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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 9842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9842 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 14639/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14639/2022 promossa da:
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
, ivi residente a[...], rappresentata e difesa, giusta procura
[...]
alle liti in atti, dall'avv. Giovanni Palma, codice fiscale e CodiceFiscale_2
presso lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Dei Mille n. 59
ATTRICE
contro
, C.F. e P.IVA sedente in Cologno Monzese (MI), alla Via CP_1 P.IVA_1
Alessandro TA n.16, nella persona del legale rappresentante pro tempore della CP_1
(C.F. e P.IVA ), dr. C.F. ,
[...] P.IVA_1 Controparte_2 C.F._3
pagina 1 di 13 nato a Briancon (Francia) il [...], in [...] poteri conferiti con Delibera del
Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2022, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Vincenzo Di Tella C.F.: , e con C.F._4
quest'ultimo elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in S. Maria C.V., alla
Via G. Cappabianca n. 14 .
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3.7.2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il Giudice assegnava la causa a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art.190 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha evocato in giudizio la , onde sentirla condannare al Parte_1 CP_1
pagamento in suo favore dell'indennizzo a lei dovuto in forza di polizza assicurativa n.5586418, con la quale era assicurata contro il rischio di furto l'autovettura Fiat
Panda, targata FT094FW, di sua proprietà.
L'istante riferiva che in data 03/01/2022 il detto veicolo era parcheggiato in Napoli,
alla Via Aquilea, allorquando ella, alle ore 20 circa, si avvedeva che ignoti l'avevano asportato, sicchè prontamente, si recava presso la Stazione dei Carabinieri di Napoli
“Stella”, sporgendo denuncia di furto.
pagina 2 di 13 Par
esponeva che in data 04/01/2022 inviava la predetta denuncia di furto Pt_1
all'impresa assicuratrice, la quale apriva regolare pratica di sinistro, contraddistinto con n. 3259281; che, successivamente, la Verti Ass.ni S.p.A. richiedeva tutta la documentazione di rito, per poter procedere alla liquidazione dell'indennizzo; che la inviava tutta la documentazione richiesta e ciò nonostante, la compagnia Pt_1
assicurativa non liquidava il risarcimento dovuto.
L'istante aggiungeva che a seguito di messa in mora da essa inoltrata alla compagnia assicurativa, quest'ultima, in data 23/03/2022, rispondeva che non poteva procedere alla liquidazione dell'indennizzo, in quanto: “l'auto (sottoposta a provvedimento di fermo amministrativo) si trovava parcheggiata su pubblica via, contrariamente a quanto previsto dal Codice della Strada, art. 214 comma 1”.
In data 1-3-2024 si costituiva in giudizio parte convenuta, impugnando la domanda.
In particolare, la stessa contestava il diritto all'indennizzo rivendicato dalla controparte, in quanto il veicolo derubato era soggetto a fermo amministrativo e,
quindi, non poteva essere parcheggiato nella pubblica via.
Con la memoria ex art.183 comma 6 n.1 cpc l'istituto assicuratore evidenziava,
inoltre, che la aveva depositato solo un estratto della polizza assicurativa e non Pt_1
già la copia integrale della stessa, comprensiva di tutte le clausole relative alla copertura assicurativa da essa invocata. Concludeva per il rigetto della domanda.
Il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 nn.1, 2 e 3 cpc e all'esito degli stessi, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni. pagina 3 di 13 Tanto premesso, si osserva quanto segue.
La domanda attorea appare infondata e, pertanto, va rigettata.
Si premette che parte attrice con il presente giudizio ha esercitato un'azione di adempimento contrattuale, rinveniente la sua fonte in una polizza (polizza n.5586418) stipulata con la convenuta compagnia per l'autovettura di sua proprietà,
Fiat Panda, targata FT 094FW, e che garantiva l'assicurato anche contro il rischio del furto del veicolo.
