Art. 7.
L'importo delle pensioni dirette, indirette e di riversibilita' relative agli iscritti alla Cassa in nessun caso si considera inferiore a quello stabilito, per l'anno di decorrenza della pensione, dal primo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , per le altre casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.
L'importo delle pensioni dirette, indirette e di riversibilita' relative agli iscritti alla Cassa in nessun caso si considera inferiore a quello stabilito, per l'anno di decorrenza della pensione, dal primo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , per le altre casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.