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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 1196/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 431/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto la riforma della sentenza, emessa dal Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nr. 2124/2023, pubblicata in data 16.05.2023, non notificata, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 7990/2013 R.G.;
TRA
nella qualità di erede al 50% di rappresentata e difesa, Parte_1 Persona_1 dall'Avv. Edoardo Rocco, ed elettivamente domiciliata in Eboli (SA), Via dei Lucani n.25, presso lo Studio del medesimo;
-Appellante principale–
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Giuseppe Stabile, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Campagna (SA) fraz. Quadrivio, S.S. 91 per Contursi
n. 82;
-Appellato– Appellante incidentale
E
, residente in [...]
contumace
*********
1 avente ad oggetto: riforma della sentenza, emessa dal Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nr. 2124/2023, pubblicata in data 16.05.2023, non notificata, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 7990/2013 R.G. (contratto di appalto - opposizione a D.I.).
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: le Parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti, conclusioni che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello l'Appellante ha proposto appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nr. 2124/2023, pubblicata in data
16.05.2023, non notificata, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 7990/2013 R.G., con la quale così è stato deciso: “Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
537/2013 emesso dal Tribunale di Salerno – Sezione di Eboli, in data 11.07.2013; • Condanna Per_1
, al pagamento in favore dell'
[...] Controparte_3
in persona del legale rapp. p.t., della somma complessiva di euro 1.191,35 oltre IVA al 10% ed
[...] interessi dalla domanda;
• Condanna al pagamento in favore della parte opposta delle spese Persona_1 che vengono liquidate, per la fase monitoria, in euro 49,00 per spese vive ed euro 300,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, e, per la presente fase in euro 1.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
• Dispone la distrazione delle spese indicate in favore del procuratore di parte attrice, Avv. Giuseppe Stabile, per dichiarato anticipo.
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Con atto di citazione notificato il 03.10.2013, conveniva in giudizio la soc. Persona_1
proponendo op posizione avverso Controparte_3 il decreto ingiuntivo n. 537/2013 emesso, su ricorso di quest'ultima, in data 11.07.2013, dal
Tribunale di Salerno – Sezione distaccata di Eboli – con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di euro 40.200,00, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di saldo del corrispettivo per l'esecuzione di lavori edili effettuati in favore dell'attrice presso il fabbricato sito in Campagna, località Romandola. L'opponente deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria atteso l'avvenuto pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti, per la somma complessiva di euro 62.526,00. Allegava che il contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 12.04.2006 prevedeva l'esecuzione di lavori edili, come da allegato computo metrico, per un corrispettivo, a misura, di euro 44.000,00; che le fatture poste alla base del pag. 2/19 decreto monitorio non erano mai state consegnate, e non erano conformi al dettato contrattuale che prevedeva l'Iva agevolata al 4%; che il direttore dei lavori, geom. CP_4 non aveva mai contabilizzato l'importo delle fatture emesse dalla società edile;
che i lavori previsti dal contratto non erano stati interamente realizzati. Con comparsa depositata il
23.01.2014, si costituiva in giudizio la società opposta, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto, con conferma del decreto in giuntivo impugnato e vittoria delle spese di lite. In particolare, l'opposta deduceva che, oltre ai lavori oggetto del contratto di appalto, erano stati commissionati ulteriori lavori, per i quali l'importo complessivo veniva a determinarsi nella somma di € 82.000,00, oltre iva, e che tali lavori erano stati regolarmente eseguiti dalla società opposta;
che anche i lavori oggetto di contratto fra le parti “erano stati appaltati a misura”, per cui la contabilizzazione degli stessi era stata effettuata solo a fine lavori, secondo la quantità delle opere effettivamente eseguite e con l'applicazione dei prezzi pattuiti;
che, detratte dal totale dovuto (pari ad euro 90.200,00 IVA inclusa) le somme versate dall'opponente, residuava un credito di euro 40.200,00; che i lavori erano stati correttamente eseguiti. La causa, istruita mediante produzioni documentali, prova testi e CTU giungeva per la prima volta dinanzi allo scrivente magistrato in data 23.05.2016, a seguito di nuova assegnazione. Rinviata per esigenze di ruolo, veniva successivamente fissata per l'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termine per note.
Con sentenza nr. 2124/2023, che ha definito la causa iscritta al n. 7990/2013 R.G., il
Tribunale di Salerno ha accolto l'opposizione proposta da e, per l'effetto, ha Persona_1 revocato il decreto ingiuntivo n. 537/2013 emesso in data 11 luglio 2013 dal Tribunale di
Salerno – Sezione di Eboli. Ha, quindi, condannato al pagamento, in favore Persona_1 dell' della somma complessiva di euro 1.191,35, oltre Controparte_1
IVA al 10% ed interessi dalla domanda. Ha, inoltre, condannato la stessa al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 49,00 per la fase monitoria a titolo di spese vive, euro
300,00 per compenso professionale, ed euro 1.500,00 per la fase di merito, oltre accessori di legge. Ha disposto la distrazione delle spese in favore del procuratore della parte opposta,
Avv. Giuseppe Stabile, per dichiarato anticipo. Infine, ha posto le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della parte opponente.
pag. 3/19 Con la proposizione del gravame, l'odierno appellante principale censura suddetta sentenza, chiedendo a Questo Collegio quanto segue: “Previa rinnovazione dell'istruttoria, con la richiesta di esibizione documentale, della fattura e dei Libri contabili della TT D'SI NI e LA TT
F.lli D'SI:
1-accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.2124/2023 pubblicata in data 16.05.2023 rgn. 7990/2013 emessa dal Tribunale di
Salerno, seconda sezione civile, mai notificata, dichiarare che nulla doveva all' Persona_1 [...]
di M.. 2-Porre le spese di CTU del primo grado di Controparte_1 Controparte_1 giudizio totalmente a carico di parte opposta.
3-Ordinare la restituzione delle somme che scaturiranno nel corso del processo di appello che saranno quantificate e precisate in sede di comparsa conclusionale. Con vittoria di spese e compensi e onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Le ragioni del gravame sono articolate come di seguito.
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. – Condanna in assenza di specifica domanda - L'appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 99
e 112 c.p.c., per avere il Tribunale pronunciato condanna in favore della parte opposta in assenza di specifica domanda proposta da parte dell'
[...]
. Secondo quanto sostenuto, Parte_2
l'opposto, nella comparsa di costituzione in primo grado, si sarebbe limitato a chiedere: “a) rigettare l'opposizione proposta (e se ritualmente proposta) avverso il decreto ingiuntivo n.
537/13 per i motivi sopra spiegati e per l'effetto confermarlo in ogni sua parte, e, comunque, condannare la sig.ra al pagamento della somma di € 40.200,00, per le causali Persona_1 di cui allo stesso decreto ingiuntivo, oltre interessi moratori dalla data delle fattura e fino all'effettivo soddisfo, con ogni altra declaratoria e conseguenza di legge”. Ad avviso dell'appellante, l'intera condotta processuale dell'opposto sarebbe consistita in un tentativo di mistificazione dei fatti, in violazione dei principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175
e 1375 c.c., tali da giustificare la domanda, già formulata in primo grado, di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. L'appellante ha inteso porre all'attenzione della
Corte le seguenti circostanze: nella richiesta di decreto ingiuntivo non sarebbero stati allegati né l'offerta contrattuale (all. 7), né il contratto di appalto (all. 15), né tantomeno i pagamenti ricevuti e sottoscritti a saldo di ogni avere (all. 12); il collaudo delle opere sarebbe avvenuto in data 20.11.2007, mentre l'ultimo pagamento, a saldo, risulterebbe effettuato in data 20 gennaio 2007 (all. 16). A fronte di tali pagamenti, documentati per un importo complessivo pag. 4/19 di € 62.526,00, la ditta opposta avrebbe emesso: in data 27.12.2006 la fattura n. 18; in data
01.03.2007 la fattura n. 5 (mai recapitata alla committente); in data 02.04.2012, a distanza di oltre cinque anni, la fattura n. 12 per l'importo di € 57.200,00, comprensivo di IVA al 10%, nonostante fosse prevista contrattualmente l'aliquota del 4% per la realizzazione di “prima casa”. Sulla base di tali premesse, l'appellante ha sostenuto che la condanna disposta in primo grado si fonderebbe su presupposti giuridici e processuali errati, e sarebbe intervenuta in assenza di un'autonoma e rituale domanda giudiziale, in violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c..
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1197 c.c. – Quietanza liberatoria del 20 gennaio 2007 - Con il secondo motivo, l'appellante principale ha dedotto che il Tribunale avrebbe erroneamente trascurato la quietanza di pagamento rilasciata dall' Controparte_1
in data 20 gennaio 2007 (all. 16), con la quale si sarebbe dichiarato il saldo di
[...] ogni avere in relazione al contratto di appalto intercorso tra le parti. Secondo l'appellante, tale documento costituirebbe datio in solutum ai sensi dell'art. 1197 c.c., configurandosi come negozio giuridico bilaterale volto a sostituire l'oggetto della prestazione originaria con altra, con effetti estintivi dell'obbligazione.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. – Regolamento delle spese di lite e delle spese di CTU - Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto totalmente soccombente la parte opponente, ponendo a suo carico l'intero onere delle spese di lite e della CTU, pur avendo accolto l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Secondo l'appellante, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come fase a cognizione piena del medesimo processo, e pertanto il regolamento delle spese va effettuato in base all'esito complessivo della lite.
4. Erronea valutazione delle risultanze della CTU – Lavori extra-contratto non attribuibili all'impresa - Con il quarto motivo, l'appellante ha contestato la valutazione effettuata dal Tribunale circa la fondatezza della pretesa creditoria dell'impresa in relazione a presunti lavori extra-contratto, ritenendo che gli stessi siano stati illegittimamente addebitati a È stato evidenziato che la CTU aveva quantificato in € 19.406,37 le opere Persona_1 eseguite oltre quanto pattuito, ma senza individuare l'effettivo esecutore di tali lavorazioni.
Secondo l'appellante, non vi sarebbe prova che tali opere siano state eseguite dalla ditta appellata, ben potendo essere riconducibili a soggetti terzi.
pag. 5/19
5. Erronea applicazione dell'IVA al 10% in luogo dell'aliquota agevolata al 4% - Con il quinto motivo, l'appellante ha dedotto che il Tribunale ha errato nell'applicare l'aliquota
IVA del 10%, nonostante l'intervento eseguito riguardasse la costruzione di una “prima casa”
e fosse quindi soggetto all'IVA agevolata del 4% ex lege. È stato evidenziato che:
– il contratto d'appalto sottoscritto tra le parti prevedeva l'applicazione dell'aliquota del 4%.
