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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/10/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
N. R.G. 2823/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2823/2025 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'avv. CRISANTE Parte_1 C.F._1
NA ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano, in Via Filippo Argelati n.
40;
E
(Cod. Fis. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. GIANOTTI MARIA TERESA e dall'Avv. Elisa Chiara Guardamigli, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, in Via Morozzo della Rocca n. 8;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, in data 02/12/2005, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte I, n. 2060, dell'anno 2005;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
Abitazione famigliare
1) La Sig.ra (d'ora in avanti solo Sig.ra si impegna ad acquistare Parte_1 Pt_1
dal Sig. (d'ora in avanti solo Sig. ) la quota di nuda Controparte_1 CP_1
proprietà di quest'ultimo della casa famigliare sita in Vermezzo con ZE, Via Toscana n. 11 e censita al catasto fabbricati del medesimo Comune - foglio 7, mappale 386, subalterno 701, Via
Toscana n. 11, piano S1-T-1-2, categoria A7, classe 3, vani 12,5, superficie catastale mq 248,
Rendita Euro 1.452,54 la porzione di villetta con giardino;
- foglio 7, mappale 386, subalterno 2,
Via Toscana n. 11, piano S1, categoria C6, classe 3, mq 34, superficie catastale mq 34, Rendita
Euro 77,26 il box. a fronte del versamento della somma di € 55.000,00 di cui € 50.000,00 al rogito notarile ed € 5.000,00 in n. 20 rate mensili di € 250,00 a decorrere dal mese successivo a quello di stipula dell'atto definitivo di compravendita.
La Sig.ra provvederà, quindi, a farsi carico integralmente del mutuo residuo a suo Pt_1 tempo contratto per l'acquisto della casa famigliare sita in Vermezzo con ZE, Via Toscana n.
11 accollandosi e liberando, pertanto, formalmente lo stesso Sig. dai propri obblighi CP_1
restitutori concernenti dalla propria quota di mutuo residuo.
La Sig.ra , dunque, contestualmente al trasferimento sopra indicato, si Parte_1
accollerà il mutuo stipulato con in data 18.12.2020 con atto Notaio Avv. Controparte_2
LO De IS n. rep. 131684 e n. 42959 raccolta (registrato all'Agenzia delle Entrate di
Milano DP II 24.12.2020 al n. 106303 serie 1T, il cui residuo al 31.07.2025 ammonta ad €
121.070,90, liberando il marito dal vincolo di solidarietà. Gli adempimenti di natura formale relativi all'accollo e alla liberazione saranno concordati con l'Istituto mutuante e resteranno a carico della Sig.ra Pt_1
Entro tre mesi dal deposito del presente ricorso, il Sig. si impegna al rilascio in favore CP_1
della moglie dell'unità immobiliare di Vermezzo;
in questi tre mesi il Sig. continuerà ad CP_1
abitare nell'immobile di Vermezzo con ZE corrispondendo il mutuo per l'intero (dovendo la moglie corrispondere un canone di locazione); una volta rilasciata l'unità immobiliare alla moglie la Sig.ra si farà carico del mutuo per l'intero (dovendo il Sig. a sua volta Pt_1 CP_1
corrispondere un canone di locazione).
Dalla data del rilascio, ovvero decorsi tre mesi dal deposito del presente ricorso ed anche in pendenza del termine per l'eventuale sottoscrizione del contratto di compravendita di cui infra, il Sig. non provvederà più alla corresponsione delle rate del mutuo, che rimarrà a CP_1
carico della Sig.ra promissaria acquirente della quota di nuda proprietà del Sig. Pt_1
. CP_1
Tutto il mobilio interno all'abitazione sita in Vermezzo con ZE, Via Toscana n. 11, fatta eccezione per i beni personali e di esclusiva proprietà del Sig. - che verranno asportati CP_1
Pag. 2 di 6 dallo stesso entro la data del rilascio da parte dello stesso Sig. dell'abitazione - rimarrà CP_1 alla Sig.ra Pt_1
Le spese notarili dell'atto di compravendita rimarranno a carico della parte che acquista come per legge;
mentre tutti i costi e spese anche amministrative ovvero di altro genere che si rendessero necessarie per eventuali attività indispensabili e/o prodromiche alla compravendita verranno sostenute dai coniugi in parti uguali.
2) Nell'ipotesi in cui i coniugi non addivenissero, entro tre mesi dal deposito del presente ricorso, alla compravendita con accollo liberatorio dell'unità immobiliare meglio sopra descritta, le parti si impegnano sin d'ora - la Sig.ra quale obbligo del terzo, anche per Pt_1
conto della madre Sig.ra usufruttuaria) la quale ha già rilasciato procura in tal senso – a Pt_2
porre in vendita l'unità immobiliare sita in Vermezzo con ZE, Via Toscana n. 11 catastalmente identificata come sopra ad un prezzo non inferiore ad € 360.000,00.
In quest'ultima ipotesi gli stessi Sig.ri / , al fine di rendere più appetibile per la Pt_1 CP_1
vendita il bene immobile, provvederanno a porre in essere - entro 30 gg dalla scadenza del termine di tre mesi dal deposito del presente ricorso - i lavori ritenuti necessari (imbiancatura parteti, sistemazione giardino ….) per porre in vendita l'immobile; le spese per tali opere verranno sostenute nella misura del 50 % cadauno;
così come tutte le spese necessarie e da sostenersi (a titolo esemplificativo intermediazione immobiliare, APE ove non presente, eventuali regolarizzazioni urbanistiche catastali etc…) e prodromiche alla vendita.
Le parti, decorsi tre mesi dal deposito del presente riscorso ed entro i quindici giorni successivi alla predetta scadenza, provvederanno anche disgiuntamente ad incaricare senza esclusiva massimo due agenzie immobiliari di cui una per parte. Entro tre mesi dal deposito del presente ricorso, il Sig. si impegna al rilascio in favore della moglie dell'unità immobiliare di CP_1
Vermezzo; in questi tre mesi il Sig. continuerà ad abitare nell'immobile di Vermezzo CP_1
con ZE corrispondendo il mutuo per l'intero (dovendo la moglie corrispondere un canone di locazione); una volta rilasciata l'unità immobiliare alla moglie – nelle more della compravendita a terzi – la Sig.ra si farà carico del mutuo per l'intero (dovendo il Sig. Pt_1
a sua volta corrispondere un canone di locazione). CP_1
Una volta venduta l'abitazione e rimborsato il mutuo residuo, l'importo restante verrà diviso in tre parti uguali spettanti rispettivamente al Sig. , alla Sig.ra ed alla Sig.ra CP_1 Pt_1 Pt_2
autovetture
Pag. 3 di 6 L'autovettura Fiat modello Panda, targata EK081TZ, di proprietà della Sig.ra rimarrà Pt_1 nella disponibilità/proprietà dello stessa (doc. n. 5).
L'autovettura modello TOYOTA, targato GX022EH, di proprietà del Sig. , rimarrà nella CP_1
disponibilità/proprietà dello stesso (doc. n. 6). patrimonio finanziario / liquido i) il conto corrente n. 059243 intestato ai Sig.ri / contratto con l'Istituto di Pt_1 CP_1
credito mutuante il finanziamento erogato per l'acquisto della casa famigliare CP_2
verrà estinto al momento dell'accollo liberatorio e dunque contestualmente alla compravendita di cui al punto 1) del presente ricorso (doc. n. 7).
Il conto corrente n. 150359 intestato al Sig. contratto con l'Istituto di credito WE e CP_1
dallo stesso Sig. integralmente alimentato con saldo all'1.08.2025 di € 8.249,92, CP_1
rimarrà nella disponibilità del Sig. (doc. n. 8). CP_1
Il conto corrente n. 150346 intestato alla Sig.ra contratto con l'Istituto di credito Pt_1
WE e dalla stessa Sig.ra alimentato con saldo al 31.3.2025 di € 2.556,19 rimarrà Pt_1
nella disponibilità della Sig.ra (doc. n. 9) Pt_1
Concorso al mantenimento del figlio e diritti di visita Il Sig. provvederà al versamento CP_1
in favore del figlio – collocato presso la madre - di un contributo mensile al CP_3
mantenimento, oltre a rivalutazione ISTAT di legge, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso di € 250,00 al mese da versarsi direttamente al figlio entro il 5 di ogni mese con decorrenza a far data dal mese della sentenza di separazione su di un conto corrente intestato allo stesso ed alla madre Sig.ra ma sul quale opererà solo il figlio . Pt_1 CP_3
Il figlio sarà libero di trascorrere con ciascun genitore il tempo che riterrà opportuno;
la residenza abituale sarà presso l'immobile di Vermezzo con ZE nel caso di acquisto dell'unità immobiliare da parte della madre;
diversamente nel caso di vendita a terzi dell'abitazione famigliare la residenza abituale sarà sempre presso l'abitazione della madre.
