Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 01/04/2026, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02205/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04581/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4581 del 2023, proposto da -OMISSIS- ed -OMISSIS-, quali rappresentanti legali del minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avv. Ciro Renino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
per l'annullamento, previa sospensione
- del provvedimento della Commissione di esame di stato costituita presso l’Istituto Comprensivo -OMISSIS- di -OMISSIS-, del 26 giugno del 2023, con cui è stato licenziato il ricorrente, nella misura in cui è stato riconosciuto all’allievo il voto di nove/decimi piuttosto che di dieci/decimi;
- di ogni atto prodromico a tale decisione, espressamente e non esclusivamente, qui indicando il verbale della Prima Sottocommissione di esame del detto Istituto, emesso in pari data ed il verbale numero 8, emesso il 10 maggio del 2023, del Collegio dei Docenti dell’-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa ER ET IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1. – Con ricorso notificato il 26 settembre 2023 e depositato il successivo 13 ottobre, i ricorrenti impugnavano il provvedimento con cui, in esito alla sessione degli esami di terza media per l’a.s. 2022/2023, svoltasi nei giorni 13-16 giugno 2023, al figlio minore era stato attribuito il voto finale di 9/10 anziché quello, ritenuto corretto, di 10/10. Ricostruito il quadro normativo di riferimento (costituito dalla legge 169/2008, dal DPR n. 122/ 2009, dal decreto legislativo 13/4/2017 n. 62, dal Decreto ministeriale 3710/ 2017 e dalla legge 20/8/2019 n. 92), i ricorrenti ne lamentavano la violazione posto che: a) la griglia approvata dal Collegio docenti il 10 maggio 2023 (e poi applicata in sede di valutazione del minore, il 12 giugno 2023) ai fini dell’individuazione dei criteri per la determinazione del voto di ammissione all’esame non avrebbe rispettato “i criteri di trasparenza e logicità che devono improntare nello specifico la materia”, visto che gli indicatori (1) Comportamento; 2) Progressi nel triennio; 3) Conoscenze e Abilità maturate nel triennio; 4) Livello di maturazione) sarebbero stati privi di effettive specificazioni; b) l’attribuzione del voto “9”, per l’indicatore “progressi nel triennio”, sarebbe stato incoerente con il percorso dell’alunno e con l’andamento nella media scolastica del triennio, pari ad 8,16 nel primo anno, ad 8,83 per il secondo anno e quasi 10 nell’ultimo anno; c) sarebbe stata inadeguata anche la valutazione dell’indicatore “Conoscenze e Abilità maturate nel triennio”, pari ad 8 ed anche la valutazione (9) relativa all’indicatore “livello di maturazione”.
1.1. - Su tali basi, i ricorrenti chiedevano l’annullamento della valutazione finale del 26 giugno 2023, nella misura in cui non era stato attribuito il maggior voto di 10/10, con conseguente riconoscimento, in favore del minore, del voto finale di 10/10 ovvero, in subordine, con ordine all’Amministrazione resistente di adottare “nuovi e più chiari criteri di valutazione per il voto di ammissione all’esame di Stato, disponendo altresì nuova valutazione del voto di ammissione e voto finale del ricorrente”.
2. – Si costituiva in giudizio l’Amministrazione scolastica (7 novembre 2023) depositando memoria e documenti allegati.
3. – Il 2 febbraio 2026, in vista dell’udienza pubblica, il ricorso, previa dichiarazione del difensore dei ricorrenti (in termini trascritta a verbale), della persistenza di interesse alla coltivazione del ricorso nonostante il tempo trascorso dall’a.s. di riferimento, era trattenuto in decisione.
4. – Vengono all’esame del Collegio gli atti, in epigrafe meglio specificati, con cui l’Amministrazione scolastica resistente ha attribuito al figlio dei ricorrenti, all’esito dell’esame di terza media, relativo all’ a.s. 2022/2023, il voto finale di 9/10 anziché quello, ritenuto più corretto, di 10/10. Alla base del ricorso la contestazione delle modalità di (a) predisposizione (per carenza di trasparenza) e di (b) applicazione (ritenuta non congrua, in relazione al percorso dell’alunno) dei criteri deliberati dal Collegio docenti il 10 maggio 2023, ai fini della valutazione del percorso triennale, valevole per la determinazione del voto di ammissione ex art. 8, comma 7, prima parte D. lgs. n. 62 del 13.4.2017 (“la commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3”). Più nello specifico e quanto al primo profilo, parte ricorrente ritiene “insondabili ed in definitiva incomprensibili” i sottocriteri “ottimi” e “significativi” relativi al parametro “Progressi nel triennio” ed i sottocriteri “ampie” e “ampie e ricche” relativi al parametro “conoscenze ed abilità maturate nel triennio”. Le espressioni citate sarebbero, infatti, sostanzialmente fungibili, sì da non potersene apprezzare la differenza, ai fini dell’attribuzione del voto 9, anziché 10. Il motivo, così riepilogato, non convince, in quanto basato su di una lettura estremamente parziale e strumentale della tabella (in atti), approvata dal Collegio docenti il 10 maggio 2023 e della quale invece si apprezza, ai fini dell’attribuzione del volo numerico, un’evidente progressione – sul piano quantitativo e qualitativo – dei livelli raggiunti. Quanto al parametro “Progressi nel triennio”, infatti, i sottocriteri partono da “non significativi” (voto 4, non ammissione), per poi passare a “scarsi” (voto 5), “sufficienti” (voto 6), “(complessivamente) regolari” (voto 7), “soddisfacenti” (Voto 8), “significativi” (voto 9) ed “ottimi” (voto 10). Analogamente, per il criterio “conoscenze ed abilità maturate nel triennio”, i subcriteri partono da “lacunose e carenti in tutte/in quasi tutte/in alcune aree disciplinari” (voto 4, non ammissione), per poi passare a “conseguite in modo settoriale” (voto 6), “sostanzialmente conseguite” (voto 7), “globalmente conseguite” (voto 8), “consolidate” (voto 9), “ampie e ricche” (voto 10). In siffatto quadro che, si ribadisce – si presenta ictu oculi connotato da un’evidente progressività valutativa dei livelli raggiunti – non è condivisibile la ritenuta sovrapponibilità dei sottocriteri relativi ai voti più alti, che tradisce, invero, l’inammissibile volontà di censura, quanto ai parametri menzionati, del giudizio della Commissione, peraltro meglio specificata nel secondo motivo di ricorso, ove viene rappresentata una tabella “sostitutiva” della valutazione della scuola (p. 22 del ricorso), con l’indicazione della valutazione che, secondo la tesi attorea, l’alunno avrebbe dovuto ottenere. Quanto a quest’ultimo profilo (b) peraltro, l’Amministrazione ha convincentemente spiegato di aver preso in considerazione, ai fini dei parametri “Progressi nel triennio” e “conoscenze ed abilità maturate nel triennio” l’evoluzione dello studente – senz’altro più che meritevole – riscontrata a partire dal primo anno, tenendo conto anche delle tappe intermedie di valutazione (vd. tabella riportata in memoria), con evidente coerenza, nei limiti della sindacabilità del giudizio tecnico discrezionale dell’Amministrazione scolastica, delle medie riportate con il voto ottenuto in sede di scrutinio finale. Analoghe considerazioni valgono con riferimento all’indicatore “livello di maturazione” (in ordine al quale, peraltro, il profilo di doglianza si presenta del tutto generico), avendo l’Amministrazione scolastica chiaramente rappresentato i motivi alla base della valutazione 9 anziché 10, legati ad una riscontrata criticità emotiva nell’accettare votazioni non corrispondenti alle aspettative. Né parte ricorrente ha – al di là della mera (e si ribadisce, generica allegazione) – addotto elementi dotati di una qualche apprezzabile consistenza in grado di inficiare, sul piano della logicità e ragionevolezza, il giudizio tecnico-discrezionale del Collegio docenti, limitandosi a sostenere l’insufficienza del voto, pure alto (9), attribuito.
5. – Conclusivamente il ricorso va respinto.
6. – Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- condanna i ricorrenti in solido alla refusione, in favore dell’Amministrazione scolastica, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
ER ET IN, Primo Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| ER ET IN | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.