Ciò posto, in base ai principi affermati dalla Suprema Corte in materia di onere probatorio, in caso di inadempimento, il creditore che agisce in giudizio con l'azione di adempimento o con l'azione di risoluzione o di risarcimento del danno deve fornire la prova della fonte - legale o negoziale - del suo diritto e del relativo termine di scadenza, limitandosi a dedurre l'inadempimento della controparte. quest'ultima a dover fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui CP_3
pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. E ciò in base al principio delineato dalla
Cassazione a Sez.Unite n.13533/2001, secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza,
mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento pagina 4 di 13 del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti.
Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n.
3099/87; n. 13445/92; n. 3232/98).
Ebbene, nella fattispecie in esame, sulla base delle risultanze documentali acquisite al presente giudizio, non può dirsi che l'attrice abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante, avendo depositato soltanto un estratto della polizza - su cui fonda le sue pretese -, composto da un foglio riepilogativo, e non già la polizza integrale,
comprensiva di tutte le clausole relative alla garanzia azionata.
L'istante avrebbe dovuto allegare la polizza completa di tutte le clausole, rientrando tale produzione documentale nell'onere della prova del fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio.
L'assicurato, che reclama il pagamento dell'indennizzo, deve, infatti, fornire prova di tutti gli elementi costitutivi del rapporto contrattuale di assicurazione dedotto in causa e, quindi, non solo della sussistenza della copertura assicurativa, ma anche dei termini della stessa, ciò che non è avvenuto nel caso di specie, avendo la Pt_1
depositato soltanto un estratto della polizza.
Ciò posto, va ulteriormente premesso che in tema di assicurazione contro il furto,
l'assicurato che intenda ottenere la liquidazione dell'indennizzo, deve, in base al pagina 5 di 13 principio generale posto dall'art. 2697 c.c. dimostrare di essere proprietario del bene,
provare il valore della res al momento dell'illecita sottrazione e che il bene sia stato effettivamente sottratto.
Ancora, “In tema di polizza per furto d'auto, l'assicurato ha l'onere di provare l'avvenuto furto al fine di ottenere l'indennizzo dovuto dall'assicurazione. In difetto di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione dell'autovettura ad opera di ignoti, appare legittimo il diniego di indennizzo opposto dalla compagnia assicurativa” (cfr. Tribunale Roma, 07/12/2016, n. 22823; Tribunale Biella, 04/12/2020,
n. 224).
In relazione agli elementi probatori offerti a sostegno della domanda, la Suprema Corte
ha più volte chiarito che la denuncia di furto presentata presso le competenti autorità,
quale atto di parte, è inidonea, di per sé, ad attribuire una presunzione di veridicità a fatti ivi dichiarati, ma che non siano stati mai accertati (cfr. Cass. n. 11012/2013; n.
1935/2003; n. 10262/1992).
La sola produzione della denuncia di furto, non suffragata da altri elementi probatori idonei, è a tal fine insufficiente (cfr. Trib. Napoli del 3.7.2007; Trib. Modena del
7.9.2008).
In altri termini, grava sull'assicurato che intenda ottenere il pagamento dell'indennizzo l'onere di provare il verificarsi dell'evento di rischio dedotto in contratto e, dunque, per il caso di furto che l'autovettura esisteva effettivamente, che era idonea a svolgere la funzione sua propria di mezzo di trasporto, che fosse dotata di un apprezzabile valore pagina 6 di 13 economico all'epoca della lamentata sottrazione e, anche in base a elementi presuntivi,
che sia stata sottratta;
ove non venga data dimostrazione della sussistenza di tali condizioni la stessa prova del furto perde di credibilità, non essendo sufficiente a tal fine la mera presentazione di una denuncia alle competenti autorità, trattandosi di una dichiarazione unilaterale proveniente dalla stessa parte che ha interesse a riscuotere l'indennizzo.
Ebbene, nella fattispecie in esame, parte convenuta non ha specificamente contestato, entro il termine di cui all'art.183 comma 6 n.1 cpc (termine entro cui va delineato il thema decidendum e, quindi, il thema probandum), l'effettiva verificazione del fatto storico, assunto dall'attrice come generatore del diritto all'indennizzo, ragion per cui deve ritenersi comprovato l'evento furto dedotto in causa.
