Sentenza 1 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/03/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPYBBL BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XIV Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Balletti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14772 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 promossa da: in persona del 1.r.p.t., codice fiscale rapp.ta e Controparte_1 P.IVA 1 difesa, come da procura depositata in atti, dall'avv. Antonio Tafuri C.F. ed C.F. 1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via Vittoria Colonna n. 14; pec:
Email 1
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. C.F. 2 , rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Severino Nappi, Controparte 2 come da procura in atti ed elettivamente domiciliata con quest'ultimo in C.F. 3 C.F.: "
Napoli, alla via Napoli 282, pec: Email_2 APPELLATA
NONCHE' CONTRO
Controparte_3 in persona del Sindaco p.t.
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2243/2024, del Giudice di Pace di Napoli, X^sez. civile, in persona del Giudice dott. Magarelli, depositata il 22.01.2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante :"... Voglia l'adito Tribunale, respinta ogni avversa eccezione e conclusione, accogliere il gravame e, in riforma integrale della sentenza impugnata, rigettare l'opposizione come proposta perché inammissibile ed infondata per tutti i motivi esposti in narrativa;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e condanna dell'appellata alla restituzione di quanto eventualmente pagato dall'Agente della Riscossione in esecuzione della sentenza impugnata...".
Per l'appellata :"...conclude perché l'Ill.mo Tribunale di Napoli, reietta ogni contraria istanza, voglia così provvedere: 1) rigettare l'appello avverso e per l'effetto confermare la sentenza ex adverso impugnata;
2) condannare l' Controparte_1 C.F. e P.I. P.IVA 1 in
,
persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio...".
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
2023 90028937 32/000 notificatale, a mezzo posta certificata, in data 14 febbraio 2023, al fine di ottenere il pagamento, fra l'altro, della somma di euro 185,96 a titolo di contravvenzione al codice della strada relativa all'anno 2012. L'opponente deduceva la nullità e l'inefficacia della suddetta intimazione di pagamento, sia per intervenuta prescrizione, stante la mancata notifica della prodromica cartella;
deduceva, inoltre, la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento, perché proveniente da casella di posta elettronica non inserita nei registri pubblici. Sulla scorta di tali premesse, chiedeva annullarsi l'intimazione di pagamento n. 071 2023 90028937 32/000 e la relativa cartella sottostante n. 07120170002436431000 e, comunque, dichiararsi prescritta la pretesa creditoria. Controparte 1Costituitasi ritualmente, l' chiedeva il rigetto dell'opposizione, eccependo l'inammissibilità della domanda in quanto tardiva, stante la regolare notifica dell'atto prodromico;
il difetto di legittimazione passiva nella parte in cui l'attrice lamentava la mancata notifica dei verbali di contravvenzione relativi alla cartella per cui è causa;
la rituale notifica della cartella di pagamento n. 07120170002436431000 e, infine, per quanto riguarda il diritto alla riscossione, eccepiva il mancato decorso del termine di prescrizione, perché l'intimazione di pagamento impugnata era stata notificata tempestivamente, tenendo conto della sospensione delle cartelle esattoriali a causa della Pt 1 da Covid-19 dall'8.3.2020 al
31.8.2021.
Il Controparte_3 rimaneva contumace.
Con sentenza numero 2243/2024, depositata il 22.01.2024, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Napoli all'esito del giudizio R.G. 12894/2023, veniva dichiarata l'illegittimità della intimazione di pagamento n. 07120239002893732000, limitatamente alla cartella esattoriale n. 07120170002436431000.
