CASS
Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/10/2024, n. 39742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39742 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CASA CIRCONDARIALE DI SASSARI DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento a carico di: TA AL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 39742 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 18/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 28 giugno 2022, il Magistrato di sorveglianza di Sassari, previa disapplicazione dell'ordine di servizio n. 17/2021 del 5 febbraio 2021 della Direzione della Casa circondariale di Sassari, aveva accolto il reclamo di NO TA, autorizzandolo all'utilizzo di un lettore di compact disc musicali dalle 24:00 alle 7:00. Secondo il primo Giudice, l'Amministrazione penitenziaria non aveva indicato pericoli concreti che l'uso di tale strumento, nelle ore notturne, potesse determinare rispetto alle esigenze di sicurezza in rilievo nei reparti speciali ex art. 41-bis Ord. pen. A seguito del reclamo proposto dall'Amministrazione, che aveva evidenziato i rischi connessi a un uso improprio dei compact disc e degli auricolari, il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza in data 24 febbraio 2023, aveva rigettato l'impugnazione, osservando come non fossero stati indicati concreti elementi di riscontro a sostegno della relativa prospettazione, essendo l'utilizzo del compact disc simile a quello di radio e TV e potendo i pericoli di un uso improprio derivare anche da altri utensili (come quelli per la cucina), pacificamente consentiti dall'Amministrazione penitenziaria. 1.1. Con sentenza in data 20 ottobre 2023, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione annullò la predetta ordinanza, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari per nuovo esame. Dopo avere ricordato i possibili rischi connessi all'uso improprio dei compact disc e all'introduzione nell'istituto penitenziario di contenuti illeciti, il Collegio di legittimità evidenziò che il Tribunale avrebbe dovuto verificare se l'impiego di tali strumenti potesse comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli interventi su dispositivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta di non autorizzarne l'ingresso nei reparti adibiti al regime penitenziario differenziato. 1.2. Con ordinanza in data 23 febbraio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha nuovamente rigettato il reclamo proposto dall'Amministrazione e, per l'effetto, ha ordinato alla Casa circondariale di Sassari di consentire al reclamante, previa disapplicazione degli ordini di servizio di contrario avviso, di utilizzare il lettore di CD anche in orario notturno con l'uso di cuffie o auricolari. All'esito del richiesto approfondimento istruttorio, attraverso cui è stata acquisita una nota dell'istituto penitenziario in cui si evidenziava l'impegno per il personale nell'adottare accorgimenti volti a impedire o quantomeno a riconoscere eventuali manipolazioni dei lettori nonché nel procedere al previo ascolto dei supporti audio, il Collegio di merito ha ritenuto infondate le ragioni del reclamante. In primis ha ricordato che TA era già stato autorizzato dal Magistrato di sorveglianza, con ordinanza del 14 luglio 2022, all'uso del lettore di compact disc per l'ascolto di CD musicali acquistati tramite l'impresa di mantenimento;
e che il primo era già stato posto in sicurezza dall'Amministrazione penitenziaria per evitare manomissioni e 2 collegamenti esterni, mentre i secondi erano stati già verificati dall'Ufficio censura. Quindi, ha evidenziato che, con provvedimento del 5 febbraio 2021, n. 17, l'Amministrazione penitenziaria aveva vietato al detenuto l'uso del lettore tra le 24:00 e le 7:00 del mattino;
che il divieto era stato ritenuto ingiustificato dal Magistrato di sorveglianza;
e che quest'ultima decisione era stata impugnata dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria sul presupposto che la restrizione per fasce orarie non determinasse un pregiudizio concreto all'esercizio del diritto riconosciuto al detenuto, in capo al quale era configurabile un interesse legittimo, non tutelabile dal Magistrato di sorveglianza, a fronte di una potestà riconosciuta all'Amministrazione, legittimamente esercitata per soddisfare esigenze di ordine e sicurezza dell'istituto durante la notte, in cui la ridotta presenza di personale non consentiva di esercitare un'adeguata vigilanza, in rapporto alla possibilità di un uso improprio degli strumenti in questione. Dunque, nel caso di specie, non si è ravvisato alcun aggravio di lavoro per l'Ufficio censura, essendo i compact disc in uso a TA già stati vagliati nel loro contenuto ed essendo stato il lettore già posto al riparo da eventuali manomissioni;
mentre l'aggravio organizzativo per l'istituto, nelle ore notturne, è stato correlato non alle esigenze proprie del regime speciale, connesse all'esigenza di impedire illeciti contatti con la criminalità organizzata, ma all'esigenza di contrastare situazioni di pericolo per la persona derivanti dall'eventuale uso improprio di oggetti in possesso della generalità dei detenuti. Pertanto, non ponendosi l'aggravio organizzativo in relazione alle esigenze di sicurezza proprie del regime speciale, la limitazione è stata ritenuta irragionevole e come tale censurabile alla luce del generale potere di controllo sulla ragionevolezza e proporzionalità dei provvedimenti dell'Amministrazione incidenti sui diritti dei detenuti. Né la limitazione oraria all'uso dei lettori è stata ritenuta giustificata da precedenti manipolazioni di detti strumenti compiute dai ristretti in regime speciale, circostanza neppure allegata dall'Amministrazione reclamante. 2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, la Casa circondariale di Sassari, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il Ministero della giustizia, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a) ed e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e l'esercizio, da parte del Giudice di sorveglianza, di una potestà riservata dalla legge a un Organo amministrativo dello Stato. Dopo avere premesso che l'ampia discrezionalità attribuita all'Amministrazione penitenziaria può essere sindacata dalla Magistratura di sorveglianza solo sul «piano della ragionevolezza e della proporzione della scelta dell'Amministrazione» 3 allorquando la discrezionalità risulti «essere stata esercitata con «modalità manifestamente irragionevoli» o «sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto» (Sez. 1, n. 7194 del 19/01/2021, Audino, non massimata), il ricorso evidenzia come la Corte di cassazione abbia ritenuto, nella diversa materia della cottura dei cibi, che la scelta dell'Amministrazione non può ritenersi manifestamente irragionevole ove venga, comunque, assicurato un ampio lasso temporale, durante la giornata, in cui sia possibile dedicarsi a quell'attività. Pertanto, il Tribunale di sorveglianza, peraltro con motivazione illogica e contraddittoria, avrebbe sindacato, nel merito, una scelta discrezionale dell'Amministrazione, così esorbitando ingiustificatamente dai limiti del proprio potere. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione del principio di diritto enunciato in sede di rinvio, la totale assenza di motivazione, il travisamento dei fatti, l'omesso esame di fatti decisivi. In ogni caso, la previsione di utilizzo del lettore di compact disc con esclusione delle ore notturne sarebbe del tutto legittima e ragionevole, tenuto conto che, in orario notturno, la vigilanza penitenziaria sarebbe meno pressante, sicché il ritiro, in tale fascia oraria, degli oggetti pericolosi per la sicurezza, generalmente prevista, per i detenuti sottoposti al regime speciale, dall'art. 6 della circolare D.A.P. 2 ottobre 2017, risponderebbe all'esigenza di evitare che i detenuti sfruttino le ore notturne per utilizzare tali oggetti al fine di perseguire scopi che le esigenze di sicurezza intenderebbero contrastare (come, ad es., usare i compact disc come specchio per accertarsi dell'assenza del personale penitenziario, onde poter illecitamente comunicare o scambiare oggetti con i ristretti appartenenti a un diverso gruppo di socialità ovvero spezzare il compact disc per utilizzarlo quale oggetto tagliente atto a offendere). 3. In data 10 luglio 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Il provvedimento impugnato escluderebbe illogicamente la pericolosità del possesso dei compact disc in orario notturno, il cui apprezzamento dovrebbe essere rimesso alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria, così come la individuazione delle soluzioni per garantire, senza uno sforzo inesigibile o eccessivo, le esigenze di sicurezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e, pertanto, devono essere respinti. 