Art. 2.
I fondi per il funzionamento delle Commissioni di cui al precedente articolo, stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1965, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.
I fondi per il funzionamento delle Commissioni di cui al precedente articolo, stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1965, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.