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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/06/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3520 del 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3520 del 2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Maria Luisa Parte_1 C.F._1
Tomassini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina, in Via Cairoli n.2, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Maria Carla Controparte_1 C.F._2
Pauselli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, in Via Emilia n. 88, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni di parte ricorrente rassegnate in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1
c.p.c.:
“Piaccia all'On Tribunale, preliminarmente: / a. rigettare tutte le richieste formulate dal CP_1
perchè infondate in fatto e in diritto;
/ nel merito disporre: / 1. il figlio minore Persona_1
sarà affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori con il collocamento prevalente presso
l'abitazione materna ove è fissata la residenza;
/ 2. i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e
Pagina 1 durante i tempi di permanenza di presso ciascuno di loro;
/ 3. le decisioni di maggior Per_1 importanza per il figlio afferenti l'educazione, l'istruzione la salute saranno assunte di comune accordo tra entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
/ 4. la casa coniugale sita in Latina viale Paganini n 13, completa con tutti gli arredi e suppellettili, verrà assegnata alla dove vivrà unitamente ai tre figli;
/ 5. Parte_1
salvo diverso accordo tra le parti e nel rispetto delle esigenze scolastiche, sportive e di salute, il figlio minore starà con il padre durante i pomeriggi che verranno concordati Per_1
direttamente con lo stesso senza pernotto non conoscendo, allo stato attuale, la condizione logistica
e abitativa del Il genitore presso il quale il minore starà giornalmente, dovrà CP_1
accompagnare lo stesso a tutte le attività sportive, ludiche che frequenterà nel rispetto delle esigenze del minore. Circa le festività natalizie (24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1 gennaio
e 6 gennaio) e pasquali (domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo) il minore le trascorrerà, a sua scelta, con i genitori, in occasione delle festività nazionali e locali quali il 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre. Il padre e la madre trascorreranno con il figlio due settimane consecutive e non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare tra di loro entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, nel rispetto delle esigenze del minore e secondo la sua espressa volontà; / 6. trascorrerà con il padre il giorno del compleanno dello stesso e la festa del Per_1
papà, con la mamma il giorno del compleanno della stessa e la festa della mamma;
/ 7. il sig. verserà, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, entro il 5 di Controparte_1
ogni mese sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra per il figlio minore Parte_1
la somma di euro 500,00, somma che verrà rivalutata ogni anno secondo gli indici Istat Per_2
come per legge;
/ 8. il verserà a titolo di mantenimento per i figli maggiorenni CP_1 R_
e , entro il 5 di ogni mese sul conto corrente bancario intestato agli stessi la somma di euro Per_4
200,00 cadauno, somma che verrà rivalutata ogni anno secondo gli indici Istat come per legge;
/ 9. il verserà a titolo di mantenimento per la moglie entro il 5 di ogni CP_1 Parte_1
mese sul conto corrente bancario intestato alla stessa la somma di euro 400,00, somma che verrà rivalutata ogni anno secondo gli indici Istat come per legge;
/ 10. verranno poste a carico di entrambe le parti in misura percentuale pari al 70% per il padre e il 30 % a carico della madre le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti il figlio con la Per_1
seguente specificazione: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: scolastiche: iscrizioni, libri scolastici e contributi per il costo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuole private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo scuola, baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e
Pagina 2 gare sportive;
universitarie: corsi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, trasporto per i fuori sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esporsi referenti ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino e moto); sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività. In particolare sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se per scopi terapeutici. Spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico- sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il S.S.N. tickets per esami e visite per i servizi forniti da Si precisa, peraltro, come le spese relative a visite di carattere CP_2
psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per il ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisti di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal S.S.N. spese ortodontiche e spese sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo e mail, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massino entro cinque giorni ovvero nei termini che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore, esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30% l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. Allo scopo di evitare
l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro
Pagina 3 genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge;
/
11. l'assegno unico verrà percepito dalla sig.ra genitore collocatario;
/ 12. Parte_1
disporre accertamento a mezzo della Guardia di Finanza competente per territorio, sulla situazione reddituale del / 13. disporre consulenza psicologica e/o psichiatrica sulla persona del CP_1
circa la capacità genitoriale dello stesso nei confronti del figlio minore CP_1 Per_1
/ 14. le parti prestano sin da ora il consenso al rilascio del passaporto per loro e per il
[...] figlio minore ”; Per_1
Conclusioni di parte resistente rassegnate per l'udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reictis, accogliere, previo rigetto delle domande avanzate dalla Sig.ra in punto di richiesta di mantenimento per essa stessa e Parte_1
per i figli e maggiorenni ed economicamente indipendenti, così provvedere: / Per_4 R_
1) dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, statuire che essa è addebitabile esclusivamente alla moglie, Sig.ra per le gravi violazioni dalla stessa commesse in ordine ai Parte_1
doveri derivanti dal matrimonio;
/ 2) assegnare la casa coniugale sita Latina, Viale N. Paganini 13 alla moglie con tutto quanto in essa contenuto, dando atto che il marito se ne è allontanato sin dal novembre 2019; / 3) disporre a carico del padre il pagamento della somma mensile pari ad €
200,00 a titolo di mantenimento del figlio , somma da rivalutarsi annualmente in base agli Per_1
indici ISTAT, che verrà versata presso il c/c della madre. Disporre ancora a carico del padre il pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di
Latina. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CAP.”; conclusioni rassegnate in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reictis, accogliere, previo rigetto delle domande avanzate dalla Sig.ra in punto Parte_1
di richiesta di mantenimento per essa stessa e per i figli e maggiorenni ed Per_4 R_
economicamente indipendenti, così provvedere: / 1) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e dichiarare che essa è addebitabile esclusivamente alla moglie, Sig.ra Parte_1
per le gravi violazioni dalla stessa commesse in ordine ai doveri derivanti dal matrimonio;
/ 2) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore;
/ 3) assegnare la casa coniugale sita Per_1
Latina, Viale N. Paganini 13 alla moglie con tutto quanto in essa contenuto, dando atto che il
Pagina 4 marito se ne è allontanato sin dal novembre 2019 e consentendo a quest'ultimo il prelevamento dei propri effetti personali;
/ 4) disporre e regolamentare la permanenza di presso il padre Per_1
secondo tempistiche e modalità concordate tra i genitori e comunque nel modo che segue: / a) durante l'anno: il padre vedrà il figlio nei pomeriggi che direttamente quest'ultimo concorderà con il primo, senza pernottamento. / b) durante le vacanze scolastiche natalizie: trascorrerà Per_1 un anno il 24 ed il 25 dicembre con il padre e l'anno successivo, viceversa con la madre;
così il 31 dicembre ed il 1 gennaio verranno trascorsi un anno con il padre e quello successivo con la madre;
i residui giorni di vacanza saranno dai minori trascorsi una metà con il padre e l'altra metà con la madre, a periodi alterni negli anni, salvo diverso accordo tra i genitori, sempre nel rispetto delle loro esigenze;
/ c) durante le vacanze pasquali trascorrerà, ad anni alterni, tre giorni comprendenti la giornata di Pasqua con il padre e gli altri tre giorni comprendenti la Pasquetta con la madre. /
d) durante le vacanze estive (cioè nei mesi di luglio ed agosto) trascorrerà due settimane con il padre, anche in periodi non continuativi, da concordare di volta in volta tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno. / I genitori cureranno di trascorrere insieme le festività inerenti i figli
(compleanno ed onomastico), mentre ciascuno di essi avrà la facoltà di tenerli con sé nella ricorrenza del proprio compleanno. / 5) disporre a carico del padre il pagamento della somma mensile pari ad € 200,00 a titolo di mantenimento del figlio , somma da rivalutarsi Per_1
annualmente in base agli indici ISTAT, che verrà versata presso il c/c della madre. Disporre ancora a carico del padre il pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Latina. / Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e
CAP”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Ai fini dell'intellegibilità della decisione si dà atto che il Collegio con sentenza parziale n. 877/2022 emessa il 22 aprile 2022 ha già pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata contestuale ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo per istruire le ulteriori domande concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.
In sede di udienza di precisazione delle conclusioni, parte resistente ha precisato le conclusioni come indicato in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Pagina 5 Il Collegio ritiene utilizzabile ai fini della decisione la documentazione prodotta da parte resistente in allegato alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni (contratto di lavoro a tempo determinato stipulato da in data 8 novembre 2024 dal quale Controparte_3
risulta quale sede di lavoro il Comune di Marghera e proroga del 28 agosto 2024 del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato da , trattandosi di documentazione Persona_5 sopravvenuta alle preclusioni istruttorie, nonché all'udienza antecedente a quella di precisazione delle conclusioni, rilevante ai fini della decisione, e su cui comunque parte ricorrente avrebbe potuto contraddire in sede di memoria di replica.
