TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/12/2025, n. 2796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2796 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico LE RO ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 829/2024 r.g. e vertente tra
, (c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'
[...]
, rappresentato e difeso dal funzionario dott. Matteo Giovanni Crinò ai sensi Controparte_1 dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., ricorrente
e
(c.f. , elettivamente domiciliata in Castellammare di CP_2 C.F._1
Stabia (NA) presso lo studio degli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente
e nei confronti di tutti i docenti iscritti nella I e II fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) dell' , classe di concorso B006, valide per il biennio Controparte_3
2022-2024, controinteressati oggetto: graduatorie personale docente – 24 cfu – giudizio di merito.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 28 luglio 2022 (n. 4110/2022 r.g.) premesso di CP_2 essere in possesso del diploma di odontotecnico conseguito nell'a.s. 2006/2007 presso l'Istituto
Tecnico “Medi” di Randazzo, idoneo all'insegnamento per la classe di concorso B006 –
LABORATORIO DI ODONTOTECNICA, e di 24 crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche conseguiti il 16 ottobre 2021 presso l'Università telematica E-Campus, ha dedotto di avere presentato il 29 maggio 2022 domanda online all' ai fini Controparte_4 dell'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e d'Istituto per le supplenze valide per la scuola secondaria di II, valide per gli aa.ss 2022-2024, in relazione alla suddetta classe di concorso, lamentando che la piattaforma non le ha permesso di iscriversi nella prima fascia della graduatoria provinciale, costringendola così a declassarsi in seconda fascia;
ha chiesto quindi, anche in via d'urgenza, nei confronti del , dell' Parte_1 Controparte_5
, dell' e degli altri iscritti di accertare che ella dispone di un
[...] Controparte_1 titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso del diploma ITP congiunto ai 24 CFU, valido ai fini dell'inserimento nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle GI della provincia di
Messina, valide per il biennio 2022-2024, con posizione spettante in base al punteggio maturato per le suddette classi di concorso, e di ordinare alle Amministrazioni resistenti di provvedere al suo corretto inserimento.
Nella contumacia dell'amministrazione e degli altri convenuti, con ordinanza del 16 settembre 2022, non reclamata, l'istanza cautelare (sub 1) veniva accolta. Il giudizio di merito veniva dichiarato estinto per inattività delle parti con ordinanza del 5 aprile 2023.
Quindi, con ricorso depositato il 13 febbraio 2024 il ha chiesto, invece, di accertare Parte_1 in via definitiva l'inesistenza in capo alla controparte del diritto reclamato con riferimento ai 24
CFU, adottando i provvedimenti conseguenziali;
e di condannarla al pagamento di competenze e onorari di causa, ivi compresi quelli della fase cautelare.
Nella resistenza dell'aspirante docente, sostituita l'udienza del 9 dicembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza
2.- Preliminarmente va chiarito che la legittimazione attiva in questa controversia spetta solo al , quale possibile datore di lavoro del resistente, difettando invece in Parte_1 capo agli Uffici scolastici regionali e provinciali (o "ambiti"). Trattasi invero di sue mere articolazioni territoriali cui, a partire dal d.P.R. n. 260/2007, sono preposti dirigenti non generali, laddove l'art. 16, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 165/2001 riserva ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti (v. Cass. n. 32166/2021).
2.1.- Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 310 c.p.c. l'estinzione del processo non estingue l'azione, e l'ordinanza dell'aprile 2023 dunque non ha alcuna efficacia di giudicato, ben potendo la domanda essere riproposta dal convenuto (di contro essa rende inefficaci gli atti compiuti, diversi dalle sentenze).
3.- Ciò posto nella specie l'amministrazione ricorrente, che pur aveva proposto il giudizio di merito anche nei confronti dei controinteressati, litisconsorti necessari, non ha osservato il termine
2 perentorio assegnatole per la chiesta rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza (quella precedente era errata).
E nel rito del lavoro, la mancata ottemperanza all'ordine di rinnovo della notifica del ricorso introduttivo determina, ove la parte convenuta non si presenti alla nuova udienza di discussione,
l'improcedibilità del processo per mancanza di contraddittorio, mentre nel caso di notificazione oltre il termine fissato, essendosi il contraddittorio instaurato, si determina l'estinzione secondo la disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 291, comma terzo, e 307, ultimo comma,
c.p.c. (cfr. Cass. n. 7360/2001 e n. 23587/2006).
Il giudizio quindi va dichiarato improcedibile.
4.- Nulla per spese, ex art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara improcedibile la domanda.
Messina, 10.12.2025
Il Giudice del lavoro
LE RO
3