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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/11/2025, n. 3371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3371 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.8846/2023 del ruolo civile contenzioso ,
promossa da
e quali Parte_1 Parte_2
successori a titolo universale di rappresentati e Persona_1
difesi dall'Avv. Francesco Milanese mandato in atti
Ricorrenti
contro
in persona del ministro legale Controparte_1
rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato
Resistente
E nei confronti
Repubblica Federale di Germania in persona del legale rappresentante pr-
tempore, domiciliata in Italia presso l della Repubblica Federale di CP_2
Germania con sede in Roma
Resistent
e
Oggetto: ristoro in favore delle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità
per la lesione dei diritti inviolabili della persona compiuti in danno di cittadini dalle forze del Terzo reich, ai sensi dell'art.43D.L.30.04.2022 n.36 e ss.mm
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2
Con ricorso ex art.281 decies s.p.c. del 29.12.2023 Parte_1
e quali successori a titolo universale di
[...] Parte_2
convenivano in giudizio il Persona_1 Controparte_1
in persona del Ministro legale rappresentante p.t. e la
[...]
Repubblica Federale di Germania per ivi sentire accogliere nei loro confronti le seguenti conclusioni: 1)A accertare e dichiarare che il sig. Persona_1
, militare in servizio, è stato fatto prigioniero in violazione delle norme di
[...]
diritto internazionale e internato nei campi di detenzione e lavoro tedeschi ove ha subito trattamenti degradanti in violazione dei diritti inviolabili della persona universalmente riconosciuti, come conseguenza dei crimini di guerra e contro l'umanità compiuti in suo danno dalle forze del Terzo Reich tra l'otto settembre
1943 e l'otto maggio 1945.2) Condannare la Repubblica Federale di
Germania, in persona del legale rappresentante in carica, a corrispondere a titolo di risarcimento del danno l'importo ritenuto di giustizia, comunque, non inferiore ad euro 25.000 maggiorato degli interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria dal sorgere del diritto e fino al soddisfo.3) condannare la Repubblica Federale di Germania al pagamento delle spese di giudizio e delle competenze legali 4) Porre le somme così liquidate a carico del fondo costituito presso il in attuazione Controparte_1
dell'art.43 del D.L. 30.04.2022 n.36, così come convertito in legge, e di conseguenza condannare il a Controparte_1
corrispondere le suddette somme in favore dei ricorrenti nella loro dedotta qualità e del procuratore anticipatario
Premettevano i ricorrenti di essere eredi universali del sig. Persona_1
nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 17.06.2016.
[...] 3
Esponevano che il loro dante causa cittadino italiano era stato arruolato con matricola 11406 quale soldato, nel corso della seconda guerra mondiale, fu trasferito al reparto Comando Quartier Generale Arezzo in Albania fino all'otto settembre 1943.
Dopo l'armistizio, nel mentre si trovava nelle vicinanza di fu fatto Per_2
prigioniero dalle truppe Tedesche del Terzo Reich e dopo un lungo ed estenuante viaggio in un treno merci , fu internato in un campo di detenzione presso Essen, dove fu avviato al lavoro forzato in una industria pesante e detenuto in stato di schiavitù costretto a lavorare per dodici ore al giorno in condizioni di grave malnutrizione e forte precarietà igienico sanitaria, veniva liberato dalle truppe americane il 15 aprile 1945 e fece ritorno al distretto militare di lecce in data 15.08.1945.
Per tutto il periodo il sig. sopportava gravi soprusi, privazione Persona_1
della libertà personale, sofferenze fisiche e morali con grave violazione dei diritti inviolabili e delle leggi del diritto internazionale allora vigenti.
Per tali motivi il soldato veniva insignito nel 1996 della “ Croce Persona_1
al Merito di Guerra per internamento in Germania.
Sui trattamenti disumani subiti dagli ex militari Italiani nel periodo settembre
1943 Aprile 1045 la Repubblica Federale di Germania ha più volte ammesso la propria responsabilità.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il convenuto il CP_1
quale previa declaratoria della propria titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso chiedeva: 1) in via principale dichiararsi la domanda attorea improponibile per intervenuta decadenza o in subordine il rigetto 4
della domanda per intervenuta prescrizione dei crediti in oggetto.2) in subordine procedere alla quantificazione delle poste risarcibili…3) in via ancora più gradata decurtare dal risarcimento quanto già eventualmente percepito dalla controparti o di quanto gli stessi avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza..
