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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/11/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 65/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 65/2024 R.G. e promossa da
(P. IV ) in persona dell'omonimo titolare Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mirko Battistelli ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio sito in Porto S. Giorgio, Via Boccaccio n. 11;
APPELLANTE
CONTRO
P. IV ) in persona del legale rapp.te rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Paolo Santoni ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Porto S.
Giorgio, Via Solferino n. 41;
pagina 1 di 6 APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 313/2023 resa dal Tribunale di Macerata il 29/08/2023 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di appalto.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente ex art. 352, comma I, n. 1), cpc.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 -L' (nel prosieguo per brevità semplicemente “l' ”) Parte_1 Parte_1 spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 46/2019 emesso dal Tribunale di Macerata su istanza ed in favore della ditta (nel prosieguo per brevità Controparte_2 semplicemente ”) con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di € Controparte_1
39.800,00 oltre interessi, di cui l'ingiungente si affermava creditrice per aver svolto lavori edili di plurima natura su incarico della ditta presso diversi cantieri presenti nel fermano e nella Pt_1 provincia di Roma, precisamente in località Grottaferrata.
A sostegno delle proprie ragioni parte attrice deduceva, in primis, di aver intrattenuto rapporti professionali con la società “Cooperativa Servizi Generali” (nel prosieguo per brevità semplicemente la società Cooperativa) a partire dal 2016. Si trattava in particolare di appalti per la realizzazione e posa in opera di guaine, isolanti, coppi, massetti che venivano affidati all'impresa edile e riguardanti svariati cantieri siti nel Comune di Porto San Giorgio.
Tuttavia, per i medesimi lavori alcun accordo era mai sussistito con la ditta (la parte Controparte_1 opposta); sul punto faceva notare l'impresa edile opponente che il legale rapp.te della Cooperativa
Servizi Generali era il sig. mentre quello della era il sig. Controparte_3 Controparte_1 Per_1
, rispettivamente padre e figlio.
[...]
Gli unici rapporti lavorativi in essere con la erano rappresentati da affidamenti di opere Controparte_1 in subappalto presso il Cantiere “Felici” sito a Grottaferrata, in provincia di Roma;
il sig. Pt_1
pagina 2 di 6 affermava di aver ampiamente pagato quanto spettante all'esecutrice per tali incarichi producendo copia dei relativi assegni bancari.
Su tale scorta, affermava che la società opposta nulla poteva pretendere in relazione alle fatture azionate in monitorio per non aver mai ricevuto alcun mandato per operare nei cantieri siti nel fermano;
con riferimento a questi ultimi era stato onorato il corrispettivo dovuto alla Cooperativa Servizi
Generali, l'unica reale esecutrice delle prestazioni contestate.
Concludeva dunque l'opponente censurando l'arbitrarietà ed illegittimità delle fatture poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo in quanto per l'appunto relative ad attività che l'asserita creditrice non aveva mai in realtà compiuto.
Si costituiva dunque nel giudizio così incardinato la società avversando integralmente Controparte_1 le tesi di parte attrice e richiedendo il rigetto dell'avversa opposizione.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'esito del giudizio il Tribunale di Macerata pronunciava la sentenza gravata, con cui:
- accoglieva parzialmente l'opposizione così revocando il decreto ingiuntivo opposto;
- condannava l'opponente al pagamento dell'importo di euro Parte_2
18.000,00 oltre interessi;
- condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.
L' impugnava la predetta decisione innanzi la Corte di Appello di Parte_1
CO e prospettavano le doglianze di seguito riportate.
Si costituiva l'appellata contestando il gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
§ 2 - Con il primo motivo di impugnazione l'appellante rileva il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della ditta , che in qualità di attrice in senso sostanziale avrebbe Controparte_1 dovuto fornire la dimostrazione non soltanto di aver ricevuto incarico per il cantiere sito in
Grottaferrata ma anche dell'entità dei lavori indicati nella fattura n. 48 azionata dalla ricorrente al fine di ottenere l'ingiunzione di pagamento.
L'appellante si doleva altresì di come le fatture depositate con il ricorso per decreto ingiuntivo
(rubricate precisamente ai nn. 45,46,47,48 e 49 del 2/11/2018) non sono effettivamente entrate a far pagina 3 di 6 parte del materiale di causa per non essere mai state prodotte dalla , né nella fase di Controparte_1 opposizione né in quella di appello.
Il motivo è parzialmente fondato.
Partendo dall'eccezione da ultimo riportata, va detto come la stessa non risulta determinante ai fini del decidere, atteso che la mancanza di tutta la documentazione portata a supporto del decreto ingiuntivo opposto (nella specie, i documenti contabili allegati alla domanda monitoria) non è di ostacolo alla trattazione della presente controversia essendovi comunque in atti elementi tali e sufficienti a consentire una compiuta analisi del caso in esame.
Giova anzitutto porre l'attenzione sui due assegni bancari emessi in favore della per Controparte_1
l'importo di € 15.000,00 ciascuno, prodotti dall'impresa edile appellante (cfr. doc. 8 e 9 all. citazione in primo grado) e mai contestati dall'asserita creditrice. La stessa cioè nulla ha articolato - né tanto meno dimostrato – sulle potenziali imputazioni da attribuire a dette somme o che comunque le stesse dovevano riferirsi ad obbligazioni di pagamento alternative rispetto a quelle per cui fu promosso il procedimento ingiuntivo.
Dal punto di vista normativo soccorre nel caso di specie il disposto dell'art. 1193 c.c., secondo comma: tale norma può applicarsi all'odierna fattispecie laddove in assenza della dichiarazione di cui al primo comma (attraverso cui l'obbligato può esplicitare quale dei diversi debiti intende soddisfare)
l'imputazione dei pagamenti va posta in relazione ai debiti scaduti, il cui ammontare va in tale vicenda fatto coincidere con il quantum di cui al decreto ingiuntivo pari ad € 39.800,00.
Avendo già l'appellante corrisposto alla la complessiva somma di € 30.000,00 recata Controparte_1 dai suddetti assegni bancari e non essendovi stata contestazione alcuna sul punto, in assenza di ulteriori evidenze tese a dimostrare il contrario – vale a dire, giova ripeterlo, che tali pagamenti erano relativi ad altre e diverse prestazioni - tale sorte andrà sottratta dall'importo ingiunto;
pertanto, a carico dell'impresa residuerà una posizione debitoria di € 9.800,00 quale risultante dalla semplice Pt_1 sottrazione dei valori sopra rispettivamente indicati (per l'appunto 39.800,00 – 30.000,00).
§ 3 - Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado lamentando l'omesso riconoscimento del risarcimento danni da lite temeraria richiesto a norma dell'art. 96 cpc.
Il motivo è infondato.
pagina 4 di 6 La domanda in questione è insuscettibile di accoglimento anche in questa sede.
Sul punto basterà citare il contributo reso dalla giurisprudenza di legittimità con l'ordinanza n. 32090 del 09.12.2019 con cui la Suprema Corte ha analizzato il dettato normativo dell'art. 96 cpc circoscrivendo l'ambito di applicazione del rimedio risarcitorio ivi previsto.
Si legge invero nella pronuncia in commento che
“l'art. 96 c.p.c. sia per l'ipotesi prevista dal comma 1, che dal comma 3, prevede tra i presupposti di operatività il riferimento alla soccombenza della parte. La disposizione richiede che vi sia stata condanna del soccombente all'integrale pagamento delle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e che non ricorrano ragioni per disporre la compensazione anche parziale delle spese. Ma, oltre a ciò, la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 1722/82; Cass. n. 3035, del 2/3/01; Cass. n. 21590 del 12/10/06; Cass. n. 19583 del 27/8/13; Cass. n. 7409 del 14/4/16), con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., comma 1, ha reiteratamente affermato che la disposizione presuppone la soccombenza totale;
”
Partendo dalla succitata premessa, la Cassazione conclude la sua disamina con il seguente principio di diritto:
[…] “l'ipotesi di condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, richiede un duplice presupposto: quello positivo della soccombenza totale della parte e quello negativo della non compensazione, seppure parziale delle spese di lite. Pertanto, deve escludersi la possibilità di condanna nei confronti della parte che risulti totalmente o parzialmente vittoriosa ovvero, nel caso di soccombenza totale, quando vi sia stata compensazione totale o parziale delle spese di lite”.
