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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 828/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 490/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Catania - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM. PAG. n. 293 2024 90354267 82 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 283/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 490/2025 R.G.R, depositato in data 24.01.2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 293 2024 90354267 82 000, notificata in data 26.11.2024, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 441,75 a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2017. Il ricorrente ha eccepito in via preliminare la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto, ovvero la cartella di pagamento n. 29320200058005749000. In subordine, ha eccepito l'intervenuta prescrizione triennale del diritto alla riscossione, non essendo intercorso alcun atto interruttivo validamente notificato.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - SC con controdeduzioni depositate in data
02.09.2025, eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che la notifica dell'intimazione di pagamento si era perfezionata in data 08/11/2024 e non nella data indicata dal ricorrente.
Nel merito, ha contestato le deduzioni avversarie, asserendo la rituale notifica della cartella di pagamento presupposta in data 18/02/2023, come da estratto di ruolo e relata di notifica allegati.
Ha inoltre eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi che attengono al merito della pretesa, quali la prescrizione maturatasi prima della notifica della cartella, di esclusiva competenza dell'ente impositore, la Regione Siciliana, non evocata in giudizio.
Ha infine sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, stante l'efficacia interruttiva della notifica della cartella di pagamento e la successiva intimazione, nonché l'applicazione delle sospensioni dei termini per l'emergenza pandemica da Covid-19.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In via pregiudiziale e assorbente, deve essere esaminata l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla parte resistente. Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, il ricorso deve essere proposto,
a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La tempestività del ricorso introduttivo è una questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e precede logicamente ogni altra valutazione, inclusa quella sulla validità della notifica dell'atto impugnato.
Nel caso di specie, la parte resistente ha contestato la data di notifica dell'intimazione di pagamento indicata dal ricorrente (26.11.2024), affermando che la stessa si è perfezionata in data 08/11/2024.
A fronte di tale contestazione, grava sul contribuente l'onere di provare la tempestività del ricorso, allegando l'atto impugnato unitamente alla prova della data di avvenuta notifica. Il ricorrente, invece, non ha fornito alcuna prova documentale a sostegno della data di notifica da lui asserita, limitandosi a indicarla nell'atto introduttivo. In assenza di tale prova, l'eccezione di tardività sollevata dalla resistente deve essere accolta.
Essendo stato il ricorso proposto in data 24.01.2025, risulta evidente il superamento del termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla notifica dell'atto, perfezionatasi nel mese di novembre 2024. L'inammissibilità del ricorso per violazione del termine decadenziale preclude l'esame del merito della controversia.
Tuttavia, anche a voler prescindere da tale dirimente profilo, il ricorso sarebbe comunque infondato.
Il ricorrente lamenta l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 29320200058005749000, atto presupposto all'intimazione impugnata. L'Agenzia delle Entrate - SC ha però prodotto in giudizio l'estratto di ruolo relativo a tale cartella, dal quale risulta la sua notifica in data 18/02/2023. La produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, o della relata di notifica, assolve all'onere probatorio circa il perfezionamento della notificazione. Grava a quel punto sul destinatario l'onere di fornire la prova contraria, ad esempio dimostrando che il plico ricevuto non conteneva l'atto o ne conteneva uno diverso. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a una generica contestazione, senza fornire alcun elemento probatorio a sostegno della sua tesi. Pertanto, la notifica della cartella di pagamento deve ritenersi ritualmente avvenuta.
La rituale notifica della cartella di pagamento, non impugnata nei termini di legge, ha determinato la definitività della pretesa tributaria e la decadenza del contribuente dal potere di contestarla. Ne consegue l'irretrattabilità del credito fiscale e la preclusione di qualsiasi eccezione relativa a tale atto, inclusa quella di prescrizione del credito maturata in epoca anteriore alla sua notifica. L'atto successivo, quale l'intimazione di pagamento, può essere impugnato solo per vizi propri.
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, occorre valutare il decorso del termine triennale previsto per la tassa automobilistica. La notifica della cartella di pagamento in data 18/02/2023 ha interrotto il corso della prescrizione. Per effetto dell'interruzione, un nuovo periodo di prescrizione ha iniziato a decorrere. Tale nuovo termine, di durata triennale, decorre dal momento in cui l'atto interruttivo è divenuto definitivo, ovvero dal sessantunesimo giorno successivo alla sua notifica. Pertanto, il nuovo termine prescrizionale ha iniziato a decorrere dal 20/04/2023 e sarebbe spirato il 20/04/2026. L'intimazione di pagamento, notificata nel novembre 2024, è stata emessa ampiamente prima della scadenza di tale termine e ha, a sua volta, prodotto un nuovo effetto interruttivo. L'eccezione di prescrizione è, di conseguenza, palesemente infondata.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate - SC, che liquida in € 200,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Catania, 28/01/2026
Il Giudice
LA PE
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 490/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Catania - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM. PAG. n. 293 2024 90354267 82 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 283/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 490/2025 R.G.R, depositato in data 24.01.2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 293 2024 90354267 82 000, notificata in data 26.11.2024, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 441,75 a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2017. Il ricorrente ha eccepito in via preliminare la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto, ovvero la cartella di pagamento n. 29320200058005749000. In subordine, ha eccepito l'intervenuta prescrizione triennale del diritto alla riscossione, non essendo intercorso alcun atto interruttivo validamente notificato.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - SC con controdeduzioni depositate in data
02.09.2025, eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che la notifica dell'intimazione di pagamento si era perfezionata in data 08/11/2024 e non nella data indicata dal ricorrente.
Nel merito, ha contestato le deduzioni avversarie, asserendo la rituale notifica della cartella di pagamento presupposta in data 18/02/2023, come da estratto di ruolo e relata di notifica allegati.
Ha inoltre eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi che attengono al merito della pretesa, quali la prescrizione maturatasi prima della notifica della cartella, di esclusiva competenza dell'ente impositore, la Regione Siciliana, non evocata in giudizio.
Ha infine sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, stante l'efficacia interruttiva della notifica della cartella di pagamento e la successiva intimazione, nonché l'applicazione delle sospensioni dei termini per l'emergenza pandemica da Covid-19.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In via pregiudiziale e assorbente, deve essere esaminata l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla parte resistente. Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, il ricorso deve essere proposto,
a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La tempestività del ricorso introduttivo è una questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e precede logicamente ogni altra valutazione, inclusa quella sulla validità della notifica dell'atto impugnato.
Nel caso di specie, la parte resistente ha contestato la data di notifica dell'intimazione di pagamento indicata dal ricorrente (26.11.2024), affermando che la stessa si è perfezionata in data 08/11/2024.
A fronte di tale contestazione, grava sul contribuente l'onere di provare la tempestività del ricorso, allegando l'atto impugnato unitamente alla prova della data di avvenuta notifica. Il ricorrente, invece, non ha fornito alcuna prova documentale a sostegno della data di notifica da lui asserita, limitandosi a indicarla nell'atto introduttivo. In assenza di tale prova, l'eccezione di tardività sollevata dalla resistente deve essere accolta.
Essendo stato il ricorso proposto in data 24.01.2025, risulta evidente il superamento del termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla notifica dell'atto, perfezionatasi nel mese di novembre 2024. L'inammissibilità del ricorso per violazione del termine decadenziale preclude l'esame del merito della controversia.
Tuttavia, anche a voler prescindere da tale dirimente profilo, il ricorso sarebbe comunque infondato.
Il ricorrente lamenta l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 29320200058005749000, atto presupposto all'intimazione impugnata. L'Agenzia delle Entrate - SC ha però prodotto in giudizio l'estratto di ruolo relativo a tale cartella, dal quale risulta la sua notifica in data 18/02/2023. La produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, o della relata di notifica, assolve all'onere probatorio circa il perfezionamento della notificazione. Grava a quel punto sul destinatario l'onere di fornire la prova contraria, ad esempio dimostrando che il plico ricevuto non conteneva l'atto o ne conteneva uno diverso. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a una generica contestazione, senza fornire alcun elemento probatorio a sostegno della sua tesi. Pertanto, la notifica della cartella di pagamento deve ritenersi ritualmente avvenuta.
La rituale notifica della cartella di pagamento, non impugnata nei termini di legge, ha determinato la definitività della pretesa tributaria e la decadenza del contribuente dal potere di contestarla. Ne consegue l'irretrattabilità del credito fiscale e la preclusione di qualsiasi eccezione relativa a tale atto, inclusa quella di prescrizione del credito maturata in epoca anteriore alla sua notifica. L'atto successivo, quale l'intimazione di pagamento, può essere impugnato solo per vizi propri.
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, occorre valutare il decorso del termine triennale previsto per la tassa automobilistica. La notifica della cartella di pagamento in data 18/02/2023 ha interrotto il corso della prescrizione. Per effetto dell'interruzione, un nuovo periodo di prescrizione ha iniziato a decorrere. Tale nuovo termine, di durata triennale, decorre dal momento in cui l'atto interruttivo è divenuto definitivo, ovvero dal sessantunesimo giorno successivo alla sua notifica. Pertanto, il nuovo termine prescrizionale ha iniziato a decorrere dal 20/04/2023 e sarebbe spirato il 20/04/2026. L'intimazione di pagamento, notificata nel novembre 2024, è stata emessa ampiamente prima della scadenza di tale termine e ha, a sua volta, prodotto un nuovo effetto interruttivo. L'eccezione di prescrizione è, di conseguenza, palesemente infondata.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate - SC, che liquida in € 200,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Catania, 28/01/2026
Il Giudice
LA PE