Il primo giudice, rilevata l'inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento perché effettuata da un indirizzo pec del concessionario non iscritto in alcun pubblico registro, riteneva che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (14.02.2023), il credito fosse prescritto e, pertanto, dichiarava l'illegittimità della intimazione di pagamento in parte qua e condannava CP_4 al pagamento delle spese processuali. Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo pec in data 27-06-2024, 1' Controparte 1
[...] conveniva in giudizio la sig.ra Controparte_3 chiedendo Controparte_2 ed il l'integrale riforma della predetta sentenza. In particolare, l'appellante deduceva:
1)l'inammissibilità dell'opposizione all'intimazione di pagamento nr. 07120239002893732000, stante la regolare notifica della cartella di pagamento;
2) la ritualità della notifica della cartella effettuata a mezzo pec;
3) il mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale dalla data di notifica della cartella alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, tenendo conto della sospensione delle cartelle esattoriali a causa della pandemia da Covid-19 dall'8.3.2020 al 31.8.2021. Chiedeva, dunque, la riforma integrale della sentenza di primo grado, con condanna della sig.ra CP_2 al pagamento delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio. Con comparsa, depositata telematicamente in data 11/10/2024, si costituiva la sig.ra CP 2 , la quale chiedeva rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali. In particolare, l'appellata eccepiva: 1)l'impugnabilità dell'intimazione di pagamento, pur se si considerasse regolare la notifica della cartella di pagamento opposta;
2)l'irritualità della notifica della cartella di pagamento, in quanto effettuata da un indirizzo pec non iscritto nei pubblici registri;
3)la prescrizione del diritto, in quanto sarebbero trascorsi più di 5 anni dalla data di notifica della cartella alla data di notifica dell'intimazione di pagamento. All'udienza del 13-11-2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, letti gli artt. 187, 189 e 281-sexies comma 3 cod. proc. civ., invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e ordinava la discussione orale della causa all'udienza del 22 gennaio 2025.
All'udienza del 22 gennaio 2025, durante la quale i difensori illustrano le ragioni poste a fondamento delle proprie conclusioni alle quali si riportavano, il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 cod. proc. civ.,. MOTIVI DELLA DECISIONE
Controparte_3 il quale, sebbene§1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato, non si è costituito.
§2. Passando all'esame del gravame, non è condivisibile il primo motivo, col quale CP_4 ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione all'intimazione di pagamento nr. 07120239002893732000, stante la notifica della prodromica cartella.
Com'è noto, l'intimazione di pagamento è l'atto, con cui l'ente concessionario invita il contribuente a regolarizzare il debito derivante da precedenti cartelle esattoriali o avvisi di addebito, costituendo mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, dovuta per legge nel caso in cui l'esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale (ex multis Tribunale Napoli sez. V, 22/04/2021, n.3837).
L'avviso di intimazione può essere impugnato per vizi propri, oppure nel caso di mancata notificazione della cartella di pagamento, per far valere un vizio della sequenza procedimentale, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto, o per contestare, in alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata, di cui il contribuente può dedurre di essere venuto per la prima volta a conoscenza (cfr. Cass. n. 27216/2014; Cass. sez. V civile- 29 agosto 2024 n. 23346; Cass.,
Sez. V, 11 dicembre 2023, n. 34416; Cass., Sez. V, 14 giugno 2023, n. 17073; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13252; Cass., Sez. VI, 16 febbraio 2021, n. 3937; Cass., Sez. VI, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass., Sez. V, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass., Sez. V, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., Sez. VI, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. V, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. V, 29 marzo 2006, n. 7310; Cass., Sez. V, 6 settembre 2004, n. 17937).
Tali principi, elaborati con riferimento al procedimento di riscossione dei crediti tributari, sono applicabili anche nella fattispecie, in cui la cartella esattoriale ha ad oggetto sanzioni per contravvenzioni stradali.
Ne deriva che l'odierna opponente ben poteva impugnare l'intimazione di pagamento, deducendo l'irregolare notifica della cartella di pagamento e la conseguenziale estinzione per prescrizione del credito esattoriale.
§3. Col secondo motivo CP_4 ha eccepito la ritualità della notifica della cartella di pagamento pur se effettuata da un indirizzo pec non iscritto in alcun pubblico registro ufficiale. Orbene, si evidenzia che la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha riconosciuto la validità delle notifiche di atti, operate dell'Agente della Riscossione, anche da un indirizzo PEC di mittenza differente da quello presente nei registri IPA. In particolare, la Suprema Corte, con ordinanza n. 6015/2023, pubblicata il 28 febbraio 2023, nel richiamare le conclusioni rese della Sezioni Unite con la Sentenza n. 15979 del 18/05/2022, ha affermato che “la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto".
La Corte, inoltre, ha sostenuto come non sia applicabile a tali fattispecie la più stringente disciplina di cui all'articolo 3-bis comma 1 della legge 21 gennaio 1994. 53, prevista in tema di notifiche da parte degli avvocati, secondo cui "La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi". E invero, in tema di notificazione per le cartelle di pagamento, va richiamato l'art. 26, comma 2 del d.P.R. n. 602/1973, che prevede testualmente che: "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta". Orbene, dal dato testuale emerge la necessità che rientri nei registri pubblici esclusivamente l'indirizzo PEC del destinatario, mentre alcun obbligo in tal senso è previsto per quanto concerne l'indirizzo PEC di mittenza.
La suddetta pronuncia della Suprema Corte si muove nel solco già tracciato dalla sentenza Cass. n. 15192 del 16 luglio 2020, che ha limitato le ipotesi di inefficacia della notificazione alle sole fattispecie in cui la parte non abbia effettivamente ricevuto la notifica dell'atto, ritenendo invece sanabili tutte le restanti situazioni patologiche in cui, pur in presenza di un vizio, il contribuente è nella condizione di conoscere la pretesa e poter contestare la stessa in modo tempestivo dinanzi all'autorità giudiziaria o agli organi di volta in volta preposti, in applicazione della previsione processuale di cui all'articolo 156, comma 3 c.p.c. che dispone l'impossibilità di dichiarare la nullità di un atto se lo stesso abbia raggiunto il suo scopo, o comunque in tutti i casi in cui non risulta pregiudicato il diritto di difesa. Dello stesso tenore risulta la recentissima ordinanza n. 564 del 8 gennaio 2024, resa dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione, con cui è stato affrontato il caso di una contribuente alla quale era stata inviata la notifica di un atto impositivo da un indirizzo PEC non risultante nei pubblici registri. Anche in tale circostanza il Giudice di Legittimità ha respinto l'eccezione della ricorrente sul punto, rammentando che in tema di notificazione a mezzo PEC, l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non rende invalido l'iter di notificazione di un atto, ove lo stesso abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto.
Ne consegue che, nella fattispecie, la dedotta circostanza che l'indirizzo della mittente CP_4 non fosse incluso nei pubblici elenchi, non ha impedito al destinatario di individuare con precisione da quale soggetto provenisse la notifica della cartella e della successiva intimazione di pagamento, proponendo l'opposizione per cui è causa.
§4. Ciò posto, premesso che la cartella è da considerarsi regolarmente notificata in data 13.01.2017, va accolto il terzo motivo di appello, con cui CP 4 ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, il termine di prescrizione di 5 anni, decorrente dalla data della notifica della cartella (13.01.2017), non era decorso al momento della notifica della intimazione di pagamento (14.02.2023), tenuto conto del periodo di proroga dei termini di decadenza e prescrizione per la sospensione straordinaria, disposta a causa del Covid. Rileva questo giudicante che effettivamente il giudice di prime cure non ha tenuto conto del periodo di proroga dei termini di decadenza e prescrizione (stabilito per legge a seguito del diffondersi del virus Covid-19, da ultimo art. 9 del DL 73/2021), corrispondente a quello di sospensione straordinaria di riscossione, che va dall' 8.3.2020 al 31.8.2021, di talché a partire dal 13.4.2017 (data di notifica della cartella), fino al momento della notifica dell'intimazione di pagamento (14.2.2023) non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge. Sul punto si richiama la recentissima sentenza della Corte di Cassazione che ha precisato: "...Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212..." (Cass. ord. n. 960 del 15 gennaio 2025). § 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, va riformata la decisione di prime cure e l'intimazione di pagamento nr. 071 2023 90028937 32/000 del 14/02/2023 è da considerarsi valida ed efficace.
Le ragioni della decisione ed il recente mutamento della giurisprudenza in tema di notificazioni a mezzo pec, nonché le difficoltà interpretative e applicative poste dalla normativa emergenziale, suggeriscono l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio. Ne discende il diritto della parte che abbia eventualmente versato le somme oggetto di condanna di ripetere quanto versato;
diritto che sussiste nei confronti del difensore antistatario (tra le tante, Cass. sez. 3, sent. 4 aprile 2013, n. 8215).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla causa di appello di cui in premessa proposta da Controparte 1
contro
Controparte_2 ed il Controparte_3 iscritta al R.G.A.C. n. 14772/2024, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede, in contumacia del Controparte_3
-Accoglie, l'appello proposto da Controparte_1 avverso la sentenza n. 2243/2024, depositata il 22.01.2024, e, per l'effetto, rigetta l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239002893732000, proposta limitatamente alla cartella esattoriale n. 07120170002436431000;
-Compensa fra le parti le spese del doppio grado giudizio, con il diritto della parte che abbia eventualmente versato le somme oggetto di condanna in primo grado di ripetere quanto versato. Così deciso in Napoli, lì 28 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Balletti