1. SULLA DOMANDA DI ADDEBITO FORMULATA DA PARTE RESISTENTE.
Il coniuge che intende chiedere l'addebito all'altro della separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., in base a orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da questo Collegio, ha l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento dell'intollerabilità della convivenza.
Ciò in generale per qualsiasi violazione degli obblighi, ivi compreso quello relativo all'assistenza morale e materiale al coniuge e ai figli (cfr., tra le molte, Cass. ord. n. 25966 del 2016, Cass. sent.
2059 del 2012, Cass. sent. 9074 del 2011, da ultimo Cass. ord. 3923 del 2018).
Sin dalla memoria di costituzione per la fase presidenziale, il resistente ha imputato la responsabilità della crisi matrimoniale alla moglie e, in particolare, ha allegato gravi e ripetuti comportamenti della ricorrente commessi in violazione dei doveri coniugali a far data dal 2017, espressione di un allontanamento fisico ed emotivo dal marito, aggravato da atteggiamenti di disprezzo, disinteresse, continue aggressioni e provocazioni verbali, rilevando che a fronte di tali comportamenti era risultato vano ogni tentativo di riavvicinamento del resistente che, nel novembre
2019, si è allontanato dalla casa coniugale anche per evitare ulteriori ripercussioni considerato il procedimento penale a suo carico per maltrattamenti ai danni della moglie originato dalla querela presentata da quest'ultima (v. pagg. 2 e 3 della memoria di costituzione per la fase presidenziale).
In particolare, il resistente ha dedotto che la moglie, allorquando lui ha subito un intervento cardiochirurgico nel 2017, non gli ha fornito assistenza morale e materiale e, nonostante la prescrizione medica di assoluto divieto di compiere sforzi, di evitare di uscire nelle ore più calde e di guidare, non ha provveduto, al momento delle dimissioni, ad accompagnarlo in auto dall'ospedale alla casa coniugale, costringendolo, pertanto, a recarvisi a piedi e, per di più, si è disinteressata, per il periodo immediatamente successivo all'operazione, di accompagnarlo sul posto di lavoro;
infatti, il resistente ha allegato di aver ripreso subito a lavorare per sostenere la famiglia
(v. pag. 4 della memoria di costituzione per la fase presidenziale).
Pagina 6 Ancora, il resistente ha rappresentato che la ricorrente ha serbato il medesimo comportamento disinteressato anche in occasione dell'intervento chirurgico da lui subito il 23 gennaio 2020 per asportazione di ernia inguinale bilaterale, seguito da complicazioni cardiologiche (v. pag. 4 della memoria di costituzione per la fase presidenziale).
Infine, il resistente ha allegato che la moglie, già dalla fine dell'anno 2017, si era rifiutata di fare la spesa per lui, di cucinare per lui, di condividere il pasto serale con lui, di lavare i suoi abiti e di condividere la camera da letto con lui, imponendogli di dormire nella camera del figlio R_
(v. pag. 5 della memoria di costituzione per la fase presidenziale).
La ricorrente, dal canto suo, al fine di contestare la domanda di addebito del resistente, non avendo la stessa svolto alcuna domanda di addebito, ha allegato, in sede di udienza presidenziale, che la crisi matrimoniale è stata determinata dal licenziamento del marito avvenuto nel 2015 e dalla relazione extraconiugale da lui intrapresa (v. verbale di udienza presidenziale del 10 febbraio 2021),
e ha dedotto, in sede di memoria integrativa, che il matrimonio è entrato in crisi a seguito del comportamento tenuto in tutti gli anni della vita coniugale dal marito che non ha mai adempiuto ai doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c. e ha sempre serbato nei confronti della moglie un atteggiamento aggressivo e minaccioso (v. pag. 8 della memoria integrativa).
Ha eccepito, infine, che la declaratoria di addebito presuppone la prova del nesso di causalità fra la violazione degli obblighi e la crisi coniugale che non può configurarsi in quelle situazioni di crisi latente e perdurante nel tempo, seppur cagionata dalla condotta di un coniuge a vario titolo tollerata dall'altro (v. pagg. 8 e 9 della memoria integrativa).
Ebbene, ritiene il Collegio che la domanda di addebito formulata da parte resistente deve essere rigettata.
Infatti, seppure parte ricorrente non abbia tempestivamente e specificatamente contestato le allegazioni di parte resistente, circa l'omessa assistenza morale e materiale in occasione degli interventi chirurgici subiti nel 2017 e nel gennaio 2020, né le ulteriori condotte allegate da parte resistente a decorrere dal 2019, neppure parte resistente ha specificatamente contestato quanto dedotto dalla ricorrente in sede di udienza presidenziale, e cioè che la crisi del matrimonio sia conseguenza della perdita del lavoro da parte del resistente e di una relazione extraconiugale intrecciata dallo stesso.
Dunque, se può ritenersi pacifico che la ricorrente abbia inadempiuto agli obblighi di assistenza morale e materiale scaturenti dall'art. 143 c.p.c., il Collegio ritiene che dall'istruttoria espletata e dalla documentazione prodotta il ricorrente non abbia provato che tali condotte siano state la causa della crisi del matrimonio, anche considerato che il resistente si è allontanato dalla casa coniugale nel novembre 2019 e la ricorrente in data 22 luglio 2020 ha depositato il ricorso di separazione.
Pagina 7 Invece appare verosimile che la disaffezione e la mancata assistenza morale e materiale della moglie più che la causa della crisi del matrimonio sia indice di un matrimonio già entrato irrimediabilmente in crisi, con una coabitazione che si è trascinata forzatamente per anni, anche per motivi economici.
La domanda va, pertanto, rigettata.
2. SULL'AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E DIRITTO DI VISITA DEL FIGLIO
CRISTIANO.
nato a [...] l'[...], come da documentazione anagrafica in atti, Persona_1
nelle more del presente giudizio è divenuto maggiorenne e ha acquistato la capacità di agire, sicché nessun provvedimento in materia di affido o collocamento può essere emesso nei suoi confronti.
3. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI MAGGIORENNI.
Come noto ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018). Anche per il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, l'art. 337 septies c.c. prevede la possibilità di disporre il pagamento di un assegno, valutate le circostanze. Ciò premesso, pur essendo a conoscenza il Collegio di recenti pronunce della Cassazione (v. ordinanza n.
17183/2020) che ponendosi in termini distonici rispetto al pregresso consolidato orientamento giurisprudenziale anche di legittimità, ritengono che l'onere della prova sia a carico della parte richiedente l'assegno, questo Collegio aderisce invece al pregresso constante indirizzo giurisprudenziale, anche della Cassazione, secondo cui l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, sicché il genitore che agisce nei confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, mentre incombe sul genitore che chiede di essere esonerato dall'obbligazione ex lege, l'onere di dimostrare che la prole
Pagina 8 sia divenuta autosufficiente ovvero che il mancato svolgimento dell'attività lavorativa sia imputabile alla prole (cfr. Cass. sent. 24018 del 2008, Cass. sent. 11828 del 2009). Quest'ultimo orientamento è stato recentemente ribadito dalla I sezione della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8892 del 2024, che ha chiarito come l'obbligo “del genitore separato, o divorziato, di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (Cass. n. 1773/12; n. 1830/11; n. 6509/17).
Ciò premesso, dal matrimonio delle parti sono nati tre figli, , nato a [...] l'11 ottobre Per_4
1997, , nato a [...] il [...] e , nato a [...] l'[...] (v. R_ Per_1 documentazione anagrafica in atti), i primi due già maggiorenni all'epoca del deposito del ricorso e l'ultimo divenuto maggiorenne nelle more del giudizio.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f. ha posto a carico del padre un assegno a titolo di mantenimento del figlio , all'epoca minorenne, di € 400,00 mensili oltre al contributo al Per_1
50% nelle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Latina, rilevando, in relazione ai primi due figli, che “il primogenito ha dichiarato di non convivere più con la madre mentre il secondogenito è attualmente occupato e con serie possibilità di rinnovazione del contratto di lavoro alla sua scadenza”.
La ricorrente nel ricorso introduttivo aveva dedotto che lavorava con contratto di Per_4 apprendistato, percependo circa € 800,00 al mese, e, sentito personalmente nella fase presidenziale, il primogenito ha dedotto di essere stato licenziato, ma di aver sostenuto dei colloqui per un nuovo lavoro che avrebbe di lì a poco intrapreso. Nella stessa sede, ha dichiarato, altresì, di convivere con la fidanzata nella casa di quest'ultima (v. verbale di udienza del 22 settembre 2021), circostanza confermata dalla ricorrente in sede di memoria integrativa (v. pag. 10). Successivamente è tornato a vivere dalla madre, come ammesso dal resistente con valenza confessoria in sede di interrogatorio formale, infatti, sul cap. 11 “Vero che i suoi figli vivono stabilmente a casa con la ”, ha Parte_1 così risposto “E' vero, adesso sì, c'è stato un periodo per cui ha vissuto per un Persona_5 anno con la sua ragazza, in alternanza con la madre poi si è lasciato.”.
Infine, in sede di nota scritta in sostituzione di udienza di precisazione delle conclusioni, il difensore di parte resistente ha allegato che il figlio è andato a convivere con l'attuale Per_4
compagna, e ha prodotto contratto di lavoro a tempo determinato dal 20 maggio 2024 al 31 agosto
2024 (sebbene privo di firme) e missiva con offerta di proroga del contratto al 31 dicembre 2024, deducendo la sopravvenienza di tale documentazione.
Pagina 9 Va rilevato che parte ricorrente non ha depositato la nota scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni né ha prodotto le memorie conclusive di cui all'art. 190 c.p.c., sicché quanto dedotto da parte resistente non è stato contestato.
La ricorrente, poi, per quanto riguarda al figlio , in ricorso ha dedotto che il suddetto R_ lavorava con un contratto a tempo indeterminato percependo € 500,00 al mese, e il giovane, sentito all'udienza presidenziale, ha dichiarato che era stato assunto il 30-03-2021 in un'azienda agricola a tempo determinato con contratti prorogati sino al novembre 2021, e che gli avevano detto che, alla scadenza, il contratto gli sarebbe stato rinnovato. Ha dichiarato di vivere con la madre.
In sede di udienza di precisazione delle conclusioni il resistente ha prodotto il contratto stipulato da con a tempo determinato dal 14.11.2024 al 31.05.2025, R_ Controparte_4
datato 8.11.2024, da cui risulta quale luogo di sede di lavoro, Fincanieri – Cantieri Navali S.p.a. nel
Comune di Marghera (VE), deducendo che il figlio si era dimesso dal precedente lavoro per questa nuova esperienza lavorativa, trasferendosi a Marghera.
Anche queste ulteriori allegazioni sono rimaste incontestate.
Va rilevato che il G.I. con l'ordinanza del 10 maggio 2023 aveva ordinato “anche ai due figli maggiorenni delle parti e di esibire entro il 31 ottobre Controparte_3 Persona_1
2023, estratto previdenziale INPS aggiornato, e le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, (o in mancanza dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. 445 del 2000)
e dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del d.p.r. 445 del 2000 su eventuali redditi esenti ai fini Irpef percepiti negli ultimi tre anni”, mandando ai suddetti di depositare la documentazione richiesta entro il 31 ottobre 2023 e onerando la parte più diligente della notifica dell'ordinanza ai suddetti figli, entro un termine assegnato.
Il difensore di parte ricorrente ha provveduto a notificare l'ordinanza del 10 maggio 2023 a Per_4
e a entro il termine assegnato, e tuttavia, nessuno dei due ha prodotto alcunché. R_
Ebbene, ritiene il Collegio, che parte ricorrente non abbia provato di aver diritto ad un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni.
Da un lato, da quanto allegato e non contestato, allo stato i due figli maggiorenni nemmeno convivono con la ricorrente;
dall'altro, va considerato, che in “tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, è stato precisato che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a
Pagina 10 dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cass., n. 40282/21).”
Cass. ord. 8892 del 2024.
Nel caso di specie entrambi i figli suindicati sin dall'introduzione del ricorso svolgevano attività lavorativa;
gli stessi al momento della precisazione delle conclusioni, continuavano a svolgere attività lavorativa seppure a tempo determinato.
I figli maggiorenni e non hanno ottemperato all'ordine di esibizione del G.I., Per_4 R_ sicché non hanno prodotto le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, né l'estratto previdenziale INPS, né la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del d.p.r 445 del
2000, né tale documentazione è stata prodotta dalla ricorrente, circostanza da cui si possono desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c.
In assenza di siffatta documentazione, non prodotta malgrado ordine di esibizione del G.I., considerata l'attività lavorativa documentata, deve ritenersi da quanto noto presuntivamente che entrambi abbiano redditi adeguati a garantire loro una vita dignitosa.
Per quanto riguarda, invece, il figlio , va rilevato che al momento del deposito del ricorso, Per_1 questi era ancora minorenne e non è stato allegato dall'una o dall'altra parte che sia divenuto economicamente indipendente, sicché, non essendo emerso in alcun modo che il giovane sia divenuto autosufficiente, va riconosciuto alla ricorrente convivente un contributo da parte del resistente a titolo di mantenimento del terzogenito. Al fine di determinare il quantum dovuto, va, pertanto, effettuata un'indagine comparativa sulle parti.
La ricorrente, sin dal ricorso introduttivo, ha allegato di essere disoccupata e di non aver mai lavorato, neppure in costanza di matrimonio, essendosi dedicata, per concorde scelta dei coniugi, al menage familiare e ai figli ed essendo, a suo dire, oggettivamente impossibilitata a lavorare per motivi di salute. Ha prodotto documentazione medica del Policlinico Gemelli del 20 novembre
2019 da cui risulta affetta da dismenorrea e metrorragia (v. allegati al ricorso introduttivo).
La ricorrente, ottemperando parzialmente all'ordine di esibizione del G.I. (ha infatti prodotto liste dei movimenti delle Postepay Evolution a lei intestate incomplete, non relative a tutto il periodo che va dal 1° gennaio 2020 alla data dell'ordine di esibizione), ha prodotto una dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta personalmente, datata 9 ottobre 2023, con cui ha dichiarato, per quel che più rileva, che negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 il reddito personale è stato rispettivamente di
€ 2.000,00, € 7.100,00, € 4.800,00 ed € 1.200,00 e che non è proprietaria di immobili;
la lista movimenti dal 1° gennaio 2020 al 20 settembre 2023 del libretto di risparmio n. 21375607 in essere presso a lei intestato dal cui esame non emerge nulla di significativo se non un CP_5 versamento di € 1.074,24 effettuato in data 22 dicembre 2020; la lista movimenti dal 16 aprile 2021
Pagina 11 al 31 dicembre 2021 della Postepay Evolution a lei intestata (n. dal cui esame PartitaIVA_1
non emerge nulla di rilevante se non il fatto che ad agosto, settembre, ottobre e novembre 2021 ha percepito il reddito di emergenza per € 800,00 mensili e da ottobre a dicembre 2021 ha percepito €
140,30 mensili (nei mesi di ottobre e dicembre l'importo è stato accreditato per due volte) dall'INPS quale assegno temporaneo per i figli minori;
l'estratto conto dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e la lista movimenti dal 13 luglio 2023 al 15 settembre 2023 della Postepay
Evolution n. 2624 (ultime quattro cifre) a lei intestata, con saldo al 16 settembre 2023 di € 97,37, dal cui esame risultano, per quel che maggiormente interessa, gli accrediti di € 140,30 e poi di €
175,00 dall'INPS, nel 2022, e gli accrediti dall'INP di € 91,90 nel 2023 (v. allegati alla nota di deposito del 25 ottobre 2023).
Il resistente, invece, sin dalla memoria di costituzione, ha dedotto che, dopo un periodo di disoccupazione, aveva ripreso a lavorare dal gennaio 2019, percependo un reddito mensile netto di circa € 1.600,00 e producendo, a tal proposito, per quel che più rileva, Certificazione Unica 2020 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2019, ha percepito un reddito da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato di € 19.584,44 con imposta netta di € 1.912,25 (v. pag. 2 della memoria di costituzione per la fase presidenziale e doc. 3 prodotto in allegato).
Pagina 12 Ha allegato che le entrate mensili sono gravate dalle rate di rimborso di un prestito erogato da
Compass e di un prestito erogato da dalle rate mensili dell'assicurazione RCA dell'auto CP_6
rimasta nella disponibilità della ricorrente, dalle rate di risanamento della posizione debitoria maturata nei confronti di NE Energia e Eni Gas e Luce (v. pag. 8 della memoria di costituzione per la fase presidenziale. Ha prodotto, a tal proposito, documentazione contrattuale inerente al prestito
Compass da cui risulta che il prestito è stato acceso per l'importo di € 15.000,00 da restituire con 60 rate mensili di € 376,85 con decorrenza dal 30 aprile 2019, sicché, ad oggi, deve presumersi estinto;
documentazione inerente all'ordine di acquisto del 6 giugno 2020 dell'autovettura Lancia Nuova
Ypsilon con allegato “Dettaglio simulazione di calcolo e servizi disponibili-Finanziamento”, da cui risulta la durata del finanziamento di 60 mesi (il resistente, poi, come da documentazione allegata alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. ha venduto la suddetta auto per € 4.000,00); documentazione che il resistente ha indicato essere relativa alla assicurazione RCA dell'auto Nissan nella disponibilità della ricorrente, auto che, ad ogni modo, come da documentazione allegata dal resistente alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., è stata oggetto di denuncia di cessazione della circolazione;
documentazione inerente ai piani di rientro dell'esposizione debitoria maturata con riferimento alle utenze domestiche che, secondo quanto dedotto dallo stesso resistente in merito alla concessa proroga delle ultime rate sino al 2021 (v. memoria di costituzione, pag. 8), devono presumersi estinti (v. doc. 5, doc. 6., doc. 11, doc. 9 e 10 in allegato alla memoria di costituzione e, per la documentazione inerente ai prestiti v. pure allegati alla nota di deposito del 31 ottobre 2023).