Ciò posto, va, tuttavia, osservato che nel caso di specie, l'attrice non solo non ha fornito compiuta prova del fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, ma non ha neppure provato il quantum delle sue pretese risarcitorie, ossia l'effettivo valore del bene assicurato al momento del furto.
Questione dirimente, nella fattispecie contrattuale dedotta in causa, è il valore che occorre attribuire alla cosa assicurata nell'accertamento del danno.
Secondo un orientamento giurisprudenziale, l'articolo 1908 c.c., rubricato "valore della cosa assicurata", prevede che, nell'accertare il danno, non si può attribuire alle cose perite o danneggiate, o rubate in caso di assicurazione contro il furto, un valore superiore pagina 7 di 13 a quello che avevano al tempo del sinistro. Il fatto che, il comma 2 della predetta norma,
preveda che il valore possa essere stabilito al momento della conclusione del contratto con stima accettata dalle parti, non vuol dire che si possa derogare alla norma imperativa innanzi descritta di cui all'art. 1908, comma 1, c.c., ma vuol dire solo che l'accertamento non del danno, ma del valore del bene assicurato nel momento della stipula della polizza, può esser fatto d'accordo dalle parti, fermo restando che, quando si tratterà di accertare non astrattamente il valore, ma il danno, ovvero la somma occorrente per risarcirlo, si dovrà di nuovo verificare, nell'ipotesi di perdita totale come nel caso del furto, quel valore medesimo così come attribuibile al momento della perdita. Tale
verifica, funzionale al rispetto della norma imperativa in discorso, sarà necessaria tutte le volte che si tratti di un bene che, col passare del tempo o con l'uso, sia soggetto a deprezzamento. Ne deriva che la condotta contrattuale che la norma imperativa impone,
affinché si eviti di porre in essere clausole nulle, è quella, in presenza di una res assicurata che col tempo e con l'uso si deprezzi, di rideterminare periodicamente il valore assicurato e di rideterminare proporzionalmente il premio stesso. Se ciò non avviene, la sanzione di tipo sostitutivo, potrà essere la rideterminazione ex post,
giammai la sopravvalutazione del bene (Tribunale Roma sez. XIII 12 settembre 2013 n.
18110)
In senso difforme si è espressa App. Milano 13 settembre 2005 n. 2092, secondo la quale la «violazione del principio indennitario che informa il sistema dell'assicurazione contro i danni è insito nell'istituto (ndr la stima accettata), il quale rappresenta una pagina 8 di 13 deroga a quel principio espressamente contemplato al precipuo scopo di sollevare l'assicurato dal gravoso onere di provare il valore delle cose assicurate in caso di avveramento dell'evento”.
L'art. 1908, comma 2, c.c., che consente alle parti di stabilire il valore delle cose assicurate al tempo della conclusione del contratto in via preventiva "mediante stima accettata per iscritto", non prescrive che questa rappresenti necessariamente il frutto di una valutazione ad opera di esperti, la quale ben potrebbe rivelarsi superflua nel caso in cui l'assicuratore non nutrisse dubbi sulla corrispondenza al valore effettivo dei valori indicati dall'altro contraente. Deve dunque ritenersi che ai fini dell'operatività della stima preventiva sia sufficiente che il relativo accordo venga dalle parti trasfuso in un apposito atto scritto, dotato di una propria autonomia rispetto alla "dichiarazione di valore delle cose assicurate contenute nella polizza o in altri documenti" cui fa riferimento il terzo comma della medesima disposizione normativa per sancirne la non equiparabilità a stima (Corte di Appello di Milano 2005 n.2092).
In applicazione del principio indennitario che regola la materia assicurativa, assorbente è
l'argomento che dev'essere dall'assicurato fornita la prova dell'oggettivo valore del bene assicurato, nella fattispecie di un'autovettura, prima del furto.
È da escludere che detto valore dovrebbe ritenersi comprovato sulla base delle corrispondenti indicazioni di polizza alla stregua del disposto dell'art. 1908 c.c. che a quelle indicazioni attribuisce rilevanza nel solo caso di assicurazione “a valore stimato”, non ricorrente se è vero che, come precisa il terzo comma, non equivale pagina 9 di 13 a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.
