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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE - Sezione 1, riunitasi all'udienza del 15/12/2025, ore 15:00 e ss. nella seguente composizione collegiale: D'APRILE MARIO VINCENZO - Presidente DICUONZO RUGGIERO - Relatore BASCUCCI SANTE - Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- nella controversia iscritta al n.105/2020 R.G.A. a seguito dell'appello depositato il 5/2/2020 e proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli, 1 62100 Macerata MC Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difensore_1 CF_Difensore_1 Difeso da - ed elettivamente Email_2domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: sentenza n. 288/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 1 e pubblicata il 08/07/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320150006430072 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1Con rituale ricorso impugnava davanti alla CTP di Macerata la cartella di pagamento indicata in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate di Macerata a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 ter DPR 600173 riguardante IRPEF per l'anno d'imposta 2011 per recuperare a tassazione le detrazioni relative ai familiari indicati come fiscalmente a carico ed a canoni di locazione. A sostegno del ricorso, la parte articolava i seguenti motivi: inesistenza della notifica della cartella a causa della asserita illeggibilità della relata di notifica appostavi;
mancato invito a fornire chiarimenti;
omessa o insufficiente motivazione della rettifica dell'IRPEF; mancata specificazione delle modalità di calcolo degli interessi ivi liquidati e delle relative aliquote. Nel merito, il ricorrente deduceva che, in parte, il ruolo costituiva la duplicazione di un ruolo emesso precedentemente ex art. 36 bis DPR 600173, separatamente impugnato, mentre per il resto riguardava il disconoscimento di detrazioni per familiari a carico. L'Agenzia si costituiva in giudizio, replicando alle avverse doglianze. In data 20/2/2019, il ricorrente depositava atto di “integrazione dei motivi del ricorso” per sollevare l'eccezione di nullità della notifica perché eseguita mediante servizio di posta privata. Con sentenza n. 288/2019 la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando non dovuti gli interessi indicati nella cartella impugnata e compensando integralmente le spese processuali. Avverso la predetta decisione l'Ufficio proponeva appello, affidato ai seguenti motivi: violazione dell'art.25, comma 2, del D.P.R. 602/1973. Erronea valutazione degli elementi costitutivi della cartella di pagamento impugnata. Il contribuente, costituitosi in giudizio, proponeva appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza in relazione ai motivi del ricorso di primo grado rigettati dalla CTP. All'udienza del 15 dicembre 2025 il Collegio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale dell'Ufficio è fondato, dovendosi rilevare l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto il motivo di ricorso riguardante gli interessi maturati sul debito tributario. A parere di questa Corte, non possono condividere le considerazioni svolte dai Giudici di primo grado, secondo cui le cartelle esattoriali devono contenere l'indicazione della base di calcolo degli interessi, ossia indicare, in modo dettagliato, le aliquote applicate per ciascuna annualità e non riportare solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza indicare le modalità ed i criteri di calcolo specificare le singole aliquote prese a base delle varie annualità. Invero, l'art.25, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, nel prevedere gli elementi costitutivi ed essenziali della cartella di pagamento, espressamente prevede che la stessa è redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Il successivo comma 2-bis aggiunge che la cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo. Orbene, la cartella di pagamento impugnata risulta conforme al modello legislativo predisposto, recando l'indicazione del ruolo, il cui contenuto, a sua volta, è normativamente disciplinato dagli artt.10 e 11 del D.P.R. n. 602 del 1973. Pertanto, gli interessi recati dalla cartella in contestazione sono determinati secondo i criteri legalmente stabiliti, giovando rimarcare che nessuna norma impone l'indicazione nella cartella delle modalità di calcolo degli interessi. In ogni caso, la mera disamina dell'atto impositivo consente di verificare che la stessa, quanto alla relativa causale, fa riferimento alla ritardata iscrizione a ruolo di cui al DPR 602/1973 ex art.20 del D.P.R. n.602/1973, che indica esattamente il tasso di interesse applicato, a seguito di maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale delle dichiarazioni, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fine alla data di consegna al concessionario dei ruoli. Pertanto, in considerazione delle precise indicazioni ed avvertenze formalizzate nella cartella, il contribuente è stato in grado di conoscere i criteri utilizzati per il calcolo degli interessi. Per le considerazioni che precedono, la sentenza appellata va riformata in relazione al capo che ha accolto il ricorso del contribuente.
