Decreto cautelare 24 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 21 novembre 2025
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 31/03/2026, n. 6018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6018 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06018/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12708/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12708 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati CO De Marini, Barbara Savorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Valentini, Davide Ramazzotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-del provvedimento di non idoneità alla visita medica di incorporamento del 07/10/2025, comunicato dall'Ufficio Sanitario dell'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di 69 allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale all'Accademia della Guardia di Finanza, per l'anno accademico 2025-2026, per “recente frattura testa II metatarsale piede destro in attuale limitazione funzionale”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la graduatoria unica di merito del concorso nella parte in cui non includa il nominativo del ricorrente tra gli idonei vincitori, nonché, ove occorra, del verbale della visita medica di incorporamento del 07/10/2025;
per l'accertamento
- del diritto del ricorrente a essere riammesso alla procedura concorsuale e, previo accertamento della sua idoneità fisica, ad essere ammesso alla frequenza del corso di formazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Guardia di Finanza Comando Generale e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. US AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di non idoneità alla visita medica di incorporamento, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico in epigrafe, chiedendo l’accertamento del “ diritto del ricorrente a essere riammesso alla procedura concorsuale e, previo accertamento della sua idoneità fisica, ad essere ammesso alla frequenza del corso di formazione ”.
Con ordinanza del 21 novembre 2025 il Collegio ha accolto la domanda cautelare avanzata dal ricorrente “ ordinando la rinnovazione della visita medica di incorporamento del ricorrente ”.
Con memoria del 17 Marzo 2026 l’Amministrazione, dopo aver premesso che “ l’Amministrazione ha convocato con riserva il -OMISSIS- al fine di sostenere la prescritta visita medica, in esito alla quale è risultato "idoneo" ed è stato, quindi, avviato con riserva a frequentare il corso di formazione ” ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere sul rilievo che “ con atto datato 09.03.2026 (doc. 1), il Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza ha sciolto la riserva e confermato come vincitore del concorso il sig. -OMISSIS-, "al posto n. 2 della graduatoria finale di merito ”.
All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
Il Collegio deve, in via preliminare, prendere atto che sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34 comma 5 c.p.a. in quanto, in corso di causa, l’Amministrazione resistente ha adottato il provvedimento con cui “ RILEVATA la necessità di sciogliere la riserva apposta all’atto dell’incorporamento, con riferimento all’attesa della definizione del giudizio nel merito, e di confermare la nomina a vincitore della procedura concorsuale in argomento dell’allievo ufficiale -OMISSIS- ” ha disposto che “ l’aspirante (ora allievo ufficiale) -OMISSIS-, nato a [...] il [...], è confermato con il punteggio complessivo di 55,13, al posto n. 2 della graduatoria finale di merito ”.
L’Amministrazione non ha adottato il provvedimento in mera esecuzione dell’ordinanza cautelare ma, sciogliendo spontaneamente la riserva, ha autonomamente adottato un provvedimento pienamente satisfattivo dell’interesse sostanziale perseguito con la proposizione del ricorso.
Le peculiarità della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, fatto salvo il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente da parte dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti, fatto salvo il rimborso al ricorrente del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO LE, Presidente
RI Scali, Primo Referendario
US AN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US AN | CO LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.