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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/12/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4545/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4545/2024 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07/09/1988; rappresentata e difesa dall'Avv. BELLON MONICA e dall'Avv. BELLON MICHELA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. VANZAN GIACOMO e dall'Avv. CHIESA ANTONELLA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte telematicamente depositate, così chiedendo:
“1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Sigg.ri e in data 11/04/2021 a Bassano del Grappa (VI), trascritto nel Parte_1 CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Bassano del Grappa (VI) dell'anno 2021, parte 1, numero 8, ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile.
2) A regolamentazione definitiva di tutti i rapporti economico-patrimoniali:
a) il Sig. si impegna e si obbliga a cedere e trasferire, senza corrispettivo alcuno, alla CP_1
Sig.ra che accetta, la propria quota di proprietà, pari a ½ (un mezzo) dell'intero, Parte_1 degli immobili, già casa coniugale, siti in Bassano del Grappa (VI), Strada dei Pilati, 35, così catastalmente identificati:
• Comune di Bassano del Grappa – Catasto Fabbricati – Foglio 36 – M.N. 1476 – Subalterno 3 –
Indirizzo: Strada dei Pilati n. snc – Piano S1-T – Categoria A/2 – Classe 2 – Consistenza 12,5 vani
– Superficie catastale totale mq 418 – Totale escluse aree scoperte: 372 mq – R.C.E.: Euro 1.291,14
• Comune di Bassano del Grappa – Catasto Fabbricati – Foglio 36 – M.N. 1476 – Subalterno 7 –
Indirizzo: Strada dei Pilati n. snc – Piano S1 – Categoria C/6 – Classe 2 – Consistenza mq 56 –
Superficie catastale totale mq 60– R.C.E.: 179,31- Detto fabbricato cui fanno parte le unità immobiliari in oggetto, insiste sull'area, censita, tra coperta e scoperta, con il M.N. 1476 Ente
Urbano di mq 1123 del Catasto Terreni stessi Comune e Foglio. Confini del M.N. 1476: M.N.ri 783,
782, 1625, 779, 974, 765, 788, 1014 e strada.
AL i più precisi.
Il trasferimento sarà formalizzato entro e non oltre la data del 31 ottobre 2025 avanti al notaio Dott.
di Rossano Veneto, scelto dalla Sig.ra ed avrà ad oggetto i beni sopra Persona_1 Parte_1 descritti nello stato in cui si trovano, con accessioni, pertinenze, usi e comunioni, servitù attive e passive se e come esistenti.
Le parti riconoscono di essere a perfetta conoscenza dello stato degli impianti posti a servizio degli immobili sopra descritti rispetto alla normativa in materia di sicurezza e conformità ed il Sig. CP_1 viene esonerato da ogni garanzia e responsabilità. La cessione immobiliare si intende comprensiva di tutto quanto contenuto all'interno della casa coniugale ivi compresi gli arredi e corredi che hanno da intendersi di proprietà esclusiva della Sig.ra Contestualmente al rogito Parte_1 notarile, la Sig.ra consegnerà al Sig. il passaporto di quest'ultimo nonché le Parte_1 CP_1 scatole contenenti i modellini appartenenti al Sig. stesso. CP_1
La Sig.ra e il Sig. in caso di accertamenti e/o procedimenti relativi alle opere di Parte_1 CP_1 ristrutturazione e/o agli immobili si impegnano a collaborare tra loro al fine di fornirsi reciprocamente la documentazione difensiva che non fossero in grado di reperire per cause a loro non imputabili. Le parti convengono espressamente che dopo la cessione la Sig.ra godrà delle Parte_1 detrazioni di cui alla ristrutturazione dell'immobile ceduto, attualmente percepite dal Sig. CP_1
alle quali lo stesso dichiara di rinunciare a favore della Sig.ra
[...] Parte_1
b) La Sig.ra sempre nell'ambito della definizione dei rapporti economico Parte_1 patrimoniali discendenti dal matrimonio, si impegna e si obbliga ad accollarsi, a far data dal trasferimento della quota di proprietà degli immobili descritti sub2, lett. a),la quota parte del 50% del debito gravante sul Sig. , e così l'intera somma residua, derivante dalla CP_1 sottoscrizione del contratto di mutuo denominato “Mutuo di scopo e surrogazione” Repertorio n.