*** La decisione della CTP va, invece, confermata nel resto, attesa l'infondatezza dell'appello incidentale proposto dalla parte. Infatti, va ribadita la regolarità della notifica della cartella di pagamento, essendo solo il caso di rilevare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, anche le agenzie postali private sono legittimate ad effettuare la notifica di atti fiscali. In ogni caso, l'eventuale vizio di notifica è stato sanato dalla costituzione del destinatario, avendo dunque l'atto raggiunto il suo scopo. Per quanto riguarda le eccezioni relative alla motivazione dell'atto impositivo, è solo il caso di ricordare che la cartella esattoriale è atto a contenuto vincolato ed è redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, contenendo tutti gli elementi previsti dal D.M. 28 giugno 1999 e dal D.M. 11 settembre 2000. Sotto altro profilo, va rilevato che, come dimostrato dall'Agenzia, il contribuente è stato regolarmente raggiunto dalla comunicazione preventiva con richiesta di chiarimenti, cui non ha dato seguito. Venendo al merito, reputa questa Corte che legittimamente l'Ufficio ha disconosciuto la detrazione dichiarata dal contribuente, non avendo costui adeguatamente dimostrato che i familiari indicati nella dichiarazione fossero a suo carico. In particolare, l'appellante non ha prodotto la documentazione prevista dalla L. 296/2006, non avendo nemmeno indicato i codici fiscali dei congiunti. L'Ufficio, quindi, non è stato posto nella condizione di effettuare alcuna verifica, mancando un elemento essenziale, per cui correttamente ha operato il disconoscimento ed il relativo recupero. Ne consegue il rigetto dell'appello incidentale. Le spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie l'appello principale e rigetta l'appello incidentale;
condanna l'appellante incidentale alle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 300, oltre accessori come per legge. Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2025. IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE RUGGIERO DICUONZO MARIO VINCENZO D'APRILE
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE - Sezione 1, riunitasi all'udienza del 15/12/2025, ore 15:00 e ss. nella seguente composizione collegiale: D'APRILE MARIO VINCENZO - Presidente DICUONZO RUGGIERO - Relatore BASCUCCI SANTE - Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- nella controversia iscritta al n.105/2020 R.G.A. a seguito dell'appello depositato il 5/2/2020 e proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli, 1 62100 Macerata MC Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difensore_1 CF_Difensore_1 Difeso da - ed elettivamente Email_2domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: sentenza n. 288/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 1 e pubblicata il 08/07/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320150006430072 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1Con rituale ricorso impugnava davanti alla CTP di Macerata la cartella di pagamento indicata in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate di Macerata a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 ter DPR 600173 riguardante IRPEF per l'anno d'imposta 2011 per recuperare a tassazione le detrazioni relative ai familiari indicati come fiscalmente a carico ed a canoni di locazione. A sostegno del ricorso, la parte articolava i seguenti motivi: inesistenza della notifica della cartella a causa della asserita illeggibilità della relata di notifica appostavi;
mancato invito a fornire chiarimenti;
omessa o insufficiente motivazione della rettifica dell'IRPEF; mancata specificazione delle modalità di calcolo degli interessi ivi liquidati e delle relative aliquote. Nel merito, il ricorrente deduceva che, in parte, il ruolo costituiva la duplicazione di un ruolo emesso precedentemente ex art. 36 bis DPR 600173, separatamente impugnato, mentre per il resto riguardava il disconoscimento di detrazioni per familiari a carico. L'Agenzia si costituiva in giudizio, replicando alle avverse doglianze. In data 20/2/2019, il ricorrente depositava atto di “integrazione dei motivi del ricorso” per sollevare l'eccezione di nullità della notifica perché eseguita mediante servizio di posta privata. Con sentenza n. 288/2019 la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando non dovuti gli interessi indicati nella cartella impugnata e compensando integralmente le spese processuali. Avverso la predetta decisione l'Ufficio proponeva appello, affidato ai seguenti motivi: violazione dell'art.25, comma 2, del D.P.R. 602/1973. Erronea valutazione degli elementi costitutivi della cartella di pagamento