Articolo 19 della Legge 10 novembre 1949, n. 805
Articolo 18Articolo 20
Versione
27 novembre 1949
Art. 19.
L' art. 74 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 , e' sostituito dal seguente "Il patrimonio imponibile delle societa', le cui azioni sono quotate in borsa, e' quello risultante dalla valutazione effettuata a norma, dell'art. 18.
"Il patrimonio imponibile delle societa', le cui azioni non sono quotate in borsa, e delle societa' non per azioni, e' quello risultante dalla valutazione effettuata a norma dell'art. 19.
"Per tutti gli altri soggetti il patrimonio e' valutato in base alle disposizioni degli articoli 9 e seguenti del presente decreto.
"Nel caso in cui cespiti posseduti dalla societa' o dall'ente siano stati danneggiati in dipendenza, di eventi bellici, e i medesimi siano stati, alla data, del 28 marzo 1947, in tutto o in parte ripristinati dalla societa' o dall'ente con mezzi propri, dall'imponibile determinato a mente dei commi precedenti e' portata in detrazione una somma pari al valore del ripristino. Quando il ripristino sia stato effettuato con il contributo statale, la detrazione e' ammessa per la quota proporzionale all'ammontare dei mezzi propri investiti dalla societa' o dall'ente.
"Dall'imponibile valutato come sopra, e' de tratto l'ammontare dei titoli di Stato e degli altri titoli dichiarati esenti da imposta all'atto dell'emissione. Inoltre, e' detratta una, percentuale del valore delle azioni, delle quote di partecipazione e degli altari titoli, che gia' non siano detratti per intiero, posseduti dai soggetto, corrispondente al rapporto in cui il capitale e le riserve si trovano rispetto al loro ammontare aumentato delle passivita', secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato".
Entrata in vigore il 27 novembre 1949