Nel caso odierno non potrà farsi luogo alla condanna in oggetto non ricorrendo nessuno dei menzionati requisiti sia avuto riguardo all'individuazione della parte soccombente sia avuto riguardo alla regolamentazione delle spese processuali rinviandosi al dispositivo per la relativa disciplina.
§ 4 - Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante impugna la sentenza di primo grado nel capo relativo alla condanna alle spese, che il Tribunale poneva integralmente a carico dell'opponente (oggi in veste di appellante).
La statuizione sulle spese in primo grado costituisce la conseguenza della statuizione in questa sede adottata e di cui il Collegio renderà adeguata contezza nel dispositivo di immediato seguito.
§ 5- Le spese di lite si compensano integralmente tra le parti a norma dell'art. 92 cpc stante la soccombenza sul “quantum”. Non si tratta, peraltro, di reciproca soccombenza in senso proprio (in tal pagina 5 di 6 senso si era, a dire il vero, affermato un orientamento risalente ad una quindicina di anni or sono in seno alla Cassazione, poi costantemente sconfessato negli ultimi 10 anni), ma di motivo che configura, essendo evidente la sproporzione tra il chiesto ed il riconosciuto, ipotesi idonea alla compensazione integrale. Essa vale sia per il primo grado che per questo grado d'appello .
PQM
La Corte d'Appello di CO definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 678/2023 del Tribunale di Macerata così provvede: Parte_1
- in parziale riforma della sentenza impugnata, confermado la revoca del d.i. opposto, condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata Parte_1 della minor somma di € 9.800,00 oltre interessi come per legge;
Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in CO, nella camera di consiglio, del ___18.11.25______
Il Presidente dott. Gianmichele Marcelli
Il Consigliere estensore dott. Cesare Marziali
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 65/2024 R.G. e promossa da
(P. IV ) in persona dell'omonimo titolare Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mirko Battistelli ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio sito in Porto S. Giorgio, Via Boccaccio n. 11;
APPELLANTE
CONTRO
P. IV ) in persona del legale rapp.te rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Paolo Santoni ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Porto S.
Giorgio, Via Solferino n. 41;
pagina 1 di 6 APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 313/2023 resa dal Tribunale di Macerata il 29/08/2023 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di appalto.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente ex art. 352, comma I, n. 1), cpc.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 -L' (nel prosieguo per brevità semplicemente “l' ”) Parte_1 Parte_1 spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 46/2019 emesso dal Tribunale di Macerata su istanza ed in favore della ditta (nel prosieguo per brevità Controparte_2 semplicemente ”) con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di € Controparte_1
39.800,00 oltre interessi, di cui l'ingiungente si affermava creditrice per aver svolto lavori edili di plurima natura su incarico della ditta presso diversi cantieri presenti nel fermano e nella Pt_1 provincia di Roma, precisamente in località Grottaferrata.
A sostegno delle proprie ragioni parte attrice deduceva, in primis, di aver intrattenuto rapporti professionali con la società “Cooperativa Servizi Generali” (nel prosieguo per brevità semplicemente la società Cooperativa) a partire dal 2016. Si trattava in particolare di appalti per la realizzazione e posa in opera di guaine, isolanti, coppi, massetti che venivano affidati all'impresa edile e riguardanti svariati cantieri siti nel Comune di Porto San Giorgio.
Tuttavia, per i medesimi lavori alcun accordo era mai sussistito con la ditta (la parte Controparte_1 opposta); sul punto faceva notare l'impresa edile opponente che il legale rapp.te della Cooperativa
Servizi Generali era il sig. mentre quello della era il sig. Controparte_3 Controparte_1 Per_1
, rispettivamente padre e figlio.
[...]