impugnata. Il contribuente, costituitosi in giudizio, proponeva appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza in relazione ai motivi del ricorso di primo grado rigettati dalla CTP. All'udienza del 15 dicembre 2025 il Collegio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale dell'Ufficio è fondato, dovendosi rilevare l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto il motivo di ricorso riguardante gli interessi maturati sul debito tributario. A parere di questa Corte, non possono condividere le considerazioni svolte dai Giudici di primo grado, secondo cui le cartelle esattoriali devono contenere l'indicazione della base di calcolo degli interessi, ossia indicare, in modo dettagliato, le aliquote applicate per ciascuna annualità e non riportare solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza indicare le modalità ed i criteri di calcolo specificare le singole aliquote prese a base delle varie annualità. Invero, l'art.25, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, nel prevedere gli elementi costitutivi ed essenziali della cartella di pagamento, espressamente prevede che la stessa è redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Il successivo comma 2-bis aggiunge che la cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo. Orbene, la cartella di pagamento impugnata risulta conforme al modello legislativo predisposto, recando l'indicazione del ruolo, il cui contenuto, a sua volta, è normativamente disciplinato dagli artt.10 e 11 del D.P.R. n. 602 del 1973. Pertanto, gli interessi recati dalla cartella in contestazione sono determinati secondo i criteri legalmente stabiliti, giovando rimarcare che nessuna norma impone l'indicazione nella cartella delle modalità di calcolo degli interessi. In ogni caso, la mera disamina dell'atto impositivo consente di verificare che la stessa, quanto alla relativa causale, fa riferimento alla ritardata iscrizione a ruolo di cui al DPR 602/1973 ex art.20 del D.P.R. n.602/1973, che indica esattamente il tasso di interesse applicato, a seguito di maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale delle dichiarazioni, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fine alla data di consegna al concessionario dei ruoli. Pertanto, in considerazione delle precise indicazioni ed avvertenze formalizzate nella cartella, il contribuente è stato in grado di conoscere i criteri utilizzati per il calcolo degli interessi. Per le considerazioni che precedono, la sentenza appellata va riformata in relazione al capo che ha accolto il ricorso del contribuente.
*** La decisione della CTP va, invece, confermata nel resto, attesa l'infondatezza dell'appello incidentale proposto dalla parte. Infatti, va ribadita la regolarità della notifica della cartella di pagamento, essendo solo il caso di rilevare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, anche le agenzie postali private sono legittimate ad effettuare la notifica di atti fiscali. In ogni caso, l'eventuale vizio di notifica è stato sanato dalla costituzione del destinatario, avendo dunque l'atto raggiunto il suo scopo. Per quanto riguarda le eccezioni relative alla motivazione dell'atto impositivo, è solo il caso di ricordare che la cartella esattoriale è atto a contenuto vincolato ed è redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, contenendo tutti gli elementi previsti dal D.M. 28 giugno 1999 e dal D.M. 11 settembre 2000. Sotto altro profilo, va rilevato che, come dimostrato dall'Agenzia, il contribuente è stato regolarmente raggiunto dalla comunicazione preventiva con richiesta di chiarimenti, cui non ha dato seguito. Venendo al merito, reputa questa Corte che legittimamente l'Ufficio ha disconosciuto la detrazione dichiarata dal contribuente, non avendo costui adeguatamente dimostrato che i familiari indicati nella dichiarazione fossero a suo carico. In particolare, l'appellante non ha prodotto la documentazione prevista dalla L. 296/2006, non avendo nemmeno indicato i codici fiscali dei congiunti. L'Ufficio, quindi, non è stato posto nella condizione di effettuare alcuna verifica, mancando un elemento essenziale, per cui correttamente ha operato il disconoscimento ed il relativo recupero. Ne consegue il rigetto dell'appello incidentale. Le spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie l'appello principale e rigetta l'appello incidentale;
condanna l'appellante incidentale alle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 300, oltre accessori come per legge. Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2025. IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE RUGGIERO DICUONZO MARIO VINCENZO D'APRILE