Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00391/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00859/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 859 del 2017, proposto dai sigg.ri SE NO e LA NT, rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Di Ciollo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Sperlonga, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza del Comune di Sperlonga n. 48 del 13 aprile 2017, recante l’ordine di rimessa in pristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione e bonifica di alcuni manufatti abusivamente realizzati dai ricorrenti e collocati sul pubblico demanio marittimo.
Visti il ricorso, la memoria e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 il dott. IM SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso straordinario, trasposto in sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione ex art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 proposta dal Comune di Sperlonga, i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n. 48 del 13 aprile 2017, con cui l’ente locale ha ordinato loro la rimessa in pristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione e la bonifica dei manufatti, in tesi abusivamente dagli stessi realizzati e collocati sul pubblico demanio marittimo, di seguito descritti: i) piazzale in cemento ad uso parcheggio e alcune tettoie di facile rimozione; ii) scala di accesso all’arenile di mq. 19,68.
2 – Il ricorso è stato affidato ai seguenti mezzi:
i) eccesso di potere, illogicità della motivazione e difetto di istruttoria, in quanto l’atto impugnato risulterebbe basato su un atto di delimitazione degli arenili del Comune di Sperlonga dell’11 dicembre 1930 che questo Tribunale, con la sentenza n. 638/2015, ha già avuto modo di ritenere inidoneo ad accertare l’esatto confine fra proprietà demaniale, proprietà comunale e proprietà privata, in quanto compiuto in assenza dell’accertamento in contraddittorio nonché della dovuta istruttoria; inoltre, i terreni su cui insistono le opere stigmatizzate nell’ordinanza avversata sarebbero stati interessati da sdemanializzazione tacita;
ii) gli atti di delimitazione e di classamento posti a base dell’atto impugnato non sono stati resi disponibili unitamente a quest’ultimo, che sarebbe quindi affetto da vizio di motivazione.
3 – Il Comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
4 – In vista dell’udienza, i ricorrenti con memoria hanno ribadito e articolato le proprie tesi.
5 - All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 27 marzo 2026, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è passata in decisione.
6 – Il ricorso va accolto, in quanto è fondato per quanto di ragione.
7 – Coglie nel segno l’assunto dei ricorrenti, non oggetto di alcuna smentita da parte del Comune, secondo cui l’atto impugnato è stato illegittimamente fondato su un atto di delimitazione degli arenili del Comune di Sperlonga dell’11 dicembre 1930, già ritenuto inidoneo ad accertare l’esatto confine fra proprietà demaniale, proprietà comunale e proprietà privata, giacché compiuto in assenza dell’accertamento in contraddittorio nonché della dovuta istruttoria.
Il riferimento è alla sentenza di questo Tribunale n. 638/2015, che - in riferimento all’impugnativa involgente, oltre all’atto presupposto, anche il predetto atto di delimitazione - ha avuto modo di ritenere, fra l’altro, che “ il solo richiamo ad un accertamento effettuato un secolo fa con strumenti molto meno precisi di quelli messi a disposizione dalla tecnologia attuale non sia affatto sufficiente e idoneo a sostenere il mancato rispetto dei confini tra la proprietà dei privati e le aree del Demanio Marittimo, unica sostanziale ragione posta a fondamento dell’impugnato diniego. Vero è, invece, che la idoneità del verbale di delimitazione del 1930 (e della cartografia-catastale SID, che al primo si riporta) ad attestare la demanialità delle aree ubicate sul litorale del Comune di Sperlonga è stata esclusa da numerose sentenze del Tribunale di Roma, di cui parte ricorrente ha avuto cura di indicare estremi e stralci (cfr. sentenze Sez. II 23.12.2009 n. 26394; Sez. II 6.9.2012 n. 16822; Sez. II 11.4.2013 n. 7755; Sez. II 12.3.2004 n. 8278; Sez, II 22.12.2003 n. 40472). In particolare, il Tribunale ha evidenziato che “non risulta che la procedura di delimitazione del 1930 sia stata espletata e conclusa legittimamente con il rispetto del necessario contraddittorio e con l’emanazione dell’atto di delimitazione”, che lo stesso Ministero nel marzo 1958 “riteneva necessario e opportuno procedere ad una delimitazione … del demanio marittimo nei luoghi di cui si tratta attesi gli anni trascorsi e le intervenute modificazioni dello stato dei luoghi a causa delle erosioni ed accrescimento del lido e della spiaggia”, e che nella redazione delle attuali mappe catastali sono state indicate (a titolo provvisorio) come demaniali anche le proprietà private che non presentavano caratteristiche di demanialità (e che pertanto non possono essere ritenute beni demaniali) ma per le quali all’epoca non si conosceva l’effettivo proprietario o possessore ”.
Tale sentenza è stata confermata nel suo impianto motivazionale dalla sentenza del Consiglio di Stato, VII Sezione, n. 4881/2022.
