Ordinanza cautelare 15 novembre 2024
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 06/05/2026, n. 8381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8381 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08381/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11035/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11035 del 2024, proposto da
Max Automazioni srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Vincenzo Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità Nazionale Anticorruzione- ANAC, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,
del provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (registro decreti n. 1373 dell’11 ottobre 2024);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Anac-Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa DE BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1. La società ricorrente impugna il decreto con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto nei suoi confronti l’interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
2. Il provvedimento interdittivo trae origine dall’ispezione effettuata in data 3 giugno 2024 presso il cantiere sito in Offanengo (CR -Cremona), via Tirone n. 16, all’esito della quale il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria del Sistema Socio Sanitario della Regione Lombardia -ATS Val Padana, accertava violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, consistenti nell’assenza del Piano Operativo di Sicurezza – in quanto quello presente non era inerente il cantiere ispezionato -, adottando contestualmente un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008.
3. Il provvedimento di sospensione veniva notificato in pari data alla società ricorrente e non risulta impugnato nel termine decadenziale previsto dall’art. 29 c.p.a.
4. In data 4 giugno 2024, ossia il giorno successivo l’accesso ispettivo, veniva effettuato il pagamento della sanzione elevata e contestualmente richiesta ed approvata la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
5. A seguito della comunicazione del provvedimento di sospensione, il Ministero adottava il decreto interdittivo oggetto del presente giudizio in data 11 ottobre 2024.
6. Avverso tale provvedimento la società ha proposto ricorso, deducendone l’illegittimità sotto molteplici profili. In particolare, la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 14, Dlgs 81/2008, per essere stata erroneamente applicata al caso di specie la sanzione della sospensione delle lavorazioni, ritenendo gli Ispettori di aver accertato l’esistenza di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I e precisamente la mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS), quando invece tale documento era stato regolarmente formato ma recava erroneamente, quale indirizzo del cantiere, quello della sede legale della stazione appaltante; la tardività dell’adozione del decreto rispetto ai termini indicati dalla circolare ministeriale n. 1733 del 2006.
7. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità delle censure dirette avverso il provvedimento di sospensione per mancata tempestiva impugnazione e, nel merito, sostenendo l’infondatezza del ricorso sul rilievo che l’interdizione prevista dall’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008 costituisce atto vincolato e doveroso, fondato sulla mera esistenza di una sospensione e per il tempo della relativa efficacia, rispetto alla quale l’Amministrazione non dispone di alcun margine di discrezionalità.
8. Con ordinanza collegiale n. 5159/2024 del 15 novembre 2024 l’istanza cautelare della ricorrente veniva respinta per difetto del requisito del periculum in mora , “ dato che: - a partire dal 4 giugno 2024 parte ricorrente ha potuto regolarmente svolgere la propria attività imprenditoriale; - le ulteriori esigenze cautelari risultano allegate in maniera del tutto generica ed ipotetica ”;
9. All’udienza del 29 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il Collegio ritiene che il ricorso sia in parte inammissibile e, per il resto, infondato.
11. In via pregiudiziale, deve essere esaminata l’eccezione sollevata dalle Amministrazioni resistenti in ordine alla mancata impugnazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Dagli atti risulta che tale provvedimento è stato notificato alla società ricorrente in data 3 giugno 2024 e che non è stato impugnato nel termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’art. 29 c.p.a. Ne consegue che lo stesso è divenuto definitivo, con conseguente stabilizzazione dei relativi effetti sul piano amministrativo.
12. L’omessa impugnazione del provvedimento presupposto preclude alla società ricorrente la possibilità di contestarne la legittimità in via indiretta nel presente giudizio. Devono pertanto ritenersi inammissibili tutte le censure con cui la ricorrente contesta il merito dell’accertamento ispettivo e, in particolare, la dedotta erronea individuazione della fattispecie contestata a fini sospensivi – assenza di POS -, trattandosi di profili che attengono al provvedimento di sospensione, ormai divenuto definitivo.
13. Nel merito, le censure dirette avverso il decreto interdittivo non sono fondate.
14. L’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008 prevede espressamente che, per tutto il periodo di efficacia della sospensione dell’attività imprenditoriale, è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione, imponendo la comunicazione del provvedimento di sospensione al Ministero competente ai fini dell’adozione dell’interdizione.
15. La giurisprudenza amministrativa ha costantemente chiarito che tale interdizione non ha natura sanzionatoria autonoma, ma costituisce una misura accessoria e vincolata, di carattere meramente ricognitivo, in quanto si limita a dare attuazione a un effetto direttamente previsto dalla legge, traducendosi nella “cristallizzazione giuridica” di una situazione già verificatasi sul piano fattuale e giuridico (cfr. TAR Lazio, Sez. III, nn. 15278/2025, 15503/2025 e 16079/2025).
16. Il provvedimento interdittivo assolve, in tale prospettiva, a una funzione di trasparenza e tracciabilità dei comportamenti degli operatori economici, consentendo alle stazioni appaltanti di disporre di un’informazione oggettiva circa la sussistenza di una sospensione rilevante ai fini della valutazione dell’affidabilità dell’impresa, in coerenza con il sistema dei contratti pubblici.
17. Le circolari del Ministero del Lavoro n. 33 del 2009 e del Ministero delle Infrastrutture n. 1733 del 2006, richiamate anche nella prassi applicativa, confermano tale impostazione, chiarendo che l’interdizione costituisce effetto automatico della sospensione e deve essere adottata ogniqualvolta quest’ultima sia divenuta efficace, essendo esclusa soltanto l’ipotesi in cui la sospensione non abbia mai prodotto effetti o sia stata annullata in sede giurisdizionale.
18. Nel caso di specie, è pacifico che il provvedimento di sospensione sia stato adottato in data 3 giugno 2024, che esso sia stato notificato alla società in pari data e che i relativi effetti siano venuti meno a decorrere dalla revoca disposta in data 4 giungo 2024 per essersi la società adeguata alle prescrizioni impartite. Indi il Ministero ha correttamente adottato il decreto interdittivo limitandone l’efficacia al periodo di sospensione.
19. Sussisteva, pertanto, il presupposto legale per l’adozione dell’interdizione, rispetto al quale il Ministero non dispone di alcun margine di discrezionalità, né quanto all’ an né quanto al contenuto della misura.
20. L’atto impugnato si configura, dunque, come necessaria applicazione della disciplina di cui all’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008 e non implica alcuna autonoma valutazione della gravità delle violazioni né un riesame del merito dell’accertamento compiuto dall’autorità ispettiva.
21. Non sussiste, infine, la dedotta violazione dei termini procedimentali. Il termine di 45 giorni previsto dalla circolare ministeriale n. 1733 del 2006 ha natura meramente ordinatoria e non perentoria, sicché il suo eventuale superamento non determina l’illegittimità dell’atto, in assenza di specifici profili di irragionevolezza, nella specie non ravvisabili. In ogni caso, deve escludersi che il decorso del tempo possa ingenerare un legittimo affidamento in ordine alla mancata adozione del provvedimento interdittivo, trattandosi di effetto direttamente previsto dalla legge.
22. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile e, per il resto, respinto.
23. Tenuto conto della natura della controversia e della peculiarità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL ST, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
DE BA, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| DE BA | EL ST |
IL SEGRETARIO