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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/12/2025, n. 2782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2782 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2971/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2971/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lissone
(MB), Via Padre R. Giuliani 33, presso lo studio degli Avv.
ZA UR e VI LA, che la rappresentano e difendono come da procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma
(RM), Viale Mazzini 55, presso lo studio dell'Avv. BIANCHI
LORENZO, che la rappresenta e difende, insieme all'Avv.
EB AR, come da procurata allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate nell'udienza del 25.9.2025.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1 che venga accertato e dichiarato il recesso ad nutum da parte della convenuta dal contratto di agenzia stipulato il 30.10.1996 e che la stessa venga condannata al pagamento delle provvigioni residue maturate ai sensi dell'art. 1748, comma 2 c.c. ammontanti complessivamente ad euro 222.871,29. L'attrice ha altresì chiesto che venga condannata: i) al pagamento di euro Controparte_1
60.628,39 quale premio annuo calcolato nella misura del 4% sul fatturato dell'anno di riferimento;
ii) al pagamento dell'indennità di cessazione ai sensi dell'art. 1751 c.c. pari ad euro 27.302,84 o, in subordine, a pagare l'indennità suppletiva di clientela e il FIRR per l'importo complessivo di euro 12.258,98; iii) al pagamento di euro
7.601,22 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ex art. 1750
c.c.
In particolare, parte attrice ha riportato, in fatto, che: a) a partire dal 30.10.1996 ha dato mandato a tempo Controparte_1 indeterminato a per la promozione dei propri prodotti Parte_1
a Milano, Lodi e relative zone di provincia (doc. 2 parte attrice); b) la preponente ha formalizzato la cessazione del rapporto il
21.09.2021, con decorrenza a partire dal 30.09.2021 (doc. 3 parte attrice); c) con decreto ingiuntivo n. 990/2022 del 7.4.2022 (doc. 8 parte attrice) il Tribunale di Verona ha ingiunto a Controparte_1 di consegnare copia del libro IVA, copia di tutte le fatture emesse a
Metro Italia Cash and Carry S.p.A., copia degli estratti conto provvigionali e copia delle ricevute di versamento dal CP_2
2010 in avanti;
d) ricevute le fatture, parte attrice avrebbe constatato il mancato pagamento di alcune provvigioni (doc. 14 parte attrice) in riferimento ad affari conclusi dalla CP_1 direttamente con la cliente Metro Italia S.p.A. che – ad avviso
[...] dell'attrice- rientrerebbe nella propria zona di esclusiva ai sensi dell'art. 2 del mandato.
pagina 2 di 5 Si è costituita in giudizio parte convenuta: a) eccependo, innanzitutto, la prescrizione quinquennale dei diritti provvigionali ex art. 2948 c.c.; b) affermando che la sede operativa di Metro
Italia S.p.A. sarebbe stata spostata, a partire dal 2012, da Siziano
(PV), il che escluderebbe un'eventuale competenza della Pt_1
c) deducendo che l'esclusività dell'agente non è stata
[...] prevista dalle parti e che l'art. 3 dell'accordo in realtà conterrebbe una deroga al diritto di esclusiva;
d) che parte attrice non avrebbe dato la prova dei requisiti richiesti dall'art. 1751 c.c.
La causa è stata istruita solo documentalmente e in data
25.9.2025 è stata rimessa in decisione.
Ciò detto quanto agli assunti delle parti, le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate alla luce dei motivi qui di seguito esposti.
Innanzitutto, occorre rilevare come il contratto stipulato dalle parti
(doc. 2 parte attrice) non qualifichi la zona di incarico di Pt_1 come esclusiva. Non solo ciò non risulta dall'art. 2, che
[...] individua specificatamente l'area di intervento dell'agente, ma l'esclusività risulta anche incompatibile con la volontà espressa dalle parti all'interno dell'art. 3.
A questo proposito, va, infatti, osservato che il diritto di esclusiva è un elemento naturale del contratto di agenzia, che sussiste solo in mancanza di un patto contrario. Ebbene, la clausola di cui all'art. 3 del mandato prevede che possa inviare nella Controparte_1 zona di competenza di altri incaricati per Parte_1
“promuovere e sviluppare le vendite” e che per l'attività svolta da quest'ultimi non sia dovuto “alcun rimborso o compenso” all'agente. La disposizione pattizia costituisce, dunque, una vera e propria deroga al diritto di esclusiva, ravvisabile nella sostanziale incompatibilità tra l'esclusiva medesima e il contenuto della clausola pattizia (Cass. n. 5920/2002).
pagina 3 di 5 Nemmeno le c.d. provvigioni indirette previste dall'art. 1748, co. 2
c.c., asseritamente dovute per gli affari conclusi dalla preponente con Metro Italia S.p.a., possono essere riconosciute, in quanto, per un verso, non è ravvisabile, come già rilevato, un diritto di esclusiva in favore di e, per altro verso, parte attrice Parte_1 non ha dato la prova di avere precedentemente acquisito detto cliente per affari dello stesso tipo.
