TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3821/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. RA PI Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa GI AR Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero r.g. 3821/2023 avente per oggetto lo scioglimento del matrimonio con allegazioni di violenza domestica, promossa da:
, C.F. cittadina rumena, nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Romania) in data 8 maggio 1986, residente in [...], elettivamente domiciliata in Tivoli (RM), via Inversata n. 25, presso lo studio dell'avvocata Viviana D'Amico, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
nei confronti di
C.F. cittadino rumeno, nata a [...] CP_1 C.F._2
(Romania) il 2 agosto 1977, residente in [...], vicolo Dell'Aia n. 2
CONVENUTO CONTUMACE
1 con l'intervento di
C.F. , con studio in Parte_2 CodiceFiscale_3
Tivoli, via Colsereno n. 56 – 00019 (RM), in qualità di curatrice speciale dei minori
, C.F. , nato a [...] il 18 Persona_1 C.F._4 marzo 2010 e , C.F. nato a [...] CP_2 C.F._5 il 18 ottobre 2017, entrambi residenti in [...]
CURATRICE SPECIALE DEI MINORI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2023, la sig.ra ha chiesto Parte_1 la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto in Dorohoi (Romania) il
31 agosto 2008 con il sig. , esponendo che dall'unione sono nati i CP_1 figli (il 18 marzo 2010) e (il 18 ottobre 2017), e precisando che Persona_1 CP_2
a far data dall'udienza di comparizione personale delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Tivoli (7 luglio 2021) nel procedimento di separazione personale, definito con decreto di omologazione n. 4927/2021, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
La ricorrente ha allegato di essere stata vittima di reiterati atti di violenza da parte del marito durante la convivenza coniugale.
Quanto alle condizioni della separazione, la ricorrente ha chiesto di disporre l'affidamento esclusivo dei figli alla madre e di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo la somma mensile di euro
250 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Parte ricorrente ha altresì chiesto di “Disporre che l'immobile in comproprietà sito in Romania -
Dorohoi, strada Costantin Dobrogeanu Gherea, attualmente libero, venga assegnato totalmente alla ricorrente, anche a titolo risarcitorio, che potrà disporne come vuole e potrà goderne dei frutti in modo esclusivo – valutando la possibilità che sia intestato ai minori, con conseguente donazione ai minori della quota del padre”.
Con decreto di fissazione dell'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., il giudice in precedenza assegnatario del fascicolo ha disposto “indagine socio familiare da demandarsi ai Servizi Sociali del Comune di residenza dei minori”.
2 All'udienza del 23 gennaio 2024 è comparsa la sola ricorrente e il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 30 gennaio 2024, il giudice delegato ha assunto i seguenti provvedimenti: “revoca l'ordinanza di rimessione al Collegio del 23.1.2024; - conferma provvisoriamente i provvedimenti emessi dal Tribunale per i minorenni di
Roma indicati in parte motiva;
- nomina curatore speciale della prole l'avv.
[...]
cui assegna per c ostituirsi termine sino al 26.3.2024; - sollecita i Parte_2
Servizi Sociali del Comune di Tivoli allo svolgimento dell'indagine socio familiare, già disposta con decreto di fissazione d'udienza del 12.10.2023, alle cui prescrizioni si fa qui rimando, nonché al deposito della relazione scritta come ivi previsto;
- rinvia la causa, per l'esame della relazione dei Servizi Sociali del
Comune di Tivoli e per i conseguenti incombenti, all'udienza del 11.6.2024, ore
10.45”.
In data 11 marzo 2024, è stata acquisita la relazione del servizio sociale del Comune di Tivoli.
In data 25 marzo 2024 si è costituita in giudizio la curatrice speciale dei minori chiedendo la “conferma dei provvedimenti provvisoriamente emessi dal Tribunale per i Minorenni di Roma con il decreto del 30.04.2021, depositato il 4.05.2021, nel giudizio R.G. n. 960/2021 VG” e “la conferma dell'attuale regolamento di contribuzione del padre al mantenimento dei figli minori così come stabilito dal
Tribunale di Tivoli nel verbale della separazione consensuale omologato in data
8.10.2021”.
Sentita la ricorrente e la curatrice speciale dei minori all'udienza dell'11 giugno
2024, il precedente giudice delegato ha emesso il seguente provvedimento
“considerato che non risultano trasmessi, alla stregua di quanto emerge dagli atti di causa, gli atti di cui al procedimento n. 960/2021 VG istaurato dinnanzi al
Tribunale per i minorenni di Roma che ha emesso ordinanza di incompetenza in data
21.1.2024, ne sollecita la trasmissione a questa Autorità giudiziaria;
rinvia per la verifica dell'acquisizione dei suddetti atti e per i conseguenti incombenti all'udienza del 7.2.2025 ore 9.30”.