8 - Ciò posto, va rilevato che:
- il giudicato amministrativo è intervenuto su un atto plurimo ad effetti scindibili ( idest , sul predetto atto di delimitazione), sulla cui base sono stati adottati nel tempo vari provvedimenti puntuali incidenti su plurimi aspetti di gestione del demanio marittimo; tali atti - come quello qui avversato – hanno dato per presupposta con certezza la natura demaniale dei fondi di volta in volta interessati;
- i vizi dell’atto di delimitazione accertati dal Giudice amministrativo hanno avuto riguardo ad aspetti comuni dello stesso, i quali, per definizione, non possono valere solo per taluni (l’originario ricorrente) e non per altri (i non ricorrenti).
Sulla scorta di tale premessa, il Collegio non può non riportarsi al costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui “ ...dottrina e giurisprudenza hanno individuato alcune eccezionali ipotesi di estensione ultra partes degli effetti del giudicato. Tale estensione dipende spesso da una pluralità di fattori concorrenti, fra i quali rileva non solo la natura dell’atto annullato, ma anche, cumulativamente, il vizio dedotto, nonché il tipo di effetto prodotto dal giudicato della cui estensione si discute…Più nel dettaglio, secondo l’orientamento tradizionale, gli effetti inscindibili del giudicato amministrativo possono dipendere: a) in alcuni casi (ma raramente), solo dal tipo di atto annullato; b) altre volte, più frequenti, sia dal tipo di atto annullato, sia dal tipo di vizio dedotto; c) altre volte ancora, dal tipo di effetto che il giudicato produce e di cui si invoca l’estensione. Si ritiene, in particolare, che produca effetti ultra partes…l’annullamento di un atto plurimo scindibile, se il ricorso viene accolto – come nella specie - per un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari…In tutti i casi indicati, tuttavia, l’inscindibilità riguarda solo l’effetto di annullamento (l’effetto caducatorio), perché è solo rispetto ad esso che viene a crearsi la sopra richiamata situazione di incompatibilità logica che un atto inscindibile possa non esistere più per taluno e continuare ad esistere per altri ” (cfr. par. 30 della sent. Ad. Plen. nn. 4 e 5/2019 e in senso analogo ex multis, TRGA Trento, I, n. 150/2022 e in senso analogo T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 4074/2024; T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 5056/2020; Cons. St., IV, n. 4253/2000; T.A.R. Lazio, Latina, I, n. 10/2016; T.A.R. Abruzzo, Pescara, I, n. 123/2015; T.A.R., Sicilia, Catania, III, n. 1325/2013; Cons. St., VI, n. 1848/2013).
9 - Su tali basi, il Collegio ritiene che sull’accertamento di inidoneità dell’atto di delimitazione degli arenili del Comune di Sperlonga dell’11 dicembre 1930 ad attestare in modo adeguatamente certo e attendibile l’esatto confine fra proprietà demaniale, proprietà comunale e proprietà privata debba ritenersi formato il giudicato esterno.
Se così è, se cioè tale atto di delimitazione, sulla cui base sono stati formati anche gli atti che hanno qualificato come demaniale il terreno su cui i ricorrenti hanno compiuto gli interventi stigmatizzati nell’ordinanza del Comune di Sperlonga, non costituisce strumento attendibile di accertamento e di identificazione del confine fra proprietà demaniale, proprietà comunale e proprietà privata, allora detta ordinanza va senz’altro ritenuta affetta da illegittimità in via derivata per carenza istruttoria e per difetto di presupposto.
Difatti, l’ordine comunale di ripristino e di demolizione di opere che si assumono con certezza edificate dai ricorrenti sul suolo demaniale non può reggere il vaglio di legittimità, ove si consideri che, in assenza di un atto idoneo ad identificare in modo certo e inconfutabile l’esatta estensione e i precisi confini del demanio marittimo (e l’atto di delimitazione del 1930, come già anticipato, non lo è), non vi è prova certa che dette opere siano state effettivamente realizzate sul suolo demaniale (e non invece in tutto o in parte su quello privato o su quello comunale). Gli assunti posti con certezza a base dell’ordine di demolizione avversato sono dunque sprovvisti di un riscontro adeguatamente supportato.
Di qui l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
11 – In definitiva, il ricorso va accolto, in quanto è fondato nel suo primo motivo, per il profilo in precedenza illustrato, con l’assorbimento delle restanti censure suggerito dal principio c.d. della ragione più liquida (cfr. par. 9.3.4.3 e 5.2 Ad. Plen. n. 5/2015).
Per l’effetto, l’ordinanza del Comune di Sperlonga n. 48 del 13 aprile 2017 va annullata.
12 – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, come in epigrafe identificato.
Condanna il Comune di Sperlonga al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese legali, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad oneri come per legge nonché alla restituzione del contributo unificato, spese tutte da distrarsi in favore del legale dei ricorrenti dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE NA, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
IM SE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM SE | LE NA |
IL SEGRETARIO