Sentenza breve 9 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 09/01/2023, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/01/2023
N. 00031/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01987/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a., sul ricorso numero di registro generale 1987 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Di Girolamo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Comune di -OMISSIS- (-OMISSIS-), in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
dell'ordinanza n. 460 del 3 agosto 2022, emessa dal Comune di -OMISSIS- nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza cautelare di part ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Visti gli artt. 55, 60 e 73, comma 3 c.p.a.;
Designato relatore il cons, Giuseppe La Greca;
Udito nell’udienza camerale del 21 dicembre 2022 il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che la domanda di annullamento veicolata con il ricorso in epigrafe riguarda l’ordinanza n. -OMISSIS-con la quale il Comune di -OMISSIS- ha ingiunto a diversi soggetti, tra i quali l’odierna ricorrente, il pagamento della sanzione pari ad euro 20.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4- bis , d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico dell’edilizia);
- che parte ricorrente ha dedotto l’asserita illegittimità di detto provvedimento in considerazione che:
a) il pregresso parere negativo sulla richiesta di accertamento di conformità dell’immobile oggetto del provvedimento, sarebbe stato impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana;
b) anche il susseguente atto di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione, frattanto intervenuta, sarebbe stato impugnato con ricorso giurisdizionale;
c) la pendenza dei predetti giudizi avrebbe precluso la possibilità di adottare l’impugnato provvedimento sanzionatorio;
Considerato che il Comune di -OMISSIS-, sebbene raggiunto dalla notificazione del ricorso, non si è costituito in giudizio;
Ritenuto che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
- che – in linea con quanto anticipato alla parte privata ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. – va rilevata d’ufficio la irricevibilità del ricorso poiché il provvedimento risulta notificato in data 30 agosto 2022 e il ricorso risulta spedito per la notificazione in data 21 novembre 2022, ossia oltre il termine decadenziale di legge;
- che per consolidato orientamento giurisprudenziale, l’omessa o erronea indicazione nel provvedimento impugnato del termine per ricorrere (richiesta dall’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241), non è causa autonoma di illegittimità dello stesso, rappresentando soltanto una mera irregolarità, e non giustifica, di per sé, neppure l’automatica concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile (richiesta nel corso dell’udienza), dovendo a tal fine verificarsi, caso per caso, che la mancata o erronea indicazione abbiano determinato un’obiettiva incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili dall’interessato; diversamente opinando, il vizio formale si risolverebbe in una emancipazione indiscriminata dal termine di decadenza; sicché la rimessione in termini è possibile soltanto se l’inosservanza del termine d'impugnazione sia giustificata dall'oscurità e ambiguità della normativa applicabile, da un cambiamento del quadro legislativo, da contrasti giurisprudenziali o ancora da attività macroscopicamente equivoche o contraddittore poste in essere dalla stessa amministrazione (Cons. Stato, sez. VI, n. 8889 del 2019 e giurisprudenza ivi citata);
- nel caso in esame, non è stato offerto al Collegio alcun elemento utile a far ritenere sussistenti le «oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto od i gravi impedimenti di fatto» richiesti dall'art. 37 c.p.a.;
- l’assenza di qualsiasi incertezza oggettiva sugli strumenti di tutela azionabili e sulla autorità giudiziaria competente a conoscerne, nonché la mancata prova di eventuali gravi impedimenti di fatto escludono la configurabilità dell'errore scusabile ai fini della richiesta rimessione in termini;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il ricorso irricevibile per tardività della notificazione;
- che non è luogo a statuizione sulle spese in mancanza di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara irricevibile.
Nulla dichiara per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.