Qualsivoglia detrazione fiscale e/o agevolazione ovvero contributo dovesse essere riconosciuto in favore del figlio , i corrispondenti importi rimarranno in capo ad entrambi i genitori in CP_3
parti uguali.
Le spese straordinarie da sostenersi per il figlio verranno corrisposte da entrambi i CP_3 genitori in parti uguali secondo le Linee Guida del Tribunale di Milano …. animali domestici
Pag. 4 di 6 I gatti “Enea”, “E e “C ed i due cani “A e UC tutti intestati / affidati alla
Sig.ra rimarranno tutti alla stessa che si farà carico del loro mantenimento e di tutte le Pt_1
spese concernenti gli stessi. varie
I coniugi, lavorando entrambi ed essendo autosufficienti sotto il profilo economico, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento con reciproca rinuncia, l'uno nei confronti dell'altro, al riconoscimento di assegni di mantenimento e/o di contributo al mantenimento per sé e a tal fine vengono depositati: le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni degli stessi
(docc. n. 12 – 13).
Le parti rinunciano reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis. 51, 3° comma, c.p.c..
I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei passaporti e dei documenti d'identità validi per l'espatrio, per sé e per il figlio.
Le spese legali per il presente procedimento e per tutte le attività prodromiche allo stesso vengono interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/08/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Pag. 5 di 6 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto, altresì, delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti.
Nulla va previsto sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Milano il 02/12/2005, Controparte_1
(atto n.2060, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in data 28/10/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
N. R.G. 2823/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2823/2025 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'avv. CRISANTE Parte_1 C.F._1
NA ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano, in Via Filippo Argelati n.
40;
E
(Cod. Fis. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. GIANOTTI MARIA TERESA e dall'Avv. Elisa Chiara Guardamigli, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, in Via Morozzo della Rocca n. 8;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, in data 02/12/2005, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte I, n. 2060, dell'anno 2005;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
Abitazione famigliare
1) La Sig.ra (d'ora in avanti solo Sig.ra si impegna ad acquistare Parte_1 Pt_1
dal Sig. (d'ora in avanti solo Sig. ) la quota di nuda Controparte_1 CP_1
proprietà di quest'ultimo della casa famigliare sita in Vermezzo con ZE, Via Toscana n. 11 e censita al catasto fabbricati del medesimo Comune - foglio 7, mappale 386, subalterno 701, Via
Toscana n. 11, piano S1-T-1-2, categoria A7, classe 3, vani 12,5, superficie catastale mq 248,
Rendita Euro 1.452,54 la porzione di villetta con giardino;
- foglio 7, mappale 386, subalterno 2,
Via Toscana n. 11, piano S1, categoria C6, classe 3, mq 34, superficie catastale mq 34, Rendita
Euro 77,26 il box. a fronte del versamento della somma di € 55.000,00 di cui € 50.000,00 al rogito notarile ed € 5.000,00 in n. 20 rate mensili di € 250,00 a decorrere dal mese successivo a quello di stipula dell'atto definitivo di compravendita.
La Sig.ra provvederà, quindi, a farsi carico integralmente del mutuo residuo a suo Pt_1 tempo contratto per l'acquisto della casa famigliare sita in Vermezzo con ZE, Via Toscana n.
11 accollandosi e liberando, pertanto, formalmente lo stesso Sig. dai propri obblighi CP_1
restitutori concernenti dalla propria quota di mutuo residuo.
La Sig.ra , dunque, contestualmente al trasferimento sopra indicato, si Parte_1
accollerà il mutuo stipulato con in data 18.12.2020 con atto Notaio Avv. Controparte_2
LO De IS n. rep. 131684 e n. 42959 raccolta (registrato all'Agenzia delle Entrate di
Milano DP II 24.12.2020 al n. 106303 serie 1T, il cui residuo al 31.07.2025 ammonta ad €
121.070,90, liberando il marito dal vincolo di solidarietà. Gli adempimenti di natura formale relativi all'accollo e alla liberazione saranno concordati con l'Istituto mutuante e resteranno a carico della Sig.ra Pt_1
Entro tre mesi dal deposito del presente ricorso, il Sig. si impegna al rilascio in favore CP_1
della moglie dell'unità immobiliare di Vermezzo;
in questi tre mesi il Sig. continuerà ad CP_1
abitare nell'immobile di Vermezzo con ZE corrispondendo il mutuo per l'intero (dovendo la moglie corrispondere un canone di locazione); una volta rilasciata l'unità immobiliare alla moglie la Sig.ra si farà carico del mutuo per l'intero (dovendo il Sig. a sua volta Pt_1 CP_1
corrispondere un canone di locazione).
Dalla data del rilascio, ovvero decorsi tre mesi dal deposito del presente ricorso ed anche in pendenza del termine per l'eventuale sottoscrizione del contratto di compravendita di cui infra, il Sig. non provvederà più alla corresponsione delle rate del mutuo, che rimarrà a CP_1
carico della Sig.ra promissaria acquirente della quota di nuda proprietà del Sig. Pt_1
. CP_1
Tutto il mobilio interno all'abitazione sita in Vermezzo con ZE, Via Toscana n. 11, fatta eccezione per i beni personali e di esclusiva proprietà del Sig. - che verranno asportati CP_1
Pag. 2 di 6 dallo stesso entro la data del rilascio da parte dello stesso Sig. dell'abitazione - rimarrà CP_1 alla Sig.ra Pt_1
Le spese notarili dell'atto di compravendita rimarranno a carico della parte che acquista come per legge;
mentre tutti i costi e spese anche amministrative ovvero di altro genere che si rendessero necessarie per eventuali attività indispensabili e/o prodromiche alla compravendita verranno sostenute dai coniugi in parti uguali.
2) Nell'ipotesi in cui i coniugi non addivenissero, entro tre mesi dal deposito del presente ricorso, alla compravendita con accollo liberatorio dell'unità immobiliare meglio sopra descritta, le parti si impegnano sin d'ora - la Sig.ra quale obbligo del terzo, anche per Pt_1
conto della madre Sig.ra usufruttuaria) la quale ha già rilasciato procura in tal senso – a Pt_2
porre in vendita l'unità immobiliare sita in Vermezzo con ZE, Via Toscana n. 11 catastalmente identificata come sopra ad un prezzo non inferiore ad € 360.000,00.
In quest'ultima ipotesi gli stessi Sig.ri / , al fine di rendere più appetibile per la Pt_1 CP_1
vendita il bene immobile, provvederanno a porre in essere - entro 30 gg dalla scadenza del termine di tre mesi dal deposito del presente ricorso - i lavori ritenuti necessari (imbiancatura parteti, sistemazione giardino ….) per porre in vendita l'immobile; le spese per tali opere verranno sostenute nella misura del 50 % cadauno;
così come tutte le spese necessarie e da sostenersi (a titolo esemplificativo intermediazione immobiliare, APE ove non presente, eventuali regolarizzazioni urbanistiche catastali etc…) e prodromiche alla vendita.
Le parti, decorsi tre mesi dal deposito del presente riscorso ed entro i quindici giorni successivi alla predetta scadenza, provvederanno anche disgiuntamente ad incaricare senza esclusiva massimo due agenzie immobiliari di cui una per parte. Entro tre mesi dal deposito del presente ricorso, il Sig. si impegna al rilascio in favore della moglie dell'unità immobiliare di CP_1
Vermezzo; in questi tre mesi il Sig. continuerà ad abitare nell'immobile di Vermezzo CP_1
con ZE corrispondendo il mutuo per l'intero (dovendo la moglie corrispondere un canone di locazione); una volta rilasciata l'unità immobiliare alla moglie – nelle more della compravendita a terzi – la Sig.ra si farà carico del mutuo per l'intero (dovendo il Sig. Pt_1
a sua volta corrispondere un canone di locazione). CP_1
Una volta venduta l'abitazione e rimborsato il mutuo residuo, l'importo restante verrà diviso in tre parti uguali spettanti rispettivamente al Sig. , alla Sig.ra ed alla Sig.ra CP_1 Pt_1 Pt_2
autovetture
Pag. 3 di 6 L'autovettura Fiat modello Panda, targata EK081TZ, di proprietà della Sig.ra rimarrà Pt_1 nella disponibilità/proprietà dello stessa (doc. n. 5).
