TAR Roma, sez. III, sentenza 06/05/2026, n. 8381
TAR
Ordinanza cautelare 15 novembre 2024
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Sentenza 6 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Illegittimità del provvedimento interdittivo per erronea applicazione dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. 81/2008

    Il Collegio ritiene che le censure relative al merito dell'accertamento ispettivo e alla legittimità del provvedimento di sospensione siano inammissibili per omessa impugnazione nel termine di legge. Nel merito, il provvedimento interdittivo è considerato un atto vincolato e doveroso, accessorio alla sospensione dell'attività, la cui adozione non lascia margini di discrezionalità all'amministrazione. La giurisprudenza ha chiarito che tale interdizione ha una funzione di trasparenza e tracciabilità. Viene altresì escluso che il superamento dei termini procedurali, di natura ordinatoria, possa determinare l'illegittimità dell'atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 06/05/2026, n. 8381
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8381
    Data del deposito : 6 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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