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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 26/12/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1867/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. ER GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A consensuale nella causa civile iscritta al n. 1867/2025 promossa con ricorso depositato in data 29/10/2025
da
(C.F. ) con il patrocinio
Parte_1 C.F._1 dell'avv. MONTICELLI PAOLA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MONTICELLI PAOLA
e
(C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'avv. GASPERIN GIORGIO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GASPERIN GIORGIO
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473
bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli nato a [...] il Controparte_1
6/04/2020 (C.F. ), e C.F._3 Controparte_2
nata a [...] il [...] (C.F
[...]
); C.F._4
ritenuto che nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
2 Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e ed Parte_1 Parte_2
autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, alle condizioni formulate nel ricorso, da intendersi qui richiamate:
1) I figli minori: nato a [...] il Controparte_1
06/04/2020 (C.F.: ) e C.F._3 CP_2
nata a [...] il [...] (C.F:
[...]
) sono affidati congiuntamente ad entrambi i C.F._4
genitori con collocazione prevalente presso la madre;
2) La casa familiare in comproprietà per la quota del 50% di ciascun coniuge e sita a NT IU LL (BL) in via
Coldiferro n. 14, e identificata al NCEU al foglio n.18, particella
702, categoria A/4, classe 3 e al foglio 18, particella C/2, classe 1,
viene assegnata alla signora , che vi abiterà con i figli Parte_1
minori, fino al raggiungimento della loro autosufficienza e che comunque, come sotto specificato, ne acquisirà l'intera proprietà;
3) il signor si impegna a donare alla moglie la sua Parte_2
quota di comproprietà pari al 50% di detto immobile sito in NT
IU LL (BL) in via Coldiferro n. 14, identificato al
NCEU al foglio n.18, particella 702, categoria A/4, classe 3 e al foglio 18, particella C/2, classe 1, unitamente al prato arboreo identificato al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 18,
3 particella 977, classe 4, entro e non oltre 2 mesi dalla comunicazione dell'avvenuta omologa;
4) la signora a seguito di detta donazione si Parte_1
impegna a far decadere nei confronti del marito ogni pretesa economica riguardante la perdita d'uso dell'autovettura di sua proprietà, Citroen C3, targata FK628RP, che il signor a Pt_2
causa di un incidente occorsogli nel 2023, ha reso a lei inservibile,
costringendola a concludere il finanziamento, nonostante l'intervenuta sua rottamazione;
5) la signora dalla mensilità di perfezionamento Parte_1
dell'intervenuta cessione in suo favore a titolo gratuito della quota di comproprietà del marito dell'alloggio coniugale in comproprietà,
sito NT IU LL (BL) in via Coldiferro n. 14 e al punto 3 identificato catastalmente, si impegnerà rinegoziare il mutuo cointestato, accollandosi il pagamento dell'intero l'importo della relativa rata;
6) il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di € 460,00 (€ 230,00 per ciascuno di essi),
somma che sarà versata alla moglie anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese, già a decorrere dal mese di gennaio, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat del costo della vita, (prima rivalutazione a partire dal 20 gennaio 2026).
7) il padre terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo il protocollo sulle spese straordinarie del
4 Tribunale di Belluno, letto ed illustrato alle parti dai sottoscritti legali;
8) I ricorrenti dichiarano di aver raggiunto un accordo circa la quantificazione degli arretrati di mantenimento dei figli minori che il padre si impegna a corrispondere nella somma concordata di
3000,00 euro complessivi, entro un mese dalla sottoscrizione del presente ricorso;
9) I coniugi, prendendo atto della tenera età dei figli, con riguardo all'esercizio di visita del genitore non collocatario così stabiliscono:
a) il padre potrà vedere i figli quando lo desidera, compatibilmente con i loro impegni scolastici e sportivi, e con gli impegni lavorativi della madre, accordandosi sempre preventivamente con lei;
b) considerata la tenera età dei minori, al termine di ogni giornata di visita il padre li farà sempre rientrare presso la loro residenza per il pernottamento. Ciò viene stabilito sino al compimento dei 10
anni del figlio più piccolo:
c) il trasporto dei minori in auto sarà sempre effettuato dalla madre e mai dal padre o da terzi, autorizzati dal medesimo;
10) I coniugi si rilasciano reciproco assenso per il rilascio dei passaporti o di altri documenti identificativi relativi ai minori validi per l'espatrio;
11) Le parti sono concordi nel non ritenere necessario ad oggi sottoscrivere un piano genitoriale, considerata la tenera età dei minori e l'accudimento prevalente materno, coadiuvato solo dalla nonna materna, oltre all'assenza ad oggi della necessità di
5 organizzare qualsiasi tipo di attività scolastiche e/o pomeridiane,
salvo la frequenza alla scuola materna. Pertanto in tale documento vi sarebbe solo la trasposizione delle condizioni di accudimento qui riportate.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di omologa all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 3/12/2025
Il presidente est.
