Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato a favore della Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali, in Turate, e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1966, da lire 26 milioni a lire 50 milioni. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 18 giugno 1986, n. 337 ha disposto (con l'art. 1) che il contributo annuo dello Stato, previsto dalla presente legge, a favore della Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali, in Turate, e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1985, da lire 50 milioni a lire 150 milioni.
Il contributo annuo dello Stato a favore della Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali, in Turate, e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1966, da lire 26 milioni a lire 50 milioni. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 18 giugno 1986, n. 337 ha disposto (con l'art. 1) che il contributo annuo dello Stato, previsto dalla presente legge, a favore della Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali, in Turate, e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1985, da lire 50 milioni a lire 150 milioni.