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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/10/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. GI LV, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 415/2024, vertente
TRA
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
tutte elettivamente domiciliate in Fondi (LT), Via Ugo Foscolo
[...]
n.20/a, presso lo studio dell'avv. Luca Parisella che le rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, insieme all'
[...]
e in via stragiudiziale al Prof. in virtù di Controparte_1 Controparte_2 delega in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Latina Via
Legnano n. 34, e rappresentato e difeso da proprio funzionario ex art. 417bis
c.p.c.
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ex art. 414 c.p.c. le ricorrenti, premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del come docenti con Controparte_3 contratto a tempo determinato - rispettivamente negli anni Parte_1 dal 2018/2019 al 2020/2021, negli anni dal 2018/2019 al Parte_2
2023/2024, dal 2018/2019 al 2021/2022 e Parte_3 Parte_4
dal 2018/2019 al 2020/2021 - svolgendo tutte le mansioni
[...] proprie della qualifica allo stesso modo dei docenti assunti a tempo indeterminato, hanno adito l'intestato Tribunale per sentire dichiarare il proprio diritto a percepire l'importo previsto dall'art. 1, c. 121, l. 13 luglio
2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado o “Carta docente”), pari ad € 500,00 annui, per ciascun anno di insegnamento in forza di contratto a tempo determinato.
A fondamento della propria pretesa, richiamando l'obbligo formativo posto dalle norme del contratto collettivo a carico di tutto il personale docente senza distinzioni, hanno argomentato in merito all'illegittimità dell'interpretazione adottata dall'amministrazione resistente, che ha limitato ai soli docenti assunti a tempo indeterminato il beneficio in questione, in violazione del principio di parità di trattamento e non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, considerando che la parte ricorrente ha svolto la medesima attività dei docenti di ruolo.
Dunque, tenuto conto della prevalenza dei principi di derivazione europea rispetto alle norme nazionali e dell'effetto diretto che la Direttiva
1990/70/CE produce nell'ordinamento nazionale, la parte ricorrente ha invocato la disapplicazione delle norme interne nella parte in cui pongono tale discriminatoria violazione, ed il conseguente riconoscimento del pieno diritto a godere del beneficio economico per tutti gli anni di servizio a tempo determinato.
In virtù di tali argomenti, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via principale
2 a. accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti all'assegnazione della
“carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione ex art.1, comma 121, legge 107/2015, di importo annuale corrispondente ad €500,00;
a. accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti all'accredito in proprio favore della somma di €500,00 per ciascuna annualità di servizio dalle stesse prestato fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche e, per
l'effetto, condannare il all'accredito, in Controparte_3 favore di ciascuno delle ricorrenti, sulla “carta elettronica del docente” (o altro equipollente) per consentir loro di fruirne nel rispetto dei vincoli di legge, dei seguenti importi:
1. Euro 1.500,00 in favore di quale importo complessivo Parte_1 dovuto per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;
2. Euro 3.000,00 in favore di quale importo complessivo Parte_2 dovuto per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, 2023/2024;
3. Euro 2.000,00 in favore di quale importo complessivo Parte_3 dovuto per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022;
4. Euro 1.500,00 in favore di quale importo Parte_4 complessivo dovuto per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021;
In via estremamente subordinata, per mero tuziorismo:
b. ordinare e condannare il , in persona Controparte_3 del suo legale rappresentante p.t., al riconoscimento del risarcimento di un danno onnicomprensivo, comprensivo del danno morale, economico, esistenziale per maggiori responsabilità sostenute in costanza di rapporto di lavoro senza percepire una giusta retribuzione ai sensi dell'art.36 della
Costituzione, danno alla propria immagine professionale e generato anche da condotta discriminatoria, di importo equitativamente quantificato (se del caso, assumendo a parametro della liquidazione del cd. danno punitivo gli importi di cui sub a-b).
3 Oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art.22, c.36, legge n.724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Con vittoria di spese di lite, competenze e onorari, in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Il si è costituito tardivamente in giudizio, con Controparte_3 memoria difensiva depositata il 9.4.2024, in via preliminare chiedendo la riunione con eventuali procedimenti già pendenti aventi il medesimo petitum e/o causa petendi ed eccependo l'intervenuta prescrizione con riferimento alle somme maturate antecedentemente il quinquennio che precede la diffida inviata in data 20/12/2023 da parte della ricorrente
[...]
e contestando nel merito la fondatezza della pretesa. Pt_2
La causa è stata istruita in via documentale e a seguito dell'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. e lette le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa con la presente pronuncia.
***
La domanda è fondata e va accolta, nella misura di seguito specificata.