L'appellante ha sostenuto che, sulla base delle risultanze della CTU, l'importo delle opere contrattualmente previste ammontava ad € 45.533,20, mentre la committente aveva documentato pagamenti per € 62.526,00. Secondo tale ricostruzione: – non vi sarebbe stato alcun residuo dovuto alla ditta appaltatrice;
– l'impresa non avrebbe fornito prova dell'esecuzione di opere ulteriori;
– il contratto (vincolante ex art. 1372 c.c.) non prevedeva alcune delle opere indicate nella CTU;
– non sono stati eseguiti i comignoli, espressamente previsti;
– l'impresa avrebbe abbandonato il cantiere senza preavviso.
Con comparsa di costituzione e risposta, ed appello incidentale, si è costituito in giudizio l'appellato, istando affinché Questa Corte provveda a “1) Rigettare l'appello, formulato dalla signora , perché destituito di fondamento sia in fatto che in diritto per i motivi Parte_1 esposti in narrativa;
2) Accogliere l'appello incidentale così come spiegato dall' Controparte_1
e per l'effetto in riforma parziale della sentenza n.2124/2023
[...] Controparte_3 resa dal Tribunale di Salerno a definizione del giudizio avente n. R.G. 7990/2013 disporre la rinnovazione della CTU espletata in primo grado con ridefinizione delle somme dovute all'impresa appellante in via incidentale sulla base anche delle osservazioni tecniche e del computo effettuato dal CTP arch. in Per_2 primo grado;
3) Sempre in accoglimento dello spiegato appello incidentale, ritenere non provato il pagamento dell'importo di € 62.526,00 in favore della impresa Controparte_1 per i motivi dedotti al punto B) del seguente atto e per l'effetto rideterminare pertanto, il saldo ancora dovuto all' in € 11.264,55 o quantomeno Controparte_3 riconoscere dovuta alla predetta impresa la somma di €4.500,00 oltre interesse dalla dì del dovuto al soddisfo;
4) Confermare per il resto la sentenza n°2124/2023 resa dal Tribunale di Salerno a definizione del giudizio avente n. R.G. 7990/2013; 5) Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa anche di questo grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo;
Con ogni riserva di controdedurre e articolare anche a seguito della costituzione del litisconsorte necessario ”. CP_2
Di seguito, si riportano le eccezioni e le difese proposte dall'appellato-appellante incidentale.
pag. 6/19 1. Sulla presunta violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. -
L'appellato ha contestato l'asserita violazione del principio della domanda, rilevando che l'impresa opposta, nel giudizio di primo grado, aveva chiaramente richiesto, oltre alla conferma del decreto ingiuntivo, anche la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 40.200,00 “per le causali di cui al decreto ingiuntivo”, oltre interessi e accessori. Ha sostenuto che la richiesta espressa di condanna al pagamento contenuta nelle conclusioni costituisce domanda autonoma, non subordinata alla conferma del monitorio, e comunque pienamente conforme ai limiti posti dagli artt. 99 e 112 c.p.c.. Ha inoltre osservato che l'accoglimento parziale dell'opposizione ha prodotto una doppia natura della sentenza di primo grado: accertamento negativo quanto alla parte eccedente del credito azionato nel monitorio, ma accertamento positivo con condanna per l'importo residuo (€ 1.191,35), pienamente rientrante nel petitum formulato. Ha quindi escluso qualsivoglia violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. In ordine alle ulteriori doglianze avanzate nell'ambito dello stesso motivo, relative al comportamento processuale dell'impresa, l'appellato ha eccepito l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., poiché tali rilievi non sarebbero correlati ad alcuno specifico capo della decisione impugnata, né appaiono ricollegabili alla violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.. In ogni caso, ha sostenuto che: – il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di documentazione regolare, conforme a quanto previsto dall'art. 633 c.p.c., e in particolare sulle fatture emesse e sull'estratto autentico del registro IVA;
– nella fase di opposizione sono stati regolarmente prodotti il contratto,
l'offerta e i documenti di pagamento;
– l'emissione della fattura n. 12 per € 57.200,00 nel
2012 è giustificata dal contratto, che prevedeva la contabilizzazione finale a misura, alla conclusione dei lavori;
– alla prima udienza del giudizio di opposizione, a fronte dell'esibizione di copie di assegni da parte della opponente, l'impresa ne ha disconosciuto la conformità agli originali e ha insistito correttamente per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, avendo determinato in € 40.200,00 la somma residua, corrispondente alla differenza tra il valore complessivo delle opere eseguite (oltre € 90.000,00) e gli acconti ricevuti. Pertanto, ha concluso che il proprio comportamento processuale è stato conforme ai principi di lealtà, correttezza e buona fede, e che nessuna violazione è ravvisabile nella condotta processuale tenuta.
pag. 7/19
2. Sulla presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 1197 c.c. – Quietanza di pagamento del 20 gennaio 2007 - L'appellato ha negato che la dichiarazione rilasciata il 20 gennaio 2007 (indicata dall'appellante come “quietanza a saldo”) possa costituire datio in solutum ai sensi dell'art. 1197 c.c., rilevando che: – non vi è stata alcuna prestazione diversa rispetto a quella originariamente pattuita, né alcun accordo tra le parti volto a modificare l'oggetto dell'obbligazione; – si è trattato semplicemente di un pagamento a mezzo assegni, effettuato secondo gli accordi contrattuali, quindi nell'ambito dell'ordinario adempimento;
–
l'asserita formula “a saldo di ogni avere” ha carattere di mera dichiarazione di scienza.
3. Sulla presunta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. – Regolazione delle spese di lite e della CTU - L'appellato ha contestato la censura relativa alla pretesa violazione dei criteri di soccombenza nella liquidazione delle spese, sostenendo che il Tribunale ha correttamente applicato i principi dettati dalla giurisprudenza della Cassazione in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In particolare, ha evidenziato che: – la regolazione delle spese deve essere effettuata in base all'esito complessivo della lite;
– anche in caso di accoglimento parziale dell'opposizione, ove il credito azionato venga in parte riconosciuto,
l'opposto può considerarsi parzialmente vittorioso e le spese possono essere integralmente o prevalentemente poste a carico dell'opponente, salva la possibilità di una riduzione proporzionale ex art. 92, comma 2, c.p.c..
4. Sull'asserita erronea e arbitraria valutazione delle risultanze della CTU - L'appellato ha difeso la correttezza dell'imputazione a proprio favore dei lavori extra-contratto rilevati dal CTU, osservando che: – l'esistenza di lavori aggiuntivi è stata confermata dalla testimonianza del direttore dei lavori, geom. che ha riferito di varianti Testimone_1 richieste dalla committente nel corso dell'esecuzione; – l'ing. all'udienza del CP_4
28.10.2015, ha confermato i capi della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opposta, dichiarando che aveva commissionato ulteriori opere non previste Persona_1 dal contratto;
– le quantità e le misure delle opere extra sono state verificate e quantificate dal CTU proprio sulla base di tali dichiarazioni testimoniali, nonché in seguito alla testimonianza del sig. D'SI NI, in ordine ai lavori di pitturazione.
5. Sull'erronea applicazione dell'IVA al 4% in luogo del 10% - L'appellato ha sostenuto la correttezza della decisione del Tribunale laddove ha applicato l'aliquota IVA del 10%, rilevando che non era stato documentato il diritto della committente a beneficiare pag. 8/19 dell'aliquota agevolata del 4%. Ha richiamato l'orientamento consolidato della Cassazione
(Cass. ord. n. 3177/2023; Cass. nn. 1456/2001, 14904/2001, 7124/2003), secondo cui: –
l'onere della prova del diritto all'IVA agevolata incombe sul contribuente.
Di seguito, si riportano i motivi formulati dall'appellato-appellante incidentale. Contestazione alla valutazione di esaustività della CTU - L'appellante in via incidentale ha censurato il capo della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto esaustiva la consulenza tecnica d'ufficio e ha rigettato l'istanza di rinnovazione, ritenendo le conclusioni del CTU fondate su “un'attenta analisi della documentazione in atti e sulla verifica dei luoghi di causa” e formulate attraverso un “percorso argomentativo logico ed adeguatamente motivato”. Secondo l'appellante incidentale, tale valutazione sarebbe del tutto erronea in quanto la CTU sarebbe affetta da numerose lacune tecniche e carenze istruttorie, più volte evidenziate anche dal CTP e mai adeguatamente affrontate dal consulente nominato. Contestazione della prova del pagamento per difetto di girata -
L'appellante incidentale ha altresì impugnato il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto provato l'avvenuto pagamento dell'importo complessivo di € 62.526,00 sulla base della produzione in atti degli assegni, affermando che la documentazione non è stata specificamente contestata. Tale ricostruzione viene contestata sostenendosi che: la contestazione del contenuto delle copie degli assegni era stata comunque sollevata nei termini e secondo quanto previsto dall'art. 2719 c.c., senza necessità di una forma sacramentale, atteso che la copia prodotta era incompleta e non conforme, mancando la riproduzione del retro del titolo e priva della girata in favore dell'impresa.
Pertanto, secondo l'appellante incidentale, avrebbe dovuto riconoscersi, come effettivamente pagata, solo la somma di € 50.000,00, pacificamente non contestata, e non anche l'ulteriore somma di € 12.526,00, per la quale difetta la prova di incasso da parte dell'impresa.
In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere
Istruttore dell'8.02.2024, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 14.03.2024, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Con provvedimento del 28/03/2024, il Consigliere Istruttore ha rinviato per notifica, come da note difensive di parte appellata, a , dell'appello incidentale, alla data del CP_2
03.10.2024, con trattazione scritta. Con provvedimento del 10.10.2024, il Consigliere
Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 27.11.2025 per la pag. 9/19 rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352
c.p.c. Depositate le note scritte in sostituzione di udienza, con provvedimento del giudice istruttore del 04/12/2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di gravame, l'Appellante in via principale censura la sentenza del Tribunale di
Salerno nr. 2124/2023, che ha definito la causa iscritta al n. 7990/2013 R.G., con cui ha accolto l'opposizione proposta da e revocato il decreto ingiuntivo n. Persona_1
537/2013 emesso in data 11 luglio 2013 dal Tribunale di Salerno – Sezione di Eboli, condannando al pagamento, in favore dell' Persona_1 Controparte_1
della somma complessiva di euro 1.191,35, oltre IVA al 10% ed interessi dalla domanda,
[...] ed al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 49,00 per la fase monitoria a titolo di spese vive, euro 300,00 per compenso professionale, ed euro 1.500,00 per la fase di merito, oltre accessori di legge, disponendo la distrazione delle spese in favore del procuratore della parte opposta, Avv. Giuseppe Stabile, per dichiarato anticipo, e ponendo le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della parte opponente.