Acquisiti gli atti del procedimento definito davanti al Tribunale dei Minorenni di
Roma, gli atti del procedimento penale pendente nei confronti del convenuto, sentite nuovamente parte ricorrente e la curatrice speciale dei minori all'udienza del 7 febbraio 2025, con ordinanza del 29 marzo 2025, il precedente giudice delegato ha
3 Part disposto “che la del Distretto Sanitario competente per territorio effettui, a sostegno del minore nato in data [...], una valutazione CP_2 psicodiagnostica, e predisponga, se del caso, un percorso di sostegno psicologico per lo stesso” e ha fissato l'udienza per la rimessione della causa al Collegio assegnando i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
All'udienza del 5 novembre 2025, la giudice delegata ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
2. Deve, in primo luogo, essere dichiarata la contumacia di CP_1 ritualmente convenuto in giudizio e non costituitosi.
3. Sussiste la giurisdizione del Tribunale adito, in applicazione dell'articolo 3 del
Regolamento Ue n. 1111/2019, che prevede tra i vari criteri per individuare il foro competente, quello del territorio in cui si trova la residenza abituale dei coniugi.
Osserva il Collegio che la giurisdizione italiana non è esclusa dalla circostanza che il matrimonio celebrato all'estero non sia stato trascritto nei registri italiani dello stato civile. Nella specie, il matrimonio celebrato dai ricorrenti è pienamente va lido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dal certificato di matrimonio prodotto in giudizio (doc. n. 1 all. al ricorso) e la mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostr o ordinamento, in quanto, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro Paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il rispetto delle relazioni internazion ali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri di stato civile (Corte di Appello
Genova 23 dicembre 1999, Tribunale di Milano Sez. IX 5 settembre 2011; Tribunale
Cuneo, 19 febbraio 2018, n. 116).
Le parti sono entrambe residenti in territorio italiano (v. certificati di residenza allegati al ricorso introduttivo) e pertanto sussiste la competenza giurisdizionale dell'intestato Tribunale.
3.1. Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minorenne, comprendente l'affidamento e la regolamentazione del diritto di visita, sussiste la giurisdizione italiana in applicazione dell'art. 7 del citato Regolamento
Ue n. 1111/2019 a mente del quale “le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un
4 minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”.
Sussiste altresì la giurisdizione italiana quanto alla regolamentazione delle condizioni di mantenimento dei minori, ai sensi dell'art. 3, lett. d) del Regolamento
CE n. 4 del 2009, a mente del quale “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti”.
Come risulta dalla documentazione allegata al ricorso (certificato di residenza allegato al ricorso), i figli minori delle parti risiedono in Italia;
sussiste pertanto la competenza giurisdizionale del tribunale adito anche in relazione a tali condizioni di divorzio.
4. Quanto alla legge applicabile alla domanda di divorzio, poiché il ricorso introduttivo è stato depositato in data 11 ottobre 2023, è applicabile il regolamento
(UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012, il cui art. 5 par. 1 stabilisce che “i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro”.
Nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso entrambe le parti risultavano residenti in Italia e pertanto, tenuto conto della scelta espressa dalle parti, deve essere applicata la legge italiana.
4.1. In ragione della residenza abituale dei minori in Italia, la legge applicabile alle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli delle parti è quella italiana, in virtù dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge 18 giugno 2015 n. 101 con riferimento alle questioni relative all'affidamento dei minori e in virtù dell'art. 15 del Reg. CE n. 4/ 2009 per ciò che concerne il mantenimento di costoro.
5 5. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e, in particolare, delle condotte di violenza domestica poste in essere dal marito ai danni della ricorrente.
6. Deve essere confermato l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, in quanto ciò risponde all'interesse dei minori.
Rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c., costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti contrario all'interesse del minore, ai sensi dell'art. 337-quater c.c. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con provvedimento motivato nei casi in cui l'applicazione dell'affidamento condiviso risulti “pregiudizievole per
l'interesse del minore”.
Occorre poi considerare che ai sensi dell'art. 31 della Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con legge n. 77 del 2013, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione. Tale disposizione stabilisce inoltre che devono essere adottate misure necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini. Alla luce della citata disposizione, ai fini dell'assunzione di decisioni in punto di affidamento dei minori, non può non riconoscersi rilevanza alle condotte violente poste in essere da un genitore ai danni dell'altro.
Nel caso di specie, sussistono concreti elementi che consentono di ritenere che il convenuto si sia reso responsabile di gravi condotte lesive dell'integrità psicofisica della moglie e dei figli.
Le specifiche allegazioni della ricorrente hanno trovato riscontro probatorio nella documentazione prodotta.
Dalla cartella di Pronto soccorso del 17 aprile 2021 (doc. n. 12 fasc. ricorrente), risulta che la ricorrente: al momento dell'accesso riferiva “aggressione da parte di persona nota, trauma contusivo emivolto sx, padiglione auricolare sx, collo lato sx
6 subauricolare (…) traumatismo dorso mano sx e dx, gomito sx e dx e regione scapolare” e, in particolare riferiva di essere stata aggredita alla presenza dei figli minori dal marito che, dopo averla “violentemente colpita sul letto a livello del volto ed altre parti della nuca”, l'ha “afferrata con violenza per i capelli e trascinata per terra per la stanza e presa a calci a livello di schiena e natiche”; è stata dimessa con diagnosi “traumi multipli da aggressione da parte di persona nota” con prognosi di “gg. lav. 14 – gg. . CP_3
La sig.ra vicina di casa delle parti - sentita a sommarie Testimone_1 informazioni dalla polizia giudiziaria intervenuta presso l'abitazione coniugale in data 16 aprile 2021 - ha dichiarato di aver “sentito delle forti urla associate a richiesta d'aiuto provenire dall'abitazione ubicata sotto la sua”. Nella medesima occasione, il convenuto ha ammesso alle forze dell'ordine di aver avuto “una animata discussione con la moglie (…) davanti ai propri figli minori” durante la quale “Lui l'aveva picchiata con due o tre schiaffi”.
