Articolo 6 della Legge 22 gennaio 1934, n. 64
Articolo 5Articolo 7
Versione
18 febbraio 1934
Art. 6.

Il notaro dovra' tenere, oltre i registri prescritti, un registro in cui con numerazione progressiva segnera', giorno per giorno, le somme e i valori che gli siano affidati in relazione agli atti stipulati avanti a lui o per effetto di provvedimenti dell'autorita'.

Da detto registro egli dovra' staccare le ricevute, da consegnare agli interessati, delle somme e dei valori anzidetti.

Il notavo dovra' poi annotare per ciascuna partita, tosto che le abbia eseguite, le operazioni compiute in adempimento dell'incarico ricevuto.

Il detto registro dovra' essere numerato, firmato e tenuto nelle forme stabilite per i repertori, secondo il modello che verra' predisposto dal Ministro per la grazia e giustizia.

Non sono soggette ad annotazione le somme affidate al notaro per il pagamento delle tasse inerenti agli atti.


Entrata in vigore il 18 febbraio 1934
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente