Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 30/03/2026, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02117/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06668/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6668 del 2025, proposto da
Avvocati Mario Caliendo e Daniele Rienzo, i quali si difendono in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caserta, in persona del rappresentante legale p.t., non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) n. 01066/2025 REG.PROV.COLL. (corrispondente al N. 02472/2024 REG.RIC.);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa OL AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti agiscono per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe indicata nella parte in cui il T.A.R. ha condannato il Comune di Caserta al pagamento in loro favore delle spese di lite liquidate in <<euro duemila, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata>>.
Lamentano, in particolare, che nonostante la notifica della sentenza in forma esecutiva in data 10 febbraio 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’amministrazione non avrebbe ancora ottemperato.
In aggiunta alla domanda principale, i ricorrenti hanno avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento.
Non si è costituito il Comune intimato.
Alla camera di consiglio del 24 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
Nella fattispecie, sussistono tutte le condizioni per l'esercizio dell'azione di ottemperanza di cui all'art. 112, comma 2, lett. b), del predetto codice.
La sentenza del giudice amministrativo della cui ottemperanza si tratta è, infatti, esecutiva e risulta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (avvenuta in data 10 febbraio 2025) previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
Tanto premesso, poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del predetto provvedimento giurisdizionale (per la parte che qui interessa), va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione, nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Il Collegio nomina sin d'ora, quale commissario ad acta, il Prefetto di Caserta (atteso che l’ente intimato nel presente giudizio d'ottemperanza ricade nella relativa provincia), con facoltà di delega ad un funzionario di adeguata professionalità del suo ufficio, il quale dovrà attivarsi per l'esecuzione del giudicato, dietro apposita istanza di parte, qualora alla scadenza del termine appena fissato per il pagamento dovuto l'Amministrazione non abbia ancora adempiuto.
Il medesimo commissario dovrà:
- adottare ogni misura idonea a consentire il dovuto pagamento alla parte ricorrente degli importi indicati nel provvedimento in epigrafe, entro l'ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente;
- una volta espletato l'incarico, depositare una succinta relazione sull'attività svolta, con la richiesta di liquidazione del proprio compenso e relativa nota spese, nel rispetto del termine perentorio dettato dall'art. 71 del d.P.R. n. 115/2002.
Per quanto riguarda le spese successive alla sentenza azionata e come tali non liquidate nella stessa, il Collegio specifica che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l’obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate nelle pronunce passate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. III, 28 ottobre 2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29 settembre 2003, n. 1094).
Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi al titolo sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all’esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I, 11 maggio 2010, n. 699; T.A.R. Lazio - Latina, Sez. I, 22 dicembre 2009, n. 1348; T.A.R. Campania - Napoli, n. 9145/2005; T.A.R. Campania - Napoli, n. 12998/2003; Cons. Stato, Sez. IV, n. 2490/2001; Cons. Stato, Sez. IV, n. 175/1987).
Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. III, 14 luglio 2009, n. 1268).
Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi alla sentenza azionata sono quindi dovuti solo per le voci suindicate, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico del Comune intimato, nell’importo liquidato nel dispositivo, tenuto conto della linearità e natura seriale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Comune di Caserta intimato di provvedere al pagamento delle somme dovute in forza della sentenza del T.A.R. n. 1066/2025 nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore, oltre accessori di legge;
- nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Caserta o suo delegato, per l'eventualità che alla scadenza del termine previsto per l'adempimento l'Amministrazione non abbia provveduto al pagamento, il quale provvederà nei tempi e secondo le modalità di cui in motivazione;
- condanna l'Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AB, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
OL AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL AR | IA AB |
IL SEGRETARIO