La sig.ra sentita nel corso delle indagini preliminari a carico del convenuto, Tes_1 ha altresì dichiarato che la ricorrente le aveva confidato di essere stata costretta dal marito a subire un rapporto sessuale (cfr. doc. n. 11 fasc. ricorrenti).
Occorre poi considerare che, ascoltato dalla curatrice speciale, il minore
[...]
“Ha raccontato di aver assistito ad un episodio di violenza del padre nei Per_1 confronti della madre, in particolare una sera lui stava in camera a guardare la TV, ha sentito la madre piangere ed urlare, accorso per vedere cosa stava succedendo, ha visto il padre picchiare la madre, mentre era sul letto e piangeva. Lui è CP_2 rimasto immobile “in stato di shock”” (cfr. comparsa di costituzione della curatrice speciale dei minori).
Per tali fatti, il convenuto è stato rinviato a giudizio davanti al Tribunale di Tivoli per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della moglie, anche alla presenza dei figli minori (cfr. produzioni documentali del Pubblico Ministero).
Sulla base di tali elementi complessivamente considerati, risulta provato che il convenuto ha commesso atti di violenza domestica nei confronti della moglie, anche alla presenza dei figli minori. Deve quindi ritenersi provata la grave violazione da parte del convenuto degli obblighi genitoriali, consistita nell'aver posto in essere condotte violente in danno della moglie e dei figli minori, nella forma della violenza assistita da considerare già violenza diretta in danno della prole.
7 Va altresì considerato che, dopo aver inizialmente manifestato la disponibilità ad incontrare i figli in spazio neutro, nel mese di settembre 2024, il convenuto ha disdetto il primo appuntamento fissato per l'avvio degli incontri protetti e ha dichiarato “che non sarà disponibile ad effettuare in questo periodo gli incontri per problemi di lavoro” precisando di essersi trasferito temporaneamente a Rimini per lavoro (cfr. relazione del servizio sociale del Comune di Tivoli del 22 ottobre 2024).
In assenza di prova contraria, deve ritenersi che il padre non abbia contattato i servizi sociali per fissare un nuovo incontro. Tale condotta denota con evidenza il disinteresse del padre per il benessere e le condizioni psicofisiche dei figli.
La gravità delle condotte poste in essere dal padre ai danni della madre e dei figli minori e l'incapacità del convenuto di riflettere criticamente sui propri agiti e di assumere la responsabilità dei propri comportamenti sono sintomatici della sua persistente idoneità genitoriale.
Risultano quindi sussistenti i presupposti per confermare un affidamento esclusivo dei minori alla madre, a carico della quale non è emerso alcun elemento di inidoneità genitoriale e che si è dimostrata invece capace di sostenere ed accudire adeguatamente i figli.
La madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti ai minori, adottando anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio, con totale esclusione da tali scelte del padre.
La sig.ra potrà determinare unilateralmente, anche senza il consenso del CP_1 padre, la residenza abituale dei figli.
6.1. Il Collegio prende invece atto dell'espressa rinuncia alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata dalla ricorrente (cfr. verbale dell'udienza del 5 novembre 2025) al cui accoglimento la curatrice speciale dei minori si era opposta, osservando – condivisibilmente - che “non si ravvisa la necessità di un provvedimento ablativo poiché l'interesse dei minori risulta adeguatamente tutelato attraverso la richiesta di affidamento esclusivo rafforzato alla madre e alla richiesta di attribuzione al Servizio Sociale di funzioni di monitoraggio e vigilanza delle relazioni familiari e delle condizioni di vita dei minori. La decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale si risolverebbe in una misura priva di utilità oltre che controproducente rispetto ad una eventuale futura ripresa del rapporto tra il padre e i minori” (cfr. pag. n. 10 comparsa conclusionale curatrice speciale).
8 6.2. Nulla deve disporsi circa la casa coniugale, posto che la ricorrente vive già da tempo altrove con i propri figli.
7. Il comportamento assunto nel corso del procedimento dal convenuto - che ha mostrato aperto disinteresse nei confronti dei figli e che non ha mai partecipato agli incontri protetti organizzati dai servizi sociali con il figlio minore (il maggiore dei due aveva manifestato la propria indisponibilità ad incontrare il padre) - impone la formale sospensione degli incontri padre -figli, anche in forma protetta.