Ciò premesso, la domanda attorea è risultata infondata e va rigettata.
Invero, nel caso di specie, l'attrice non ha dimostrato il valore oggettivo del veicolo Fiat
Panda con targa FT 094 FW prima del furto.
In tal senso la Suprema Corte ha osservato che “in tema di assicurazione contro i danni,
l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo” assolve la “funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato” (Cfr. tra le tante Cass. Civ., Sez. 3, n.
16229/2023).
Applicando quanto appena detto, ciò che rileva non è il valore commerciale del veicolo al momento della stipula del contratto di assicurazione, né il valore massimo indennizzabile stabilito in polizza, quanto piuttosto il valore commerciale effettivo del veicolo al momento del sinistro, e quindi il valore reale, individuato secondo criteri quanto il più possibile oggettivi, del veicolo di proprietà dell'attrice al momento del furto avvenuto in data 3-1-2022.
Tali considerazioni, esplicazioni del principio c.d. indennitario, trovano conforto nel disposto dell'art. 1908 commi 1, 2 e 3 c.c. secondo cui “Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.
pagina 10 di 13 Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti. […]”.
È chiaro che la prova del valore del bene assicurato ricade, ex art. 2697 c.c., sull'attore.
Nella fattispecie in esame, dovendosi escludere l'esistenza di “perizia stimata” ai sensi del comma 2 del citato art. 1908 c.c., è necessario l'accertamento del danno da intendersi come diminuzione patrimoniale corrispondente al valore del veicolo sottratto al momento dell'illecito.
Non rileva ai fini della quantificazione del danno il prezzo di vendita riportato sull'estratto cronologico, in quanto trattandosi di trascrizione di transazione tra privati esso è oggetto di scelta libera, cosicché ben potrebbe essere di molto superiore al valore del bene o, all'inverso, potrebbe esserne di molto inferiore. Inoltre, occorre osservare che sulla base degli atti, non è possibile risalire alle effettive condizioni del veicolo al momento del furto, né si ha contezza del numero di chilometri già registrati dal veicolo de quo, prove delle quali era onerata la parte attrice, cui è impossibile sopperire, non essendo più il veicolo disponibile per una perizia.
Nella fattispecie in esame, la polizza assicurativa conteneva una semplice dichiarazione di valore della cosa assicurata (euro 9.200,00, corrispondente al prezzo di acquisto del veicolo da parte della , che non poteva essere ritenuta equivalente a stima, Pt_1
dovendo quest'ultima, per l'appunto, concretizzarsi in un accordo trasfuso in un apposito atto scritto, dotato di una propria autonomia.
pagina 11 di 13 Pertanto, se non vi è una stima accettata, a prescindere dall'orientamento, più o meno riduttivo, a cui si voglia aderire, l'assicuratore è tenuto a liquidare un indennizzo commisurato al valore della cosa accertato al momento del sinistro.
Nell'ipotesi in esame l'istante non ha fornito alcun elemento di quantificazione del valore reale dell'autovettura di sua proprietà al momento del furto.
Va, peraltro, evidenziato che il valore del bene assicurato indicato in polizza, pari ad euro 9.200,00, di cui l'attrice richiede il pagamento, corrispondeva al prezzo per il quale la aveva acquistato il veicolo a dicembre 2018, ossia oltre tre anni prima Pt_1
rispetto alla data di verificazione del sinistro (v.certificato cronologico PRA e ordine di acquisto datato 13-12-2018, allegati alla produzione attorea).
Si vuol dire che, essendo l'autovettura un bene soggetto ad usura e deprezzamento,
alla data del sinistro, avvenuto oltre tre anni dopo rispetto alla data della vendita, non poteva, di certo, avere lo stesso valore, che aveva al momento dell'acquisto da parte della Pt_1
Per tutte le ragioni esposte, la domanda attorea va rigettata, in quanto carente di prova sia sotto il profilo dell'an, che del quantum debatur.
Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi per tutte le fasi in cui si è articolato processo, stante la natura documentale della causa e la semplicità
delle questioni affrontate.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Rigetta la domanda proposta da Parte_1
-Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 2540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Napoli, 29/10/2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14639/2022 promossa da:
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
, ivi residente a[...], rappresentata e difesa, giusta procura
[...]
alle liti in atti, dall'avv. Giovanni Palma, codice fiscale e CodiceFiscale_2
presso lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Dei Mille n. 59
ATTRICE
contro
, C.F. e P.IVA sedente in Cologno Monzese (MI), alla Via CP_1 P.IVA_1
Alessandro TA n.16, nella persona del legale rappresentante pro tempore della CP_1
(C.F. e P.IVA ), dr. C.F. ,
[...] P.IVA_1 Controparte_2 C.F._3
pagina 1 di 13 nato a Briancon (Francia) il [...], in [...] poteri conferiti con Delibera del
Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2022, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Vincenzo Di Tella C.F.: , e con C.F._4
quest'ultimo elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in S. Maria C.V., alla
Via G. Cappabianca n. 14 .
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3.7.2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il Giudice assegnava la causa a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art.190 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha evocato in giudizio la , onde sentirla condannare al Parte_1 CP_1
pagamento in suo favore dell'indennizzo a lei dovuto in forza di polizza assicurativa n.5586418, con la quale era assicurata contro il rischio di furto l'autovettura Fiat
Panda, targata FT094FW, di sua proprietà.
L'istante riferiva che in data 03/01/2022 il detto veicolo era parcheggiato in Napoli,
alla Via Aquilea, allorquando ella, alle ore 20 circa, si avvedeva che ignoti l'avevano asportato, sicchè prontamente, si recava presso la Stazione dei Carabinieri di Napoli
“Stella”, sporgendo denuncia di furto.
pagina 2 di 13 Par
esponeva che in data 04/01/2022 inviava la predetta denuncia di furto Pt_1
all'impresa assicuratrice, la quale apriva regolare pratica di sinistro, contraddistinto con n. 3259281; che, successivamente, la Verti Ass.ni S.p.A. richiedeva tutta la documentazione di rito, per poter procedere alla liquidazione dell'indennizzo; che la inviava tutta la documentazione richiesta e ciò nonostante, la compagnia Pt_1
assicurativa non liquidava il risarcimento dovuto.
L'istante aggiungeva che a seguito di messa in mora da essa inoltrata alla compagnia assicurativa, quest'ultima, in data 23/03/2022, rispondeva che non poteva procedere alla liquidazione dell'indennizzo, in quanto: “l'auto (sottoposta a provvedimento di fermo amministrativo) si trovava parcheggiata su pubblica via, contrariamente a quanto previsto dal Codice della Strada, art. 214 comma 1”.
In data 1-3-2024 si costituiva in giudizio parte convenuta, impugnando la domanda.
In particolare, la stessa contestava il diritto all'indennizzo rivendicato dalla controparte, in quanto il veicolo derubato era soggetto a fermo amministrativo e,
quindi, non poteva essere parcheggiato nella pubblica via.
Con la memoria ex art.183 comma 6 n.1 cpc l'istituto assicuratore evidenziava,
inoltre, che la aveva depositato solo un estratto della polizza assicurativa e non Pt_1
già la copia integrale della stessa, comprensiva di tutte le clausole relative alla copertura assicurativa da essa invocata. Concludeva per il rigetto della domanda.
Il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 nn.1, 2 e 3 cpc e all'esito degli stessi, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni. pagina 3 di 13 Tanto premesso, si osserva quanto segue.
La domanda attorea appare infondata e, pertanto, va rigettata.
Si premette che parte attrice con il presente giudizio ha esercitato un'azione di adempimento contrattuale, rinveniente la sua fonte in una polizza (polizza n.5586418) stipulata con la convenuta compagnia per l'autovettura di sua proprietà,
Fiat Panda, targata FT 094FW, e che garantiva l'assicurato anche contro il rischio del furto del veicolo.