L' impugnazione proposta non risulta meritevole di accoglimento, per le ragioni che seguono.
1. Sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. – Condanna in assenza di specifica domanda - Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il
Tribunale abbia pronunciato una condanna al pagamento in favore dell' Controparte_1 in assenza di una specifica domanda giudiziale, in violazione degli artt. 99
[...]
e 112 c.p.c., i quali sanciscono i principi di “domanda” e di “corrispondenza tra chiesto e pronunciato”. L'assunto non può essere condiviso.
Dall'esame della comparsa di costituzione e risposta della parte opposta nel giudizio di primo grado si evince chiaramente che quest'ultima, oltre a chiedere il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo e la conferma del medesimo, ha formulato una domanda autonoma e alternativa di condanna al pagamento della somma di € 40.200,00, “per le causali di cui al decreto ingiuntivo”, e ciò anche nel caso di revoca del provvedimento monitorio. La giurisprudenza è granitica nel ritenere che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opposto, nel chiedere “in ogni caso” la condanna al pagamento, formula una domanda pienamente autonoma e suscettibile di accoglimento anche laddove il decreto venga pag. 10/19 revocato. La clausola “e comunque condannare la sig.ra ...” esprime un'alternatività Persona_1 implicita della domanda, che è stata poi oggetto di istruttoria e di pieno contraddittorio tra le parti. La pretesa di una violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., dunque, non risulta fondata.
Quanto alla doglianza circa l'asserita scorrettezza processuale della controparte, l'appellante ha dedotto un comportamento ispirato a mala fede per non aver prodotto, nella fase monitoria, i documenti contrattuali (offerta, contratto, quietanza) e per aver insistito nella richiesta integrale della somma di € 57.200,00, nonostante i pagamenti ricevuti. Tuttavia, anche sotto tale profilo, non può ravvisarsi una violazione dei doveri di correttezza ex artt.
1175 e 1375 c.c., né una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., considerato che: la parte opposta ha esercitato un diritto sostanziale — il credito — in base a documentazione contabile e tecnico-amministrativa di cui disponeva, esercitando il suo legittimo diritto di difesa.
2. Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 1197 c.c. – Quietanza liberatoria del
20 gennaio 2007 - L'appellante sostiene che, con la quietanza del 20 gennaio 2007, l'impresa avrebbe dichiarato di avere ricevuto il “saldo di ogni avere”, e che tale documento configurerebbe una datio in solutum ai sensi dell'art. 1197 c.c., con effetti estintivi dell'obbligazione originaria.
Il motivo non può essere accolto.
La Corte osserva che il pagamento documentato in data 20 gennaio 2007, sebbene accompagnato dalla suddetta dicitura, non può considerarsi come manifestazione inequivoca di volontà transattiva o satisfattiva, atta a chiudere definitivamente il rapporto contrattuale tra le parti. In giurisprudenza è consolidato l'orientamento secondo cui l'efficacia liberatoria della quietanza non può desumersi in modo automatico dalla formula “saldo di ogni avere”, la quale può avere valore meramente dichiarativo, in assenza di specifica volontà delle parti.
È significativo che, successivamente alla data del 20 gennaio 2007, l'appellante abbia proseguito nei pagamenti per importi ulteriori, circostanza che contrasta radicalmente con l'assunto secondo cui l'obbligazione sarebbe stata integralmente estinta. La stessa appellante ha prodotto copie di assegni successivi a tale data. Inoltre, la datio in solutum richiede, ai sensi dell'art. 1197 c.c., una pattuizione chiara e non equivoca circa la sostituzione dell'originaria obbligazione, il che non risulta né allegato né provato.
pag. 11/19
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. – Regolamento delle spese di lite e delle spese di CTU - L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha posto integralmente a suo carico le spese di lite e le spese di CTU, pur avendo accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo che vi sia stata una scorretta valutazione della soccombenza complessiva e un'erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c..
Il motivo, nei termini in cui è stato articolato, non può essere condiviso.
Va premesso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce una fase a cognizione piena, non autonoma ma integrativa della fase monitoria. In questo quadro,
l'orientamento della giurisprudenza è nel senso che, ai fini della regolazione delle spese processuali, occorre valutare l'esito finale del giudizio di merito, non la mera revoca del decreto. Nel caso di specie, la Corte osserva che, nonostante l'accoglimento formale dell'opposizione e la revoca del provvedimento monitorio, il Tribunale ha ritenuto comunque fondata la pretesa creditoria dell'opposto se pur per importo rifeterminato. Va esclusa anche l'esistenza dei presupposti per una compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., in assenza di reciproca soccombenza o gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate.
Né può rilevare, ai fini di un'eventuale compensazione, l'assunto dell'appellante secondo cui la controparte avrebbe agito in mala fede: come già rilevato, non vi sono elementi oggettivi che integrino gli estremi della colpa grave o della lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Quanto alle spese di CTU, il rilievo dell'appellante si fonda sul principio, condivisibile in astratto, per cui la consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio neutro, posto al servizio del giudice.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza consolidata, il giudice può porre le relative spese a carico della parte che sia risultata soccombente sull'oggetto dell'accertamento tecnico, cioè nel caso in cui la CTU abbia confermato la fondatezza della pretesa dell'altra parte. Nel caso concreto, la CTU ha avuto funzione dirimente nella quantificazione del credito e nella verifica dell'effettiva esecuzione dei lavori. La condanna alle spese di consulenza risulta quindi coerente con l'esito della lite, e non arbitraria.
4. Erronea valutazione delle risultanze della CTU – Lavori extra-contratto non attribuibili all'impresa - L'appellante lamenta che la CTU abbia attribuito all'impresa appellata lavori extra-contrattuali per circa € 19.400,00, senza prova della loro effettiva esecuzione da parte della medesima. Deduce che le opere potrebbero essere riconducibili a pag. 12/19 terzi, e che la CTU avrebbe omesso di individuare con precisione l'esecutore materiale delle lavorazioni.
La doglianza non è fondata.
Va premesso che, come noto, l'art. 2697 c.c. pone a carico del creditore l'onere di provare l'esistenza e la riferibilità del credito. Tuttavia, tale prova può essere desunta da elementi presuntivi, da accertamenti tecnici e dalle risultanze testimoniali. Nel caso in esame, la CTU ha ricostruito dettagliatamente la consistenza e la natura delle opere eseguite, anche extra- contrattuali, valorizzando: i sopralluoghi in loco;
le dichiarazioni testimoniali, in particolare del direttore dei lavori ing. le relazioni fotografiche;
i rilievi metrici e i computi CP_4 redatti anche dal CTP. L'appellante ha richiamato le dichiarazioni di NI D'SI, secondo cui alcuni lavori di pitturazione sarebbero stati eseguiti da altra ditta. Tuttavia, non risulta che l'appaltatore avesse subappaltato formalmente a terzi, né è stata fornita alcuna documentazione in tal senso. Né tantomeno vi è prova che le opere siano state eseguite su autonoma iniziativa del committente. Il giudice non può disporre indagini esplorative in assenza di allegazioni circostanziate. L'attribuzione di quei lavori alla ditta opposta è risultata, pertanto, coerente con il quadro probatorio disponibile, non smentito da elementi contrari specifici.
5. Erronea applicazione dell'IVA al 10% in luogo dell'aliquota agevolata al 4% - Con il quinto motivo, l'appellante ha dedotto che il contratto d'appalto prevedeva l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4%, in quanto relativo alla costruzione di “prima casa”, lamentando che il Tribunale avrebbe invece applicato — erroneamente — l'aliquota ordinaria del 10%, così determinando un aggravio indebito a suo carico.
La censura è infondata perché inammissibile, in quanto solleva una questione nuova, mai dedotta in modo rituale nel giudizio di primo grado, né supportata da una specifica domanda di rideterminazione dell'importo dovuto a titolo di IVA. Come noto, il giudice non può pronunciarsi su questioni non devolute alla sua cognizione attraverso idonee allegazioni e rituali domande di parte, essendo tenuto al rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c. Ne consegue che l'eventuale erronea applicazione dell'aliquota IVA non può essere oggetto di accertamento in sede di gravame, se — come nel caso di specie — nessuna parte abbia proposto domanda di rideterminazione del credito anche in relazione alla misura dell'imposta. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte
pag. 13/19 di Cassazione, in assenza di una specifica domanda giudiziale, supportata da idonee allegazioni e prova dei presupposti, il giudice non può autonomamente applicare l'aliquota
IVA agevolata in luogo di quella ordinaria. Pertanto, il motivo va dichiarato inammissibile, sia per novità della questione rispetto al thema decidendum del giudizio di primo grado, sia per difetto assoluto di domanda specifica in primo grado. Orbene, avendo questa Corte, nei precedenti paragrafi della motivazione, esaminato analiticamente e rigettato ciascuno dei cinque motivi principali di appello, è da ritenersi che le contestazioni finali siano ripetitive ed assorbite, non introducendo elementi di novità, anche in relazione ai presunti vizi dell'opera commissionata non specificati, non documentati, neppure riscontrati dai rilievi tecnici.
SULLA RICHIESTA DI PARTE APPELLANTE PRINCIPALE DI
RINNOVAZIONE ISTRUTTORIA FONDATA SU ASSERITE
INESATTEZZE/OMISSIONI DELLA CTU – L'appellante principale ha lamentato che il CTU avrebbe indebitamente imputato all'impresa opposta l'esecuzione di lavori extra- contrattuali per un importo pari ad € 19.406,37, in difetto di prova in merito alla riferibilità soggettiva di dette opere. In particolare, si è sostenuto che tali lavorazioni avrebbero potuto essere eseguite anche da soggetti terzi, e non dalla ditta appaltatrice. Al contrario, il consulente ha proceduto ad una ricostruzione tecnica puntuale delle lavorazioni effettivamente riscontrate in loco, accertandone l'esistenza materiale e valutandone la compatibilità temporale, tipologica e funzionale con l'intervento oggetto dell'appalto. A fondamento della riferibilità all'impresa convenuta, il CTU ha valorizzato anche la testimonianza del direttore dei lavori, ing. il quale ha confermato che, nel Testimone_1 corso d'opera, furono effettivamente richieste dalla committente ulteriori lavorazioni, non ricomprese nel progetto originario. Nessun elemento oggettivo è stato offerto dall'appellante idoneo a comprovare l'intervento di altri soggetti nella realizzazione delle medesime opere.