La prova delle condotte violente poste in essere dal padre in danno della moglie e dei figli durante la convivenza coniugale e il disinteresse mostrato dal padre per i bisogni dei minori anche nel corso di questo giudizio, sono elementi sufficienti per far ritenere che non possano essere riattivati gli incontri protetti padre -figli in assenza di idonei percorsi di sostegno individuale del resistente finalizzati a colmare le lacune genitoriali evidenziate nel corso del giudizio.
In presenza dei necessari presupposti, come sopra descritti, il padre potrà formulare domanda di modifica delle condizioni di divorzio chiedendo l'organizzazione di tali incontri, la cui concreta attivazione postulerà, ad ogni modo, l'accertamento delle condizioni psicofisiche dei minori e, quindi, la valutazione della conformità all'interesse di costoro della istaurazione di un rapporto con il padre.
8. Il Collegio prende atto della rinuncia formalizzata in questo giudizio dalla ricorrente alla domanda, inizialmente proposta, di assegnazione in proprio favore della casa sita in Romania, di cui entrambi i coniugi sono comproprietari (cfr. verbale dell'udienza del 5 novembre 2025).
9. Quanto alla domanda di condanna del convenuto a corrispondere un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, va considerato che, ai sensi dell'art. 316-bis c.c., entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
L'art. 337-ter c.c. stabilisce poi che, nel determinare l'assegno periodico, il giudice deve considerare le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Per ciò che concerne le condizioni economiche e reddituali delle parti, dagli atti di causa risulta quanto segue.
9 La ricorrente: ha dichiarato di svolgere “lavori di pulizia occasionali e saltuari che le consentono di percepire un reddito pari ad € 500,00 circa mensili, ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato (doc. n. 21). Percepisce l'indennità di frequenza per i figlio per un importo annuale di € 3.000,00 circa” (cfr. pag. 11 Persona_1 ricorso); percepisce l'intero importo dell'assegno unico universale spettante per i figli;
corrisponde un canone di locazione mensile dell'importo di euro 500 (doc. n.
24 all. ricorso).
Non sono invece note le condizioni economiche e reddituali del convenuto che, secondo quanto da costui dichiarato ai servizi sociali, lo scorso anno prestava attività lavorativa in Emilia-Romagna.
Considerate le condizioni economiche e reddituali delle parti, tenuto conto che l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento della prole sussiste anche se costui è privo di occupazione lavorativa, considerate le presumibili esigenze dei figli minori, rapportate alla loro età ed al tenore di vita della famiglia, considerato altresì che attualmente la madre è integralmente onerata della cura e dell'accudimento dei figli, tenuto conto della sicura capacità lavorativa del resistente, il Collegio ritiene congruo confermare nella misura di euro 500 mensili l'importo dell'assegno perequativo dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento dei due figli.
10. In accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, appare equo prevedere che i genitori provvedano in pari quota al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli.
11. Per quanto riguarda il rapporto processuale tra la ricorrente e il convenuto, le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'Erario come in dispositivo, utilizzando i parametri previsti dal Decreto del Ministero della giustizia n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore indeterminabile e della complessità minima della controversia, considerato il mancato svolgimento di attività istruttoria, utilizzando i parametri di cui al Decreto del Mi nistero della giustizia n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M.
147 del 2022 (parametri minimi per la fase trattazione e istruttoria, parametri medi per le altre fasi)
Anche le spese legali per l'attività svolta dalla curatrice speciale (difesosi in proprio), liquidate in dispositivo in favore dell'Erario, devono essere poste a carico del convenuto in applicazione del principio della soccombenza, in quanto la nomina
10 della curatrice si è resa necessaria a causa delle condotte disfunzionali del sig.
Tali spese sono liquidate con i medesimi criteri di quelli applicati per la CP_1 determinazione delle spese di lite per l'attività difensiva svolta in favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri e Parte_1
in Dorohoi (Romania) il 31 agosto 2008; CP_1
b) affida i figli minori nato il [...]) e Persona_1 CP_2
(nato il [...]) alla madre, sig.ra , con esercizio esclusivo Parte_1 della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, nonché per le questioni di maggior interesse per i minori riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, la residenza abituale, l'espatrio, da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, anche senza il consenso del padre;
c) dispone che i minori risiedano abitualmente presso l'abitazione materna;
d) sospende le frequentazioni tra padre e i figli minori;
e) determina in 500 euro il contributo mensile dovuto dal sig. per il CP_1 mantenimento dei figli minori (euro 250 in favore di ciascun figlio), da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 25 di ciascun mese, con Parte_1 decorrenza dal mese di ottobre 2023 (in ragione della data della domanda), e successivo adeguam ento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
f) dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, come individuate e secondo le modalità previste dal
Protocollo famiglia concluso tra il Tribunale di Tivoli e il Consiglio degli Avvocati di Tivoli nel 2018;
g) condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese di CP_1 giudizio per la difesa della ricorrente, che si liquidano in euro 6.713 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
11 h) condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese di CP_1 giudizio per la difesa della curatrice speciale dei minori, che si liquidano in euro
6.713 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
GI AR RA PI
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. RA PI Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa GI AR Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero r.g. 3821/2023 avente per oggetto lo scioglimento del matrimonio con allegazioni di violenza domestica, promossa da:
, C.F. cittadina rumena, nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Romania) in data 8 maggio 1986, residente in [...], elettivamente domiciliata in Tivoli (RM), via Inversata n. 25, presso lo studio dell'avvocata Viviana D'Amico, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
nei confronti di
C.F. cittadino rumeno, nata a [...] CP_1 C.F._2
(Romania) il 2 agosto 1977, residente in [...], vicolo Dell'Aia n. 2
CONVENUTO CONTUMACE
1 con l'intervento di
C.F. , con studio in Parte_2 CodiceFiscale_3
Tivoli, via Colsereno n. 56 – 00019 (RM), in qualità di curatrice speciale dei minori
, C.F. , nato a [...] il 18 Persona_1 C.F._4 marzo 2010 e , C.F. nato a [...] CP_2 C.F._5 il 18 ottobre 2017, entrambi residenti in [...]