In sede di memoria di costituzione per la fase dinanzi al G.I., depositata il 7 gennaio 2022, il resistente ha allegato che le entrate mensili sono gravate da un'ulteriore uscita di € 320,00 per cessione del quinto, trattenuta direttamente sullo stipendio (v. documentazione allegata alla suddetta memoria da cui risulta che il finanziamento è da restituire con centoventi rate) e, in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. ha prodotto comunicazione del datore di lavoro di una trattenuta sullo stipendio di € 50,00 per “addebito del 12/08/2020 per intervento di soccorso recupero veicolo + sostituzione dischi posteriori e pinza posteriore sx;
e addebito CP_7
del 10/09/2020 per riparazione spigolo cella con ricostruzione pannello angolo anteriore
[...] sx + profilo” e per “in merito ai diversi verbali di violazione alle norme del Codice della Strada, Cont notificati alla a mezzo pec da parte del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale in CP_9 data 10 e 13/02/2021”.
Pagina 13 Il resistente, ottemperando parzialmente all'ordine di esibizione del G.I. (non ha prodotto, infatti, estratti conto completi con riferimento al periodo indicato dal 1° gennaio 2020 alla data dell'ordine di esibizione, né ha prodotto la documentazione esibita all'udienza del 16 novembre 2023 che si era riservato di depositare telematicamente), ha prodotto 730/2021 da cui risulta che nel 2020 ha dichiarato un reddito imponibile di € 18.615,00 con imposta netta pari a € 1.571,00 e 730/2022 da cui risulta che nel 2021 ha dichiarato un reddito imponibile di € 24.198,00 con imposta netta di €
4.055,00; estratti del conto corrente Findomestic n. 000000003255, relativi agli anni 2021, al terzo e al quarto trimestre 2022, al primo, secondo e terzo trimestre 2023, con saldo al 30 settembre 2023 di
€ 29,02, dal cui esame non risulta nulla di significativo se non entrate per stipendio erose da altrettante uscite (v. documentazione allegata alla nota di deposito del 31 ottobre 2023).
Da ultimo, si osserva che la ricorrente ha dedotto che il resistente non versa con regolarità e, comunque, l'intero importo dell'assegno di mantenimento stabilito per il figlio in sede presidenziale
(v. pag. 11 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.) circostanza confermata dal resistente in sede di interrogatorio formale che sul cap. 6 “Vero che anche successivamente all'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti ha continuato a versare alla la somma di euro Parte_1
200,00 anziché 400,00 come disposto in sede di udienza presidenziale?” ha così risposto “E' vero quanto mi si legge, avevo quella disponibilità, in più davo quello che serviva extra per i ragazzi”
(v. verbale di udienza del 16 novembre 2023).
Del tutto tardive e inutilizzabili sono le allegazioni del resistente, peraltro prive di riscontro probatorio documentale, svolte solamente in sede di comparsa conclusionale, sulla contrazione dell'orario lavorativo e la conseguente contrazione del reddito netto percepito.
Ciò premesso, alla luce delle condizioni economiche delle parti come sopra descritte, considerata anche la condotta processuale di parte ricorrente che nemmeno ha depositato gli atti conclusivi, appare congruo confermare l'assegno di mantenimento per il figlio di € 400,00 oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo relativo stilato dal Presidente del
Tribunale di Latina e del COA di Latina il quale prevede che debbano essere intese: A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: Vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazione a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori,
Pagina 14 suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto). - sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività. In particolare, sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e visite per i servizi forniti da ssn. Si precisa, peraltro, come le spese CP_2
relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. / C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medicosanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il
S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. / Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è
Pagina 15 considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30%
l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. / Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge.
4. SULLA DOMANDA ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE FORMULATA DA
PARTE RICORRENTE.
Il presupposto dell'assegnazione della casa coniugale è la convivenza con prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente (v. tra le molte Cass. ord. 772 del 2018).
Va assegnata la casa coniugale alla ricorrente che continua ad abitarci con il figlio maggiorenne non economicamente indipendente . Per_1
5. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO RICHIESTO DA PARTE RICORRENTE.
Per quanto attiene alla richiesta di assegno di mantenimento formulata da parte ricorrente, come noto l'art. 156 c.c., stabilisce, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'articolo sopra citato va interpretato considerando che la separazione personale ha solo l'effetto di sospendere gli obblighi di natura personale, quale quello di fedeltà, convivenza e collaborazione, mentre permane il vincolo coniugale, così come l'obbligo di assistenza materiale, sicché l'assegno di mantenimento in sede di separazione ha natura del tutto differente da quello divorzile, e i “redditi adeguati” summenzionati, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sent. 28938 del 2017). Pure bisogna tenere presente che, per utilizzare le parole della Suprema Corte, “Se è vero che nella separazione personale i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio
(Cass. n. 12196/2017), è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno
Pagina 16 incombe su chi chiede il mantenimento (v., tra le tante, Cass. n. 1691/1987) e che tale prova ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente.” (Cass. sent. n. 6886 del 2018), sicché nel caso di specie la Cassazione non ha riconosciuto il diritto all'assegno ad un coniuge disoccupato che non si era attivato doverosamente per reperire un'occupazione confacente alle sue attitudini.
Ritiene il Tribunale che la domanda della ricorrente non sia meritevole di accoglimento, non avendo la stessa provato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno in suo favore.
La ricorrente, infatti, non ha adeguatamente documentato le proprie condizioni economiche, né provato l'incolpevolezza in merito alle stesse considerato che, da un lato, la documentazione sanitaria prodotta non prova in alcun modo l'esistenza di patologie che la rendano inabile al lavoro o che limitino in maniera significativa la sua capacità lavorativa e, dall'altro, non ha neppure contestato le allegazioni del resistente circa il pregresso svolgimento dell'attività lavorativa di collaboratrice domestica e di segretaria in uno studio di gestioni condominiali nel 2017, occupazioni da cui si sarebbe dimessa volontariamente, e circa il rifiuto, nell'estate 2020, di un'offerta di lavoro procuratale dal figlio quale receptionist di hotel, occupazione confacente alla sua formazione scolastica (liceo linguistico) e alla buona conoscenza dell'inglese e del tedesco (v. pag. 6 della memoria di costituzione del resistente).
Peraltro, tale rifiuto è stato confermato dalla ricorrente in sede di udienza presidenziale, sebbene l'abbia motivato per l'esigenza di seguire il figlio nei provini di calcio, giustificazione che Per_1
appare poco condivisibile alla luce del fatto che a fronte dello stato di disoccupazione e del venir meno del consorzio coniugale, sarebbe stato certamente opportuno cogliere l'opportunità di inserirsi nel mondo lavorativo (v. verbale di udienza del 10 febbraio 2021).
La domanda, pertanto, va rigettata, in quanto non provata.
6. SULLA DOMANDA DI RECIPROCO CONSENSO AL RILASCIO DEL PASSAPORTO
PER LE PARTI E PER IL FIGLIO MINORE CRISTIANO FORMULATA DA PARTE
RICORRENTE.
nato a [...] l'[...], come da documentazione anagrafica in atti, è Persona_1
divenuto maggiorenne e ha acquistato la capacità di agire.
La domanda, ad ogni modo, è ab origine inammissibile in questa sede atteso che, in caso di contrasti tra i genitori di prole minorenne per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, è competente il
Giudice tutelare ai sensi dell'art. 3, l. 1185/1967.
7. SULLE SPESE DI LITE.
Stante la soccombenza reciproca si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Pagina 17 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 3520 del 2020, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda di addebito formulata da parte resistente.
2. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente a titolo di mantenimento per i figli e . Per_4 R_
3. Dispone che parte resistente versi a parte ricorrente € 400,00 a titolo di mantenimento del figlio
, con rivalutazione secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo a quello di Per_1
pubblicazione della sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio come indicate in parte motiva.
5. Assegna la casa coniugale a parte ricorrente.
6. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata da parte ricorrente.
7. Dichiara l'inammissibilità della domanda inerente al reciproco consenso al rilascio del passaporto formulata da parte ricorrente.
8. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino.
