Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/01/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N °
Reg. Sent. Lav.
Cron.
N ° Reg. Gen. Lav.
F.A.
Addì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma TRIBUNALE DI PALERMO esecutiva all'Avv.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona del Giudice Dr. BI IV, nella causa civile iscritta al n° Per
9794 R.G.A. 2024, promossa
DA
'rappresentato e difeso dall'Avv. Flavia Parte 1
Maria CARADONNA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questa, in PALERMO, Via Enrico Il Cancelliere
ALBANESE 100;
Ricorrente
CONTRO
CP 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59
Resistente
OGGETTO: ASSEGNO DI INCLUSIONE.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
18/12/2024, ha pronunciato SENTENZA avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite.
per i mesi da Gennaio ad Aprile 2024, nella misura calcolata secondo i criteri di cui agli artt. 2 e
3 del D.L. 4/05/2023 n° 48, conv. in L. 3/07/2023 n° 85 e succ. mod.
Condannal CP_1_alla relativa corresponsione, con gli accessori come per legge.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di lite e pone a carico dell'Erario le spese ed i compensi di difesa del Pt 1 ammesso al patrocinio a spese dello Stato, liquidati come da separato decreto.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/06/2024, Parte 1 adi questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, e premesso di aver presentato in data
19/12/2023 domanda per ottenere l'assegno di inclusione, nella qualità di soggetto fragile, giusta certificato rilasciato dall'A.S.P. di Palermo in pari data, lamentò che la pratica fosse stata sospesa per accertare il suo stato di fragilità e che dopo la fissazione di una serie di appuntamenti dal
5/02/2024 al 20/03/2024 per definire il procedimento, la domanda era stata respinta per scadenza del certificato medico, sul presupposto erroneo che l'indicazione del 19/12/2023 si riferisse alla data di scadenza, anzicchè a quella del rilascio.
Rilevava di aver presentato diversi solleciti e richieste di riesame e che solo dal mese Maggio 2024
l'assegno era stato corrisposto, lasciando tuttavia scoperti i mesi da Gennaio ad Aprile 2024.
Chiese, pertanto, il riconoscimento del proprio diritto all'assegno di inclusione per i mesi di
Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile 2024 e la condanna dell CP_1 alla relativa corresponsione nella misura complessiva di Euro 3.120,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché la declaratoria del diritto al risarcimento danni da perdita di chance.
L CP 1 ritualmente costituitosi, eccepiva la mancanza di prova dei requisiti richiesti e chiedeva il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 18/12/2024,
sulle conclusioni delle parti di cui alle rispettive difese, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato, nei sensi e nei limiti di cui alle seguenti considerazioni. Va premesso che l' CP 1 non ha contestato l'affermazione resa dal ricorrente di aver ricevuto l'assegno per i mesi di Maggio e di Giugno 2024, cosicchè deve inferirsene che l' CP_2 abbia accertato la sussistenza di tutti i requisiti per il riconoscimento della prestazione, di cui eccepisce la carenza di prova ( cittadinanza, residenza, requisiti economici, mancata sottoposizione a misure cautelari, misure di prevenzione o sentenze definitive di condanna, non essere in stato di disoccupazione derivante da dimissioni volontarie, non essere residente in strutture, aver
adempiuto gli obblighi di istruzione).
Deve, inoltre, rilevarsi che parte ricorrente ha depositato copia dell'attestazione ISEE per il 2024, da cui risultano redditi inferiori ai limiti previsti di cui all'art. 2, comma 2, lett.b), punti 1, 2, 3, 4
D.L. n° 4/05/2023 n°48.
Alla luce di ciò, deve ritenersi la sussistenza di tutti i requisiti previsti da tale normativa sin dal
Gennaio 2024, essendo altresì dimostrato che il ricorrente fosse stato inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari come si evince dalle certificazioni del 19/12/2023 e del
20/02/2024.
Deve, quindi, riconoscersi il diritto del Pt 1 all'assegno di inclusione per i mesi da Gennaio
ad Aprile 2024, nella misura calcolata secondo i criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. 4/05/2023 n° 48,
conv. in L. 3/07/2023 n° 85 e succ. mod.
L CP 1 va condannato al pagamento dei relativi ratei, con gli accessori come per legge.
Va invece rigettata la domanda di accertamento di pretesi danni, anche da perdita di chance, non suffragata da alcun riscontro probatorio.
In considerazione del complessivo atteggiarsi della vicenda, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni,
analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc.civ. per compensare integralmente, fra le parti le spese di lite, mentre vanno posti a carico dell'Erario, le spese ed i compensi di difesa del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, liquidati come da separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 17 Gennaio 2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 18/12/2024.
IL GIUDICE
(Dr. BI IV)