CURATRICE SPECIALE DEI MINORI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2023, la sig.ra ha chiesto Parte_1 la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto in Dorohoi (Romania) il
31 agosto 2008 con il sig. , esponendo che dall'unione sono nati i CP_1 figli (il 18 marzo 2010) e (il 18 ottobre 2017), e precisando che Persona_1 CP_2
a far data dall'udienza di comparizione personale delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Tivoli (7 luglio 2021) nel procedimento di separazione personale, definito con decreto di omologazione n. 4927/2021, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
La ricorrente ha allegato di essere stata vittima di reiterati atti di violenza da parte del marito durante la convivenza coniugale.
Quanto alle condizioni della separazione, la ricorrente ha chiesto di disporre l'affidamento esclusivo dei figli alla madre e di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo la somma mensile di euro
250 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Parte ricorrente ha altresì chiesto di “Disporre che l'immobile in comproprietà sito in Romania -
Dorohoi, strada Costantin Dobrogeanu Gherea, attualmente libero, venga assegnato totalmente alla ricorrente, anche a titolo risarcitorio, che potrà disporne come vuole e potrà goderne dei frutti in modo esclusivo – valutando la possibilità che sia intestato ai minori, con conseguente donazione ai minori della quota del padre”.
Con decreto di fissazione dell'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., il giudice in precedenza assegnatario del fascicolo ha disposto “indagine socio familiare da demandarsi ai Servizi Sociali del Comune di residenza dei minori”.
2 All'udienza del 23 gennaio 2024 è comparsa la sola ricorrente e il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 30 gennaio 2024, il giudice delegato ha assunto i seguenti provvedimenti: “revoca l'ordinanza di rimessione al Collegio del 23.1.2024; - conferma provvisoriamente i provvedimenti emessi dal Tribunale per i minorenni di
Roma indicati in parte motiva;
- nomina curatore speciale della prole l'avv.
[...]
cui assegna per c ostituirsi termine sino al 26.3.2024; - sollecita i Parte_2
Servizi Sociali del Comune di Tivoli allo svolgimento dell'indagine socio familiare, già disposta con decreto di fissazione d'udienza del 12.10.2023, alle cui prescrizioni si fa qui rimando, nonché al deposito della relazione scritta come ivi previsto;
- rinvia la causa, per l'esame della relazione dei Servizi Sociali del
Comune di Tivoli e per i conseguenti incombenti, all'udienza del 11.6.2024, ore
10.45”.
In data 11 marzo 2024, è stata acquisita la relazione del servizio sociale del Comune di Tivoli.
In data 25 marzo 2024 si è costituita in giudizio la curatrice speciale dei minori chiedendo la “conferma dei provvedimenti provvisoriamente emessi dal Tribunale per i Minorenni di Roma con il decreto del 30.04.2021, depositato il 4.05.2021, nel giudizio R.G. n. 960/2021 VG” e “la conferma dell'attuale regolamento di contribuzione del padre al mantenimento dei figli minori così come stabilito dal
Tribunale di Tivoli nel verbale della separazione consensuale omologato in data
8.10.2021”.
Sentita la ricorrente e la curatrice speciale dei minori all'udienza dell'11 giugno
2024, il precedente giudice delegato ha emesso il seguente provvedimento
“considerato che non risultano trasmessi, alla stregua di quanto emerge dagli atti di causa, gli atti di cui al procedimento n. 960/2021 VG istaurato dinnanzi al
Tribunale per i minorenni di Roma che ha emesso ordinanza di incompetenza in data
21.1.2024, ne sollecita la trasmissione a questa Autorità giudiziaria;
rinvia per la verifica dell'acquisizione dei suddetti atti e per i conseguenti incombenti all'udienza del 7.2.2025 ore 9.30”.
