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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 25/02/2026, n. 3312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3312 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3312/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
GUGLIELMO GAETANO, Giudice
IOVINO GABRIELE, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9010/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240040981867801 IVA-ALIQUOTE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3504/2026 depositato il 25/02/2026
Richieste delle parti:
Alle ore 11:18 nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(
Con tempestivo ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli e dell'Agenzia delle Entrate - RI, NI DR ha impugnato la cartella di pagamento n.
071 2024 00409818 67 per I.V.A. anni di imposta 2020 e 2022 per un valore della controversia pari ad
€ 15.079,50, scaturente da un controllo automatizzato ex art. 54-bis D.P.R. 633/72 relativo a omesse regolarizzazioni Iva (anno 2020 e liquidazioni 2022), notificatale in qualità di socia illimitatamente responsabile della "Società_1 a Società_2 s.n.c. di Società_3".
La ricorrente ha eccepito: 1) la nullità della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto (comunicazione di irregolarità); 2) il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo di essere stata socia meramente
"fittizia" e di non aver mai partecipato agli utili o alla gestione aziendale;
3) la violazione del beneficium excussionis ex art. 2304 c.c., per mancata preventiva escussione del patrimonio sociale;
4) la nullità per difetto di motivazione e intervenuta decadenza;
5) l'errato calcolo degli interessi.
Si è costituita in giudizio la sola Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza di discussione la decisione è stata riservata e, successivamente, la riserva è stata sciolta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità per omessa notifica della comunicazione preventiva di irregolarità. La pretesa tributaria trae origine da un controllo cartolare automatizzato ex art. 54-bis D.P.R.
633/72, limitato alla constatazione di omessi o carenti versamenti di imposte già dichiarate dalla società
"Società_1 a Società_2 s.n.c. di Società_3".. Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 8315/2018), in tali ipotesi di mero controllo documentale e di liquidazione di imposte dichiarate,
l'invio dell'avviso bonario e l'instaurazione del contraddittorio preventivo non sono imposti a pena di nullità.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva. In base al nuovo assetto normativo introdotto dalla riforma della riscossione (DL 219/2023 e D.Lgs. 110/2024), l'ente impositore e l'Agente della riscossione sono tenuti a notificare separatamente ogni atto ai coobbligati, nel rispetto dei termini di legge. La riscossione coattiva può procedere solo previa notifica della cartella di pagamento ai soggetti nei confronti dei quali si agisce.
La ricorrente sostiene, inoltre, di aver rivestito la qualifica di socia in maniera meramente formale e simulata. Tuttavia, come documentato dalla visura camerale allegata agli atti, ella è risultata iscritta quale socia della s.n.c. ininterrottamente dall'11.02.2009 fino al suo recesso alla fine del 2024. Nelle società in nome collettivo, la responsabilità solidale e illimitata dei soci per le obbligazioni tributarie deriva ex lege dalla loro formale qualifica. L'eventuale disinteresse alla gestione societaria o i rapporti interni tra i coniugi/soci non sono opponibili all'Amministrazione Finanziaria. Inoltre, la presunta simulazione della partecipazione sociale non può essere accertata in via incidentale in questa sede, ma richiederebbe una pronuncia definitiva passata in giudicato del giudice civile.
Destituita di fondamento è anche l'eccezione relativa alla violazione del beneficium excussionis. La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 15713/2004 e ord. n. 49/2014) ha chiarito in modo inequivocabile che tale istituto attiene esclusivamente alla fase esecutiva e non preclude all'Ente di procedere con la notificazione della cartella di pagamento nei confronti del coobbligato solidale. La notifica della cartella costituisce una mera attività di cognizione e un atto prodromico volto alla formazione del titolo esecutivo nei confronti del singolo socio, attività pienamente legittima a prescindere dalla preventiva escussione del debitore principale.
In ordine al dedotto vizio di motivazione della cartella impugnata, occorre rilevare che, vertendosi in tema di liquidazione ex art. 54-bis D.P.R. 633/72, l'obbligo motivazionale si sovrappone alla dichiarazione del contribuente. L'Ufficio ha proceduto al calcolo sulla base dei dati forniti dallo stesso dichiarante;
pertanto, il contribuente era già dall'origine nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e diritto della pretesa. A ciò si aggiunga che la contribuente, avendo impugnato diffusamente nel merito l'atto, ha dimostrato di averne compreso appieno i presupposti, sanando di fatto ogni ipotetico vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., non avendo provato alcun concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa (Cass. SS.UU. n.
11722/2010).
Relativamente ai calcoli degli interessi, la mancata indicazione analitica del computo non determina la nullità della cartella. Il tasso di mora e i compensi di riscossione derivano da rigide applicazioni di disposizioni di legge. Il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile in quanto determinato normativamente con provvedimento generale, e non è prescritta l'indicazione analitica tra gli elementi minimi della cartella (cfr.
Cass. n. 8613/2011).
Da ultimo, va respinta l'eccezione di prescrizione e decadenza. L'Amministrazione ha provveduto tempestivamente ad affidare il ruolo nei termini previsti dall'art. 25 del D.P.R. 602/73. Inoltre, in base ai principi regolanti la solidarietà, la tempestiva notifica della pretesa all'obbligato principale produce effetti conservativi anche nei confronti del coobbligato in solido.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale II di Napoli, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.500,00
(millecinquecento/00), oltre ad eventuali spese prenotate a debito od oneri di legge se dovuti.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
GUGLIELMO GAETANO, Giudice
IOVINO GABRIELE, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9010/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240040981867801 IVA-ALIQUOTE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3504/2026 depositato il 25/02/2026
Richieste delle parti:
Alle ore 11:18 nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(
Con tempestivo ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli e dell'Agenzia delle Entrate - RI, NI DR ha impugnato la cartella di pagamento n.