Istruita la causa con copiosa documentazione precisate le conclusioni,
la causa veniva rinviata all'udienza del 18.06.2025 per la discussione, e quindi trattenuta per la decisione
Motivi della decisione
La domanda attorea è fondata e pertanto merita accoglimento.
Occorre premettere che l'annosa vicenda dei risarcimenti in favore degli internati nei campi di concentramento è stata affrontata in passato con gli accordi tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania
Cont sottoscritti a Bonn il 02.06.1961 a seguito dei quali la ha stanziato delle somme, che sono state poi distribuite ai soggetti che ne hanno fatto domanda.
Con l'attribuzione dei predetti ristori le questioni risarcitorie dovevano ritenersi definitivamente risolte, anche perché la Germania contava sul principio di immunità ristretta degli Stati.
Tuttavia La Corte di Cassazione Sezione Unite con la Sentenza 11 Marzo
2004 n.5044 ha sancito che “ L'immunità della giurisdizione non opera in presenza di atti qualificati come crimini contro l'umanità, gravemente lesivi di diritti fondamentali della persona umana, qualificabili quali crimini internazionali, in quanto lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali.
In sostanza la norma consuetudinaria di diritto internazionale che impone agli
Stati di astenersi dall'esercitare la giurisdizione 5
nei confronti degli stati stranieri non può essere invocata in presenza di crimini dello Stato straniero di tale gravità da assurgere a veri e propri crimini internazionali , lesivi di valori universali come il rispetto della dignità umana e dei diritti umani .
Sulla tale scia anche la Corte Costituzionale ha affermato analogo principio con la sentenza n.238 del 2014 non reputando applicabile il principio dell'immunità ristretta degli Stati a fronte di crimini contro l'umanità compiuti con violazione dei diritti inviolabili dell'uomo. Il principio è stato ribadito , da ultimo, con la sentenza 28.settembre 2020 n.20442 della Corte di Cassazione,
per cui l'immunità degli Stati è preclusa nel nostro ordinamento per i delicta imperii , ossia per quei crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens , in quanto lesivi di diritti fondamentali della persona.
Tanto premesso ed affermata titolarità passiva del Controparte_1
nel rapporto giuridico in oggetto in quanto succeduto a titolo
[...]
particolare nel debito per cui è causa in data antecedente all'introduzione del presente giudizio individuato ( per essere stato individuato dal Legislatore
quale Ente competente per gestire il Fondo reso disponibile per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano e comunque in danno dei cittadini italiani dalla Forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1°
Settembre 1939 e l'8 Maggio 1945) .
Rigettata l'eccezione di decadenza della domanda atteso che il ricorso ( che determina la pendenza della domanda) risulta depositata in data 29.12.2023 ovvero prima dello scadere del termine fissato da ultimo al 31.12.2023 con legge
27.11.2022 n.170; 6
Ed affermata la legittimazione attiva degli attori la stessa risulta provata dal certificato di famiglia originario( che ne attesta il grado di parentela), e dall'esercizio dell'azione giudiziale nel presente giudizio che presuppone l'
accettazione dell'eredità e quindi l'acquisizione dello status di eredi.
Nel merito la documentazione versata in atti permette di ritenere provati gli assunti attorei circa la prigionia ad opera dei tedeschi del sig. Persona_1
dal 09.09.1943 al 30.04.1945 presso il campo Stalang XXII di
[...]
Linburg.
Quanto alla prova sulle condizioni di prigionia presso il su indicato campo si tratta, evidentemente, di fatti che appartengono alla storia del particolare periodo storio.
Sussistono quindi nella specie in esame tutte le condizioni per accogliere la richiesta risarcitoria del danno non patrimoniale iure hereditatis avanzata dai ricorrenti che si determina in via equitativa in €.25.000,00= attuali,
maggiorata degli interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto e rivalutata annualmente al saldo.
Riguardo alle spese di giustizia ,seguono la soccombenze e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio la accoglie e cosi provvede:
1)Condanna il Convenuto a versare la somma di €. 25.000,00= in CP_1
pavore di parte attrice maggiorata degli interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto e rivalutata annualmente al saldo.
3) condanna il Convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore CP_1
della parte attrice che si liquidano in complessivi €.2.800,00= di cui €.250,00 7
per spese oltre rimborso forf ed accessori come per legge, con distrazione al procuratore antistatario
Lecce, 21.11.2025 Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.8846/2023 del ruolo civile contenzioso ,
promossa da
e quali Parte_1 Parte_2
successori a titolo universale di rappresentati e Persona_1
difesi dall'Avv. Francesco Milanese mandato in atti
Ricorrenti
contro
in persona del ministro legale Controparte_1
rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato
Resistente
E nei confronti
Repubblica Federale di Germania in persona del legale rappresentante pr-
tempore, domiciliata in Italia presso l della Repubblica Federale di CP_2
Germania con sede in Roma
Resistent
e
Oggetto: ristoro in favore delle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità
per la lesione dei diritti inviolabili della persona compiuti in danno di cittadini dalle forze del Terzo reich, ai sensi dell'art.43D.L.30.04.2022 n.36 e ss.mm
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2
Con ricorso ex art.281 decies s.p.c. del 29.12.2023 Parte_1
e quali successori a titolo universale di
[...] Parte_2
convenivano in giudizio il Persona_1 Controparte_1
in persona del Ministro legale rappresentante p.t. e la
[...]
Repubblica Federale di Germania per ivi sentire accogliere nei loro confronti le seguenti conclusioni: 1)A accertare e dichiarare che il sig. Persona_1
, militare in servizio, è stato fatto prigioniero in violazione delle norme di
[...]
diritto internazionale e internato nei campi di detenzione e lavoro tedeschi ove ha subito trattamenti degradanti in violazione dei diritti inviolabili della persona universalmente riconosciuti, come conseguenza dei crimini di guerra e contro l'umanità compiuti in suo danno dalle forze del Terzo Reich tra l'otto settembre
1943 e l'otto maggio 1945.2) Condannare la Repubblica Federale di
Germania, in persona del legale rappresentante in carica, a corrispondere a titolo di risarcimento del danno l'importo ritenuto di giustizia, comunque, non inferiore ad euro 25.000 maggiorato degli interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria dal sorgere del diritto e fino al soddisfo.3) condannare la Repubblica Federale di Germania al pagamento delle spese di giudizio e delle competenze legali 4) Porre le somme così liquidate a carico del fondo costituito presso il in attuazione Controparte_1
dell'art.43 del D.L. 30.04.2022 n.36, così come convertito in legge, e di conseguenza condannare il a Controparte_1
corrispondere le suddette somme in favore dei ricorrenti nella loro dedotta qualità e del procuratore anticipatario
Premettevano i ricorrenti di essere eredi universali del sig. Persona_1
nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 17.06.2016.
[...] 3
Esponevano che il loro dante causa cittadino italiano era stato arruolato con matricola 11406 quale soldato, nel corso della seconda guerra mondiale, fu trasferito al reparto Comando Quartier Generale Arezzo in Albania fino all'otto settembre 1943.
Dopo l'armistizio, nel mentre si trovava nelle vicinanza di fu fatto Per_2
prigioniero dalle truppe Tedesche del Terzo Reich e dopo un lungo ed estenuante viaggio in un treno merci , fu internato in un campo di detenzione presso Essen, dove fu avviato al lavoro forzato in una industria pesante e detenuto in stato di schiavitù costretto a lavorare per dodici ore al giorno in condizioni di grave malnutrizione e forte precarietà igienico sanitaria, veniva liberato dalle truppe americane il 15 aprile 1945 e fece ritorno al distretto militare di lecce in data 15.08.1945.
Per tutto il periodo il sig. sopportava gravi soprusi, privazione Persona_1
della libertà personale, sofferenze fisiche e morali con grave violazione dei diritti inviolabili e delle leggi del diritto internazionale allora vigenti.
Per tali motivi il soldato veniva insignito nel 1996 della “ Croce Persona_1
al Merito di Guerra per internamento in Germania.
Sui trattamenti disumani subiti dagli ex militari Italiani nel periodo settembre
1943 Aprile 1045 la Repubblica Federale di Germania ha più volte ammesso la propria responsabilità.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il convenuto il CP_1
quale previa declaratoria della propria titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso chiedeva: 1) in via principale dichiararsi la domanda attorea improponibile per intervenuta decadenza o in subordine il rigetto 4
della domanda per intervenuta prescrizione dei crediti in oggetto.2) in subordine procedere alla quantificazione delle poste risarcibili…3) in via ancora più gradata decurtare dal risarcimento quanto già eventualmente percepito dalla controparti o di quanto gli stessi avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza..
Istruita la causa con copiosa documentazione precisate le conclusioni,
la causa veniva rinviata all'udienza del 18.06.2025 per la discussione, e quindi trattenuta per la decisione
Motivi della decisione
La domanda attorea è fondata e pertanto merita accoglimento.
Occorre premettere che l'annosa vicenda dei risarcimenti in favore degli internati nei campi di concentramento è stata affrontata in passato con gli accordi tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania
Cont sottoscritti a Bonn il 02.06.1961 a seguito dei quali la ha stanziato delle somme, che sono state poi distribuite ai soggetti che ne hanno fatto domanda.
Con l'attribuzione dei predetti ristori le questioni risarcitorie dovevano ritenersi definitivamente risolte, anche perché la Germania contava sul principio di immunità ristretta degli Stati.
Tuttavia La Corte di Cassazione Sezione Unite con la Sentenza 11 Marzo
2004 n.5044 ha sancito che “ L'immunità della giurisdizione non opera in presenza di atti qualificati come crimini contro l'umanità, gravemente lesivi di diritti fondamentali della persona umana, qualificabili quali crimini internazionali, in quanto lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali.
In sostanza la norma consuetudinaria di diritto internazionale che impone agli
Stati di astenersi dall'esercitare la giurisdizione 5
nei confronti degli stati stranieri non può essere invocata in presenza di crimini dello Stato straniero di tale gravità da assurgere a veri e propri crimini internazionali , lesivi di valori universali come il rispetto della dignità umana e dei diritti umani .
Sulla tale scia anche la Corte Costituzionale ha affermato analogo principio con la sentenza n.238 del 2014 non reputando applicabile il principio dell'immunità ristretta degli Stati a fronte di crimini contro l'umanità compiuti con violazione dei diritti inviolabili dell'uomo. Il principio è stato ribadito , da ultimo, con la sentenza 28.settembre 2020 n.20442 della Corte di Cassazione,
per cui l'immunità degli Stati è preclusa nel nostro ordinamento per i delicta imperii , ossia per quei crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens , in quanto lesivi di diritti fondamentali della persona.
Tanto premesso ed affermata titolarità passiva del Controparte_1
nel rapporto giuridico in oggetto in quanto succeduto a titolo
[...]
particolare nel debito per cui è causa in data antecedente all'introduzione del presente giudizio individuato ( per essere stato individuato dal Legislatore
quale Ente competente per gestire il Fondo reso disponibile per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano e comunque in danno dei cittadini italiani dalla Forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1°
Settembre 1939 e l'8 Maggio 1945) .
Rigettata l'eccezione di decadenza della domanda atteso che il ricorso ( che determina la pendenza della domanda) risulta depositata in data 29.12.2023 ovvero prima dello scadere del termine fissato da ultimo al 31.12.2023 con legge
27.11.2022 n.170; 6
Ed affermata la legittimazione attiva degli attori la stessa risulta provata dal certificato di famiglia originario( che ne attesta il grado di parentela), e dall'esercizio dell'azione giudiziale nel presente giudizio che presuppone l'
accettazione dell'eredità e quindi l'acquisizione dello status di eredi.
Nel merito la documentazione versata in atti permette di ritenere provati gli assunti attorei circa la prigionia ad opera dei tedeschi del sig. Persona_1
dal 09.09.1943 al 30.04.1945 presso il campo Stalang XXII di
[...]
Linburg.
Quanto alla prova sulle condizioni di prigionia presso il su indicato campo si tratta, evidentemente, di fatti che appartengono alla storia del particolare periodo storio.
Sussistono quindi nella specie in esame tutte le condizioni per accogliere la richiesta risarcitoria del danno non patrimoniale iure hereditatis avanzata dai ricorrenti che si determina in via equitativa in €.25.000,00= attuali,
maggiorata degli interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto e rivalutata annualmente al saldo.
Riguardo alle spese di giustizia ,seguono la soccombenze e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio la accoglie e cosi provvede:
1)Condanna il Convenuto a versare la somma di €. 25.000,00= in CP_1
pavore di parte attrice maggiorata degli interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto e rivalutata annualmente al saldo.
3) condanna il Convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore CP_1
della parte attrice che si liquidano in complessivi €.2.800,00= di cui €.250,00 7
per spese oltre rimborso forf ed accessori come per legge, con distrazione al procuratore antistatario
Lecce, 21.11.2025 Il G.O. Marilena Caroppo