Art. 15. Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 60, 65 e 66 del regolamento in materia di rilascio delle autorizzazioni. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una autorizzazione che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 60, paragrafo 10, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione o l'utilizzatore a valle di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento, che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 65 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento, che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) l'introduzione del Capo I.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione o l'utilizzatore a valle di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento, che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 65 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento, che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) l'introduzione del Capo I.