Acquisiti gli atti del procedimento definito davanti al Tribunale dei Minorenni di
Roma, gli atti del procedimento penale pendente nei confronti del convenuto, sentite nuovamente parte ricorrente e la curatrice speciale dei minori all'udienza del 7 febbraio 2025, con ordinanza del 29 marzo 2025, il precedente giudice delegato ha
3 Part disposto “che la del Distretto Sanitario competente per territorio effettui, a sostegno del minore nato in data [...], una valutazione CP_2 psicodiagnostica, e predisponga, se del caso, un percorso di sostegno psicologico per lo stesso” e ha fissato l'udienza per la rimessione della causa al Collegio assegnando i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
All'udienza del 5 novembre 2025, la giudice delegata ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
2. Deve, in primo luogo, essere dichiarata la contumacia di CP_1 ritualmente convenuto in giudizio e non costituitosi.
3. Sussiste la giurisdizione del Tribunale adito, in applicazione dell'articolo 3 del
Regolamento Ue n. 1111/2019, che prevede tra i vari criteri per individuare il foro competente, quello del territorio in cui si trova la residenza abituale dei coniugi.
Osserva il Collegio che la giurisdizione italiana non è esclusa dalla circostanza che il matrimonio celebrato all'estero non sia stato trascritto nei registri italiani dello stato civile. Nella specie, il matrimonio celebrato dai ricorrenti è pienamente va lido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dal certificato di matrimonio prodotto in giudizio (doc. n. 1 all. al ricorso) e la mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostr o ordinamento, in quanto, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro Paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il rispetto delle relazioni internazion ali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri di stato civile (Corte di Appello
Genova 23 dicembre 1999, Tribunale di Milano Sez. IX 5 settembre 2011; Tribunale
Cuneo, 19 febbraio 2018, n. 116).
Le parti sono entrambe residenti in territorio italiano (v. certificati di residenza allegati al ricorso introduttivo) e pertanto sussiste la competenza giurisdizionale dell'intestato Tribunale.
3.1. Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minorenne, comprendente l'affidamento e la regolamentazione del diritto di visita, sussiste la giurisdizione italiana in applicazione dell'art. 7 del citato Regolamento
Ue n. 1111/2019 a mente del quale “le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un
4 minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”.
Sussiste altresì la giurisdizione italiana quanto alla regolamentazione delle condizioni di mantenimento dei minori, ai sensi dell'art. 3, lett. d) del Regolamento
CE n. 4 del 2009, a mente del quale “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti”.
Come risulta dalla documentazione allegata al ricorso (certificato di residenza allegato al ricorso), i figli minori delle parti risiedono in Italia;
sussiste pertanto la competenza giurisdizionale del tribunale adito anche in relazione a tali condizioni di divorzio.
4. Quanto alla legge applicabile alla domanda di divorzio, poiché il ricorso introduttivo è stato depositato in data 11 ottobre 2023, è applicabile il regolamento
(UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012, il cui art. 5 par. 1 stabilisce che “i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro”.
Nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso entrambe le parti risultavano residenti in Italia e pertanto, tenuto conto della scelta espressa dalle parti, deve essere applicata la legge italiana.
4.1. In ragione della residenza abituale dei minori in Italia, la legge applicabile alle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli delle parti è quella italiana, in virtù dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge 18 giugno 2015 n. 101 con riferimento alle questioni relative all'affidamento dei minori e in virtù dell'art. 15 del Reg. CE n. 4/ 2009 per ciò che concerne il mantenimento di costoro.
5 5. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e, in particolare, delle condotte di violenza domestica poste in essere dal marito ai danni della ricorrente.
6. Deve essere confermato l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, in quanto ciò risponde all'interesse dei minori.
Rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c., costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti contrario all'interesse del minore, ai sensi dell'art. 337-quater c.c. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con provvedimento motivato nei casi in cui l'applicazione dell'affidamento condiviso risulti “pregiudizievole per
l'interesse del minore”.
Occorre poi considerare che ai sensi dell'art. 31 della Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con legge n. 77 del 2013, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione. Tale disposizione stabilisce inoltre che devono essere adottate misure necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini. Alla luce della citata disposizione, ai fini dell'assunzione di decisioni in punto di affidamento dei minori, non può non riconoscersi rilevanza alle condotte violente poste in essere da un genitore ai danni dell'altro.
Nel caso di specie, sussistono concreti elementi che consentono di ritenere che il convenuto si sia reso responsabile di gravi condotte lesive dell'integrità psicofisica della moglie e dei figli.
Le specifiche allegazioni della ricorrente hanno trovato riscontro probatorio nella documentazione prodotta.
Dalla cartella di Pronto soccorso del 17 aprile 2021 (doc. n. 12 fasc. ricorrente), risulta che la ricorrente: al momento dell'accesso riferiva “aggressione da parte di persona nota, trauma contusivo emivolto sx, padiglione auricolare sx, collo lato sx
6 subauricolare (…) traumatismo dorso mano sx e dx, gomito sx e dx e regione scapolare” e, in particolare riferiva di essere stata aggredita alla presenza dei figli minori dal marito che, dopo averla “violentemente colpita sul letto a livello del volto ed altre parti della nuca”, l'ha “afferrata con violenza per i capelli e trascinata per terra per la stanza e presa a calci a livello di schiena e natiche”; è stata dimessa con diagnosi “traumi multipli da aggressione da parte di persona nota” con prognosi di “gg. lav. 14 – gg. . CP_3
La sig.ra vicina di casa delle parti - sentita a sommarie Testimone_1 informazioni dalla polizia giudiziaria intervenuta presso l'abitazione coniugale in data 16 aprile 2021 - ha dichiarato di aver “sentito delle forti urla associate a richiesta d'aiuto provenire dall'abitazione ubicata sotto la sua”. Nella medesima occasione, il convenuto ha ammesso alle forze dell'ordine di aver avuto “una animata discussione con la moglie (…) davanti ai propri figli minori” durante la quale “Lui l'aveva picchiata con due o tre schiaffi”.
