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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 178/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 07/02/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MATTEI FABIO, Giudice monocratico in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16/2024 depositato il 09/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sezze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0572021003652211200 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto (n. 16/2024) il sig. Ricorrente_1 ha adito questa Corte di giustizia per l'annullamento della cartella esattoriale n. 057 2021 00365221 12000, avente ad oggetto omesso pagamento TARES anni 2013-2014-2015 relativa all'immobile sito in Indirizzo_1 per un totale complessivo di euro 2.552.04.
Avverso tale cartella parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) Nullità della cartella per omessa notificazione del prodromico avviso di accertamento.
2) Prescrizione della pretesa erariale non essendo stato l'avviso di accertamento notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o sarebbero dovuti esser effettuati.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, che eccepisce la carenza di legittimazione della Riscossione in merito alla contestata omessa notificazione dell'avviso di accertamento di esclusiva competenza del Comune di Sezze.
Nel merito eccepisce l'inconsistenza della asserita prescrizione attesa la sospensione dei termini
(dall'8.3.2020 al 31.8.2021) prevista dalla normativa in materia di VI -19.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre rilevare, al fine del decidere, che la presente impugnativa risulta esser stata proposta avverso la cartella esattoriale, in epigrafe indicata, con la quale è stato richiesto al ricorrente il pagamento della TARES per gli anni d'imposta 2013, 2014, 2015.
Parte ricorrente risulta aver comprovato mediante idonea documentazione l'avvenuto deposito del ricorso in data 9 gennaio 2024, a fronte della notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio in data 11 settembre 2023 avvenuta tramite pec sia nei confronti del Comune di Sezze che della Riscossione.
Giova osservare, per quanto premesso, ai fini dell'accertamento della tempestività del presente ricorso ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 546/1992, che non risulta esser stata indicata dal ricorrente, né ulteriormente comprovata, la data di notificazione dell'atto impositivo oggetto della presente impugnativa, che è elemento fattuale determinante per verificare e statuire sul rispetto del termine decadenziale previsto dall'articolo 21, comma 1 del decreto legislativo n. 546 del 1992 a norma del quale “ Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.”.
La riferita omessa indicazione conduce, ad avviso del giudicante, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Peraltro, sotto ulteriore profilo, il ricorso deve dichiararsi inammissibile in ragione della tardività del deposito del ricorso, stante quanto previsto dall'articolo 22 del sopra citato decreto delegato a norma del quale il ricorrente entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità, deposita il ricorso nella segreteria della Corte di giustizia adita, tenuto conto che a fronte della notificazione del ricorso in data 11 settembre 2023, il relativo deposito risulta esser stato effettuato il 9 gennaio 2024, ossia oltre il citato termine decadenziale.
Ne discende, pertanto, per quanto premesso che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio possono esser compensate fra le parti in causa, tenuto conto della peculiarità della controversia in esame.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 07/02/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MATTEI FABIO, Giudice monocratico in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16/2024 depositato il 09/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sezze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0572021003652211200 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto (n. 16/2024) il sig. Ricorrente_1 ha adito questa Corte di giustizia per l'annullamento della cartella esattoriale n. 057 2021 00365221 12000, avente ad oggetto omesso pagamento TARES anni 2013-2014-2015 relativa all'immobile sito in Indirizzo_1 per un totale complessivo di euro 2.552.04.
Avverso tale cartella parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) Nullità della cartella per omessa notificazione del prodromico avviso di accertamento.
2) Prescrizione della pretesa erariale non essendo stato l'avviso di accertamento notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o sarebbero dovuti esser effettuati.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, che eccepisce la carenza di legittimazione della Riscossione in merito alla contestata omessa notificazione dell'avviso di accertamento di esclusiva competenza del Comune di Sezze.
Nel merito eccepisce l'inconsistenza della asserita prescrizione attesa la sospensione dei termini
(dall'8.3.2020 al 31.8.2021) prevista dalla normativa in materia di VI -19.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre rilevare, al fine del decidere, che la presente impugnativa risulta esser stata proposta avverso la cartella esattoriale, in epigrafe indicata, con la quale è stato richiesto al ricorrente il pagamento della TARES per gli anni d'imposta 2013, 2014, 2015.
Parte ricorrente risulta aver comprovato mediante idonea documentazione l'avvenuto deposito del ricorso in data 9 gennaio 2024, a fronte della notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio in data 11 settembre 2023 avvenuta tramite pec sia nei confronti del Comune di Sezze che della Riscossione.
Giova osservare, per quanto premesso, ai fini dell'accertamento della tempestività del presente ricorso ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 546/1992, che non risulta esser stata indicata dal ricorrente, né ulteriormente comprovata, la data di notificazione dell'atto impositivo oggetto della presente impugnativa, che è elemento fattuale determinante per verificare e statuire sul rispetto del termine decadenziale previsto dall'articolo 21, comma 1 del decreto legislativo n. 546 del 1992 a norma del quale “ Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.”.
La riferita omessa indicazione conduce, ad avviso del giudicante, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Peraltro, sotto ulteriore profilo, il ricorso deve dichiararsi inammissibile in ragione della tardività del deposito del ricorso, stante quanto previsto dall'articolo 22 del sopra citato decreto delegato a norma del quale il ricorrente entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità, deposita il ricorso nella segreteria della Corte di giustizia adita, tenuto conto che a fronte della notificazione del ricorso in data 11 settembre 2023, il relativo deposito risulta esser stato effettuato il 9 gennaio 2024, ossia oltre il citato termine decadenziale.
Ne discende, pertanto, per quanto premesso che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio possono esser compensate fra le parti in causa, tenuto conto della peculiarità della controversia in esame.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.