Ne consegue che l'attribuzione tecnica delle lavorazioni in parola all'impresa opposta risulta sorretta da riscontri istruttori e da valutazioni coerenti, né appare viziata da illogicità o arbitrarietà. Ulteriore censura dell'appellante concerne il supposto sconfinamento del CTU in un'attività probatoria surrogatoria rispetto agli oneri gravanti sulla parte opposta, con conseguente lesione del principio dispositivo e del contraddittorio. Anche tale rilievo si rivela infondato, in quanto il CTU ha basato le proprie valutazioni esclusivamente sui dati già acquisiti in atti: contratto di appalto, elaborati tecnici, testimonianze raccolte, fotografie, e pag. 14/19 documentazione contabile prodotta dalle parti. Si è inoltre dedotto che la CTU avrebbe incluso nel computo opere (in particolare, la pitturazione e altre lavorazioni di finitura) che,
a detta dell'appellante, non sarebbero state eseguite dall'impresa opposta, ma da altra ditta, non meglio identificata. Al contrario, il consulente ha avuto cura di distinguere le lavorazioni effettivamente riconducibili all'impresa da quelle prive di riscontro. Le pitturazioni non accertate sono state espressamente escluse;
le altre opere sono state computate solo ove risultassero obiettivamente verificabili e coerenti con l'insieme dei lavori appaltati. Nessun elemento istruttorio è stato fornito dall'appellante circa la concreta esecuzione da parte di soggetti terzi delle specifiche opere contestate. In mancanza di prove contrarie, il rilievo tecnico del CTU appare corretto. Va inoltre precisato che la valutazione giuridica del carattere liberatorio della dichiarazione sottoscritta dalla ditta — e l'eventuale sussistenza di un accordo solutorio ai sensi dell'art. 1197 c.c. — spettava al giudice, e non rientrava nelle sue attribuzioni tecniche. Con particolare riferimento alla ctu, si evidenzia che, in base all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione della CTU può essere disposta solo ove l'elaborato risulti manifestamente carente, contraddittorio o inidoneo alla funzione di supporto tecnico alla decisione, cosa che non è, come dimostrato in parte motiva che precede.
SULL'APPELLO INCIDENTALE – di seguito, l'esame dei motivi di gravame, con cui l'Appellante in via incidentale censura la sentenza del Tribunale di Salerno nr. 2124/2023.
Capo A – Sulla pretesa inadeguatezza della CTU e sull'istanza di rinnovazione -
L'appellante incidentale ha censurato il capo della sentenza impugnata in cui il Tribunale ha rigettato l'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo l'elaborato peritale “esaustivo”, “basato su attenta analisi della documentazione in atti” e “formulato attraverso un percorso argomentativo logico ed adeguatamente motivato”. Secondo la prospettazione dell'impresa appellante, la CTU sarebbe affetta da rilevanti omissioni e carenze tecniche, tali da compromettere l'attendibilità delle valutazioni contenute nell'elaborato finale. A sostegno della richiesta di rinnovo, l'appellante incidentale ha evidenziato una serie di specifiche doglianze tecniche, che meritano attenta analisi.
1. Omissioni relative alla superficie del solaio, cornicioni, abbaini, scossaline, converse - L'impresa ha sostenuto che il CTU avrebbe erroneamente escluso superfici effettivamente realizzate (ad es. il doppio solaio del torrino) e lavorazioni documentate pag. 15/19 (cornicioni, aggetti laterali, converse). Il CTU, tuttavia, ha fornito risposta puntuale a tali osservazioni. In particolare: ha chiarito che le scossaline e le converse risultavano già ricomprese nelle voci relative alla copertura;
ha ritenuto non computabili alcuni elementi per mancanza di dati tecnici verificabili (come le quote di abbaini e cornicioni); ha specificato che l'inclusione di tali voci senza certezza oggettiva avrebbe compromesso la coerenza dell'intero computo metrico. Pertanto, le esclusioni non sono state arbitrarie, ma frutto di scelte tecniche motivate, coerenti con il dovere di neutralità e con il principio secondo cui il
CTU non può sopperire al difetto di prova da parte della parte onerata.
2. Lavorazioni escluse (intonaci, controtelai, opere correlate) - Il consulente ha motivato l'esclusione degli intonaci evidenziando che non risultavano eseguiti a regola d'arte o risultavano già ammalorati all'epoca dell'ispezione, secondo quanto rilevato visivamente.
Per i controtelai, ha precisato che l'installazione era parziale e non conforme alla descrizione contrattuale, mentre le cosiddette opere correlate (come schermature o verniciature) non erano oggettivamente verificabili ex post, e mancava adeguata documentazione. Il consulente ha dunque escluso queste lavorazioni per difetto di prova oggettiva, e tale valutazione non appare irragionevole.
3. Oneri maggiorati per struttura inclinata - L'appellante incidentale ha lamentato il mancato riconoscimento della maggiorazione per difficoltà costruttiva in presenza di copertura inclinata. Anche in tal caso, il CTU ha fornito spiegazioni chiare, precisando che la pendenza rientrava nella normale prassi costruttiva, ed i prezzi unitari applicati (desunti dai prezzari regionali) già incorporavano una media ponderata delle difficoltà esecutive. Non è stato dunque ravvisato alcun vizio metodologico, né violazione dei criteri estimativi comunemente adottati.
4. Diniego del secondo accesso - La richiesta di un secondo accesso è stata ritenuta dal
CTU non necessaria, poiché le misurazioni e i rilievi effettuati nella prima visita erano stati esaustivi. Inoltre, le osservazioni del CTP sono state analiticamente confutate nella relazione integrativa, senza che emergessero elementi nuovi tali da giustificare un'ulteriore ispezione.
5. Metodo estimativo utilizzato - Infine, l'appellante incidentale ha censurato il metodo estimativo adottato, ritenuto incompleto o sottostimante. Il CTU ha invece: fatto riferimento ai prezzari regionali vigenti (Regione Campania); giustificato l'uso di valori medi in assenza pag. 16/19 di offerte migliorative;
motivato compiutamente tutte le voci inserite ed escluse nel computo metrico.
In definitiva, non si ravvisano elementi che giustifichino una rinnovazione della consulenza.
L'elaborato del CTU, benché non vincolante per il giudice, risulta congruamente motivato.
Sulla prova del pagamento e sulla contestazione delle copie degli assegni
L'appellante incidentale ha impugnato la parte della decisione con cui il Tribunale ha ritenuto provato l'avvenuto pagamento della somma di € 62.526,00 da parte della committente, sulla base della produzione in atti di una serie di assegni bancari. La censura muove dal presupposto secondo cui parte degli assegni non sarebbero stati validamente girati in favore dell'impresa opposta, essendo intestati a terzi (in particolare all'Avv. Rocco) e privi della girata in favore dell'impresa, in violazione dell'art. 2719 c.c.. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto inammissibile il disconoscimento operato dalla parte opposta in primo grado, giudicandolo generico e non conforme ai requisiti giurisprudenziali richiesti dalla norma richiamata. In particolare, si è affermato che: il disconoscimento ex art. 2719 c.c. deve essere specifico e puntuale, con chiara indicazione del documento contestato e degli elementi ritenuti difformi;
non sono ammesse contestazioni generiche o “di stile”, né disconoscimenti preventivi e indifferenziati. In applicazione di tali principi, correttamente il Tribunale ha ritenuto inefficace la contestazione generica formulata dall'impresa e ha ritenuto utilizzabili le copie degli assegni come prova del pagamento.
Quanto al merito della contestazione sulla mancata girata, si osserva che: la giurisprudenza è ferma nel ritenere che la ricevuta di un assegno bancario da parte del creditore, se non contestata, integra presunzione di pagamento;
non è necessario che la girata sia visibile, ove vi sia evidenza della consegna e manchi contestazione in sede istruttoria;
l'intestazione a un professionista incaricato può essere letta come incasso per conto del mandante, soprattutto in assenza di diversa allegazione. Nel caso di specie, parte appellante ha documentato il pagamento attraverso produzione di assegni per un importo complessivo pari a € 62.526,00, che risultano consegnati e non specificamente contestati.
Pertanto, anche sotto questo profilo, le censure dell'appellante incidentale risultano infondate.
SULLA RICHIESTA DI PARTE APPELLANTE PRINCIPALE DI
RINNOVAZIONE ISTRUTTORIA FONDATA SU ASSERITE
pag. 17/19 INESATTEZZE/OMISSIONI DELLA CTU – sulla base di quanto illustrato in parte motiva che precede, la Corte ritiene infondata l'istanza di rinnovazione dell'attività istruttoria, formulata dall'appellante incidentale. Con particolare riferimento alla ctu, anche in questo caso, non ci si può esimere dal richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la rinnovazione della CTU può essere disposta solo ove l'elaborato risulti manifestamente carente, contraddittorio o inidoneo alla funzione di supporto tecnico alla decisione, fattispecie che non ricorre, come dimostrato in parte motiva che precede.
In conclusione, sono rigettati - nei termini sopra esposti - sia l'appello principale, che
l'appello incidentale, le spese del grado sono compensate stante la soccombenza reciproca.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale spiegato dall Persona_1 [...]
