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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 2951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2951 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2951/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SERAFINI CHIARA, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3583/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio, 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124015446684 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 1124015446684 del 28.10.2024, con il quale le è stato contestato l'omesso versamento della tari e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente per l'anno 2021 in relazione all' immobile sito in
Roma, in Indirizzo_1, distinto al catasto al foglio Dati catastali
A fondamento del ricorso, la contribuente ha contestato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e l'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo.
Nel merito Ricorrente_1 ha evidenziato che le somme pretese sarebbero state già integralmente corrisposte all'amministrazione da Nominativo_1 , alla quale sarebbe stata intestata l'utenza n. 0011888009, nella qualità di conduttrice, unitamente alla ricorrente, del medesimo immobile.
Roma Capitale è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
La ricorrente ha documentato che l'immobile assoggettato ad imposizione è condotto in locazione, unitamente a Nominativo_1, con decorrenza dal 1.04.2021 (cfr. il contratto di locazione, prodotto in atti dalla ricorrente.)
Ricorrente_1 ha altresì documentato il versamento della somma di euro 237,23, oltre ad euro 2,30 per commissioni, effettuato da Nominativo_1 a titolo di tari e di tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente per l'anno 2021, in relazione al medesimo immobile.
Nella contumacia di Roma Capitale non risulta documentata una diversa imputazione del pagamento eseguito da Nominativo_1.
In conclusione, alla luce della documentazione prodotta, deve ritenersi provato che la tari e il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente dovute per l'anno 2021, in relazione all'immobile sito in Roma, in Indirizzo_1, sono state già corrisposte all'amministrazione.
3. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza di Roma
Capitale.
La domanda proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. deve essere rigettata, in difetto di prova della mala fede o della colpa grave sottese alla condotta processuale di Roma Capitale, attesa la contumacia dell'amministrazione e attesa l'irrilevanza, a tal fine, dell'omesso accoglimento dell'istanza di annullamento dell'atto impugnato, in sede di autotutela.
L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende infatti esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3,
l'aver abusato dello strumento processuale. (cfr. Cass. S. U. n. 25041/2021 che ha escluso la mala fede o colpa grave, nell'introduzione di un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, in considerazione della atipicità del provvedimento impugnato e della mancanza di precedenti giurisprudenziali sulla questione, ritenendo per contro irrilevanti le condotte extraprocessuali e le iniziative processuali della parte diverse dalla proposizione di tale ricorso).
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna Roma Capitale al rimborso delle spese processuali in favore del procuratore della ricorrente, avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 280,00 per compensi, oltre il rimborso del contributo unificato se versato, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
rigetta la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Roma, 18 febbraio 2026
Il Giudice
dott.ssa Chiara Serafini
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SERAFINI CHIARA, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3583/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio, 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124015446684 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 1124015446684 del 28.10.2024, con il quale le è stato contestato l'omesso versamento della tari e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente per l'anno 2021 in relazione all' immobile sito in
Roma, in Indirizzo_1, distinto al catasto al foglio Dati catastali
A fondamento del ricorso, la contribuente ha contestato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e l'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo.
Nel merito Ricorrente_1 ha evidenziato che le somme pretese sarebbero state già integralmente corrisposte all'amministrazione da Nominativo_1 , alla quale sarebbe stata intestata l'utenza n. 0011888009, nella qualità di conduttrice, unitamente alla ricorrente, del medesimo immobile.
Roma Capitale è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
La ricorrente ha documentato che l'immobile assoggettato ad imposizione è condotto in locazione, unitamente a Nominativo_1, con decorrenza dal 1.04.2021 (cfr. il contratto di locazione, prodotto in atti dalla ricorrente.)
Ricorrente_1 ha altresì documentato il versamento della somma di euro 237,23, oltre ad euro 2,30 per commissioni, effettuato da Nominativo_1 a titolo di tari e di tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente per l'anno 2021, in relazione al medesimo immobile.
Nella contumacia di Roma Capitale non risulta documentata una diversa imputazione del pagamento eseguito da Nominativo_1.
In conclusione, alla luce della documentazione prodotta, deve ritenersi provato che la tari e il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente dovute per l'anno 2021, in relazione all'immobile sito in Roma, in Indirizzo_1, sono state già corrisposte all'amministrazione.
3. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza di Roma
Capitale.
La domanda proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. deve essere rigettata, in difetto di prova della mala fede o della colpa grave sottese alla condotta processuale di Roma Capitale, attesa la contumacia dell'amministrazione e attesa l'irrilevanza, a tal fine, dell'omesso accoglimento dell'istanza di annullamento dell'atto impugnato, in sede di autotutela.
L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende infatti esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3,
l'aver abusato dello strumento processuale. (cfr. Cass. S. U. n. 25041/2021 che ha escluso la mala fede o colpa grave, nell'introduzione di un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, in considerazione della atipicità del provvedimento impugnato e della mancanza di precedenti giurisprudenziali sulla questione, ritenendo per contro irrilevanti le condotte extraprocessuali e le iniziative processuali della parte diverse dalla proposizione di tale ricorso).
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna Roma Capitale al rimborso delle spese processuali in favore del procuratore della ricorrente, avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 280,00 per compensi, oltre il rimborso del contributo unificato se versato, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
rigetta la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Roma, 18 febbraio 2026
Il Giudice
dott.ssa Chiara Serafini