Gli unici rapporti lavorativi in essere con la erano rappresentati da affidamenti di opere Controparte_1 in subappalto presso il Cantiere “Felici” sito a Grottaferrata, in provincia di Roma;
il sig. Pt_1
pagina 2 di 6 affermava di aver ampiamente pagato quanto spettante all'esecutrice per tali incarichi producendo copia dei relativi assegni bancari.
Su tale scorta, affermava che la società opposta nulla poteva pretendere in relazione alle fatture azionate in monitorio per non aver mai ricevuto alcun mandato per operare nei cantieri siti nel fermano;
con riferimento a questi ultimi era stato onorato il corrispettivo dovuto alla Cooperativa Servizi
Generali, l'unica reale esecutrice delle prestazioni contestate.
Concludeva dunque l'opponente censurando l'arbitrarietà ed illegittimità delle fatture poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo in quanto per l'appunto relative ad attività che l'asserita creditrice non aveva mai in realtà compiuto.
Si costituiva dunque nel giudizio così incardinato la società avversando integralmente Controparte_1 le tesi di parte attrice e richiedendo il rigetto dell'avversa opposizione.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'esito del giudizio il Tribunale di Macerata pronunciava la sentenza gravata, con cui:
- accoglieva parzialmente l'opposizione così revocando il decreto ingiuntivo opposto;
- condannava l'opponente al pagamento dell'importo di euro Parte_2
18.000,00 oltre interessi;
- condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.
L' impugnava la predetta decisione innanzi la Corte di Appello di Parte_1
CO e prospettavano le doglianze di seguito riportate.
Si costituiva l'appellata contestando il gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
§ 2 - Con il primo motivo di impugnazione l'appellante rileva il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della ditta , che in qualità di attrice in senso sostanziale avrebbe Controparte_1 dovuto fornire la dimostrazione non soltanto di aver ricevuto incarico per il cantiere sito in
Grottaferrata ma anche dell'entità dei lavori indicati nella fattura n. 48 azionata dalla ricorrente al fine di ottenere l'ingiunzione di pagamento.
L'appellante si doleva altresì di come le fatture depositate con il ricorso per decreto ingiuntivo
(rubricate precisamente ai nn. 45,46,47,48 e 49 del 2/11/2018) non sono effettivamente entrate a far pagina 3 di 6 parte del materiale di causa per non essere mai state prodotte dalla , né nella fase di Controparte_1 opposizione né in quella di appello.
Il motivo è parzialmente fondato.
Partendo dall'eccezione da ultimo riportata, va detto come la stessa non risulta determinante ai fini del decidere, atteso che la mancanza di tutta la documentazione portata a supporto del decreto ingiuntivo opposto (nella specie, i documenti contabili allegati alla domanda monitoria) non è di ostacolo alla trattazione della presente controversia essendovi comunque in atti elementi tali e sufficienti a consentire una compiuta analisi del caso in esame.
Giova anzitutto porre l'attenzione sui due assegni bancari emessi in favore della per Controparte_1
l'importo di € 15.000,00 ciascuno, prodotti dall'impresa edile appellante (cfr. doc. 8 e 9 all. citazione in primo grado) e mai contestati dall'asserita creditrice. La stessa cioè nulla ha articolato - né tanto meno dimostrato – sulle potenziali imputazioni da attribuire a dette somme o che comunque le stesse dovevano riferirsi ad obbligazioni di pagamento alternative rispetto a quelle per cui fu promosso il procedimento ingiuntivo.
Dal punto di vista normativo soccorre nel caso di specie il disposto dell'art. 1193 c.c., secondo comma: tale norma può applicarsi all'odierna fattispecie laddove in assenza della dichiarazione di cui al primo comma (attraverso cui l'obbligato può esplicitare quale dei diversi debiti intende soddisfare)
l'imputazione dei pagamenti va posta in relazione ai debiti scaduti, il cui ammontare va in tale vicenda fatto coincidere con il quantum di cui al decreto ingiuntivo pari ad € 39.800,00.