La sig.ra sentita nel corso delle indagini preliminari a carico del convenuto, Tes_1 ha altresì dichiarato che la ricorrente le aveva confidato di essere stata costretta dal marito a subire un rapporto sessuale (cfr. doc. n. 11 fasc. ricorrenti).
Occorre poi considerare che, ascoltato dalla curatrice speciale, il minore
[...]
“Ha raccontato di aver assistito ad un episodio di violenza del padre nei Per_1 confronti della madre, in particolare una sera lui stava in camera a guardare la TV, ha sentito la madre piangere ed urlare, accorso per vedere cosa stava succedendo, ha visto il padre picchiare la madre, mentre era sul letto e piangeva. Lui è CP_2 rimasto immobile “in stato di shock”” (cfr. comparsa di costituzione della curatrice speciale dei minori).
Per tali fatti, il convenuto è stato rinviato a giudizio davanti al Tribunale di Tivoli per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della moglie, anche alla presenza dei figli minori (cfr. produzioni documentali del Pubblico Ministero).
Sulla base di tali elementi complessivamente considerati, risulta provato che il convenuto ha commesso atti di violenza domestica nei confronti della moglie, anche alla presenza dei figli minori. Deve quindi ritenersi provata la grave violazione da parte del convenuto degli obblighi genitoriali, consistita nell'aver posto in essere condotte violente in danno della moglie e dei figli minori, nella forma della violenza assistita da considerare già violenza diretta in danno della prole.
7 Va altresì considerato che, dopo aver inizialmente manifestato la disponibilità ad incontrare i figli in spazio neutro, nel mese di settembre 2024, il convenuto ha disdetto il primo appuntamento fissato per l'avvio degli incontri protetti e ha dichiarato “che non sarà disponibile ad effettuare in questo periodo gli incontri per problemi di lavoro” precisando di essersi trasferito temporaneamente a Rimini per lavoro (cfr. relazione del servizio sociale del Comune di Tivoli del 22 ottobre 2024).
In assenza di prova contraria, deve ritenersi che il padre non abbia contattato i servizi sociali per fissare un nuovo incontro. Tale condotta denota con evidenza il disinteresse del padre per il benessere e le condizioni psicofisiche dei figli.
La gravità delle condotte poste in essere dal padre ai danni della madre e dei figli minori e l'incapacità del convenuto di riflettere criticamente sui propri agiti e di assumere la responsabilità dei propri comportamenti sono sintomatici della sua persistente idoneità genitoriale.
Risultano quindi sussistenti i presupposti per confermare un affidamento esclusivo dei minori alla madre, a carico della quale non è emerso alcun elemento di inidoneità genitoriale e che si è dimostrata invece capace di sostenere ed accudire adeguatamente i figli.
La madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti ai minori, adottando anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio, con totale esclusione da tali scelte del padre.
La sig.ra potrà determinare unilateralmente, anche senza il consenso del CP_1 padre, la residenza abituale dei figli.
6.1. Il Collegio prende invece atto dell'espressa rinuncia alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata dalla ricorrente (cfr. verbale dell'udienza del 5 novembre 2025) al cui accoglimento la curatrice speciale dei minori si era opposta, osservando – condivisibilmente - che “non si ravvisa la necessità di un provvedimento ablativo poiché l'interesse dei minori risulta adeguatamente tutelato attraverso la richiesta di affidamento esclusivo rafforzato alla madre e alla richiesta di attribuzione al Servizio Sociale di funzioni di monitoraggio e vigilanza delle relazioni familiari e delle condizioni di vita dei minori. La decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale si risolverebbe in una misura priva di utilità oltre che controproducente rispetto ad una eventuale futura ripresa del rapporto tra il padre e i minori” (cfr. pag. n. 10 comparsa conclusionale curatrice speciale).
8 6.2. Nulla deve disporsi circa la casa coniugale, posto che la ricorrente vive già da tempo altrove con i propri figli.
7. Il comportamento assunto nel corso del procedimento dal convenuto - che ha mostrato aperto disinteresse nei confronti dei figli e che non ha mai partecipato agli incontri protetti organizzati dai servizi sociali con il figlio minore (il maggiore dei due aveva manifestato la propria indisponibilità ad incontrare il padre) - impone la formale sospensione degli incontri padre -figli, anche in forma protetta.