Ciò posto, in base ai principi affermati dalla Suprema Corte in materia di onere probatorio, in caso di inadempimento, il creditore che agisce in giudizio con l'azione di adempimento o con l'azione di risoluzione o di risarcimento del danno deve fornire la prova della fonte - legale o negoziale - del suo diritto e del relativo termine di scadenza, limitandosi a dedurre l'inadempimento della controparte. quest'ultima a dover fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui CP_3
pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. E ciò in base al principio delineato dalla
Cassazione a Sez.Unite n.13533/2001, secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza,
mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento pagina 4 di 13 del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti.
Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n.
3099/87; n. 13445/92; n. 3232/98).
Ebbene, nella fattispecie in esame, sulla base delle risultanze documentali acquisite al presente giudizio, non può dirsi che l'attrice abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante, avendo depositato soltanto un estratto della polizza - su cui fonda le sue pretese -, composto da un foglio riepilogativo, e non già la polizza integrale,
comprensiva di tutte le clausole relative alla garanzia azionata.
L'istante avrebbe dovuto allegare la polizza completa di tutte le clausole, rientrando tale produzione documentale nell'onere della prova del fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio.
L'assicurato, che reclama il pagamento dell'indennizzo, deve, infatti, fornire prova di tutti gli elementi costitutivi del rapporto contrattuale di assicurazione dedotto in causa e, quindi, non solo della sussistenza della copertura assicurativa, ma anche dei termini della stessa, ciò che non è avvenuto nel caso di specie, avendo la Pt_1
depositato soltanto un estratto della polizza.
Ciò posto, va ulteriormente premesso che in tema di assicurazione contro il furto,
l'assicurato che intenda ottenere la liquidazione dell'indennizzo, deve, in base al pagina 5 di 13 principio generale posto dall'art. 2697 c.c. dimostrare di essere proprietario del bene,
provare il valore della res al momento dell'illecita sottrazione e che il bene sia stato effettivamente sottratto.
Ancora, “In tema di polizza per furto d'auto, l'assicurato ha l'onere di provare l'avvenuto furto al fine di ottenere l'indennizzo dovuto dall'assicurazione. In difetto di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione dell'autovettura ad opera di ignoti, appare legittimo il diniego di indennizzo opposto dalla compagnia assicurativa” (cfr. Tribunale Roma, 07/12/2016, n. 22823; Tribunale Biella, 04/12/2020,
n. 224).
In relazione agli elementi probatori offerti a sostegno della domanda, la Suprema Corte
ha più volte chiarito che la denuncia di furto presentata presso le competenti autorità,
quale atto di parte, è inidonea, di per sé, ad attribuire una presunzione di veridicità a fatti ivi dichiarati, ma che non siano stati mai accertati (cfr. Cass. n. 11012/2013; n.
1935/2003; n. 10262/1992).
La sola produzione della denuncia di furto, non suffragata da altri elementi probatori idonei, è a tal fine insufficiente (cfr. Trib. Napoli del 3.7.2007; Trib. Modena del
7.9.2008).
In altri termini, grava sull'assicurato che intenda ottenere il pagamento dell'indennizzo l'onere di provare il verificarsi dell'evento di rischio dedotto in contratto e, dunque, per il caso di furto che l'autovettura esisteva effettivamente, che era idonea a svolgere la funzione sua propria di mezzo di trasporto, che fosse dotata di un apprezzabile valore pagina 6 di 13 economico all'epoca della lamentata sottrazione e, anche in base a elementi presuntivi,
che sia stata sottratta;
ove non venga data dimostrazione della sussistenza di tali condizioni la stessa prova del furto perde di credibilità, non essendo sufficiente a tal fine la mera presentazione di una denuncia alle competenti autorità, trattandosi di una dichiarazione unilaterale proveniente dalla stessa parte che ha interesse a riscuotere l'indennizzo.
Ebbene, nella fattispecie in esame, parte convenuta non ha specificamente contestato, entro il termine di cui all'art.183 comma 6 n.1 cpc (termine entro cui va delineato il thema decidendum e, quindi, il thema probandum), l'effettiva verificazione del fatto storico, assunto dall'attrice come generatore del diritto all'indennizzo, ragion per cui deve ritenersi comprovato l'evento furto dedotto in causa.