Preliminarmente, va dichiarata decaduta la parte convenuta dall'eccezione di prescrizione nei confronti di , essendosi Parte_2 costituita tardivamente, con memoria difensiva depositata il 9.4.2024 a fronte della prima udienza fissata per il 17.4.2024.
Sempre preliminarmente, va chiarito che nel caso di specie non sussistono i presupposti per la riunione del presente procedimento ad altri, considerando che da un lato la richiesta della resistente si presenta generica e priva dell'indicazione specifica del numero dei singoli procedimenti a cui il presente giudizio andrebbe riunito, oltre che di altri elementi identificativi,
e considerando che una mera analogia delle questioni giuridiche sottese non costituisce una ragione di opportunità per riunire procedimenti in fasi e stati diversi.
***
Nel merito, va premesso che sulla fattispecie si è consolidato un orientamento giurisprudenziale, in particolare a seguito della pronuncia
4 resa dalla Corte di Cassazione a fronte di rinvio ex art. 363bis c.p.c. (cfr.
Cass. n. 27.10.2023, n. 29961), già condiviso dalla giurisprudenza di merito e anche dal Tribunale di Cassino (che pure si è pronunciato in più occasioni su fattispecie analoghe), e che allo stato, anche in considerazione delle circostanze del caso di specie, non si ravvisano argomenti per discostarsi dai principi enunciati in tale giurisprudenza.
Per come chiarito nella citata pronuncia di legittimità, la formazione per i docenti assume una peculiare natura di “diritto-dovere”, per l'effetto delle disposizioni di cui all'art. 282 d.lgs. n. 297 del 1994 (che testualmente utilizza l'espressione “diritto-dovere”), e agli artt. 63 e 64 del CCNL di comparto.
Nell'ambito di tale sistema, la l. 107/2015, ha introdotto, all'art.1 comma
121, la previsione per cui è istituita la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, del valore di € 500,00 annui e utilizzabile per compiere determinati acquisiti o pagamenti (per libri, riviste hardware e software, nonché partecipazione ad attività di aggiornamento e le altre specificate) funzionali e riconnessi all'adempimento degli obblighi formativi del docente.
In particolare, la disposizione prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
5 l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La lettura della norma risulta già chiara nel limitare la concessione del beneficio ai docenti “di ruolo”, e dunque assunti a tempo indeterminato.
In tal senso si vedano poi anche i successivi provvedimenti attuativi, in particolare il più recente D.P.R. del 28 novembre 2016, che disciplina peraltro le modalità di erogazione del credito (cfr. in particolare l'art. 2, che prevede l'erogazione in forma di “applicazione web”, e l'art. 3, che precisa l'estinzione del diritto in conseguenza della cessazione dal servizio).
L'effettiva permanenza degli obblighi di formazione in capo a tutto il personale docente (conseguente anche all'assenza di una vera portata derogatoria della norma di cui alla l. 107/2015 rispetto alla contrattazione collettiva, dovendosi la previsione piuttosto interpretare in termini di complementarità, cfr. Cons. Stato 16.3.2022, n. 1842), e la contestuale limitazione dell'attribuzione della Carta docente al solo personale di ruolo, hanno condotto a dubitare della legittimità di tale esclusione alla luce delle norme europee che vietano ogni disparità di trattamento tra il personale assunto a tempo determinato e quello assunto a tempo indeterminato, in assenza di ragioni obiettive.
Sul punto la questione è stata sottoposta alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha chiarito, con sentenza del 18 maggio 2022, nella causa C-450/21, da un lato che l'attribuzione della Carta docente rientra tra le condizioni di impiego rilevanti per l'operatività della disciplina europea, e dall'altro che nel caso in cui il giudice nazionale ravvisi condizioni di comparabilità tra i lavoratori assunti a tempo determinato o indeterminato, la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostano ad una normativa nazionale che riservi la concessione del beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
6 Sul punto, in merito al requisito della “comparabilità”, la stessa giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione (nella già citata pronuncia del 2023) ha riconosciuto come debbano intendersi pienamente equiparabili ai docenti di ruolo, con riferimento alle condizioni che giustificano l'accesso al beneficio, i docenti assunti a tempo determinato con incarichi riconosciuti ai sensi dell'art. 4 l.149/1999 e dunque con supplenza annuale o “fino al termine delle attività didattiche”.
Come più volte ricordato dalla stessa Corte di Cassazione, infatti, l'art. 4 punto 1 dell'Accordo quadro recepito con la Direttiva 1999/70/CE vieta ogni disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti di lavoratori a tempo determinato, e tale norma può essere fatta valere dal singolo dinnanzi al giudice nazionale (v. ex multis Cass. 28 novembre 2019,
n. 31149, che richiama la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea, 8 novembre 2011, C-177/10, OS Santana).