La prova delle condotte violente poste in essere dal padre in danno della moglie e dei figli durante la convivenza coniugale e il disinteresse mostrato dal padre per i bisogni dei minori anche nel corso di questo giudizio, sono elementi sufficienti per far ritenere che non possano essere riattivati gli incontri protetti padre -figli in assenza di idonei percorsi di sostegno individuale del resistente finalizzati a colmare le lacune genitoriali evidenziate nel corso del giudizio.
In presenza dei necessari presupposti, come sopra descritti, il padre potrà formulare domanda di modifica delle condizioni di divorzio chiedendo l'organizzazione di tali incontri, la cui concreta attivazione postulerà, ad ogni modo, l'accertamento delle condizioni psicofisiche dei minori e, quindi, la valutazione della conformità all'interesse di costoro della istaurazione di un rapporto con il padre.
8. Il Collegio prende atto della rinuncia formalizzata in questo giudizio dalla ricorrente alla domanda, inizialmente proposta, di assegnazione in proprio favore della casa sita in Romania, di cui entrambi i coniugi sono comproprietari (cfr. verbale dell'udienza del 5 novembre 2025).
9. Quanto alla domanda di condanna del convenuto a corrispondere un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, va considerato che, ai sensi dell'art. 316-bis c.c., entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
L'art. 337-ter c.c. stabilisce poi che, nel determinare l'assegno periodico, il giudice deve considerare le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Per ciò che concerne le condizioni economiche e reddituali delle parti, dagli atti di causa risulta quanto segue.
9 La ricorrente: ha dichiarato di svolgere “lavori di pulizia occasionali e saltuari che le consentono di percepire un reddito pari ad € 500,00 circa mensili, ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato (doc. n. 21). Percepisce l'indennità di frequenza per i figlio per un importo annuale di € 3.000,00 circa” (cfr. pag. 11 Persona_1 ricorso); percepisce l'intero importo dell'assegno unico universale spettante per i figli;
corrisponde un canone di locazione mensile dell'importo di euro 500 (doc. n.
24 all. ricorso).
Non sono invece note le condizioni economiche e reddituali del convenuto che, secondo quanto da costui dichiarato ai servizi sociali, lo scorso anno prestava attività lavorativa in Emilia-Romagna.
Considerate le condizioni economiche e reddituali delle parti, tenuto conto che l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento della prole sussiste anche se costui è privo di occupazione lavorativa, considerate le presumibili esigenze dei figli minori, rapportate alla loro età ed al tenore di vita della famiglia, considerato altresì che attualmente la madre è integralmente onerata della cura e dell'accudimento dei figli, tenuto conto della sicura capacità lavorativa del resistente, il Collegio ritiene congruo confermare nella misura di euro 500 mensili l'importo dell'assegno perequativo dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento dei due figli.
10. In accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, appare equo prevedere che i genitori provvedano in pari quota al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli.
11. Per quanto riguarda il rapporto processuale tra la ricorrente e il convenuto, le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'Erario come in dispositivo, utilizzando i parametri previsti dal Decreto del Ministero della giustizia n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore indeterminabile e della complessità minima della controversia, considerato il mancato svolgimento di attività istruttoria, utilizzando i parametri di cui al Decreto del Mi nistero della giustizia n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M.
147 del 2022 (parametri minimi per la fase trattazione e istruttoria, parametri medi per le altre fasi)
Anche le spese legali per l'attività svolta dalla curatrice speciale (difesosi in proprio), liquidate in dispositivo in favore dell'Erario, devono essere poste a carico del convenuto in applicazione del principio della soccombenza, in quanto la nomina
10 della curatrice si è resa necessaria a causa delle condotte disfunzionali del sig.
Tali spese sono liquidate con i medesimi criteri di quelli applicati per la CP_1 determinazione delle spese di lite per l'attività difensiva svolta in favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri e Parte_1
in Dorohoi (Romania) il 31 agosto 2008; CP_1
b) affida i figli minori nato il [...]) e Persona_1 CP_2
(nato il [...]) alla madre, sig.ra , con esercizio esclusivo Parte_1 della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, nonché per le questioni di maggior interesse per i minori riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, la residenza abituale, l'espatrio, da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, anche senza il consenso del padre;
c) dispone che i minori risiedano abitualmente presso l'abitazione materna;
d) sospende le frequentazioni tra padre e i figli minori;
e) determina in 500 euro il contributo mensile dovuto dal sig. per il CP_1 mantenimento dei figli minori (euro 250 in favore di ciascun figlio), da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 25 di ciascun mese, con Parte_1 decorrenza dal mese di ottobre 2023 (in ragione della data della domanda), e successivo adeguam ento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
f) dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, come individuate e secondo le modalità previste dal
Protocollo famiglia concluso tra il Tribunale di Tivoli e il Consiglio degli Avvocati di Tivoli nel 2018;
g) condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese di CP_1 giudizio per la difesa della ricorrente, che si liquidano in euro 6.713 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
11 h) condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese di CP_1 giudizio per la difesa della curatrice speciale dei minori, che si liquidano in euro
6.713 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
GI AR RA PI
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.
12