2. Va premesso che dalla condizione detentiva possono derivare limitazioni anche significative alla ordinaria sfera dei diritti della persona e ciò anche in 4 conseguenza dell'adozione di misure organizzative dell'Amministrazione penitenziaria volte a garantire, all'interno degli istituti, l'ordine e la sicurezza interna e, con essi, il trattamento rieducativo, cui la pena deve essere necessariamente finalizzata secondo la previsione dell'art. 27, terzo comma, Cost. Pertanto, deve essere in questa sede ribadita l'esistenza di un ambito di discrezionalità riconosciuto all'Amministrazione penitenziaria attraverso cui definire le modalità di esercizio di alcuni diritti che l'ordinamento riconosce alle persone detenute (Sez. 1, n. 23533 del 7/07/2020, Mandala', Rv. 279456 - 01; Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 260117 - 01; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, Rv. 258398 - 01); discrezionalità che si esplica in provvedimenti che devono, comunque, essere improntati al rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità (Sez. 1, n. 4030 del 4/12/2020, dep. 2021, Strangio, in motivazione) e non debbono sostanzialmente inibire la fruizione dei diritti stessi, restando altrimenti sindacabili in sede giurisdizionale (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, in motivazione). Dunque, salva la possibilità di adottare atti amministrativi di contenuto organizzativo riconducibili al legittimo esercizio di una potestà organizzatoria dell'Amministrazione penitenziaria, finalizzata all'attuazione dei suoi compiti istituzionali e, in particolare, ai compiti definiti dalla legge penitenziaria e del regolamento di esecuzione, le previsioni di tali atti debbono essere ragionevoli e proporzionate alle esigenze organizzative da soddisfare e tali aspetti sono sindacabili in sede giurisdizionale (Sez. 1, n. 24711 del 15/02/2023, Pesce, non massimata;
Sez. 1, n. 10421 del 1/03/2022, Perrone, non massimata), costituendo i canoni della ragionevolezza e proporzionalità un limite all'esercizio della potestà amministrativa, distinto dal merito, questo non sindacabile, delle scelte di amministrazione. 2.1. Sempre in premessa, va ricordato che, coerentemente con le considerazioni più sopra espresse, le limitazioni ai diritti della persona detenuta sottoposta al regime differenziato devono essere giustificate dalle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza proprie di tale regime. Diversamente, come più volte ricordato dalla Corte costituzionale, esse finirebbero per diventare ingiustificate e per risolversi in un irragionevole surplus di afflittività, che il Giudice delle leggi ha più volte sottolineato essere incompatibile con i principi costituzionali (al riguardo, si vedano, tra le altre, le sentenze nn. 97 del 2020 e 351 del 1996). Ciò sul rilievo che l'introduzione di un regime «incongruo e inutile alla luce degli obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione», «si pone in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., configurandosi come un'ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario», dotata «di valenza meramente e ulteriormente afflittiva» (così la sentenza n. 186 del 12 ottobre 2018). 5 3. Tanto osservato, rileva il Collegio che, dall'istruttoria svolta dal Giudice del rinvio, è emerso come le difficoltà rappresentate dall'Amministrazione penitenziaria per lo svolgimento dei più opportuni controlli riguardassero il regime dei controlli sul contenuto dei supporti, il cui uso era stato, in realtà, già autorizzato, riconducendo la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei CD al contesto di quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che la Corte costituzionale ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua del soggetto detenuto (v. sentenza n. 97 del 2020 della Consulta); sicché dette difficoltà non paiono pertinenti rispetto alla questione, all'evidenza diversa, concernente la possibilità di superare il limite dell'orario notturno. Dall'altro lato, tali difficoltà riguardano profili operativi, come l'adozione di contromisure rispetto a un eventuale uso improprio degli strumenti, che però non hanno alcun collegamento con le finalità proprie del regime differenziato delineato dall'art. 41-bis Ord. pen., costituite dall'esigenza di impedire che il detenuto mantenga collegamenti con gli ambienti della criminalità organizzata di provenienza;
finalità rispetto alle quali va apprezzato, come già osservato, il rapporto di congruità che la consolidata giurisprudenza costituzionale e di legittimità più sopra richiamata richiede ai fini del giudizio di legittimità sulla misura restrittiva adottata. Non appare pertinente, infatti, il richiamo alla possibilità di utilizzo dei CD quali eventuali strumenti di offesa, considerato che il regime differenziato, come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, non ha quale scopo quello di contenere la cd. pericolosità penitenziaria del singolo detenuto (da ultimo, tra le tante, v. Sez. 1, n. 34368 del 30/04/2024, Mogavero, non massimata). A quest'ultimo riguardo, le imprescindibili esigenze di ordine e di sicurezza interna, implicate dalla possibilità di un uso improprio di determinati strumenti, sono comuni, come del resto ricordato dal provvedimento impugnato, a tutte le persone detenute e devono trovare adeguata gestione attraverso strumenti differenti da quello di un divieto generalizzato, esprimendosi in misure individuali correlate a situazioni di rischio specifico e, al contempo, ancorate a presupposti di fatto ben individuabili. A queste condizioni, ad esempio, può ipotizzarsi l'adozione di misure, come la sorveglianza particolare prevista dall'art. 14-bis Ord. pen., che si accompagnano all'adozione di specifiche disposizioni volte a impedire, appunto, l'uso improprio di strumenti utilizzabili per l'offesa alla persona;