ER GI
6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. ER GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A consensuale nella causa civile iscritta al n. 1867/2025 promossa con ricorso depositato in data 29/10/2025
da
(C.F. ) con il patrocinio
Parte_1 C.F._1 dell'avv. MONTICELLI PAOLA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MONTICELLI PAOLA
e
(C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'avv. GASPERIN GIORGIO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GASPERIN GIORGIO
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473
bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli nato a [...] il Controparte_1
6/04/2020 (C.F. ), e C.F._3 Controparte_2
nata a [...] il [...] (C.F
[...]
); C.F._4
ritenuto che nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
2 Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e ed Parte_1 Parte_2
autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, alle condizioni formulate nel ricorso, da intendersi qui richiamate:
1) I figli minori: nato a [...] il Controparte_1
06/04/2020 (C.F.: ) e C.F._3 CP_2
nata a [...] il [...] (C.F:
[...]
) sono affidati congiuntamente ad entrambi i C.F._4
genitori con collocazione prevalente presso la madre;
2) La casa familiare in comproprietà per la quota del 50% di ciascun coniuge e sita a NT IU LL (BL) in via
Coldiferro n. 14, e identificata al NCEU al foglio n.18, particella
702, categoria A/4, classe 3 e al foglio 18, particella C/2, classe 1,
viene assegnata alla signora , che vi abiterà con i figli Parte_1
minori, fino al raggiungimento della loro autosufficienza e che comunque, come sotto specificato, ne acquisirà l'intera proprietà;
3) il signor si impegna a donare alla moglie la sua Parte_2
quota di comproprietà pari al 50% di detto immobile sito in NT
IU LL (BL) in via Coldiferro n. 14, identificato al
NCEU al foglio n.18, particella 702, categoria A/4, classe 3 e al foglio 18, particella C/2, classe 1, unitamente al prato arboreo identificato al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 18,
3 particella 977, classe 4, entro e non oltre 2 mesi dalla comunicazione dell'avvenuta omologa;
4) la signora a seguito di detta donazione si Parte_1
impegna a far decadere nei confronti del marito ogni pretesa economica riguardante la perdita d'uso dell'autovettura di sua proprietà, Citroen C3, targata FK628RP, che il signor a Pt_2
causa di un incidente occorsogli nel 2023, ha reso a lei inservibile,
costringendola a concludere il finanziamento, nonostante l'intervenuta sua rottamazione;
5) la signora dalla mensilità di perfezionamento Parte_1
dell'intervenuta cessione in suo favore a titolo gratuito della quota di comproprietà del marito dell'alloggio coniugale in comproprietà,
sito NT IU LL (BL) in via Coldiferro n. 14 e al punto 3 identificato catastalmente, si impegnerà rinegoziare il mutuo cointestato, accollandosi il pagamento dell'intero l'importo della relativa rata;
6) il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di € 460,00 (€ 230,00 per ciascuno di essi),
somma che sarà versata alla moglie anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese, già a decorrere dal mese di gennaio, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat del costo della vita, (prima rivalutazione a partire dal 20 gennaio 2026).
7) il padre terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo il protocollo sulle spese straordinarie del
4 Tribunale di Belluno, letto ed illustrato alle parti dai sottoscritti legali;
8) I ricorrenti dichiarano di aver raggiunto un accordo circa la quantificazione degli arretrati di mantenimento dei figli minori che il padre si impegna a corrispondere nella somma concordata di
3000,00 euro complessivi, entro un mese dalla sottoscrizione del presente ricorso;
9) I coniugi, prendendo atto della tenera età dei figli, con riguardo all'esercizio di visita del genitore non collocatario così stabiliscono:
a) il padre potrà vedere i figli quando lo desidera, compatibilmente con i loro impegni scolastici e sportivi, e con gli impegni lavorativi della madre, accordandosi sempre preventivamente con lei;
b) considerata la tenera età dei minori, al termine di ogni giornata di visita il padre li farà sempre rientrare presso la loro residenza per il pernottamento. Ciò viene stabilito sino al compimento dei 10
anni del figlio più piccolo:
c) il trasporto dei minori in auto sarà sempre effettuato dalla madre e mai dal padre o da terzi, autorizzati dal medesimo;
10) I coniugi si rilasciano reciproco assenso per il rilascio dei passaporti o di altri documenti identificativi relativi ai minori validi per l'espatrio;
11) Le parti sono concordi nel non ritenere necessario ad oggi sottoscrivere un piano genitoriale, considerata la tenera età dei minori e l'accudimento prevalente materno, coadiuvato solo dalla nonna materna, oltre all'assenza ad oggi della necessità di
5 organizzare qualsiasi tipo di attività scolastiche e/o pomeridiane,
salvo la frequenza alla scuola materna. Pertanto in tale documento vi sarebbe solo la trasposizione delle condizioni di accudimento qui riportate.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di omologa all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 3/12/2025
Il presidente est.
ER GI
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