Pagina 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3520 del 2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Maria Luisa Parte_1 C.F._1
Tomassini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina, in Via Cairoli n.2, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Maria Carla Controparte_1 C.F._2
Pauselli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, in Via Emilia n. 88, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni di parte ricorrente rassegnate in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1
c.p.c.:
“Piaccia all'On Tribunale, preliminarmente: / a. rigettare tutte le richieste formulate dal CP_1
perchè infondate in fatto e in diritto;
/ nel merito disporre: / 1. il figlio minore Persona_1
sarà affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori con il collocamento prevalente presso
l'abitazione materna ove è fissata la residenza;
/ 2. i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e
Pagina 1 durante i tempi di permanenza di presso ciascuno di loro;
/ 3. le decisioni di maggior Per_1 importanza per il figlio afferenti l'educazione, l'istruzione la salute saranno assunte di comune accordo tra entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
/ 4. la casa coniugale sita in Latina viale Paganini n 13, completa con tutti gli arredi e suppellettili, verrà assegnata alla dove vivrà unitamente ai tre figli;
/ 5. Parte_1
salvo diverso accordo tra le parti e nel rispetto delle esigenze scolastiche, sportive e di salute, il figlio minore starà con il padre durante i pomeriggi che verranno concordati Per_1
direttamente con lo stesso senza pernotto non conoscendo, allo stato attuale, la condizione logistica
e abitativa del Il genitore presso il quale il minore starà giornalmente, dovrà CP_1
accompagnare lo stesso a tutte le attività sportive, ludiche che frequenterà nel rispetto delle esigenze del minore. Circa le festività natalizie (24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1 gennaio
e 6 gennaio) e pasquali (domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo) il minore le trascorrerà, a sua scelta, con i genitori, in occasione delle festività nazionali e locali quali il 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre. Il padre e la madre trascorreranno con il figlio due settimane consecutive e non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare tra di loro entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, nel rispetto delle esigenze del minore e secondo la sua espressa volontà; / 6. trascorrerà con il padre il giorno del compleanno dello stesso e la festa del Per_1
papà, con la mamma il giorno del compleanno della stessa e la festa della mamma;
/ 7. il sig. verserà, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, entro il 5 di Controparte_1
ogni mese sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra per il figlio minore Parte_1
la somma di euro 500,00, somma che verrà rivalutata ogni anno secondo gli indici Istat Per_2
come per legge;
/ 8. il verserà a titolo di mantenimento per i figli maggiorenni CP_1 R_
e , entro il 5 di ogni mese sul conto corrente bancario intestato agli stessi la somma di euro Per_4
200,00 cadauno, somma che verrà rivalutata ogni anno secondo gli indici Istat come per legge;
/ 9. il verserà a titolo di mantenimento per la moglie entro il 5 di ogni CP_1 Parte_1
mese sul conto corrente bancario intestato alla stessa la somma di euro 400,00, somma che verrà rivalutata ogni anno secondo gli indici Istat come per legge;
/ 10. verranno poste a carico di entrambe le parti in misura percentuale pari al 70% per il padre e il 30 % a carico della madre le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti il figlio con la Per_1
seguente specificazione: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: scolastiche: iscrizioni, libri scolastici e contributi per il costo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuole private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo scuola, baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e
Pagina 2 gare sportive;
universitarie: corsi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, trasporto per i fuori sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esporsi referenti ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino e moto); sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività. In particolare sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se per scopi terapeutici. Spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico- sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il S.S.N. tickets per esami e visite per i servizi forniti da Si precisa, peraltro, come le spese relative a visite di carattere CP_2
psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per il ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisti di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal S.S.N. spese ortodontiche e spese sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo e mail, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massino entro cinque giorni ovvero nei termini che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore, esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30% l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. Allo scopo di evitare
l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro
Pagina 3 genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge;
/
11. l'assegno unico verrà percepito dalla sig.ra genitore collocatario;
/ 12. Parte_1
disporre accertamento a mezzo della Guardia di Finanza competente per territorio, sulla situazione reddituale del / 13. disporre consulenza psicologica e/o psichiatrica sulla persona del CP_1
circa la capacità genitoriale dello stesso nei confronti del figlio minore CP_1 Per_1
/ 14. le parti prestano sin da ora il consenso al rilascio del passaporto per loro e per il
[...] figlio minore ”; Per_1
Conclusioni di parte resistente rassegnate per l'udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reictis, accogliere, previo rigetto delle domande avanzate dalla Sig.ra in punto di richiesta di mantenimento per essa stessa e Parte_1
per i figli e maggiorenni ed economicamente indipendenti, così provvedere: / Per_4 R_
1) dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, statuire che essa è addebitabile esclusivamente alla moglie, Sig.ra per le gravi violazioni dalla stessa commesse in ordine ai Parte_1
doveri derivanti dal matrimonio;
/ 2) assegnare la casa coniugale sita Latina, Viale N. Paganini 13 alla moglie con tutto quanto in essa contenuto, dando atto che il marito se ne è allontanato sin dal novembre 2019; / 3) disporre a carico del padre il pagamento della somma mensile pari ad €
200,00 a titolo di mantenimento del figlio , somma da rivalutarsi annualmente in base agli Per_1
indici ISTAT, che verrà versata presso il c/c della madre. Disporre ancora a carico del padre il pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di
Latina. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CAP.”; conclusioni rassegnate in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reictis, accogliere, previo rigetto delle domande avanzate dalla Sig.ra in punto Parte_1
di richiesta di mantenimento per essa stessa e per i figli e maggiorenni ed Per_4 R_
economicamente indipendenti, così provvedere: / 1) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e dichiarare che essa è addebitabile esclusivamente alla moglie, Sig.ra Parte_1
per le gravi violazioni dalla stessa commesse in ordine ai doveri derivanti dal matrimonio;
/ 2) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore;
/ 3) assegnare la casa coniugale sita Per_1
Latina, Viale N. Paganini 13 alla moglie con tutto quanto in essa contenuto, dando atto che il
Pagina 4 marito se ne è allontanato sin dal novembre 2019 e consentendo a quest'ultimo il prelevamento dei propri effetti personali;
/ 4) disporre e regolamentare la permanenza di presso il padre Per_1
secondo tempistiche e modalità concordate tra i genitori e comunque nel modo che segue: / a) durante l'anno: il padre vedrà il figlio nei pomeriggi che direttamente quest'ultimo concorderà con il primo, senza pernottamento. / b) durante le vacanze scolastiche natalizie: trascorrerà Per_1 un anno il 24 ed il 25 dicembre con il padre e l'anno successivo, viceversa con la madre;
così il 31 dicembre ed il 1 gennaio verranno trascorsi un anno con il padre e quello successivo con la madre;
i residui giorni di vacanza saranno dai minori trascorsi una metà con il padre e l'altra metà con la madre, a periodi alterni negli anni, salvo diverso accordo tra i genitori, sempre nel rispetto delle loro esigenze;
/ c) durante le vacanze pasquali trascorrerà, ad anni alterni, tre giorni comprendenti la giornata di Pasqua con il padre e gli altri tre giorni comprendenti la Pasquetta con la madre. /
d) durante le vacanze estive (cioè nei mesi di luglio ed agosto) trascorrerà due settimane con il padre, anche in periodi non continuativi, da concordare di volta in volta tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno. / I genitori cureranno di trascorrere insieme le festività inerenti i figli
(compleanno ed onomastico), mentre ciascuno di essi avrà la facoltà di tenerli con sé nella ricorrenza del proprio compleanno. / 5) disporre a carico del padre il pagamento della somma mensile pari ad € 200,00 a titolo di mantenimento del figlio , somma da rivalutarsi Per_1
annualmente in base agli indici ISTAT, che verrà versata presso il c/c della madre. Disporre ancora a carico del padre il pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Latina. / Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e
CAP”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Ai fini dell'intellegibilità della decisione si dà atto che il Collegio con sentenza parziale n. 877/2022 emessa il 22 aprile 2022 ha già pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata contestuale ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo per istruire le ulteriori domande concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.
In sede di udienza di precisazione delle conclusioni, parte resistente ha precisato le conclusioni come indicato in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Pagina 5 Il Collegio ritiene utilizzabile ai fini della decisione la documentazione prodotta da parte resistente in allegato alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni (contratto di lavoro a tempo determinato stipulato da in data 8 novembre 2024 dal quale Controparte_3
risulta quale sede di lavoro il Comune di Marghera e proroga del 28 agosto 2024 del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato da , trattandosi di documentazione Persona_5 sopravvenuta alle preclusioni istruttorie, nonché all'udienza antecedente a quella di precisazione delle conclusioni, rilevante ai fini della decisione, e su cui comunque parte ricorrente avrebbe potuto contraddire in sede di memoria di replica.