Da ciò consegue che pure la richiesta di condanna al pagamento del premio annuo deve essere rigettata, in quanto trova fondamento sulla spettanza di importi provvigionali che, tuttavia, risultano non dovuti a parte attrice.
Neppure l'indennità di cui all'art. 1751 c.c. può essere riconosciuta all'attrice, non avendo quest'ultima fornito adeguata prova dei presupposti che la norma richiede per la sua spettanza. Ed infatti, il doc. 16quienquies dimostra semplicemente l'esistenza di un rapporto fiduciario di lungo corso tra la preponente e il proprio agente, ma non consente di evincere uno “sensibile sviluppo” degli affari di o un aumento di clientela dovuto al Controparte_1 lavoro svolto da né è stato dimostrato un incremento Parte_1 del volume degli affari di parte convenuta dopo la stipulazione del contratto con parte attrice.
Da ultimo, non può essere riconosciuta nemmeno l'indennità di mancato preavviso, giacché non ha contestato Parte_1
l'affermazione, contenuta nella comparsa di costituzione e risposta, secondo cui avrebbe versato, anche a tale titolo, Controparte_1
l'importo di euro 10.155,42, essendosi limitata a richiedere che detta indennità vada ricalcolata sulla base delle provvigioni reclamate nel presente giudizio, le quali nondimeno non sono dovute alla luce delle considerazioni già esposte.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della pagina 4 di 5 controversia e dell'attività svolta (diminuite per la fase di trattazione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta le domande attoree in quanto infondate;
Condanna parte attrice a rimborsare a le spese Controparte_1 di lite, che si liquidano in euro 12.000,00, oltre rimborso forfettario
15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 22 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Ziggioni, in tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2971/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lissone
(MB), Via Padre R. Giuliani 33, presso lo studio degli Avv.
ZA UR e VI LA, che la rappresentano e difendono come da procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma
(RM), Viale Mazzini 55, presso lo studio dell'Avv. BIANCHI
LORENZO, che la rappresenta e difende, insieme all'Avv.
EB AR, come da procurata allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate nell'udienza del 25.9.2025.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1 che venga accertato e dichiarato il recesso ad nutum da parte della convenuta dal contratto di agenzia stipulato il 30.10.1996 e che la stessa venga condannata al pagamento delle provvigioni residue maturate ai sensi dell'art. 1748, comma 2 c.c. ammontanti complessivamente ad euro 222.871,29. L'attrice ha altresì chiesto che venga condannata: i) al pagamento di euro Controparte_1
60.628,39 quale premio annuo calcolato nella misura del 4% sul fatturato dell'anno di riferimento;
ii) al pagamento dell'indennità di cessazione ai sensi dell'art. 1751 c.c. pari ad euro 27.302,84 o, in subordine, a pagare l'indennità suppletiva di clientela e il FIRR per l'importo complessivo di euro 12.258,98; iii) al pagamento di euro
7.601,22 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ex art. 1750
c.c.
In particolare, parte attrice ha riportato, in fatto, che: a) a partire dal 30.10.1996 ha dato mandato a tempo Controparte_1 indeterminato a per la promozione dei propri prodotti Parte_1
a Milano, Lodi e relative zone di provincia (doc. 2 parte attrice); b) la preponente ha formalizzato la cessazione del rapporto il
21.09.2021, con decorrenza a partire dal 30.09.2021 (doc. 3 parte attrice); c) con decreto ingiuntivo n. 990/2022 del 7.4.2022 (doc. 8 parte attrice) il Tribunale di Verona ha ingiunto a Controparte_1 di consegnare copia del libro IVA, copia di tutte le fatture emesse a
Metro Italia Cash and Carry S.p.A., copia degli estratti conto provvigionali e copia delle ricevute di versamento dal CP_2
2010 in avanti;
d) ricevute le fatture, parte attrice avrebbe constatato il mancato pagamento di alcune provvigioni (doc. 14 parte attrice) in riferimento ad affari conclusi dalla CP_1 direttamente con la cliente Metro Italia S.p.A. che – ad avviso
[...] dell'attrice- rientrerebbe nella propria zona di esclusiva ai sensi dell'art. 2 del mandato.