Dunque, al fine di rimuovere la disparità di trattamento sopra evidenziata, occorre disapplicare la disposizione nazionale, nella parte in cui non prevede l'estensione del beneficio anche ai lavoratori a tempo determinato che si trovino in situazioni comparabili.
Appurata dunque la necessaria spettanza del beneficio, va chiarito che, secondo quanto argomentato sempre dalla giurisprudenza di legittimità, lo stesso ha natura di obbligazione di pagamento, pecuniaria, che per la sua struttura è condizionata alla destinazione a specifiche categorie di acquisti, oltre che alla permanenza in servizio (cfr. art. 6, comma 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 per cui la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che "la Carta non è più fruibile").
Tale struttura è funzionale alla ratio di fondo dell'istituto, di sostegno alla didattica annua, pur essendo concesso al docente di utilizzare il “bonus” anche l'anno successivo rispetto a quello di maturazione, e la particolare modalità di erogazione attraverso le forme indicate nei decreti attuativi contribuisce a qualificare la stessa come obbligazione “sui generis”.
Ciò considerato, prosegue la Corte, a seguito dell'accertamento dell'illegittimità della discriminazione, a tutela delle posizioni pregiudicate
7 il giudice adito può emettere una pronuncia di condanna all'adempimento in forma specifica, mediante messa a disposizione delle somme maturate per tutti gli anni di servizio a tempo determinato con le medesime modalità con cui sono riconosciute ai docenti a tempo indeterminato, considerando che l'interesse ad ottenere il beneficio, in virtù della natura continua degli obblighi di formazione, permanga e sia evidente in tutti i soggetti che siano ancora “interni al sistema scolastico”.
Va precisato che tale permanenza, secondo quanto argomentato dalla
Corte di Cassazione (con riferimento alla possibilità di usufruire della Carta anche l'anno successivo a quello di maturazione a prescindere dalla permanenza in servizio secondo la disciplina del d.l. 69/2023), non si identifica necessariamente con la cessazione della supplenza, ma con una
“fuoriuscita” dal sistema scolastico che va intesa quale cessazione anche dell'iscrizione nelle graduatorie per l'attribuzione delle supplenze, evento che risulta idoneo ad estinguere il credito per l'attribuzione del beneficio in forma specifica. In tali casi, il diritto potrebbe dunque sempre essere fatto valere ma soltanto quale inadempimento presupposto per ottenere il risarcimento del danno per equivalente.
Va parimenti escluso che possa essersi prodotta, per i docenti a tempo determinato, la decadenza per il decorrere del biennio dalla maturazione del diritto, considerando che gli stessi non avrebbero comunque mai potuto impedirla, non essendo in condizione di usufruire del beneficio in quanto ritenuto non spettante dall'amministrazione.
Sulla base di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione ha enucleato i seguenti principi di diritto, da utilizzare quale riferimento per la risoluzione della controversia in esame:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n.
124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_3
8 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi
o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
9 ***
Venendo all'esame del caso di specie, risulta dalla documentazione in atti che la ricorrente ha prestato servizio, come emerge dai Parte_1 contratti di lavoro prodotti, con incarichi di supplenza dal 17.10.2019 al
30.6.2020 e dal 24.09.2020 al 30.06.2021 con incarichi fino al termine delle attività didattiche, che la ricorrente ha prestato servizio, come Parte_2 emerge dai contratti di lavoro prodotti, con incarichi di supplenza dal
29.10.2018 al 30.06.2019, dal 21.10.2019 al 30.06.2020, dal 30.09.2020 al 30.06.2021, dal 6.09.2021 al 30.06.2022, dal 27.09.2022 e dal 1.09.2023 al 30.06.2024, con incarichi fino al termine delle attività didattiche, che la ricorrente ha prestato servizio, come emerge dai contratti di Parte_3 lavoro prodotti, con incarichi di supplenza dall' 11.09.2019 al 30.06.2020, dal 24.09.2020 al 30.06.2021 e dal 1.09.2021 al 30.06.2022, con incarichi fino al termine delle attività didattiche e, infine, che la ricorrente Parte_4
dal 19.12.2019 fino al 30.6.2020 con incarico fino al termine delle
[...] attività didattiche e dal 28.09.2020 fino al 31.08.2021, con incarico annuale.
Sono dunque provati i fatti alla base della pretesa azionata e l'effettiva sussistenza della discriminazione illegittima, e nulla è stato eccepito in merito alla prescrizione del diritto da parte della resistente.
Per quanto attiene poi alla permanenza dell'interesse ad agire rispetto alla percezione del beneficio in forma specifica, risulta dalla documentazione in atti che allo stato le parti ricorrenti sono ancora dipendenti del , avendo allegato le ricorrenti e CP_3 Pt_1 Pt_3 del mese di settembre 2025 e la ricorrente Parte_5 Parte_6 avendo la stessa allegato contratto fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2025/2026.