1. SULLA DOMANDA DI ADDEBITO FORMULATA DA PARTE RESISTENTE.
Il coniuge che intende chiedere l'addebito all'altro della separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., in base a orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da questo Collegio, ha l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento dell'intollerabilità della convivenza.
Ciò in generale per qualsiasi violazione degli obblighi, ivi compreso quello relativo all'assistenza morale e materiale al coniuge e ai figli (cfr., tra le molte, Cass. ord. n. 25966 del 2016, Cass. sent.
2059 del 2012, Cass. sent. 9074 del 2011, da ultimo Cass. ord. 3923 del 2018).
Sin dalla memoria di costituzione per la fase presidenziale, il resistente ha imputato la responsabilità della crisi matrimoniale alla moglie e, in particolare, ha allegato gravi e ripetuti comportamenti della ricorrente commessi in violazione dei doveri coniugali a far data dal 2017, espressione di un allontanamento fisico ed emotivo dal marito, aggravato da atteggiamenti di disprezzo, disinteresse, continue aggressioni e provocazioni verbali, rilevando che a fronte di tali comportamenti era risultato vano ogni tentativo di riavvicinamento del resistente che, nel novembre
2019, si è allontanato dalla casa coniugale anche per evitare ulteriori ripercussioni considerato il procedimento penale a suo carico per maltrattamenti ai danni della moglie originato dalla querela presentata da quest'ultima (v. pagg. 2 e 3 della memoria di costituzione per la fase presidenziale).
In particolare, il resistente ha dedotto che la moglie, allorquando lui ha subito un intervento cardiochirurgico nel 2017, non gli ha fornito assistenza morale e materiale e, nonostante la prescrizione medica di assoluto divieto di compiere sforzi, di evitare di uscire nelle ore più calde e di guidare, non ha provveduto, al momento delle dimissioni, ad accompagnarlo in auto dall'ospedale alla casa coniugale, costringendolo, pertanto, a recarvisi a piedi e, per di più, si è disinteressata, per il periodo immediatamente successivo all'operazione, di accompagnarlo sul posto di lavoro;
infatti, il resistente ha allegato di aver ripreso subito a lavorare per sostenere la famiglia
(v. pag. 4 della memoria di costituzione per la fase presidenziale).
Pagina 6 Ancora, il resistente ha rappresentato che la ricorrente ha serbato il medesimo comportamento disinteressato anche in occasione dell'intervento chirurgico da lui subito il 23 gennaio 2020 per asportazione di ernia inguinale bilaterale, seguito da complicazioni cardiologiche (v. pag. 4 della memoria di costituzione per la fase presidenziale).
Infine, il resistente ha allegato che la moglie, già dalla fine dell'anno 2017, si era rifiutata di fare la spesa per lui, di cucinare per lui, di condividere il pasto serale con lui, di lavare i suoi abiti e di condividere la camera da letto con lui, imponendogli di dormire nella camera del figlio R_
(v. pag. 5 della memoria di costituzione per la fase presidenziale).
La ricorrente, dal canto suo, al fine di contestare la domanda di addebito del resistente, non avendo la stessa svolto alcuna domanda di addebito, ha allegato, in sede di udienza presidenziale, che la crisi matrimoniale è stata determinata dal licenziamento del marito avvenuto nel 2015 e dalla relazione extraconiugale da lui intrapresa (v. verbale di udienza presidenziale del 10 febbraio 2021),
e ha dedotto, in sede di memoria integrativa, che il matrimonio è entrato in crisi a seguito del comportamento tenuto in tutti gli anni della vita coniugale dal marito che non ha mai adempiuto ai doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c. e ha sempre serbato nei confronti della moglie un atteggiamento aggressivo e minaccioso (v. pag. 8 della memoria integrativa).
Ha eccepito, infine, che la declaratoria di addebito presuppone la prova del nesso di causalità fra la violazione degli obblighi e la crisi coniugale che non può configurarsi in quelle situazioni di crisi latente e perdurante nel tempo, seppur cagionata dalla condotta di un coniuge a vario titolo tollerata dall'altro (v. pagg. 8 e 9 della memoria integrativa).
Ebbene, ritiene il Collegio che la domanda di addebito formulata da parte resistente deve essere rigettata.
Infatti, seppure parte ricorrente non abbia tempestivamente e specificatamente contestato le allegazioni di parte resistente, circa l'omessa assistenza morale e materiale in occasione degli interventi chirurgici subiti nel 2017 e nel gennaio 2020, né le ulteriori condotte allegate da parte resistente a decorrere dal 2019, neppure parte resistente ha specificatamente contestato quanto dedotto dalla ricorrente in sede di udienza presidenziale, e cioè che la crisi del matrimonio sia conseguenza della perdita del lavoro da parte del resistente e di una relazione extraconiugale intrecciata dallo stesso.
Dunque, se può ritenersi pacifico che la ricorrente abbia inadempiuto agli obblighi di assistenza morale e materiale scaturenti dall'art. 143 c.p.c., il Collegio ritiene che dall'istruttoria espletata e dalla documentazione prodotta il ricorrente non abbia provato che tali condotte siano state la causa della crisi del matrimonio, anche considerato che il resistente si è allontanato dalla casa coniugale nel novembre 2019 e la ricorrente in data 22 luglio 2020 ha depositato il ricorso di separazione.
Pagina 7 Invece appare verosimile che la disaffezione e la mancata assistenza morale e materiale della moglie più che la causa della crisi del matrimonio sia indice di un matrimonio già entrato irrimediabilmente in crisi, con una coabitazione che si è trascinata forzatamente per anni, anche per motivi economici.
La domanda va, pertanto, rigettata.
2. SULL'AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E DIRITTO DI VISITA DEL FIGLIO
CRISTIANO.
nato a [...] l'[...], come da documentazione anagrafica in atti, Persona_1
nelle more del presente giudizio è divenuto maggiorenne e ha acquistato la capacità di agire, sicché nessun provvedimento in materia di affido o collocamento può essere emesso nei suoi confronti.
3. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI MAGGIORENNI.
Come noto ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018). Anche per il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, l'art. 337 septies c.c. prevede la possibilità di disporre il pagamento di un assegno, valutate le circostanze. Ciò premesso, pur essendo a conoscenza il Collegio di recenti pronunce della Cassazione (v. ordinanza n.
17183/2020) che ponendosi in termini distonici rispetto al pregresso consolidato orientamento giurisprudenziale anche di legittimità, ritengono che l'onere della prova sia a carico della parte richiedente l'assegno, questo Collegio aderisce invece al pregresso constante indirizzo giurisprudenziale, anche della Cassazione, secondo cui l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, sicché il genitore che agisce nei confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, mentre incombe sul genitore che chiede di essere esonerato dall'obbligazione ex lege, l'onere di dimostrare che la prole
Pagina 8 sia divenuta autosufficiente ovvero che il mancato svolgimento dell'attività lavorativa sia imputabile alla prole (cfr. Cass. sent. 24018 del 2008, Cass. sent. 11828 del 2009). Quest'ultimo orientamento è stato recentemente ribadito dalla I sezione della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8892 del 2024, che ha chiarito come l'obbligo “del genitore separato, o divorziato, di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (Cass. n. 1773/12; n. 1830/11; n. 6509/17).
Ciò premesso, dal matrimonio delle parti sono nati tre figli, , nato a [...] l'11 ottobre Per_4
1997, , nato a [...] il [...] e , nato a [...] l'[...] (v. R_ Per_1 documentazione anagrafica in atti), i primi due già maggiorenni all'epoca del deposito del ricorso e l'ultimo divenuto maggiorenne nelle more del giudizio.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f. ha posto a carico del padre un assegno a titolo di mantenimento del figlio , all'epoca minorenne, di € 400,00 mensili oltre al contributo al Per_1
50% nelle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Latina, rilevando, in relazione ai primi due figli, che “il primogenito ha dichiarato di non convivere più con la madre mentre il secondogenito è attualmente occupato e con serie possibilità di rinnovazione del contratto di lavoro alla sua scadenza”.
La ricorrente nel ricorso introduttivo aveva dedotto che lavorava con contratto di Per_4 apprendistato, percependo circa € 800,00 al mese, e, sentito personalmente nella fase presidenziale, il primogenito ha dedotto di essere stato licenziato, ma di aver sostenuto dei colloqui per un nuovo lavoro che avrebbe di lì a poco intrapreso. Nella stessa sede, ha dichiarato, altresì, di convivere con la fidanzata nella casa di quest'ultima (v. verbale di udienza del 22 settembre 2021), circostanza confermata dalla ricorrente in sede di memoria integrativa (v. pag. 10). Successivamente è tornato a vivere dalla madre, come ammesso dal resistente con valenza confessoria in sede di interrogatorio formale, infatti, sul cap. 11 “Vero che i suoi figli vivono stabilmente a casa con la ”, ha Parte_1 così risposto “E' vero, adesso sì, c'è stato un periodo per cui ha vissuto per un Persona_5 anno con la sua ragazza, in alternanza con la madre poi si è lasciato.”.