L'autovettura modello TOYOTA, targato GX022EH, di proprietà del Sig. , rimarrà nella CP_1
disponibilità/proprietà dello stesso (doc. n. 6). patrimonio finanziario / liquido i) il conto corrente n. 059243 intestato ai Sig.ri / contratto con l'Istituto di Pt_1 CP_1
credito mutuante il finanziamento erogato per l'acquisto della casa famigliare CP_2
verrà estinto al momento dell'accollo liberatorio e dunque contestualmente alla compravendita di cui al punto 1) del presente ricorso (doc. n. 7).
Il conto corrente n. 150359 intestato al Sig. contratto con l'Istituto di credito WE e CP_1
dallo stesso Sig. integralmente alimentato con saldo all'1.08.2025 di € 8.249,92, CP_1
rimarrà nella disponibilità del Sig. (doc. n. 8). CP_1
Il conto corrente n. 150346 intestato alla Sig.ra contratto con l'Istituto di credito Pt_1
WE e dalla stessa Sig.ra alimentato con saldo al 31.3.2025 di € 2.556,19 rimarrà Pt_1
nella disponibilità della Sig.ra (doc. n. 9) Pt_1
Concorso al mantenimento del figlio e diritti di visita Il Sig. provvederà al versamento CP_1
in favore del figlio – collocato presso la madre - di un contributo mensile al CP_3
mantenimento, oltre a rivalutazione ISTAT di legge, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso di € 250,00 al mese da versarsi direttamente al figlio entro il 5 di ogni mese con decorrenza a far data dal mese della sentenza di separazione su di un conto corrente intestato allo stesso ed alla madre Sig.ra ma sul quale opererà solo il figlio . Pt_1 CP_3
Il figlio sarà libero di trascorrere con ciascun genitore il tempo che riterrà opportuno;
la residenza abituale sarà presso l'immobile di Vermezzo con ZE nel caso di acquisto dell'unità immobiliare da parte della madre;
diversamente nel caso di vendita a terzi dell'abitazione famigliare la residenza abituale sarà sempre presso l'abitazione della madre.
Qualsivoglia detrazione fiscale e/o agevolazione ovvero contributo dovesse essere riconosciuto in favore del figlio , i corrispondenti importi rimarranno in capo ad entrambi i genitori in CP_3
parti uguali.
Le spese straordinarie da sostenersi per il figlio verranno corrisposte da entrambi i CP_3 genitori in parti uguali secondo le Linee Guida del Tribunale di Milano …. animali domestici
Pag. 4 di 6 I gatti “Enea”, “E e “C ed i due cani “A e UC tutti intestati / affidati alla
Sig.ra rimarranno tutti alla stessa che si farà carico del loro mantenimento e di tutte le Pt_1
spese concernenti gli stessi. varie
I coniugi, lavorando entrambi ed essendo autosufficienti sotto il profilo economico, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento con reciproca rinuncia, l'uno nei confronti dell'altro, al riconoscimento di assegni di mantenimento e/o di contributo al mantenimento per sé e a tal fine vengono depositati: le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni degli stessi
(docc. n. 12 – 13).
Le parti rinunciano reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis. 51, 3° comma, c.p.c..
I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei passaporti e dei documenti d'identità validi per l'espatrio, per sé e per il figlio.
Le spese legali per il presente procedimento e per tutte le attività prodromiche allo stesso vengono interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/08/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Pag. 5 di 6 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto, altresì, delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti.
Nulla va previsto sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Milano il 02/12/2005, Controparte_1
(atto n.2060, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in data 28/10/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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