Articolo 14 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 10Articolo 15
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22 marzo 1913
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15 maggio 1920
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22 marzo 2023
Art. 14. ((Se entro trenta giorni da quello della ricezione degli atti del concorso il Consiglio notarile abbia, senza giustificati motivi, omesso di fare la proposta, il presidente del Consiglio stesso dovra', nei dieci giorni successivi, trasmettere gli atti del concorso alla Corte di appello, la quale fara' la sua proposta, udito il pubblico ministero)) .
Entrata in vigore il 22 marzo 2023