Infine, in sede di nota scritta in sostituzione di udienza di precisazione delle conclusioni, il difensore di parte resistente ha allegato che il figlio è andato a convivere con l'attuale Per_4
compagna, e ha prodotto contratto di lavoro a tempo determinato dal 20 maggio 2024 al 31 agosto
2024 (sebbene privo di firme) e missiva con offerta di proroga del contratto al 31 dicembre 2024, deducendo la sopravvenienza di tale documentazione.
Pagina 9 Va rilevato che parte ricorrente non ha depositato la nota scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni né ha prodotto le memorie conclusive di cui all'art. 190 c.p.c., sicché quanto dedotto da parte resistente non è stato contestato.
La ricorrente, poi, per quanto riguarda al figlio , in ricorso ha dedotto che il suddetto R_ lavorava con un contratto a tempo indeterminato percependo € 500,00 al mese, e il giovane, sentito all'udienza presidenziale, ha dichiarato che era stato assunto il 30-03-2021 in un'azienda agricola a tempo determinato con contratti prorogati sino al novembre 2021, e che gli avevano detto che, alla scadenza, il contratto gli sarebbe stato rinnovato. Ha dichiarato di vivere con la madre.
In sede di udienza di precisazione delle conclusioni il resistente ha prodotto il contratto stipulato da con a tempo determinato dal 14.11.2024 al 31.05.2025, R_ Controparte_4
datato 8.11.2024, da cui risulta quale luogo di sede di lavoro, Fincanieri – Cantieri Navali S.p.a. nel
Comune di Marghera (VE), deducendo che il figlio si era dimesso dal precedente lavoro per questa nuova esperienza lavorativa, trasferendosi a Marghera.
Anche queste ulteriori allegazioni sono rimaste incontestate.
Va rilevato che il G.I. con l'ordinanza del 10 maggio 2023 aveva ordinato “anche ai due figli maggiorenni delle parti e di esibire entro il 31 ottobre Controparte_3 Persona_1
2023, estratto previdenziale INPS aggiornato, e le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, (o in mancanza dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. 445 del 2000)
e dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del d.p.r. 445 del 2000 su eventuali redditi esenti ai fini Irpef percepiti negli ultimi tre anni”, mandando ai suddetti di depositare la documentazione richiesta entro il 31 ottobre 2023 e onerando la parte più diligente della notifica dell'ordinanza ai suddetti figli, entro un termine assegnato.
Il difensore di parte ricorrente ha provveduto a notificare l'ordinanza del 10 maggio 2023 a Per_4
e a entro il termine assegnato, e tuttavia, nessuno dei due ha prodotto alcunché. R_
Ebbene, ritiene il Collegio, che parte ricorrente non abbia provato di aver diritto ad un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni.
Da un lato, da quanto allegato e non contestato, allo stato i due figli maggiorenni nemmeno convivono con la ricorrente;
dall'altro, va considerato, che in “tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, è stato precisato che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a
Pagina 10 dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cass., n. 40282/21).”
Cass. ord. 8892 del 2024.
Nel caso di specie entrambi i figli suindicati sin dall'introduzione del ricorso svolgevano attività lavorativa;
gli stessi al momento della precisazione delle conclusioni, continuavano a svolgere attività lavorativa seppure a tempo determinato.
I figli maggiorenni e non hanno ottemperato all'ordine di esibizione del G.I., Per_4 R_ sicché non hanno prodotto le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, né l'estratto previdenziale INPS, né la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del d.p.r 445 del
2000, né tale documentazione è stata prodotta dalla ricorrente, circostanza da cui si possono desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c.
In assenza di siffatta documentazione, non prodotta malgrado ordine di esibizione del G.I., considerata l'attività lavorativa documentata, deve ritenersi da quanto noto presuntivamente che entrambi abbiano redditi adeguati a garantire loro una vita dignitosa.
Per quanto riguarda, invece, il figlio , va rilevato che al momento del deposito del ricorso, Per_1 questi era ancora minorenne e non è stato allegato dall'una o dall'altra parte che sia divenuto economicamente indipendente, sicché, non essendo emerso in alcun modo che il giovane sia divenuto autosufficiente, va riconosciuto alla ricorrente convivente un contributo da parte del resistente a titolo di mantenimento del terzogenito. Al fine di determinare il quantum dovuto, va, pertanto, effettuata un'indagine comparativa sulle parti.
La ricorrente, sin dal ricorso introduttivo, ha allegato di essere disoccupata e di non aver mai lavorato, neppure in costanza di matrimonio, essendosi dedicata, per concorde scelta dei coniugi, al menage familiare e ai figli ed essendo, a suo dire, oggettivamente impossibilitata a lavorare per motivi di salute. Ha prodotto documentazione medica del Policlinico Gemelli del 20 novembre
2019 da cui risulta affetta da dismenorrea e metrorragia (v. allegati al ricorso introduttivo).
La ricorrente, ottemperando parzialmente all'ordine di esibizione del G.I. (ha infatti prodotto liste dei movimenti delle Postepay Evolution a lei intestate incomplete, non relative a tutto il periodo che va dal 1° gennaio 2020 alla data dell'ordine di esibizione), ha prodotto una dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta personalmente, datata 9 ottobre 2023, con cui ha dichiarato, per quel che più rileva, che negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 il reddito personale è stato rispettivamente di
€ 2.000,00, € 7.100,00, € 4.800,00 ed € 1.200,00 e che non è proprietaria di immobili;
la lista movimenti dal 1° gennaio 2020 al 20 settembre 2023 del libretto di risparmio n. 21375607 in essere presso a lei intestato dal cui esame non emerge nulla di significativo se non un CP_5 versamento di € 1.074,24 effettuato in data 22 dicembre 2020; la lista movimenti dal 16 aprile 2021
Pagina 11 al 31 dicembre 2021 della Postepay Evolution a lei intestata (n. dal cui esame PartitaIVA_1
non emerge nulla di rilevante se non il fatto che ad agosto, settembre, ottobre e novembre 2021 ha percepito il reddito di emergenza per € 800,00 mensili e da ottobre a dicembre 2021 ha percepito €
140,30 mensili (nei mesi di ottobre e dicembre l'importo è stato accreditato per due volte) dall'INPS quale assegno temporaneo per i figli minori;
l'estratto conto dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e la lista movimenti dal 13 luglio 2023 al 15 settembre 2023 della Postepay
Evolution n. 2624 (ultime quattro cifre) a lei intestata, con saldo al 16 settembre 2023 di € 97,37, dal cui esame risultano, per quel che maggiormente interessa, gli accrediti di € 140,30 e poi di €
175,00 dall'INPS, nel 2022, e gli accrediti dall'INP di € 91,90 nel 2023 (v. allegati alla nota di deposito del 25 ottobre 2023).
Il resistente, invece, sin dalla memoria di costituzione, ha dedotto che, dopo un periodo di disoccupazione, aveva ripreso a lavorare dal gennaio 2019, percependo un reddito mensile netto di circa € 1.600,00 e producendo, a tal proposito, per quel che più rileva, Certificazione Unica 2020 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2019, ha percepito un reddito da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato di € 19.584,44 con imposta netta di € 1.912,25 (v. pag. 2 della memoria di costituzione per la fase presidenziale e doc. 3 prodotto in allegato).
Pagina 12 Ha allegato che le entrate mensili sono gravate dalle rate di rimborso di un prestito erogato da
Compass e di un prestito erogato da dalle rate mensili dell'assicurazione RCA dell'auto CP_6
rimasta nella disponibilità della ricorrente, dalle rate di risanamento della posizione debitoria maturata nei confronti di NE Energia e Eni Gas e Luce (v. pag. 8 della memoria di costituzione per la fase presidenziale. Ha prodotto, a tal proposito, documentazione contrattuale inerente al prestito
Compass da cui risulta che il prestito è stato acceso per l'importo di € 15.000,00 da restituire con 60 rate mensili di € 376,85 con decorrenza dal 30 aprile 2019, sicché, ad oggi, deve presumersi estinto;
documentazione inerente all'ordine di acquisto del 6 giugno 2020 dell'autovettura Lancia Nuova
Ypsilon con allegato “Dettaglio simulazione di calcolo e servizi disponibili-Finanziamento”, da cui risulta la durata del finanziamento di 60 mesi (il resistente, poi, come da documentazione allegata alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. ha venduto la suddetta auto per € 4.000,00); documentazione che il resistente ha indicato essere relativa alla assicurazione RCA dell'auto Nissan nella disponibilità della ricorrente, auto che, ad ogni modo, come da documentazione allegata dal resistente alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., è stata oggetto di denuncia di cessazione della circolazione;
documentazione inerente ai piani di rientro dell'esposizione debitoria maturata con riferimento alle utenze domestiche che, secondo quanto dedotto dallo stesso resistente in merito alla concessa proroga delle ultime rate sino al 2021 (v. memoria di costituzione, pag. 8), devono presumersi estinti (v. doc. 5, doc. 6., doc. 11, doc. 9 e 10 in allegato alla memoria di costituzione e, per la documentazione inerente ai prestiti v. pure allegati alla nota di deposito del 31 ottobre 2023).
