Art. 95.
Ove l'inidoneita', al servizio espressa dal medico fiscale sia attribuita a malattie contratte in servizio e per cause di servizio l'impiegato sara' sottoposto a visita medica collegiale con le norme e cautele di cui al comma secondo e terzo dell'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 20 agosto 1947, n. 1711 .
Nel caso in cui il giudizio del Collegio medico non concordi con il parere del medico fiscale l'impiegato sara' sottoposto a visita di controllo del medico provinciale il cui giudizio e' definitivo.
L'Amministrazione potra' far sottoporre l'impiegato a visita di controllo del medico provinciale anche quando il giudizio di inidoneita' del medico fiscale concordi con quello del Collegio medico.
Sia alla visita medico-collegiale, sia a quella del medico provinciale l'impiegato puo' farsi assistere da un medico di fiducia.
La dispensa dal servizio prevista dal presente articolo e dal precedente e' adottata con provvedimento del direttore generale o, per sua delega, del direttore centrale per gli uffici locali.
Avverso il detto provvedimento e' ammesso ricorso dal Ministro che decide sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.
Ove l'inidoneita', al servizio espressa dal medico fiscale sia attribuita a malattie contratte in servizio e per cause di servizio l'impiegato sara' sottoposto a visita medica collegiale con le norme e cautele di cui al comma secondo e terzo dell'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 20 agosto 1947, n. 1711 .
Nel caso in cui il giudizio del Collegio medico non concordi con il parere del medico fiscale l'impiegato sara' sottoposto a visita di controllo del medico provinciale il cui giudizio e' definitivo.
L'Amministrazione potra' far sottoporre l'impiegato a visita di controllo del medico provinciale anche quando il giudizio di inidoneita' del medico fiscale concordi con quello del Collegio medico.
Sia alla visita medico-collegiale, sia a quella del medico provinciale l'impiegato puo' farsi assistere da un medico di fiducia.
La dispensa dal servizio prevista dal presente articolo e dal precedente e' adottata con provvedimento del direttore generale o, per sua delega, del direttore centrale per gli uffici locali.
Avverso il detto provvedimento e' ammesso ricorso dal Ministro che decide sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.