o può, comunque, legittimamente inibirsi l'accesso a un determinato utensile in presenza di concrete esigenze legate ad atteggiamenti aggressivi nei confronti del personale penitenziario o delle altre persone ristrette. Ma ciò, appunto, senza misure generali, da applicare all'intera popolazione detentiva, che finiscano con il riguardare qualunque oggetto in ragione di una astratta utilizzabilità per l'offesa. 6 Va infatti ricordato, sul punto, che nella lettura dei contenuti dell'art. 41-bis Ord. pen. operata dalla Corte costituzionale èstato più volte evidenziato che le singole «difformità» nel trattamento dei soggetti sottoposti al regime differenziato devono essere giustificate, in concreto, dalle particolari esigenze di tutela della sicurezza pubblica perseguite dal legislatore: «[...] non potrebbe, per converso, considerarsi legittimo, a questo scopo, l'impiego di misure più restrittive nei confronti di singoli detenuti in funzione di semplice discriminazione negativa, non altrimenti giustificata, rispetto alle regole e ai diritti valevoli per tutti [...]» (così Corte cost. sentenza n.351 del 1996). Del resto, anche la previsione generale richiamata dall'art. 6 della circolare, cui fa riferimento il ricorso dell'Avvocatura dello Stato, concerne, ad esempio nel caso degli effetti personali relativi all'igiene personale, oggetti che sono pericolosi in sé e che, come tali, sono potenzialmente offensivi, ma non qualunque oggetto che sia suscettibile di un eventuale uso distorto (es. lacci delle scarpe ecc.). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere rigettati. 4.1. La natura pubblica delle Parti ricorrenti osta alla condanna alle spese (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650 - 01).
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorsi. Così deciso in data 18 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il esidente
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 39742 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 18/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 28 giugno 2022, il Magistrato di sorveglianza di Sassari, previa disapplicazione dell'ordine di servizio n. 17/2021 del 5 febbraio 2021 della Direzione della Casa circondariale di Sassari, aveva accolto il reclamo di NO TA, autorizzandolo all'utilizzo di un lettore di compact disc musicali dalle 24:00 alle 7:00. Secondo il primo Giudice, l'Amministrazione penitenziaria non aveva indicato pericoli concreti che l'uso di tale strumento, nelle ore notturne, potesse determinare rispetto alle esigenze di sicurezza in rilievo nei reparti speciali ex art. 41-bis Ord. pen. A seguito del reclamo proposto dall'Amministrazione, che aveva evidenziato i rischi connessi a un uso improprio dei compact disc e degli auricolari, il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza in data 24 febbraio 2023, aveva rigettato l'impugnazione, osservando come non fossero stati indicati concreti elementi di riscontro a sostegno della relativa prospettazione, essendo l'utilizzo del compact disc simile a quello di radio e TV e potendo i pericoli di un uso improprio derivare anche da altri utensili (come quelli per la cucina), pacificamente consentiti dall'Amministrazione penitenziaria. 1.1. Con sentenza in data 20 ottobre 2023, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione annullò la predetta ordinanza, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari per nuovo esame. Dopo avere ricordato i possibili rischi connessi all'uso improprio dei compact disc e all'introduzione nell'istituto penitenziario di contenuti illeciti, il Collegio di legittimità evidenziò che il Tribunale avrebbe dovuto verificare se l'impiego di tali strumenti potesse comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli interventi su dispositivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta di non autorizzarne l'ingresso nei reparti adibiti al regime penitenziario differenziato. 1.2. Con ordinanza in data 23 febbraio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha nuovamente rigettato il reclamo proposto dall'Amministrazione e, per l'effetto, ha ordinato alla Casa circondariale di Sassari di consentire al reclamante, previa disapplicazione degli ordini di servizio di contrario avviso, di utilizzare il lettore di CD anche in orario notturno con l'uso di cuffie o auricolari. All'esito del richiesto approfondimento istruttorio, attraverso cui è stata acquisita una nota dell'istituto penitenziario in cui si evidenziava l'impegno per il personale nell'adottare accorgimenti volti a impedire o quantomeno a riconoscere eventuali manipolazioni dei lettori nonché nel procedere al previo ascolto dei supporti audio, il Collegio di merito ha ritenuto infondate le ragioni del reclamante. In primis ha ricordato che TA era già stato autorizzato dal Magistrato di sorveglianza, con ordinanza del 14 luglio 2022, all'uso del lettore di compact disc per l'ascolto di CD musicali acquistati tramite l'impresa di mantenimento;
e che il primo era già stato posto in sicurezza dall'Amministrazione penitenziaria per evitare manomissioni e 2 collegamenti esterni, mentre i secondi erano stati già verificati dall'Ufficio censura. Quindi, ha evidenziato che, con provvedimento del 5 febbraio 2021, n. 17, l'Amministrazione penitenziaria aveva vietato al detenuto l'uso del lettore tra le 24:00 e le 7:00 del mattino;
che il divieto era stato ritenuto ingiustificato dal Magistrato di sorveglianza;
e che quest'ultima decisione era stata impugnata dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria sul presupposto che la restrizione per fasce orarie non determinasse un pregiudizio concreto all'esercizio del diritto riconosciuto al detenuto, in capo al quale era configurabile un interesse legittimo, non tutelabile dal Magistrato di sorveglianza, a fronte di una potestà riconosciuta all'Amministrazione, legittimamente esercitata per soddisfare esigenze di ordine e sicurezza dell'istituto durante la notte, in cui la ridotta presenza di personale non consentiva di esercitare un'adeguata vigilanza, in rapporto alla possibilità di un uso improprio degli strumenti in questione. Dunque, nel caso di specie, non si è ravvisato alcun aggravio di lavoro per l'Ufficio censura, essendo i compact disc in uso a TA già stati vagliati nel loro contenuto ed essendo stato il lettore già posto al riparo da eventuali manomissioni;
mentre l'aggravio organizzativo per l'istituto, nelle ore notturne, è stato correlato non alle esigenze proprie del regime speciale, connesse all'esigenza di impedire illeciti contatti con la criminalità organizzata, ma all'esigenza di contrastare situazioni di pericolo per la persona derivanti dall'eventuale uso improprio di oggetti in possesso della generalità dei detenuti. Pertanto, non ponendosi l'aggravio organizzativo in relazione alle esigenze di sicurezza proprie del regime speciale, la limitazione è stata ritenuta irragionevole e come tale censurabile alla luce del generale potere di controllo sulla ragionevolezza e proporzionalità dei provvedimenti dell'Amministrazione incidenti sui diritti dei detenuti. Né la limitazione oraria all'uso dei lettori è stata ritenuta giustificata da precedenti manipolazioni di detti strumenti compiute dai ristretti in regime speciale, circostanza neppure allegata dall'Amministrazione reclamante. 2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, la Casa circondariale di Sassari, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il Ministero della giustizia, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a) ed e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e l'esercizio, da parte del Giudice di sorveglianza, di una potestà riservata dalla legge a un Organo amministrativo dello Stato. Dopo avere premesso che l'ampia discrezionalità attribuita all'Amministrazione penitenziaria può essere sindacata dalla Magistratura di sorveglianza solo sul «piano della ragionevolezza e della proporzione della scelta dell'Amministrazione» 3 allorquando la discrezionalità risulti «essere stata esercitata con «modalità manifestamente irragionevoli» o «sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto» (Sez. 1, n. 7194 del 19/01/2021, Audino, non massimata), il ricorso evidenzia come la Corte di cassazione abbia ritenuto, nella diversa materia della cottura dei cibi, che la scelta dell'Amministrazione non può ritenersi manifestamente irragionevole ove venga, comunque, assicurato un ampio lasso temporale, durante la giornata, in cui sia possibile dedicarsi a quell'attività. Pertanto, il Tribunale di sorveglianza, peraltro con motivazione illogica e contraddittoria, avrebbe sindacato, nel merito, una scelta discrezionale dell'Amministrazione, così esorbitando ingiustificatamente dai limiti del proprio potere. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione del principio di diritto enunciato in sede di rinvio, la totale assenza di motivazione, il travisamento dei fatti, l'omesso esame di fatti decisivi. In ogni caso, la previsione di utilizzo del lettore di compact disc con esclusione delle ore notturne sarebbe del tutto legittima e ragionevole, tenuto conto che, in orario notturno, la vigilanza penitenziaria sarebbe meno pressante, sicché il ritiro, in tale fascia oraria, degli oggetti pericolosi per la sicurezza, generalmente prevista, per i detenuti sottoposti al regime speciale, dall'art. 6 della circolare D.A.P. 2 ottobre 2017, risponderebbe all'esigenza di evitare che i detenuti sfruttino le ore notturne per utilizzare tali oggetti al fine di perseguire scopi che le esigenze di sicurezza intenderebbero contrastare (come, ad es., usare i compact disc come specchio per accertarsi dell'assenza del personale penitenziario, onde poter illecitamente comunicare o scambiare oggetti con i ristretti appartenenti a un diverso gruppo di socialità ovvero spezzare il compact disc per utilizzarlo quale oggetto tagliente atto a offendere). 3. In data 10 luglio 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Il provvedimento impugnato escluderebbe illogicamente la pericolosità del possesso dei compact disc in orario notturno, il cui apprezzamento dovrebbe essere rimesso alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria, così come la individuazione delle soluzioni per garantire, senza uno sforzo inesigibile o eccessivo, le esigenze di sicurezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e, pertanto, devono essere respinti. 2. Va premesso che dalla condizione detentiva possono derivare limitazioni anche significative alla ordinaria sfera dei diritti della persona e ciò anche in 4 conseguenza dell'adozione di misure organizzative dell'Amministrazione penitenziaria volte a garantire, all'interno degli istituti, l'ordine e la sicurezza interna e, con essi, il trattamento rieducativo, cui la pena deve essere necessariamente finalizzata secondo la previsione dell'art. 27, terzo comma, Cost. Pertanto, deve essere in questa sede ribadita l'esistenza di un ambito di discrezionalità riconosciuto all'Amministrazione penitenziaria attraverso cui definire le modalità di esercizio di alcuni diritti che l'ordinamento riconosce alle persone detenute (Sez. 1, n. 23533 del 7/07/2020, Mandala', Rv. 279456 - 01; Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 260117 - 01; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, Rv. 258398 - 01); discrezionalità che si esplica in provvedimenti che devono, comunque, essere improntati al rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità (Sez. 1, n. 4030 del 4/12/2020, dep. 2021, Strangio, in motivazione) e non debbono sostanzialmente inibire la fruizione dei diritti stessi, restando altrimenti sindacabili in sede giurisdizionale (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, in motivazione). Dunque, salva la possibilità di adottare atti amministrativi di contenuto organizzativo riconducibili al legittimo esercizio di una potestà organizzatoria dell'Amministrazione penitenziaria, finalizzata all'attuazione dei suoi compiti istituzionali e, in particolare, ai compiti definiti dalla legge penitenziaria e del regolamento di esecuzione, le previsioni di tali atti debbono essere ragionevoli e proporzionate alle esigenze organizzative da soddisfare e tali aspetti sono sindacabili in sede giurisdizionale (Sez. 1, n. 24711 del 15/02/2023, Pesce, non massimata;
Sez. 1, n. 10421 del 1/03/2022, Perrone, non massimata), costituendo i canoni della ragionevolezza e proporzionalità un limite all'esercizio della potestà amministrativa, distinto dal merito, questo non sindacabile, delle scelte di amministrazione. 2.1. Sempre in premessa, va ricordato che, coerentemente con le considerazioni più sopra espresse, le limitazioni ai diritti della persona detenuta sottoposta al regime differenziato devono essere giustificate dalle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza proprie di tale regime. Diversamente, come più volte ricordato dalla Corte costituzionale, esse finirebbero per diventare ingiustificate e per risolversi in un irragionevole surplus di afflittività, che il Giudice delle leggi ha più volte sottolineato essere incompatibile con i principi costituzionali (al riguardo, si vedano, tra le altre, le sentenze nn. 97 del 2020 e 351 del 1996). Ciò sul rilievo che l'introduzione di un regime «incongruo e inutile alla luce degli obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione», «si pone in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., configurandosi come un'ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario», dotata «di valenza meramente e ulteriormente afflittiva» (così la sentenza n. 186 del 12 ottobre 2018). 