In sede di memoria di costituzione per la fase dinanzi al G.I., depositata il 7 gennaio 2022, il resistente ha allegato che le entrate mensili sono gravate da un'ulteriore uscita di € 320,00 per cessione del quinto, trattenuta direttamente sullo stipendio (v. documentazione allegata alla suddetta memoria da cui risulta che il finanziamento è da restituire con centoventi rate) e, in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. ha prodotto comunicazione del datore di lavoro di una trattenuta sullo stipendio di € 50,00 per “addebito del 12/08/2020 per intervento di soccorso recupero veicolo + sostituzione dischi posteriori e pinza posteriore sx;
e addebito CP_7
del 10/09/2020 per riparazione spigolo cella con ricostruzione pannello angolo anteriore
[...] sx + profilo” e per “in merito ai diversi verbali di violazione alle norme del Codice della Strada, Cont notificati alla a mezzo pec da parte del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale in CP_9 data 10 e 13/02/2021”.
Pagina 13 Il resistente, ottemperando parzialmente all'ordine di esibizione del G.I. (non ha prodotto, infatti, estratti conto completi con riferimento al periodo indicato dal 1° gennaio 2020 alla data dell'ordine di esibizione, né ha prodotto la documentazione esibita all'udienza del 16 novembre 2023 che si era riservato di depositare telematicamente), ha prodotto 730/2021 da cui risulta che nel 2020 ha dichiarato un reddito imponibile di € 18.615,00 con imposta netta pari a € 1.571,00 e 730/2022 da cui risulta che nel 2021 ha dichiarato un reddito imponibile di € 24.198,00 con imposta netta di €
4.055,00; estratti del conto corrente Findomestic n. 000000003255, relativi agli anni 2021, al terzo e al quarto trimestre 2022, al primo, secondo e terzo trimestre 2023, con saldo al 30 settembre 2023 di
€ 29,02, dal cui esame non risulta nulla di significativo se non entrate per stipendio erose da altrettante uscite (v. documentazione allegata alla nota di deposito del 31 ottobre 2023).
Da ultimo, si osserva che la ricorrente ha dedotto che il resistente non versa con regolarità e, comunque, l'intero importo dell'assegno di mantenimento stabilito per il figlio in sede presidenziale
(v. pag. 11 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.) circostanza confermata dal resistente in sede di interrogatorio formale che sul cap. 6 “Vero che anche successivamente all'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti ha continuato a versare alla la somma di euro Parte_1
200,00 anziché 400,00 come disposto in sede di udienza presidenziale?” ha così risposto “E' vero quanto mi si legge, avevo quella disponibilità, in più davo quello che serviva extra per i ragazzi”
(v. verbale di udienza del 16 novembre 2023).
Del tutto tardive e inutilizzabili sono le allegazioni del resistente, peraltro prive di riscontro probatorio documentale, svolte solamente in sede di comparsa conclusionale, sulla contrazione dell'orario lavorativo e la conseguente contrazione del reddito netto percepito.
Ciò premesso, alla luce delle condizioni economiche delle parti come sopra descritte, considerata anche la condotta processuale di parte ricorrente che nemmeno ha depositato gli atti conclusivi, appare congruo confermare l'assegno di mantenimento per il figlio di € 400,00 oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo relativo stilato dal Presidente del
Tribunale di Latina e del COA di Latina il quale prevede che debbano essere intese: A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: Vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazione a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori,
Pagina 14 suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto). - sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività. In particolare, sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e visite per i servizi forniti da ssn. Si precisa, peraltro, come le spese CP_2
relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. / C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medicosanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il
S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. / Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è
Pagina 15 considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30%
l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. / Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge.
4. SULLA DOMANDA ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE FORMULATA DA
PARTE RICORRENTE.
Il presupposto dell'assegnazione della casa coniugale è la convivenza con prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente (v. tra le molte Cass. ord. 772 del 2018).
Va assegnata la casa coniugale alla ricorrente che continua ad abitarci con il figlio maggiorenne non economicamente indipendente . Per_1
5. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO RICHIESTO DA PARTE RICORRENTE.
Per quanto attiene alla richiesta di assegno di mantenimento formulata da parte ricorrente, come noto l'art. 156 c.c., stabilisce, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'articolo sopra citato va interpretato considerando che la separazione personale ha solo l'effetto di sospendere gli obblighi di natura personale, quale quello di fedeltà, convivenza e collaborazione, mentre permane il vincolo coniugale, così come l'obbligo di assistenza materiale, sicché l'assegno di mantenimento in sede di separazione ha natura del tutto differente da quello divorzile, e i “redditi adeguati” summenzionati, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sent. 28938 del 2017). Pure bisogna tenere presente che, per utilizzare le parole della Suprema Corte, “Se è vero che nella separazione personale i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio
(Cass. n. 12196/2017), è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno
Pagina 16 incombe su chi chiede il mantenimento (v., tra le tante, Cass. n. 1691/1987) e che tale prova ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente.” (Cass. sent. n. 6886 del 2018), sicché nel caso di specie la Cassazione non ha riconosciuto il diritto all'assegno ad un coniuge disoccupato che non si era attivato doverosamente per reperire un'occupazione confacente alle sue attitudini.
Ritiene il Tribunale che la domanda della ricorrente non sia meritevole di accoglimento, non avendo la stessa provato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno in suo favore.
La ricorrente, infatti, non ha adeguatamente documentato le proprie condizioni economiche, né provato l'incolpevolezza in merito alle stesse considerato che, da un lato, la documentazione sanitaria prodotta non prova in alcun modo l'esistenza di patologie che la rendano inabile al lavoro o che limitino in maniera significativa la sua capacità lavorativa e, dall'altro, non ha neppure contestato le allegazioni del resistente circa il pregresso svolgimento dell'attività lavorativa di collaboratrice domestica e di segretaria in uno studio di gestioni condominiali nel 2017, occupazioni da cui si sarebbe dimessa volontariamente, e circa il rifiuto, nell'estate 2020, di un'offerta di lavoro procuratale dal figlio quale receptionist di hotel, occupazione confacente alla sua formazione scolastica (liceo linguistico) e alla buona conoscenza dell'inglese e del tedesco (v. pag. 6 della memoria di costituzione del resistente).
Peraltro, tale rifiuto è stato confermato dalla ricorrente in sede di udienza presidenziale, sebbene l'abbia motivato per l'esigenza di seguire il figlio nei provini di calcio, giustificazione che Per_1
appare poco condivisibile alla luce del fatto che a fronte dello stato di disoccupazione e del venir meno del consorzio coniugale, sarebbe stato certamente opportuno cogliere l'opportunità di inserirsi nel mondo lavorativo (v. verbale di udienza del 10 febbraio 2021).
La domanda, pertanto, va rigettata, in quanto non provata.
6. SULLA DOMANDA DI RECIPROCO CONSENSO AL RILASCIO DEL PASSAPORTO
PER LE PARTI E PER IL FIGLIO MINORE CRISTIANO FORMULATA DA PARTE
RICORRENTE.
nato a [...] l'[...], come da documentazione anagrafica in atti, è Persona_1
divenuto maggiorenne e ha acquistato la capacità di agire.
La domanda, ad ogni modo, è ab origine inammissibile in questa sede atteso che, in caso di contrasti tra i genitori di prole minorenne per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, è competente il
Giudice tutelare ai sensi dell'art. 3, l. 1185/1967.
7. SULLE SPESE DI LITE.
Stante la soccombenza reciproca si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Pagina 17 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 3520 del 2020, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda di addebito formulata da parte resistente.
2. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente a titolo di mantenimento per i figli e . Per_4 R_
3. Dispone che parte resistente versi a parte ricorrente € 400,00 a titolo di mantenimento del figlio
, con rivalutazione secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo a quello di Per_1
pubblicazione della sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio come indicate in parte motiva.
5. Assegna la casa coniugale a parte ricorrente.
6. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata da parte ricorrente.
7. Dichiara l'inammissibilità della domanda inerente al reciproco consenso al rilascio del passaporto formulata da parte ricorrente.
8. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino.
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