, avverso la sentenza, Parte_2 emessa dal Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nr. 2124/2023, ogni diversa domanda o eccezione reietta ed assorbita:
I. Rigetta l'appello principale;
II. Rigetta l'appello incidentale
III. Compensa le spese del giudizio di appello tra le parti
IV. Dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, entrambe le parti, in quanto integralmente soccombenti nei rispettivi gravami, sono tenute al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto;
V.Attesta che la presente sentenza è stata redatta nel rispetto dei criteri di chiarezza, sinteticità ed essenzialità previsti dal Decreto Ministeriale 7 agosto 2023, n. 110, adottato ai sensi dell'art. 46 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 17 /12 /2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 18/19 pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 1196/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 431/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto la riforma della sentenza, emessa dal Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nr. 2124/2023, pubblicata in data 16.05.2023, non notificata, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 7990/2013 R.G.;
TRA
nella qualità di erede al 50% di rappresentata e difesa, Parte_1 Persona_1 dall'Avv. Edoardo Rocco, ed elettivamente domiciliata in Eboli (SA), Via dei Lucani n.25, presso lo Studio del medesimo;
-Appellante principale–
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Giuseppe Stabile, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Campagna (SA) fraz. Quadrivio, S.S. 91 per Contursi
n. 82;
-Appellato– Appellante incidentale
E
, residente in [...]
contumace
*********
1 avente ad oggetto: riforma della sentenza, emessa dal Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nr. 2124/2023, pubblicata in data 16.05.2023, non notificata, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 7990/2013 R.G. (contratto di appalto - opposizione a D.I.).
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: le Parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti, conclusioni che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello l'Appellante ha proposto appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nr. 2124/2023, pubblicata in data
16.05.2023, non notificata, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 7990/2013 R.G., con la quale così è stato deciso: “Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
537/2013 emesso dal Tribunale di Salerno – Sezione di Eboli, in data 11.07.2013; • Condanna Per_1
, al pagamento in favore dell'
[...] Controparte_3
in persona del legale rapp. p.t., della somma complessiva di euro 1.191,35 oltre IVA al 10% ed
[...] interessi dalla domanda;
• Condanna al pagamento in favore della parte opposta delle spese Persona_1 che vengono liquidate, per la fase monitoria, in euro 49,00 per spese vive ed euro 300,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, e, per la presente fase in euro 1.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
• Dispone la distrazione delle spese indicate in favore del procuratore di parte attrice, Avv. Giuseppe Stabile, per dichiarato anticipo.
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Con atto di citazione notificato il 03.10.2013, conveniva in giudizio la soc. Persona_1
proponendo op posizione avverso Controparte_3 il decreto ingiuntivo n. 537/2013 emesso, su ricorso di quest'ultima, in data 11.07.2013, dal
Tribunale di Salerno – Sezione distaccata di Eboli – con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di euro 40.200,00, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di saldo del corrispettivo per l'esecuzione di lavori edili effettuati in favore dell'attrice presso il fabbricato sito in Campagna, località Romandola. L'opponente deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria atteso l'avvenuto pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti, per la somma complessiva di euro 62.526,00. Allegava che il contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 12.04.2006 prevedeva l'esecuzione di lavori edili, come da allegato computo metrico, per un corrispettivo, a misura, di euro 44.000,00; che le fatture poste alla base del pag. 2/19 decreto monitorio non erano mai state consegnate, e non erano conformi al dettato contrattuale che prevedeva l'Iva agevolata al 4%; che il direttore dei lavori, geom. CP_4 non aveva mai contabilizzato l'importo delle fatture emesse dalla società edile;
che i lavori previsti dal contratto non erano stati interamente realizzati. Con comparsa depositata il
23.01.2014, si costituiva in giudizio la società opposta, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto, con conferma del decreto in giuntivo impugnato e vittoria delle spese di lite. In particolare, l'opposta deduceva che, oltre ai lavori oggetto del contratto di appalto, erano stati commissionati ulteriori lavori, per i quali l'importo complessivo veniva a determinarsi nella somma di € 82.000,00, oltre iva, e che tali lavori erano stati regolarmente eseguiti dalla società opposta;
che anche i lavori oggetto di contratto fra le parti “erano stati appaltati a misura”, per cui la contabilizzazione degli stessi era stata effettuata solo a fine lavori, secondo la quantità delle opere effettivamente eseguite e con l'applicazione dei prezzi pattuiti;
che, detratte dal totale dovuto (pari ad euro 90.200,00 IVA inclusa) le somme versate dall'opponente, residuava un credito di euro 40.200,00; che i lavori erano stati correttamente eseguiti. La causa, istruita mediante produzioni documentali, prova testi e CTU giungeva per la prima volta dinanzi allo scrivente magistrato in data 23.05.2016, a seguito di nuova assegnazione. Rinviata per esigenze di ruolo, veniva successivamente fissata per l'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termine per note.
Con sentenza nr. 2124/2023, che ha definito la causa iscritta al n. 7990/2013 R.G., il
Tribunale di Salerno ha accolto l'opposizione proposta da e, per l'effetto, ha Persona_1 revocato il decreto ingiuntivo n. 537/2013 emesso in data 11 luglio 2013 dal Tribunale di
Salerno – Sezione di Eboli. Ha, quindi, condannato al pagamento, in favore Persona_1 dell' della somma complessiva di euro 1.191,35, oltre Controparte_1
IVA al 10% ed interessi dalla domanda. Ha, inoltre, condannato la stessa al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 49,00 per la fase monitoria a titolo di spese vive, euro
300,00 per compenso professionale, ed euro 1.500,00 per la fase di merito, oltre accessori di legge. Ha disposto la distrazione delle spese in favore del procuratore della parte opposta,
Avv. Giuseppe Stabile, per dichiarato anticipo. Infine, ha posto le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della parte opponente.
pag. 3/19 Con la proposizione del gravame, l'odierno appellante principale censura suddetta sentenza, chiedendo a Questo Collegio quanto segue: “Previa rinnovazione dell'istruttoria, con la richiesta di esibizione documentale, della fattura e dei Libri contabili della TT D'SI NI e LA TT
F.lli D'SI:
1-accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.2124/2023 pubblicata in data 16.05.2023 rgn. 7990/2013 emessa dal Tribunale di
Salerno, seconda sezione civile, mai notificata, dichiarare che nulla doveva all' Persona_1 [...]
di M.. 2-Porre le spese di CTU del primo grado di Controparte_1 Controparte_1 giudizio totalmente a carico di parte opposta.
3-Ordinare la restituzione delle somme che scaturiranno nel corso del processo di appello che saranno quantificate e precisate in sede di comparsa conclusionale. Con vittoria di spese e compensi e onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Le ragioni del gravame sono articolate come di seguito.
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. – Condanna in assenza di specifica domanda - L'appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 99
e 112 c.p.c., per avere il Tribunale pronunciato condanna in favore della parte opposta in assenza di specifica domanda proposta da parte dell'
[...]
. Secondo quanto sostenuto, Parte_2
l'opposto, nella comparsa di costituzione in primo grado, si sarebbe limitato a chiedere: “a) rigettare l'opposizione proposta (e se ritualmente proposta) avverso il decreto ingiuntivo n.
537/13 per i motivi sopra spiegati e per l'effetto confermarlo in ogni sua parte, e, comunque, condannare la sig.ra al pagamento della somma di € 40.200,00, per le causali Persona_1 di cui allo stesso decreto ingiuntivo, oltre interessi moratori dalla data delle fattura e fino all'effettivo soddisfo, con ogni altra declaratoria e conseguenza di legge”. Ad avviso dell'appellante, l'intera condotta processuale dell'opposto sarebbe consistita in un tentativo di mistificazione dei fatti, in violazione dei principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175
e 1375 c.c., tali da giustificare la domanda, già formulata in primo grado, di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. L'appellante ha inteso porre all'attenzione della
Corte le seguenti circostanze: nella richiesta di decreto ingiuntivo non sarebbero stati allegati né l'offerta contrattuale (all. 7), né il contratto di appalto (all. 15), né tantomeno i pagamenti ricevuti e sottoscritti a saldo di ogni avere (all. 12); il collaudo delle opere sarebbe avvenuto in data 20.11.2007, mentre l'ultimo pagamento, a saldo, risulterebbe effettuato in data 20 gennaio 2007 (all. 16). A fronte di tali pagamenti, documentati per un importo complessivo pag. 4/19 di € 62.526,00, la ditta opposta avrebbe emesso: in data 27.12.2006 la fattura n. 18; in data
01.03.2007 la fattura n. 5 (mai recapitata alla committente); in data 02.04.2012, a distanza di oltre cinque anni, la fattura n. 12 per l'importo di € 57.200,00, comprensivo di IVA al 10%, nonostante fosse prevista contrattualmente l'aliquota del 4% per la realizzazione di “prima casa”. Sulla base di tali premesse, l'appellante ha sostenuto che la condanna disposta in primo grado si fonderebbe su presupposti giuridici e processuali errati, e sarebbe intervenuta in assenza di un'autonoma e rituale domanda giudiziale, in violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c..
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1197 c.c. – Quietanza liberatoria del 20 gennaio 2007 - Con il secondo motivo, l'appellante principale ha dedotto che il Tribunale avrebbe erroneamente trascurato la quietanza di pagamento rilasciata dall' Controparte_1
in data 20 gennaio 2007 (all. 16), con la quale si sarebbe dichiarato il saldo di
[...] ogni avere in relazione al contratto di appalto intercorso tra le parti. Secondo l'appellante, tale documento costituirebbe datio in solutum ai sensi dell'art. 1197 c.c., configurandosi come negozio giuridico bilaterale volto a sostituire l'oggetto della prestazione originaria con altra, con effetti estintivi dell'obbligazione.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. – Regolamento delle spese di lite e delle spese di CTU - Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto totalmente soccombente la parte opponente, ponendo a suo carico l'intero onere delle spese di lite e della CTU, pur avendo accolto l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Secondo l'appellante, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come fase a cognizione piena del medesimo processo, e pertanto il regolamento delle spese va effettuato in base all'esito complessivo della lite.
4. Erronea valutazione delle risultanze della CTU – Lavori extra-contratto non attribuibili all'impresa - Con il quarto motivo, l'appellante ha contestato la valutazione effettuata dal Tribunale circa la fondatezza della pretesa creditoria dell'impresa in relazione a presunti lavori extra-contratto, ritenendo che gli stessi siano stati illegittimamente addebitati a È stato evidenziato che la CTU aveva quantificato in € 19.406,37 le opere Persona_1 eseguite oltre quanto pattuito, ma senza individuare l'effettivo esecutore di tali lavorazioni.
Secondo l'appellante, non vi sarebbe prova che tali opere siano state eseguite dalla ditta appellata, ben potendo essere riconducibili a soggetti terzi.
