Articolo 417 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 407Articolo 418
Versione
6 maggio 1952
Art. 417.
(Trascrizione di atti scritti in lingua straniera)


Agli atti scritti in lingua straniera presentati per la pubblicita' navale deve essere allegata la loro traduzione in lingua italiana fatta da un interprete nominato dal presidente del tribunale del luogo o, in mancanza, dal pretore.
Gli atti presentati all'estero all'autorita' consolare possono essere da questa tradotti e autenticati.
Tali atti prima di essere resi pubblici devono essere bollati e, se tradotti dall'autorita' consolare, devono.
essere legalizzati.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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