TAR Napoli, sez. IV, sentenza 01/04/2026, n. 2205
TAR
Sentenza 1 aprile 2026

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  • Rigettato
    Mancanza di trasparenza e logicità nella griglia di valutazione

    Il Tribunale ritiene che la griglia di valutazione, pur con espressioni come "ottimi" e "significativi", presenti una chiara progressione quantitativa e qualitativa dei livelli raggiunti, dimostrando un'evidente progressività valutativa. La sovrapponibilità dei sottocriteri relativi ai voti più alti non è condivisa e viene interpretata come un tentativo di censurare il giudizio della Commissione.

  • Rigettato
    Incoerenza del voto "9" per l'indicatore "progressi nel triennio"

    L'Amministrazione ha considerato l'evoluzione dello studente durante il triennio, tenendo conto delle tappe intermedie di valutazione e delle medie riportate, dimostrando coerenza con il voto ottenuto nello scrutinio finale.

  • Rigettato
    Inadeguatezza della valutazione dell'indicatore "Conoscenze e Abilità maturate nel triennio" e "livello di maturazione"

    Per l'indicatore "livello di maturazione", il motivo di doglianza è generico. L'Amministrazione ha chiarito i motivi della valutazione di 9 anziché 10, legati a criticità emotive riscontrate nello studente. I ricorrenti non hanno addotto elementi concreti per inficiare il giudizio tecnico-discrezionale.

  • Rigettato
    Riconoscimento del voto finale di 10/10

    Il ricorso è stato respinto in quanto i motivi di contestazione delle valutazioni sono stati ritenuti infondati.

  • Rigettato
    Ordine all'Amministrazione di adottare nuovi criteri di valutazione e disporre nuova valutazione

    Il ricorso è stato respinto in quanto i motivi di contestazione delle valutazioni sono stati ritenuti infondati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IV, sentenza 01/04/2026, n. 2205
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2205
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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