Ciò posto, va, tuttavia, osservato che nel caso di specie, l'attrice non solo non ha fornito compiuta prova del fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, ma non ha neppure provato il quantum delle sue pretese risarcitorie, ossia l'effettivo valore del bene assicurato al momento del furto.
Questione dirimente, nella fattispecie contrattuale dedotta in causa, è il valore che occorre attribuire alla cosa assicurata nell'accertamento del danno.
Secondo un orientamento giurisprudenziale, l'articolo 1908 c.c., rubricato "valore della cosa assicurata", prevede che, nell'accertare il danno, non si può attribuire alle cose perite o danneggiate, o rubate in caso di assicurazione contro il furto, un valore superiore pagina 7 di 13 a quello che avevano al tempo del sinistro. Il fatto che, il comma 2 della predetta norma,
preveda che il valore possa essere stabilito al momento della conclusione del contratto con stima accettata dalle parti, non vuol dire che si possa derogare alla norma imperativa innanzi descritta di cui all'art. 1908, comma 1, c.c., ma vuol dire solo che l'accertamento non del danno, ma del valore del bene assicurato nel momento della stipula della polizza, può esser fatto d'accordo dalle parti, fermo restando che, quando si tratterà di accertare non astrattamente il valore, ma il danno, ovvero la somma occorrente per risarcirlo, si dovrà di nuovo verificare, nell'ipotesi di perdita totale come nel caso del furto, quel valore medesimo così come attribuibile al momento della perdita. Tale
verifica, funzionale al rispetto della norma imperativa in discorso, sarà necessaria tutte le volte che si tratti di un bene che, col passare del tempo o con l'uso, sia soggetto a deprezzamento. Ne deriva che la condotta contrattuale che la norma imperativa impone,
affinché si eviti di porre in essere clausole nulle, è quella, in presenza di una res assicurata che col tempo e con l'uso si deprezzi, di rideterminare periodicamente il valore assicurato e di rideterminare proporzionalmente il premio stesso. Se ciò non avviene, la sanzione di tipo sostitutivo, potrà essere la rideterminazione ex post,
giammai la sopravvalutazione del bene (Tribunale Roma sez. XIII 12 settembre 2013 n.
18110)
In senso difforme si è espressa App. Milano 13 settembre 2005 n. 2092, secondo la quale la «violazione del principio indennitario che informa il sistema dell'assicurazione contro i danni è insito nell'istituto (ndr la stima accettata), il quale rappresenta una pagina 8 di 13 deroga a quel principio espressamente contemplato al precipuo scopo di sollevare l'assicurato dal gravoso onere di provare il valore delle cose assicurate in caso di avveramento dell'evento”.
L'art. 1908, comma 2, c.c., che consente alle parti di stabilire il valore delle cose assicurate al tempo della conclusione del contratto in via preventiva "mediante stima accettata per iscritto", non prescrive che questa rappresenti necessariamente il frutto di una valutazione ad opera di esperti, la quale ben potrebbe rivelarsi superflua nel caso in cui l'assicuratore non nutrisse dubbi sulla corrispondenza al valore effettivo dei valori indicati dall'altro contraente. Deve dunque ritenersi che ai fini dell'operatività della stima preventiva sia sufficiente che il relativo accordo venga dalle parti trasfuso in un apposito atto scritto, dotato di una propria autonomia rispetto alla "dichiarazione di valore delle cose assicurate contenute nella polizza o in altri documenti" cui fa riferimento il terzo comma della medesima disposizione normativa per sancirne la non equiparabilità a stima (Corte di Appello di Milano 2005 n.2092).
In applicazione del principio indennitario che regola la materia assicurativa, assorbente è
l'argomento che dev'essere dall'assicurato fornita la prova dell'oggettivo valore del bene assicurato, nella fattispecie di un'autovettura, prima del furto.
È da escludere che detto valore dovrebbe ritenersi comprovato sulla base delle corrispondenti indicazioni di polizza alla stregua del disposto dell'art. 1908 c.c. che a quelle indicazioni attribuisce rilevanza nel solo caso di assicurazione “a valore stimato”, non ricorrente se è vero che, come precisa il terzo comma, non equivale pagina 9 di 13 a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.
Ciò premesso, la domanda attorea è risultata infondata e va rigettata.
Invero, nel caso di specie, l'attrice non ha dimostrato il valore oggettivo del veicolo Fiat
Panda con targa FT 094 FW prima del furto.
In tal senso la Suprema Corte ha osservato che “in tema di assicurazione contro i danni,
l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo” assolve la “funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato” (Cfr. tra le tante Cass. Civ., Sez. 3, n.
16229/2023).
Applicando quanto appena detto, ciò che rileva non è il valore commerciale del veicolo al momento della stipula del contratto di assicurazione, né il valore massimo indennizzabile stabilito in polizza, quanto piuttosto il valore commerciale effettivo del veicolo al momento del sinistro, e quindi il valore reale, individuato secondo criteri quanto il più possibile oggettivi, del veicolo di proprietà dell'attrice al momento del furto avvenuto in data 3-1-2022.
Tali considerazioni, esplicazioni del principio c.d. indennitario, trovano conforto nel disposto dell'art. 1908 commi 1, 2 e 3 c.c. secondo cui “Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.
pagina 10 di 13 Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti. […]”.
È chiaro che la prova del valore del bene assicurato ricade, ex art. 2697 c.c., sull'attore.
Nella fattispecie in esame, dovendosi escludere l'esistenza di “perizia stimata” ai sensi del comma 2 del citato art. 1908 c.c., è necessario l'accertamento del danno da intendersi come diminuzione patrimoniale corrispondente al valore del veicolo sottratto al momento dell'illecito.
Non rileva ai fini della quantificazione del danno il prezzo di vendita riportato sull'estratto cronologico, in quanto trattandosi di trascrizione di transazione tra privati esso è oggetto di scelta libera, cosicché ben potrebbe essere di molto superiore al valore del bene o, all'inverso, potrebbe esserne di molto inferiore. Inoltre, occorre osservare che sulla base degli atti, non è possibile risalire alle effettive condizioni del veicolo al momento del furto, né si ha contezza del numero di chilometri già registrati dal veicolo de quo, prove delle quali era onerata la parte attrice, cui è impossibile sopperire, non essendo più il veicolo disponibile per una perizia.
Nella fattispecie in esame, la polizza assicurativa conteneva una semplice dichiarazione di valore della cosa assicurata (euro 9.200,00, corrispondente al prezzo di acquisto del veicolo da parte della , che non poteva essere ritenuta equivalente a stima, Pt_1
dovendo quest'ultima, per l'appunto, concretizzarsi in un accordo trasfuso in un apposito atto scritto, dotato di una propria autonomia.
pagina 11 di 13 Pertanto, se non vi è una stima accettata, a prescindere dall'orientamento, più o meno riduttivo, a cui si voglia aderire, l'assicuratore è tenuto a liquidare un indennizzo commisurato al valore della cosa accertato al momento del sinistro.
Nell'ipotesi in esame l'istante non ha fornito alcun elemento di quantificazione del valore reale dell'autovettura di sua proprietà al momento del furto.
Va, peraltro, evidenziato che il valore del bene assicurato indicato in polizza, pari ad euro 9.200,00, di cui l'attrice richiede il pagamento, corrispondeva al prezzo per il quale la aveva acquistato il veicolo a dicembre 2018, ossia oltre tre anni prima Pt_1
rispetto alla data di verificazione del sinistro (v.certificato cronologico PRA e ordine di acquisto datato 13-12-2018, allegati alla produzione attorea).
Si vuol dire che, essendo l'autovettura un bene soggetto ad usura e deprezzamento,
alla data del sinistro, avvenuto oltre tre anni dopo rispetto alla data della vendita, non poteva, di certo, avere lo stesso valore, che aveva al momento dell'acquisto da parte della Pt_1
Per tutte le ragioni esposte, la domanda attorea va rigettata, in quanto carente di prova sia sotto il profilo dell'an, che del quantum debatur.
Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi per tutte le fasi in cui si è articolato processo, stante la natura documentale della causa e la semplicità
delle questioni affrontate.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Rigetta la domanda proposta da Parte_1
-Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 2540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Napoli, 29/10/2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
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