5 3. Tanto osservato, rileva il Collegio che, dall'istruttoria svolta dal Giudice del rinvio, è emerso come le difficoltà rappresentate dall'Amministrazione penitenziaria per lo svolgimento dei più opportuni controlli riguardassero il regime dei controlli sul contenuto dei supporti, il cui uso era stato, in realtà, già autorizzato, riconducendo la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei CD al contesto di quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che la Corte costituzionale ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua del soggetto detenuto (v. sentenza n. 97 del 2020 della Consulta); sicché dette difficoltà non paiono pertinenti rispetto alla questione, all'evidenza diversa, concernente la possibilità di superare il limite dell'orario notturno. Dall'altro lato, tali difficoltà riguardano profili operativi, come l'adozione di contromisure rispetto a un eventuale uso improprio degli strumenti, che però non hanno alcun collegamento con le finalità proprie del regime differenziato delineato dall'art. 41-bis Ord. pen., costituite dall'esigenza di impedire che il detenuto mantenga collegamenti con gli ambienti della criminalità organizzata di provenienza;
finalità rispetto alle quali va apprezzato, come già osservato, il rapporto di congruità che la consolidata giurisprudenza costituzionale e di legittimità più sopra richiamata richiede ai fini del giudizio di legittimità sulla misura restrittiva adottata. Non appare pertinente, infatti, il richiamo alla possibilità di utilizzo dei CD quali eventuali strumenti di offesa, considerato che il regime differenziato, come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, non ha quale scopo quello di contenere la cd. pericolosità penitenziaria del singolo detenuto (da ultimo, tra le tante, v. Sez. 1, n. 34368 del 30/04/2024, Mogavero, non massimata). A quest'ultimo riguardo, le imprescindibili esigenze di ordine e di sicurezza interna, implicate dalla possibilità di un uso improprio di determinati strumenti, sono comuni, come del resto ricordato dal provvedimento impugnato, a tutte le persone detenute e devono trovare adeguata gestione attraverso strumenti differenti da quello di un divieto generalizzato, esprimendosi in misure individuali correlate a situazioni di rischio specifico e, al contempo, ancorate a presupposti di fatto ben individuabili. A queste condizioni, ad esempio, può ipotizzarsi l'adozione di misure, come la sorveglianza particolare prevista dall'art. 14-bis Ord. pen., che si accompagnano all'adozione di specifiche disposizioni volte a impedire, appunto, l'uso improprio di strumenti utilizzabili per l'offesa alla persona;
o può, comunque, legittimamente inibirsi l'accesso a un determinato utensile in presenza di concrete esigenze legate ad atteggiamenti aggressivi nei confronti del personale penitenziario o delle altre persone ristrette. Ma ciò, appunto, senza misure generali, da applicare all'intera popolazione detentiva, che finiscano con il riguardare qualunque oggetto in ragione di una astratta utilizzabilità per l'offesa. 6 Va infatti ricordato, sul punto, che nella lettura dei contenuti dell'art. 41-bis Ord. pen. operata dalla Corte costituzionale èstato più volte evidenziato che le singole «difformità» nel trattamento dei soggetti sottoposti al regime differenziato devono essere giustificate, in concreto, dalle particolari esigenze di tutela della sicurezza pubblica perseguite dal legislatore: «[...] non potrebbe, per converso, considerarsi legittimo, a questo scopo, l'impiego di misure più restrittive nei confronti di singoli detenuti in funzione di semplice discriminazione negativa, non altrimenti giustificata, rispetto alle regole e ai diritti valevoli per tutti [...]» (così Corte cost. sentenza n.351 del 1996). Del resto, anche la previsione generale richiamata dall'art. 6 della circolare, cui fa riferimento il ricorso dell'Avvocatura dello Stato, concerne, ad esempio nel caso degli effetti personali relativi all'igiene personale, oggetti che sono pericolosi in sé e che, come tali, sono potenzialmente offensivi, ma non qualunque oggetto che sia suscettibile di un eventuale uso distorto (es. lacci delle scarpe ecc.). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere rigettati. 4.1. La natura pubblica delle Parti ricorrenti osta alla condanna alle spese (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650 - 01).
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorsi. Così deciso in data 18 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il esidente