Trib. Verona, sentenza 22/12/2025, n. 2782
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Natura del contratto e zona di esclusiva

    Il contratto non qualifica la zona come esclusiva, e l'art. 3 del mandato prevede la possibilità di inviare altri incaricati nella zona, configurando una deroga al diritto di esclusiva.

  • Rigettato
    Provvigioni indirette per affari conclusi dalla preponente

    Non è ravvisabile un diritto di esclusiva e l'attrice non ha provato di aver acquisito precedentemente il cliente per affari dello stesso tipo.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale dei diritti provvigionali

    La domanda relativa alle provvigioni è stata rigettata nel merito per insussistenza del diritto.

  • Rigettato
    Fondamento del premio annuo sulle provvigioni

    Poiché le provvigioni non sono dovute, anche la richiesta del premio annuo viene rigettata.

  • Rigettato
    Mancanza di prova dei presupposti per l'indennità di cessazione

    L'attrice non ha fornito prova dello sviluppo sensibile degli affari o dell'aumento di clientela dovuto al suo lavoro, né un incremento del volume d'affari della convenuta.

  • Rigettato
    Mancanza di prova dei presupposti per l'indennità suppletiva e FIRR

    La domanda è stata rigettata in quanto le altre domande relative a indennità e provvigioni sono state respinte.

  • Rigettato
    Pagamento già effettuato dalla convenuta

    L'attrice non ha contestato l'affermazione della convenuta di aver già versato l'importo di euro 10.155,42 a tale titolo, limitandosi a chiedere un ricalcolo basato su provvigioni non dovute.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Verona, sentenza 22/12/2025, n. 2782
    Giurisdizione : Trib. Verona
    Numero : 2782
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo