Articolo 13 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 12Articolo 14
Versione
15 gennaio 1976
Art. 13.

Ai sensi dell'articolo 14, punto 6, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , l'apporto integrativo dello Stato a favore del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, e' stabilito, per l'anno finanziario 1976, in lire 100.000.000.000 ed e' iscritto al capitolo n. 4546 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dei fondi iscritti al predetto capitolo n. 4546 al capitolo n. 1578 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1976.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976