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5. Erronea applicazione dell'IVA al 10% in luogo dell'aliquota agevolata al 4% - Con il quinto motivo, l'appellante ha dedotto che il Tribunale ha errato nell'applicare l'aliquota
IVA del 10%, nonostante l'intervento eseguito riguardasse la costruzione di una “prima casa”
e fosse quindi soggetto all'IVA agevolata del 4% ex lege. È stato evidenziato che:
– il contratto d'appalto sottoscritto tra le parti prevedeva l'applicazione dell'aliquota del 4%.
L'appellante ha sostenuto che, sulla base delle risultanze della CTU, l'importo delle opere contrattualmente previste ammontava ad € 45.533,20, mentre la committente aveva documentato pagamenti per € 62.526,00. Secondo tale ricostruzione: – non vi sarebbe stato alcun residuo dovuto alla ditta appaltatrice;
– l'impresa non avrebbe fornito prova dell'esecuzione di opere ulteriori;
– il contratto (vincolante ex art. 1372 c.c.) non prevedeva alcune delle opere indicate nella CTU;
– non sono stati eseguiti i comignoli, espressamente previsti;
– l'impresa avrebbe abbandonato il cantiere senza preavviso.
Con comparsa di costituzione e risposta, ed appello incidentale, si è costituito in giudizio l'appellato, istando affinché Questa Corte provveda a “1) Rigettare l'appello, formulato dalla signora , perché destituito di fondamento sia in fatto che in diritto per i motivi Parte_1 esposti in narrativa;
2) Accogliere l'appello incidentale così come spiegato dall' Controparte_1
e per l'effetto in riforma parziale della sentenza n.2124/2023
[...] Controparte_3 resa dal Tribunale di Salerno a definizione del giudizio avente n. R.G. 7990/2013 disporre la rinnovazione della CTU espletata in primo grado con ridefinizione delle somme dovute all'impresa appellante in via incidentale sulla base anche delle osservazioni tecniche e del computo effettuato dal CTP arch. in Per_2 primo grado;
3) Sempre in accoglimento dello spiegato appello incidentale, ritenere non provato il pagamento dell'importo di € 62.526,00 in favore della impresa Controparte_1 per i motivi dedotti al punto B) del seguente atto e per l'effetto rideterminare pertanto, il saldo ancora dovuto all' in € 11.264,55 o quantomeno Controparte_3 riconoscere dovuta alla predetta impresa la somma di €4.500,00 oltre interesse dalla dì del dovuto al soddisfo;
4) Confermare per il resto la sentenza n°2124/2023 resa dal Tribunale di Salerno a definizione del giudizio avente n. R.G. 7990/2013; 5) Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa anche di questo grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo;
Con ogni riserva di controdedurre e articolare anche a seguito della costituzione del litisconsorte necessario ”. CP_2
Di seguito, si riportano le eccezioni e le difese proposte dall'appellato-appellante incidentale.
pag. 6/19 1. Sulla presunta violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. -
L'appellato ha contestato l'asserita violazione del principio della domanda, rilevando che l'impresa opposta, nel giudizio di primo grado, aveva chiaramente richiesto, oltre alla conferma del decreto ingiuntivo, anche la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 40.200,00 “per le causali di cui al decreto ingiuntivo”, oltre interessi e accessori. Ha sostenuto che la richiesta espressa di condanna al pagamento contenuta nelle conclusioni costituisce domanda autonoma, non subordinata alla conferma del monitorio, e comunque pienamente conforme ai limiti posti dagli artt. 99 e 112 c.p.c.. Ha inoltre osservato che l'accoglimento parziale dell'opposizione ha prodotto una doppia natura della sentenza di primo grado: accertamento negativo quanto alla parte eccedente del credito azionato nel monitorio, ma accertamento positivo con condanna per l'importo residuo (€ 1.191,35), pienamente rientrante nel petitum formulato. Ha quindi escluso qualsivoglia violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. In ordine alle ulteriori doglianze avanzate nell'ambito dello stesso motivo, relative al comportamento processuale dell'impresa, l'appellato ha eccepito l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., poiché tali rilievi non sarebbero correlati ad alcuno specifico capo della decisione impugnata, né appaiono ricollegabili alla violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.. In ogni caso, ha sostenuto che: – il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di documentazione regolare, conforme a quanto previsto dall'art. 633 c.p.c., e in particolare sulle fatture emesse e sull'estratto autentico del registro IVA;
– nella fase di opposizione sono stati regolarmente prodotti il contratto,
l'offerta e i documenti di pagamento;
– l'emissione della fattura n. 12 per € 57.200,00 nel
2012 è giustificata dal contratto, che prevedeva la contabilizzazione finale a misura, alla conclusione dei lavori;
– alla prima udienza del giudizio di opposizione, a fronte dell'esibizione di copie di assegni da parte della opponente, l'impresa ne ha disconosciuto la conformità agli originali e ha insistito correttamente per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, avendo determinato in € 40.200,00 la somma residua, corrispondente alla differenza tra il valore complessivo delle opere eseguite (oltre € 90.000,00) e gli acconti ricevuti. Pertanto, ha concluso che il proprio comportamento processuale è stato conforme ai principi di lealtà, correttezza e buona fede, e che nessuna violazione è ravvisabile nella condotta processuale tenuta.
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2. Sulla presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 1197 c.c. – Quietanza di pagamento del 20 gennaio 2007 - L'appellato ha negato che la dichiarazione rilasciata il 20 gennaio 2007 (indicata dall'appellante come “quietanza a saldo”) possa costituire datio in solutum ai sensi dell'art. 1197 c.c., rilevando che: – non vi è stata alcuna prestazione diversa rispetto a quella originariamente pattuita, né alcun accordo tra le parti volto a modificare l'oggetto dell'obbligazione; – si è trattato semplicemente di un pagamento a mezzo assegni, effettuato secondo gli accordi contrattuali, quindi nell'ambito dell'ordinario adempimento;
–
l'asserita formula “a saldo di ogni avere” ha carattere di mera dichiarazione di scienza.
3. Sulla presunta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. – Regolazione delle spese di lite e della CTU - L'appellato ha contestato la censura relativa alla pretesa violazione dei criteri di soccombenza nella liquidazione delle spese, sostenendo che il Tribunale ha correttamente applicato i principi dettati dalla giurisprudenza della Cassazione in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In particolare, ha evidenziato che: – la regolazione delle spese deve essere effettuata in base all'esito complessivo della lite;
– anche in caso di accoglimento parziale dell'opposizione, ove il credito azionato venga in parte riconosciuto,
l'opposto può considerarsi parzialmente vittorioso e le spese possono essere integralmente o prevalentemente poste a carico dell'opponente, salva la possibilità di una riduzione proporzionale ex art. 92, comma 2, c.p.c..
4. Sull'asserita erronea e arbitraria valutazione delle risultanze della CTU - L'appellato ha difeso la correttezza dell'imputazione a proprio favore dei lavori extra-contratto rilevati dal CTU, osservando che: – l'esistenza di lavori aggiuntivi è stata confermata dalla testimonianza del direttore dei lavori, geom. che ha riferito di varianti Testimone_1 richieste dalla committente nel corso dell'esecuzione; – l'ing. all'udienza del CP_4
28.10.2015, ha confermato i capi della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opposta, dichiarando che aveva commissionato ulteriori opere non previste Persona_1 dal contratto;
– le quantità e le misure delle opere extra sono state verificate e quantificate dal CTU proprio sulla base di tali dichiarazioni testimoniali, nonché in seguito alla testimonianza del sig. D'SI NI, in ordine ai lavori di pitturazione.
5. Sull'erronea applicazione dell'IVA al 4% in luogo del 10% - L'appellato ha sostenuto la correttezza della decisione del Tribunale laddove ha applicato l'aliquota IVA del 10%, rilevando che non era stato documentato il diritto della committente a beneficiare pag. 8/19 dell'aliquota agevolata del 4%. Ha richiamato l'orientamento consolidato della Cassazione
(Cass. ord. n. 3177/2023; Cass. nn. 1456/2001, 14904/2001, 7124/2003), secondo cui: –
l'onere della prova del diritto all'IVA agevolata incombe sul contribuente.
Di seguito, si riportano i motivi formulati dall'appellato-appellante incidentale. Contestazione alla valutazione di esaustività della CTU - L'appellante in via incidentale ha censurato il capo della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto esaustiva la consulenza tecnica d'ufficio e ha rigettato l'istanza di rinnovazione, ritenendo le conclusioni del CTU fondate su “un'attenta analisi della documentazione in atti e sulla verifica dei luoghi di causa” e formulate attraverso un “percorso argomentativo logico ed adeguatamente motivato”. Secondo l'appellante incidentale, tale valutazione sarebbe del tutto erronea in quanto la CTU sarebbe affetta da numerose lacune tecniche e carenze istruttorie, più volte evidenziate anche dal CTP e mai adeguatamente affrontate dal consulente nominato. Contestazione della prova del pagamento per difetto di girata -
L'appellante incidentale ha altresì impugnato il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto provato l'avvenuto pagamento dell'importo complessivo di € 62.526,00 sulla base della produzione in atti degli assegni, affermando che la documentazione non è stata specificamente contestata. Tale ricostruzione viene contestata sostenendosi che: la contestazione del contenuto delle copie degli assegni era stata comunque sollevata nei termini e secondo quanto previsto dall'art. 2719 c.c., senza necessità di una forma sacramentale, atteso che la copia prodotta era incompleta e non conforme, mancando la riproduzione del retro del titolo e priva della girata in favore dell'impresa.
Pertanto, secondo l'appellante incidentale, avrebbe dovuto riconoscersi, come effettivamente pagata, solo la somma di € 50.000,00, pacificamente non contestata, e non anche l'ulteriore somma di € 12.526,00, per la quale difetta la prova di incasso da parte dell'impresa.
In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere
Istruttore dell'8.02.2024, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 14.03.2024, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Con provvedimento del 28/03/2024, il Consigliere Istruttore ha rinviato per notifica, come da note difensive di parte appellata, a , dell'appello incidentale, alla data del CP_2
03.10.2024, con trattazione scritta. Con provvedimento del 10.10.2024, il Consigliere
Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 27.11.2025 per la pag. 9/19 rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352
c.p.c. Depositate le note scritte in sostituzione di udienza, con provvedimento del giudice istruttore del 04/12/2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di gravame, l'Appellante in via principale censura la sentenza del Tribunale di
Salerno nr. 2124/2023, che ha definito la causa iscritta al n. 7990/2013 R.G., con cui ha accolto l'opposizione proposta da e revocato il decreto ingiuntivo n. Persona_1
537/2013 emesso in data 11 luglio 2013 dal Tribunale di Salerno – Sezione di Eboli, condannando al pagamento, in favore dell' Persona_1 Controparte_1
della somma complessiva di euro 1.191,35, oltre IVA al 10% ed interessi dalla domanda,
[...] ed al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 49,00 per la fase monitoria a titolo di spese vive, euro 300,00 per compenso professionale, ed euro 1.500,00 per la fase di merito, oltre accessori di legge, disponendo la distrazione delle spese in favore del procuratore della parte opposta, Avv. Giuseppe Stabile, per dichiarato anticipo, e ponendo le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della parte opponente.
