Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 828
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Tardività del ricorso

    Il ricorrente non ha fornito prova della data di notifica dell'atto impugnato da lui asserita, pertanto l'eccezione di tardività sollevata dalla resistente è stata accolta, essendo il ricorso stato proposto oltre il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla notifica dell'atto, perfezionatasi nel mese di novembre 2024.

  • Rigettato
    Omessa notifica dell'atto presupposto (cartella di pagamento)

    L'Agenzia delle Entrate ha prodotto l'estratto di ruolo dal quale risulta la notifica della cartella di pagamento in data 18/02/2023. Il ricorrente non ha fornito prova contraria. La notifica della cartella di pagamento, non impugnata nei termini, ha reso definitiva la pretesa tributaria.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione triennale

    La notifica della cartella di pagamento in data 18/02/2023 ha interrotto la prescrizione. Un nuovo termine triennale è iniziato a decorrere dal 20/04/2023 e sarebbe spirato il 20/04/2026. L'intimazione di pagamento, notificata nel novembre 2024, è stata emessa ampiamente prima della scadenza di tale termine e ha prodotto un nuovo effetto interruttivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 828
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 828
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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