Avendo già l'appellante corrisposto alla la complessiva somma di € 30.000,00 recata Controparte_1 dai suddetti assegni bancari e non essendovi stata contestazione alcuna sul punto, in assenza di ulteriori evidenze tese a dimostrare il contrario – vale a dire, giova ripeterlo, che tali pagamenti erano relativi ad altre e diverse prestazioni - tale sorte andrà sottratta dall'importo ingiunto;
pertanto, a carico dell'impresa residuerà una posizione debitoria di € 9.800,00 quale risultante dalla semplice Pt_1 sottrazione dei valori sopra rispettivamente indicati (per l'appunto 39.800,00 – 30.000,00).
§ 3 - Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado lamentando l'omesso riconoscimento del risarcimento danni da lite temeraria richiesto a norma dell'art. 96 cpc.
Il motivo è infondato.
pagina 4 di 6 La domanda in questione è insuscettibile di accoglimento anche in questa sede.
Sul punto basterà citare il contributo reso dalla giurisprudenza di legittimità con l'ordinanza n. 32090 del 09.12.2019 con cui la Suprema Corte ha analizzato il dettato normativo dell'art. 96 cpc circoscrivendo l'ambito di applicazione del rimedio risarcitorio ivi previsto.
Si legge invero nella pronuncia in commento che
“l'art. 96 c.p.c. sia per l'ipotesi prevista dal comma 1, che dal comma 3, prevede tra i presupposti di operatività il riferimento alla soccombenza della parte. La disposizione richiede che vi sia stata condanna del soccombente all'integrale pagamento delle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e che non ricorrano ragioni per disporre la compensazione anche parziale delle spese. Ma, oltre a ciò, la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 1722/82; Cass. n. 3035, del 2/3/01; Cass. n. 21590 del 12/10/06; Cass. n. 19583 del 27/8/13; Cass. n. 7409 del 14/4/16), con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., comma 1, ha reiteratamente affermato che la disposizione presuppone la soccombenza totale;
”
Partendo dalla succitata premessa, la Cassazione conclude la sua disamina con il seguente principio di diritto:
[…] “l'ipotesi di condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, richiede un duplice presupposto: quello positivo della soccombenza totale della parte e quello negativo della non compensazione, seppure parziale delle spese di lite. Pertanto, deve escludersi la possibilità di condanna nei confronti della parte che risulti totalmente o parzialmente vittoriosa ovvero, nel caso di soccombenza totale, quando vi sia stata compensazione totale o parziale delle spese di lite”.
Nel caso odierno non potrà farsi luogo alla condanna in oggetto non ricorrendo nessuno dei menzionati requisiti sia avuto riguardo all'individuazione della parte soccombente sia avuto riguardo alla regolamentazione delle spese processuali rinviandosi al dispositivo per la relativa disciplina.
§ 4 - Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante impugna la sentenza di primo grado nel capo relativo alla condanna alle spese, che il Tribunale poneva integralmente a carico dell'opponente (oggi in veste di appellante).
La statuizione sulle spese in primo grado costituisce la conseguenza della statuizione in questa sede adottata e di cui il Collegio renderà adeguata contezza nel dispositivo di immediato seguito.
§ 5- Le spese di lite si compensano integralmente tra le parti a norma dell'art. 92 cpc stante la soccombenza sul “quantum”. Non si tratta, peraltro, di reciproca soccombenza in senso proprio (in tal pagina 5 di 6 senso si era, a dire il vero, affermato un orientamento risalente ad una quindicina di anni or sono in seno alla Cassazione, poi costantemente sconfessato negli ultimi 10 anni), ma di motivo che configura, essendo evidente la sproporzione tra il chiesto ed il riconosciuto, ipotesi idonea alla compensazione integrale. Essa vale sia per il primo grado che per questo grado d'appello .
PQM
La Corte d'Appello di CO definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 678/2023 del Tribunale di Macerata così provvede: Parte_1
- in parziale riforma della sentenza impugnata, confermado la revoca del d.i. opposto, condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata Parte_1 della minor somma di € 9.800,00 oltre interessi come per legge;
Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in CO, nella camera di consiglio, del ___18.11.25______
Il Presidente dott. Gianmichele Marcelli
Il Consigliere estensore dott. Cesare Marziali
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