L' impugnazione proposta non risulta meritevole di accoglimento, per le ragioni che seguono.
1. Sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. – Condanna in assenza di specifica domanda - Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il
Tribunale abbia pronunciato una condanna al pagamento in favore dell' Controparte_1 in assenza di una specifica domanda giudiziale, in violazione degli artt. 99
[...]
e 112 c.p.c., i quali sanciscono i principi di “domanda” e di “corrispondenza tra chiesto e pronunciato”. L'assunto non può essere condiviso.
Dall'esame della comparsa di costituzione e risposta della parte opposta nel giudizio di primo grado si evince chiaramente che quest'ultima, oltre a chiedere il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo e la conferma del medesimo, ha formulato una domanda autonoma e alternativa di condanna al pagamento della somma di € 40.200,00, “per le causali di cui al decreto ingiuntivo”, e ciò anche nel caso di revoca del provvedimento monitorio. La giurisprudenza è granitica nel ritenere che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opposto, nel chiedere “in ogni caso” la condanna al pagamento, formula una domanda pienamente autonoma e suscettibile di accoglimento anche laddove il decreto venga pag. 10/19 revocato. La clausola “e comunque condannare la sig.ra ...” esprime un'alternatività Persona_1 implicita della domanda, che è stata poi oggetto di istruttoria e di pieno contraddittorio tra le parti. La pretesa di una violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., dunque, non risulta fondata.
Quanto alla doglianza circa l'asserita scorrettezza processuale della controparte, l'appellante ha dedotto un comportamento ispirato a mala fede per non aver prodotto, nella fase monitoria, i documenti contrattuali (offerta, contratto, quietanza) e per aver insistito nella richiesta integrale della somma di € 57.200,00, nonostante i pagamenti ricevuti. Tuttavia, anche sotto tale profilo, non può ravvisarsi una violazione dei doveri di correttezza ex artt.
1175 e 1375 c.c., né una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., considerato che: la parte opposta ha esercitato un diritto sostanziale — il credito — in base a documentazione contabile e tecnico-amministrativa di cui disponeva, esercitando il suo legittimo diritto di difesa.
2. Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 1197 c.c. – Quietanza liberatoria del
20 gennaio 2007 - L'appellante sostiene che, con la quietanza del 20 gennaio 2007, l'impresa avrebbe dichiarato di avere ricevuto il “saldo di ogni avere”, e che tale documento configurerebbe una datio in solutum ai sensi dell'art. 1197 c.c., con effetti estintivi dell'obbligazione originaria.
Il motivo non può essere accolto.
La Corte osserva che il pagamento documentato in data 20 gennaio 2007, sebbene accompagnato dalla suddetta dicitura, non può considerarsi come manifestazione inequivoca di volontà transattiva o satisfattiva, atta a chiudere definitivamente il rapporto contrattuale tra le parti. In giurisprudenza è consolidato l'orientamento secondo cui l'efficacia liberatoria della quietanza non può desumersi in modo automatico dalla formula “saldo di ogni avere”, la quale può avere valore meramente dichiarativo, in assenza di specifica volontà delle parti.
È significativo che, successivamente alla data del 20 gennaio 2007, l'appellante abbia proseguito nei pagamenti per importi ulteriori, circostanza che contrasta radicalmente con l'assunto secondo cui l'obbligazione sarebbe stata integralmente estinta. La stessa appellante ha prodotto copie di assegni successivi a tale data. Inoltre, la datio in solutum richiede, ai sensi dell'art. 1197 c.c., una pattuizione chiara e non equivoca circa la sostituzione dell'originaria obbligazione, il che non risulta né allegato né provato.
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3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. – Regolamento delle spese di lite e delle spese di CTU - L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha posto integralmente a suo carico le spese di lite e le spese di CTU, pur avendo accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo che vi sia stata una scorretta valutazione della soccombenza complessiva e un'erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c..
Il motivo, nei termini in cui è stato articolato, non può essere condiviso.
Va premesso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce una fase a cognizione piena, non autonoma ma integrativa della fase monitoria. In questo quadro,
l'orientamento della giurisprudenza è nel senso che, ai fini della regolazione delle spese processuali, occorre valutare l'esito finale del giudizio di merito, non la mera revoca del decreto. Nel caso di specie, la Corte osserva che, nonostante l'accoglimento formale dell'opposizione e la revoca del provvedimento monitorio, il Tribunale ha ritenuto comunque fondata la pretesa creditoria dell'opposto se pur per importo rifeterminato. Va esclusa anche l'esistenza dei presupposti per una compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., in assenza di reciproca soccombenza o gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate.
Né può rilevare, ai fini di un'eventuale compensazione, l'assunto dell'appellante secondo cui la controparte avrebbe agito in mala fede: come già rilevato, non vi sono elementi oggettivi che integrino gli estremi della colpa grave o della lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Quanto alle spese di CTU, il rilievo dell'appellante si fonda sul principio, condivisibile in astratto, per cui la consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio neutro, posto al servizio del giudice.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza consolidata, il giudice può porre le relative spese a carico della parte che sia risultata soccombente sull'oggetto dell'accertamento tecnico, cioè nel caso in cui la CTU abbia confermato la fondatezza della pretesa dell'altra parte. Nel caso concreto, la CTU ha avuto funzione dirimente nella quantificazione del credito e nella verifica dell'effettiva esecuzione dei lavori. La condanna alle spese di consulenza risulta quindi coerente con l'esito della lite, e non arbitraria.
4. Erronea valutazione delle risultanze della CTU – Lavori extra-contratto non attribuibili all'impresa - L'appellante lamenta che la CTU abbia attribuito all'impresa appellata lavori extra-contrattuali per circa € 19.400,00, senza prova della loro effettiva esecuzione da parte della medesima. Deduce che le opere potrebbero essere riconducibili a pag. 12/19 terzi, e che la CTU avrebbe omesso di individuare con precisione l'esecutore materiale delle lavorazioni.
La doglianza non è fondata.
Va premesso che, come noto, l'art. 2697 c.c. pone a carico del creditore l'onere di provare l'esistenza e la riferibilità del credito. Tuttavia, tale prova può essere desunta da elementi presuntivi, da accertamenti tecnici e dalle risultanze testimoniali. Nel caso in esame, la CTU ha ricostruito dettagliatamente la consistenza e la natura delle opere eseguite, anche extra- contrattuali, valorizzando: i sopralluoghi in loco;
le dichiarazioni testimoniali, in particolare del direttore dei lavori ing. le relazioni fotografiche;
i rilievi metrici e i computi CP_4 redatti anche dal CTP. L'appellante ha richiamato le dichiarazioni di NI D'SI, secondo cui alcuni lavori di pitturazione sarebbero stati eseguiti da altra ditta. Tuttavia, non risulta che l'appaltatore avesse subappaltato formalmente a terzi, né è stata fornita alcuna documentazione in tal senso. Né tantomeno vi è prova che le opere siano state eseguite su autonoma iniziativa del committente. Il giudice non può disporre indagini esplorative in assenza di allegazioni circostanziate. L'attribuzione di quei lavori alla ditta opposta è risultata, pertanto, coerente con il quadro probatorio disponibile, non smentito da elementi contrari specifici.
5. Erronea applicazione dell'IVA al 10% in luogo dell'aliquota agevolata al 4% - Con il quinto motivo, l'appellante ha dedotto che il contratto d'appalto prevedeva l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4%, in quanto relativo alla costruzione di “prima casa”, lamentando che il Tribunale avrebbe invece applicato — erroneamente — l'aliquota ordinaria del 10%, così determinando un aggravio indebito a suo carico.
La censura è infondata perché inammissibile, in quanto solleva una questione nuova, mai dedotta in modo rituale nel giudizio di primo grado, né supportata da una specifica domanda di rideterminazione dell'importo dovuto a titolo di IVA. Come noto, il giudice non può pronunciarsi su questioni non devolute alla sua cognizione attraverso idonee allegazioni e rituali domande di parte, essendo tenuto al rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c. Ne consegue che l'eventuale erronea applicazione dell'aliquota IVA non può essere oggetto di accertamento in sede di gravame, se — come nel caso di specie — nessuna parte abbia proposto domanda di rideterminazione del credito anche in relazione alla misura dell'imposta. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte
pag. 13/19 di Cassazione, in assenza di una specifica domanda giudiziale, supportata da idonee allegazioni e prova dei presupposti, il giudice non può autonomamente applicare l'aliquota
IVA agevolata in luogo di quella ordinaria. Pertanto, il motivo va dichiarato inammissibile, sia per novità della questione rispetto al thema decidendum del giudizio di primo grado, sia per difetto assoluto di domanda specifica in primo grado. Orbene, avendo questa Corte, nei precedenti paragrafi della motivazione, esaminato analiticamente e rigettato ciascuno dei cinque motivi principali di appello, è da ritenersi che le contestazioni finali siano ripetitive ed assorbite, non introducendo elementi di novità, anche in relazione ai presunti vizi dell'opera commissionata non specificati, non documentati, neppure riscontrati dai rilievi tecnici.
SULLA RICHIESTA DI PARTE APPELLANTE PRINCIPALE DI
RINNOVAZIONE ISTRUTTORIA FONDATA SU ASSERITE
INESATTEZZE/OMISSIONI DELLA CTU – L'appellante principale ha lamentato che il CTU avrebbe indebitamente imputato all'impresa opposta l'esecuzione di lavori extra- contrattuali per un importo pari ad € 19.406,37, in difetto di prova in merito alla riferibilità soggettiva di dette opere. In particolare, si è sostenuto che tali lavorazioni avrebbero potuto essere eseguite anche da soggetti terzi, e non dalla ditta appaltatrice. Al contrario, il consulente ha proceduto ad una ricostruzione tecnica puntuale delle lavorazioni effettivamente riscontrate in loco, accertandone l'esistenza materiale e valutandone la compatibilità temporale, tipologica e funzionale con l'intervento oggetto dell'appalto. A fondamento della riferibilità all'impresa convenuta, il CTU ha valorizzato anche la testimonianza del direttore dei lavori, ing. il quale ha confermato che, nel Testimone_1 corso d'opera, furono effettivamente richieste dalla committente ulteriori lavorazioni, non ricomprese nel progetto originario. Nessun elemento oggettivo è stato offerto dall'appellante idoneo a comprovare l'intervento di altri soggetti nella realizzazione delle medesime opere.
Ne consegue che l'attribuzione tecnica delle lavorazioni in parola all'impresa opposta risulta sorretta da riscontri istruttori e da valutazioni coerenti, né appare viziata da illogicità o arbitrarietà. Ulteriore censura dell'appellante concerne il supposto sconfinamento del CTU in un'attività probatoria surrogatoria rispetto agli oneri gravanti sulla parte opposta, con conseguente lesione del principio dispositivo e del contraddittorio. Anche tale rilievo si rivela infondato, in quanto il CTU ha basato le proprie valutazioni esclusivamente sui dati già acquisiti in atti: contratto di appalto, elaborati tecnici, testimonianze raccolte, fotografie, e pag. 14/19 documentazione contabile prodotta dalle parti. Si è inoltre dedotto che la CTU avrebbe incluso nel computo opere (in particolare, la pitturazione e altre lavorazioni di finitura) che,
a detta dell'appellante, non sarebbero state eseguite dall'impresa opposta, ma da altra ditta, non meglio identificata. Al contrario, il consulente ha avuto cura di distinguere le lavorazioni effettivamente riconducibili all'impresa da quelle prive di riscontro. Le pitturazioni non accertate sono state espressamente escluse;
le altre opere sono state computate solo ove risultassero obiettivamente verificabili e coerenti con l'insieme dei lavori appaltati. Nessun elemento istruttorio è stato fornito dall'appellante circa la concreta esecuzione da parte di soggetti terzi delle specifiche opere contestate. In mancanza di prove contrarie, il rilievo tecnico del CTU appare corretto. Va inoltre precisato che la valutazione giuridica del carattere liberatorio della dichiarazione sottoscritta dalla ditta — e l'eventuale sussistenza di un accordo solutorio ai sensi dell'art. 1197 c.c. — spettava al giudice, e non rientrava nelle sue attribuzioni tecniche. Con particolare riferimento alla ctu, si evidenzia che, in base all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione della CTU può essere disposta solo ove l'elaborato risulti manifestamente carente, contraddittorio o inidoneo alla funzione di supporto tecnico alla decisione, cosa che non è, come dimostrato in parte motiva che precede.
SULL'APPELLO INCIDENTALE – di seguito, l'esame dei motivi di gravame, con cui l'Appellante in via incidentale censura la sentenza del Tribunale di Salerno nr. 2124/2023.
Capo A – Sulla pretesa inadeguatezza della CTU e sull'istanza di rinnovazione -
L'appellante incidentale ha censurato il capo della sentenza impugnata in cui il Tribunale ha rigettato l'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo l'elaborato peritale “esaustivo”, “basato su attenta analisi della documentazione in atti” e “formulato attraverso un percorso argomentativo logico ed adeguatamente motivato”. Secondo la prospettazione dell'impresa appellante, la CTU sarebbe affetta da rilevanti omissioni e carenze tecniche, tali da compromettere l'attendibilità delle valutazioni contenute nell'elaborato finale. A sostegno della richiesta di rinnovo, l'appellante incidentale ha evidenziato una serie di specifiche doglianze tecniche, che meritano attenta analisi.
1. Omissioni relative alla superficie del solaio, cornicioni, abbaini, scossaline, converse - L'impresa ha sostenuto che il CTU avrebbe erroneamente escluso superfici effettivamente realizzate (ad es. il doppio solaio del torrino) e lavorazioni documentate pag. 15/19 (cornicioni, aggetti laterali, converse). Il CTU, tuttavia, ha fornito risposta puntuale a tali osservazioni. In particolare: ha chiarito che le scossaline e le converse risultavano già ricomprese nelle voci relative alla copertura;
ha ritenuto non computabili alcuni elementi per mancanza di dati tecnici verificabili (come le quote di abbaini e cornicioni); ha specificato che l'inclusione di tali voci senza certezza oggettiva avrebbe compromesso la coerenza dell'intero computo metrico. Pertanto, le esclusioni non sono state arbitrarie, ma frutto di scelte tecniche motivate, coerenti con il dovere di neutralità e con il principio secondo cui il
CTU non può sopperire al difetto di prova da parte della parte onerata.
2. Lavorazioni escluse (intonaci, controtelai, opere correlate) - Il consulente ha motivato l'esclusione degli intonaci evidenziando che non risultavano eseguiti a regola d'arte o risultavano già ammalorati all'epoca dell'ispezione, secondo quanto rilevato visivamente.
Per i controtelai, ha precisato che l'installazione era parziale e non conforme alla descrizione contrattuale, mentre le cosiddette opere correlate (come schermature o verniciature) non erano oggettivamente verificabili ex post, e mancava adeguata documentazione. Il consulente ha dunque escluso queste lavorazioni per difetto di prova oggettiva, e tale valutazione non appare irragionevole.
3. Oneri maggiorati per struttura inclinata - L'appellante incidentale ha lamentato il mancato riconoscimento della maggiorazione per difficoltà costruttiva in presenza di copertura inclinata. Anche in tal caso, il CTU ha fornito spiegazioni chiare, precisando che la pendenza rientrava nella normale prassi costruttiva, ed i prezzi unitari applicati (desunti dai prezzari regionali) già incorporavano una media ponderata delle difficoltà esecutive. Non è stato dunque ravvisato alcun vizio metodologico, né violazione dei criteri estimativi comunemente adottati.
4. Diniego del secondo accesso - La richiesta di un secondo accesso è stata ritenuta dal
CTU non necessaria, poiché le misurazioni e i rilievi effettuati nella prima visita erano stati esaustivi. Inoltre, le osservazioni del CTP sono state analiticamente confutate nella relazione integrativa, senza che emergessero elementi nuovi tali da giustificare un'ulteriore ispezione.
5. Metodo estimativo utilizzato - Infine, l'appellante incidentale ha censurato il metodo estimativo adottato, ritenuto incompleto o sottostimante. Il CTU ha invece: fatto riferimento ai prezzari regionali vigenti (Regione Campania); giustificato l'uso di valori medi in assenza pag. 16/19 di offerte migliorative;
motivato compiutamente tutte le voci inserite ed escluse nel computo metrico.
In definitiva, non si ravvisano elementi che giustifichino una rinnovazione della consulenza.
L'elaborato del CTU, benché non vincolante per il giudice, risulta congruamente motivato.
Sulla prova del pagamento e sulla contestazione delle copie degli assegni
L'appellante incidentale ha impugnato la parte della decisione con cui il Tribunale ha ritenuto provato l'avvenuto pagamento della somma di € 62.526,00 da parte della committente, sulla base della produzione in atti di una serie di assegni bancari. La censura muove dal presupposto secondo cui parte degli assegni non sarebbero stati validamente girati in favore dell'impresa opposta, essendo intestati a terzi (in particolare all'Avv. Rocco) e privi della girata in favore dell'impresa, in violazione dell'art. 2719 c.c.. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto inammissibile il disconoscimento operato dalla parte opposta in primo grado, giudicandolo generico e non conforme ai requisiti giurisprudenziali richiesti dalla norma richiamata. In particolare, si è affermato che: il disconoscimento ex art. 2719 c.c. deve essere specifico e puntuale, con chiara indicazione del documento contestato e degli elementi ritenuti difformi;
non sono ammesse contestazioni generiche o “di stile”, né disconoscimenti preventivi e indifferenziati. In applicazione di tali principi, correttamente il Tribunale ha ritenuto inefficace la contestazione generica formulata dall'impresa e ha ritenuto utilizzabili le copie degli assegni come prova del pagamento.
Quanto al merito della contestazione sulla mancata girata, si osserva che: la giurisprudenza è ferma nel ritenere che la ricevuta di un assegno bancario da parte del creditore, se non contestata, integra presunzione di pagamento;
non è necessario che la girata sia visibile, ove vi sia evidenza della consegna e manchi contestazione in sede istruttoria;
l'intestazione a un professionista incaricato può essere letta come incasso per conto del mandante, soprattutto in assenza di diversa allegazione. Nel caso di specie, parte appellante ha documentato il pagamento attraverso produzione di assegni per un importo complessivo pari a € 62.526,00, che risultano consegnati e non specificamente contestati.
Pertanto, anche sotto questo profilo, le censure dell'appellante incidentale risultano infondate.
SULLA RICHIESTA DI PARTE APPELLANTE PRINCIPALE DI
RINNOVAZIONE ISTRUTTORIA FONDATA SU ASSERITE
pag. 17/19 INESATTEZZE/OMISSIONI DELLA CTU – sulla base di quanto illustrato in parte motiva che precede, la Corte ritiene infondata l'istanza di rinnovazione dell'attività istruttoria, formulata dall'appellante incidentale. Con particolare riferimento alla ctu, anche in questo caso, non ci si può esimere dal richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la rinnovazione della CTU può essere disposta solo ove l'elaborato risulti manifestamente carente, contraddittorio o inidoneo alla funzione di supporto tecnico alla decisione, fattispecie che non ricorre, come dimostrato in parte motiva che precede.
In conclusione, sono rigettati - nei termini sopra esposti - sia l'appello principale, che
l'appello incidentale, le spese del grado sono compensate stante la soccombenza reciproca.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale spiegato dall Persona_1 [...]
, avverso la sentenza, Parte_2 emessa dal Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nr. 2124/2023, ogni diversa domanda o eccezione reietta ed assorbita:
I. Rigetta l'appello principale;
II. Rigetta l'appello incidentale
III. Compensa le spese del giudizio di appello tra le parti
IV. Dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, entrambe le parti, in quanto integralmente soccombenti nei rispettivi gravami, sono tenute al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto;
V.Attesta che la presente sentenza è stata redatta nel rispetto dei criteri di chiarezza, sinteticità ed essenzialità previsti dal Decreto Ministeriale 7 agosto 2023, n. 110, adottato ai sensi dell'art. 46 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 17 /12 /2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
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