pagina 2 di 5 Si è costituita in giudizio parte convenuta: a) eccependo, innanzitutto, la prescrizione quinquennale dei diritti provvigionali ex art. 2948 c.c.; b) affermando che la sede operativa di Metro
Italia S.p.A. sarebbe stata spostata, a partire dal 2012, da Siziano
(PV), il che escluderebbe un'eventuale competenza della Pt_1
c) deducendo che l'esclusività dell'agente non è stata
[...] prevista dalle parti e che l'art. 3 dell'accordo in realtà conterrebbe una deroga al diritto di esclusiva;
d) che parte attrice non avrebbe dato la prova dei requisiti richiesti dall'art. 1751 c.c.
La causa è stata istruita solo documentalmente e in data
25.9.2025 è stata rimessa in decisione.
Ciò detto quanto agli assunti delle parti, le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate alla luce dei motivi qui di seguito esposti.
Innanzitutto, occorre rilevare come il contratto stipulato dalle parti
(doc. 2 parte attrice) non qualifichi la zona di incarico di Pt_1 come esclusiva. Non solo ciò non risulta dall'art. 2, che
[...] individua specificatamente l'area di intervento dell'agente, ma l'esclusività risulta anche incompatibile con la volontà espressa dalle parti all'interno dell'art. 3.
A questo proposito, va, infatti, osservato che il diritto di esclusiva è un elemento naturale del contratto di agenzia, che sussiste solo in mancanza di un patto contrario. Ebbene, la clausola di cui all'art. 3 del mandato prevede che possa inviare nella Controparte_1 zona di competenza di altri incaricati per Parte_1
“promuovere e sviluppare le vendite” e che per l'attività svolta da quest'ultimi non sia dovuto “alcun rimborso o compenso” all'agente. La disposizione pattizia costituisce, dunque, una vera e propria deroga al diritto di esclusiva, ravvisabile nella sostanziale incompatibilità tra l'esclusiva medesima e il contenuto della clausola pattizia (Cass. n. 5920/2002).
pagina 3 di 5 Nemmeno le c.d. provvigioni indirette previste dall'art. 1748, co. 2
c.c., asseritamente dovute per gli affari conclusi dalla preponente con Metro Italia S.p.a., possono essere riconosciute, in quanto, per un verso, non è ravvisabile, come già rilevato, un diritto di esclusiva in favore di e, per altro verso, parte attrice Parte_1 non ha dato la prova di avere precedentemente acquisito detto cliente per affari dello stesso tipo.
Da ciò consegue che pure la richiesta di condanna al pagamento del premio annuo deve essere rigettata, in quanto trova fondamento sulla spettanza di importi provvigionali che, tuttavia, risultano non dovuti a parte attrice.
Neppure l'indennità di cui all'art. 1751 c.c. può essere riconosciuta all'attrice, non avendo quest'ultima fornito adeguata prova dei presupposti che la norma richiede per la sua spettanza. Ed infatti, il doc. 16quienquies dimostra semplicemente l'esistenza di un rapporto fiduciario di lungo corso tra la preponente e il proprio agente, ma non consente di evincere uno “sensibile sviluppo” degli affari di o un aumento di clientela dovuto al Controparte_1 lavoro svolto da né è stato dimostrato un incremento Parte_1 del volume degli affari di parte convenuta dopo la stipulazione del contratto con parte attrice.
Da ultimo, non può essere riconosciuta nemmeno l'indennità di mancato preavviso, giacché non ha contestato Parte_1
l'affermazione, contenuta nella comparsa di costituzione e risposta, secondo cui avrebbe versato, anche a tale titolo, Controparte_1
l'importo di euro 10.155,42, essendosi limitata a richiedere che detta indennità vada ricalcolata sulla base delle provvigioni reclamate nel presente giudizio, le quali nondimeno non sono dovute alla luce delle considerazioni già esposte.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della pagina 4 di 5 controversia e dell'attività svolta (diminuite per la fase di trattazione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta le domande attoree in quanto infondate;
Condanna parte attrice a rimborsare a le spese Controparte_1 di lite, che si liquidano in euro 12.000,00, oltre rimborso forfettario
15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 22 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Ziggioni, in tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013.
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