Dunque, tale interesse emerge chiaramente, non essendosi prodotta quella “fuoriuscita” dal sistema scolastico a cui fa riferimento la giurisprudenza di legittimità.
La domanda non può invece essere accolta per l'a.s. 2018/2019 con riferimento alla ricorrente per l'a.s. 2018/2019 con riferimento Pt_1
10 alla ricorrente e per l'a.s. 2018/2019 per la ricorrente , Pt_3 Parte_4 poiché risulta per tali anni scolastici che le ricorrenti hanno prestato servizio con contratti di supplenza temporanea, su supplenze brevi e saltuarie.
I contratti di lavoro non sono dunque riconducibili alle tipologie oggetto dell'elaborazione giurisprudenziale sopra citata, e non emerge nell'immediato la sussistenza di una discriminazione vietata.
Va infatti chiarito che pur non avendo la Suprema Corte direttamente affrontato la questione relativa alla sussistenza del diritto anche in relazione a docenti che hanno svolto la propria prestazione sulla base di contratti non riconducibili ex ante ad una dimensione “annuale” della didattica, deve in ogni caso aversi riguardo al giudizio di comparabilità tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato sollecitato dalla giurisprudenza europea, che si pone alla base dell'operazione ermeneutica di disapplicazione parziale della norma interna. Occorre infatti considerare che il riconoscimento del bonus è legato a una dimensione annuale della didattica, e tale correlazione, come evidenziato nella pronuncia della
Suprema Corte sopra esaminata, è ammissibile in quanto frutto dell'esercizio non irragionevole della discrezionalità del legislatore.
Pertanto, non può ritenersi sussistente alcuna discriminazione nel caso in cui il docente assunto a tempo determinato non abbia prestato servizio secondo un'articolazione che, almeno in via di fatto, possa rispecchiare quella annuale e che sia ad essa comparabile.
Non si apprezza nel caso di specie alcuna discriminazione illegittima, considerando che le parti ricorrenti hanno prestato servizio in virtù di una pluralità di supplenze temporanee, pur se senza soluzione di continuità per un'ampia parte dell'anno scolastico ma non per la sua totalità, poiché in tale ipotesi, in assenza di un incarico di docenza formalmente o sostanzialmente unitario, ma con più incarichi condizionati dal prorogarsi delle assenze per cui è stata chiamata ad operare sostituzioni, difetta il presupposto della taratura annuale cui il bonus formativo è correlato, non potendosi rilevare tale “annualità” per un servizio prestato con le modalità
11 indicate, per cui chiaramente difetta la programmazione di un impegno formativo su base annuale, anche in una logica di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione rilevante costituzionalmente ex art. 97 Cost.
La domanda va dunque respinta in relazione a tali anni per le ricorrenti citate.
In conclusione, in applicazione dei principi sopra esposti, e sulla base dei fatti provati in giudizio, va pertanto accertato e dichiarato il diritto all'attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente in relazione agli anni scolastici 2019/2020 e
2020/2021 per la ricorrente in relazione agli anni scolastici dal Pt_1
2018/2019 al 2023/2024 per la ricorrente , in relazione agli anni Pt_2 scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022 per la ricorrente e in Pt_3 relazione agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 per la ricorrente
, con le medesime modalità previste dal D.P.C.M. del 28 novembre Parte_4
2016 per i docenti di ruolo, per l'importo nominale complessivo di euro
500,00 per ciascun anno scolastico. Per l'effetto, il convenuto va CP_3 condannato all'adempimento specifico consistente nella erogazione del bonus Carta Docente alla parte ricorrente per l'importo, con le modalità e in relazione agli anni scolastici sopra indicati.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, tenuto conto dei criteri generali di cui all'art. 4 del predetto decreto e delle tabelle allegate (cause di lavoro, valore tra euro 5.200 ad euro
26.000, fasi di studio, introduttiva e decisionale, parametri minimi in considerazione della serialità della controversia), seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
12 − accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti all'attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente e per l'effetto condanna il alla corresponsione Controparte_3 in suo favore del beneficio, da attribuirsi con le medesime modalità previste dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016 per i docenti di ruolo, per un valore pari a € 500,00 annui, negli importi e per gli anni scolastici di seguito specificati:
• a.s. 2019/2020 e 2020/2021, importo euro Parte_1
1.000;
• a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_2
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, importo euro 3.000;
• a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Parte_3 importo euro 1.500;
• aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 importo Parte_4 euro 1.000;
− condanna il al pagamento Controparte_3 delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 2.109,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato versato, in favore della parte ricorrente, da distrarsi al procuratore antistatario.
Così deciso in Cassino il 24/10/2025
IL GIUDICE
GI LV
13