Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 178
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa notificazione avviso di accertamento

    La Corte rileva che la data di notifica dell'atto impositivo non è stata indicata né comprovata dal ricorrente, elemento determinante per verificare la tempestività del ricorso.

  • Inammissibile
    Prescrizione della pretesa erariale

    La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso anche per tardività del deposito, avendo il ricorrente depositato l'atto oltre trenta giorni dalla sua proposizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 178
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 178
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo