esponeva che:
- dall'unione matrimoniale erano nati due figli, e Persona_1 Persona_2
, entrambi maggiorenni e attualmente economicamente autosufficienti;
[...]
- il rapporto tra le parti si era da tempo irrimediabilmente logorato a seguito dell'allontanamento dalla casa coniugale da parte del coniuge, il quale, trasferitosi in Argentina, si era disinteressato alla moglie e ai figli, sia in ordine al profilo economico che a quello affettivo;
- negli anni la ricorrente si era fatta interamente carico delle spese relative a Per_1
e CP_2
- la ricorrente si sosteneva con la pensione sociale ed era proprietaria dell'immobile sito in Porto Sant'Elpidio, Via Matera n. 46, ove viveva attualmente;
- il resistente, seppur ancora anagraficamente residente in [...], viveva in Argentina;
- la ricorrente aveva in più occasioni cercato di contattare il resistente, senza riuscirvi, al fine di richiedergli la liberazione del proprio garage dai beni ivi da esso lasciati:
, pertanto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“Ill.mo Tribunale adito voglia fissare l'udienza per la comparizione dei coniugi e accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, sia dichiarata la loro separazione personale, con addebito al SI. , per aver Controparte_1
abbondonato la SI.ra e i figli minorenni, alle seguenti condizioni, da Pt_1
assumersi anche in via provvisoria:
2 • Il SI. corrisponderà alla moglie un assegno di mantenimento Controparte_1
di euro 400,00 mensili, entro il giorno 05 di ogni mese, soggetti a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di Novembre 2023;
• di liberare il garage di proprietà della SI.ra , entro e non oltre dieci giorni Pt_1
a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà dall'immobile di proprietà della moglie;
La SI.ra , come sopra rappresentata e difesa, visto l'art. 473 bis 49 cpc Parte_1
CHIEDE
All'Ill.mo Giudice del Tribunale di Fermo, che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della L. 1 dicembre 1970 n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza discioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio.”.
Dichiarata la contumacia del resistente, all'udienza del 25.07.2024, il Giudice, rilevata la mancata comparizione personale dei coniugi, dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione. All'esito, ometteva l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, stante l'assenza di figli minori e/o maggiorenni economicamente non autosufficienti.
All'udienza del 13.02.2025, la ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe e discuteva oralmente;
quindi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Esaminando la domanda di separazione giudiziale, la stessa deve essere accolta.
Invero, non vi è dubbio che vi sia l'insanabile frattura del legame coniugale, atteso che il resistente non si è neppure costituito nel giudizio di separazione, dovendo pertanto ritenersi essere venuta meno tra le parti quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale.
Contrariamente, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente non può essere accolta.
3 Invero, l'allontanamento unilaterale ed ingiustificato del resistente dalla casa coniugale e la violazione da parte dello stesso degli obblighi di assistenza morale e materiale della prole, risultano meramente allegati e non provati dalla ricorrente, la quale non ha invero neppure avanzato istanze istruttorie in tal senso.
Quanto alla domanda della ricorrente volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento, è bene precisare che, diversamente dall'assegno divorzile che ha natura composita, assistenziale e compensativa, il diritto a siffatto contributo sorge in favore del coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, qualora dimostri di non fruire di redditi tali da consentirgli/le di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, sempre che sussista una differenza di reddito tra le parti.
Nel caso in esame, , nel formulare siffatta richiesta, si è limitata ad asserire Parte_2
di vivere della sola pensione precipita, senza nulla allegare o provare in ordine alle proprie disponibilità patrimoniali-reddituali e al tenore di vita goduto durante il matrimonio, né in ordine alla situazione economica del resistente.
Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, la domanda di mantenimento svolta dalla ricorrente deve essere rigettata.
Con riferimento alla domanda di liberazione del garage formulata da , la Parte_1
stessa deve dichiararsi inammissibile nella presente sede. Per giurisprudenza costante, infatti, nel procedimento di separazione personale tra i coniugi non possono essere proposte domande connesse soggettivamente ex art. 33,103, 104 c.p.c., poiché autonome e distinte rispetto alla domanda principale, oltre ad essere soggette a riti diversi (rito ordinario) rispetto a quello a cui risulta sottoposto il procedimento di separazione (rito speciale).
Non è invece ancora procedibile la domanda di divorzio posto che non è ancora passata in giudicato la sentenza di separazione e non è ancora decorso il termine di legge di cui all'art. 3 L. 898 del 1970. Con riferimento a tale domanda, pertanto, e conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 16 ottobre 2023, n. 28727),
4 i coniugi devono essere, come da separata ordinanza, riconvocati ad una successiva udienza onde verificare la sussistenza dei presupposti per la procedibilità della domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in compensazione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) DICHIARA la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, coniugi per matrimonio celebrato in Merlo (Argentina) in CP_3
data 31.07.1969;
2) rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata dall'attrice;
3) rigetta la domanda dell'attrice volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno di mantenimento nei confronti del convenuto;
4) dichiara inammissibile la domanda dell'attrice volta ad ottenere la liberazione del garage di sua proprietà;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Monte Urano (Anno 1990, Numero 3, Parte II, Serie C);
DISPONE in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di conSIlio del 13.02.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Francesco De Perna Sara Marzialetti
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