Il notaro dovra' tenere, oltre i registri prescritti, un registro in cui con numerazione progressiva segnera', giorno per giorno, le somme e i valori che gli siano affidati in relazione agli atti stipulati avanti a lui o per effetto di provvedimenti dell'autorita'.
Da detto registro egli dovra' staccare le ricevute, da consegnare agli interessati, delle somme e dei valori anzidetti.
Il notavo dovra' poi annotare per ciascuna partita, tosto che le abbia eseguite, le operazioni compiute in adempimento dell'incarico ricevuto.
Il detto registro dovra' essere numerato, firmato e tenuto nelle forme stabilite per i repertori, secondo il modello che verra' predisposto dal Ministro per la grazia e giustizia.
Non sono soggette ad annotazione le somme affidate al notaro per il pagamento delle tasse inerenti agli atti.