071 2024 00409818 67 per I.V.A. anni di imposta 2020 e 2022 per un valore della controversia pari ad
€ 15.079,50, scaturente da un controllo automatizzato ex art. 54-bis D.P.R. 633/72 relativo a omesse regolarizzazioni Iva (anno 2020 e liquidazioni 2022), notificatale in qualità di socia illimitatamente responsabile della "Società_1 a Società_2 s.n.c. di Società_3".
La ricorrente ha eccepito: 1) la nullità della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto (comunicazione di irregolarità); 2) il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo di essere stata socia meramente
"fittizia" e di non aver mai partecipato agli utili o alla gestione aziendale;
3) la violazione del beneficium excussionis ex art. 2304 c.c., per mancata preventiva escussione del patrimonio sociale;
4) la nullità per difetto di motivazione e intervenuta decadenza;
5) l'errato calcolo degli interessi.
Si è costituita in giudizio la sola Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza di discussione la decisione è stata riservata e, successivamente, la riserva è stata sciolta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità per omessa notifica della comunicazione preventiva di irregolarità. La pretesa tributaria trae origine da un controllo cartolare automatizzato ex art. 54-bis D.P.R.
633/72, limitato alla constatazione di omessi o carenti versamenti di imposte già dichiarate dalla società
"Società_1 a Società_2 s.n.c. di Società_3".. Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 8315/2018), in tali ipotesi di mero controllo documentale e di liquidazione di imposte dichiarate,
l'invio dell'avviso bonario e l'instaurazione del contraddittorio preventivo non sono imposti a pena di nullità.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva. In base al nuovo assetto normativo introdotto dalla riforma della riscossione (DL 219/2023 e D.Lgs. 110/2024), l'ente impositore e l'Agente della riscossione sono tenuti a notificare separatamente ogni atto ai coobbligati, nel rispetto dei termini di legge. La riscossione coattiva può procedere solo previa notifica della cartella di pagamento ai soggetti nei confronti dei quali si agisce.
La ricorrente sostiene, inoltre, di aver rivestito la qualifica di socia in maniera meramente formale e simulata. Tuttavia, come documentato dalla visura camerale allegata agli atti, ella è risultata iscritta quale socia della s.n.c. ininterrottamente dall'11.02.2009 fino al suo recesso alla fine del 2024. Nelle società in nome collettivo, la responsabilità solidale e illimitata dei soci per le obbligazioni tributarie deriva ex lege dalla loro formale qualifica. L'eventuale disinteresse alla gestione societaria o i rapporti interni tra i coniugi/soci non sono opponibili all'Amministrazione Finanziaria. Inoltre, la presunta simulazione della partecipazione sociale non può essere accertata in via incidentale in questa sede, ma richiederebbe una pronuncia definitiva passata in giudicato del giudice civile.
Destituita di fondamento è anche l'eccezione relativa alla violazione del beneficium excussionis. La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 15713/2004 e ord. n. 49/2014) ha chiarito in modo inequivocabile che tale istituto attiene esclusivamente alla fase esecutiva e non preclude all'Ente di procedere con la notificazione della cartella di pagamento nei confronti del coobbligato solidale. La notifica della cartella costituisce una mera attività di cognizione e un atto prodromico volto alla formazione del titolo esecutivo nei confronti del singolo socio, attività pienamente legittima a prescindere dalla preventiva escussione del debitore principale.
In ordine al dedotto vizio di motivazione della cartella impugnata, occorre rilevare che, vertendosi in tema di liquidazione ex art. 54-bis D.P.R. 633/72, l'obbligo motivazionale si sovrappone alla dichiarazione del contribuente. L'Ufficio ha proceduto al calcolo sulla base dei dati forniti dallo stesso dichiarante;
pertanto, il contribuente era già dall'origine nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e diritto della pretesa. A ciò si aggiunga che la contribuente, avendo impugnato diffusamente nel merito l'atto, ha dimostrato di averne compreso appieno i presupposti, sanando di fatto ogni ipotetico vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., non avendo provato alcun concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa (Cass. SS.UU. n.
11722/2010).
Relativamente ai calcoli degli interessi, la mancata indicazione analitica del computo non determina la nullità della cartella. Il tasso di mora e i compensi di riscossione derivano da rigide applicazioni di disposizioni di legge. Il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile in quanto determinato normativamente con provvedimento generale, e non è prescritta l'indicazione analitica tra gli elementi minimi della cartella (cfr.
Cass. n. 8613/2011).
Da ultimo, va respinta l'eccezione di prescrizione e decadenza. L'Amministrazione ha provveduto tempestivamente ad affidare il ruolo nei termini previsti dall'art. 25 del D.P.R. 602/73. Inoltre, in base ai principi regolanti la solidarietà, la tempestiva notifica della pretesa all'obbligato principale produce effetti conservativi anche nei confronti del coobbligato in solido.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale II di Napoli, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.500,00
(millecinquecento/00), oltre ad eventuali spese prenotate a debito od oneri di legge se dovuti.