51.516 Raccolta n. 21.535 stipulato in data 12/02/2021 di Notaio Dott. con Cassa Persona_2
Rurale Valsugana e Tesino Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa n. 25759 per l'importo di € 183.586,26# con rata mensile di € 769,23#, registrato a Vicenza in data 25/02/2021 al n. 6670 serie 1T, e dalla sottoscrizione del contratto di mutuo denominato “Mutuo ipotecario”
Repertorio n. 51.517 Raccolta n. 21.536 stipulato in data 12/02/2021 di Notaio Dott. Persona_2 con Cassa Rurale Valsugana e Tesino Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa n. 25761 per l'importo di € 100.000,00# con rata mensile di € 419,00# - registrato a Vicenza in data
25/02/2021 al n. 6671 serie 1T, con conseguente liberazione del Sig. e della garante CP_1 sig.ra , ai sensi dell'art. 1273 commi 1 e 2 c.c., da ogni obbligazione derivante dai Parte_2 sopra indicati contratti di mutuo e dal contratto di fideiussione dd. 4 febbraio 2021 anche nei confronti dell'Istituto di credito mutuante Cassa Rurale Valsugana e Tesino Banca di Credito
Cooperativo - Società Cooperativa. Si allegano come parte integrante del presente atto i piani di ammortamento con le somme residue delle quali la Sig.ra si accolla il pagamento. Parte_1
c) Il trasferimento immobiliare di cui sub 2, lett. a) avverrà contestualmente all'accollo dei mutui di cui alla sub 2, lett. b) ed alla liberazione del Sig. e della Sig.ra ex CP_1 Parte_2 art. 1273 commi 1 e 2 c.c. da ogni obbligazione derivante dai contratti di mutuo e di fideiussione dd.
4 febbraio 2021 da parte dell'Istituto di credito mutuante Cassa Rurale Valsugana e Tesino Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa.
d) Le parti convengono che le spese notarili e gli oneri economici e fiscali connessi alle operazioni descritte sub 2, lett. a), b) e c) saranno a carico esclusivo della Sig.ra Parte_1
e) Le parti si impegnano e si obbligano ad estinguere il conto corrente comune n. 08/000637, acceso presso la Cassa Rurale Valsugana e Tesino Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca e sul quale sono state addebitate le rate di entrambi i mutui sopra descritti, contestualmente alla formalizzazione dell'accollo dei mutui medesimi in capo alla Sig.ra Parte_1
L'eventuale saldo attivo presente sul predetto conto corrente verrà ripartito in parti uguali. f) La Sig.ra si impegna e si obbliga ad accendere un nuovo rapporto di conto Parte_1 corrente sul quale addebitare le future rate dei mutui.
g) La Sig.ra sempre nell'ambito della definizione dei rapporti economico Parte_1 patrimoniali discendenti dal matrimonio, si impegna e si obbliga a restituire al Sig. , CP_1 contestualmente al trasferimento immobiliare di cui sub 2, lett. a), l'importo di € 21.000,00 corrispondente all'eredità da lui ricevuta in morte del padre Sig. , mediante assegno Persona_3 circolare non trasferibile intestato al sig. . CP_1
h) I coniugi precisano che la sopra descritta regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali discendenti dal loro matrimonio è stata condizione funzionale ed indispensabile alla definizione congiunta del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e si impegnano a chiedere l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 19 legge n. 74/1987 (e pertanto l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale e ogni altro beneficio fiscale).
i) Il Sig. rinuncia espressamente a pretendere qualsivoglia indennità di occupazione CP_1
e/o canone di locazione dalla Sig.ra per il periodo in cui ha abitato l'immobile Parte_1 comune dopo il suo rilascio a seguito della separazione tra i coniugi.
3) Con l'esecuzione integrale dei predetti obblighi, le parti dichiarano espressamente di aver risolto tutti i rapporti economico-patrimoniali anche discendenti dal loro matrimonio e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione e/o causa.
4) Le parti rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile e si dichiarano economicamente autosufficienti.
5) Spese di lite compensate tra le parti.
6) I coniugi chiedono che il Collegio provveda a pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui sopra e prenda atto degli accordi intervenuti tra le parti, ordinandone l'annotazione al competente Ufficiale di Stato Civile.
7) I ricorrenti dichiarano sin da ora con la sottoscrizione del presente ricorso di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/10/2024 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile in Bassano del Grappa (VI) in data 11/04/2021 con e CP_1 successivamente, in data 11/06/2022, anche matrimonio religioso, che dal matrimonio non erano nati figli, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale con addebito al marito, l'assegnazione della casa familiare nonché un assegno di mantenimento di € 600,00 mensili. Con memoria difensiva depositata in data 10/01/2025 si costituiva contestando quanto CP_1 ex adverso dedotto e chiedendo la separazione con il rigetto di tutte le ulteriori domande avanzate da parte ricorrente.
All'esito dell'udienza “filtro” del 23/01/2025 fissata per la comparizione delle parti a fini conciliativi dinanzi al Giudice delegato, i coniugi dichiaravano di aver raggiunto un accordo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte in punto di separazione e chiedevano che la causa venisse rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia della sentenza di divorzio.
Con sentenza non definitiva n. 404/2025 pubblicata in data 12/03/2025, il Tribunale di Vicenza omologava la separazione personale delle parti e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia della sentenza di divorzio, assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni congiunte che venivano rassegnate come in epigrafe riportate.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Preliminarmente deve rilevarsi che erroneamente le parti hanno chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio dimesso in atti risulta che, in realtà, gli stessi hanno contratto matrimonio civile. Ritiene, tuttavia, il Collegio che la domanda debba essere comunque correttamente intesa quale domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti: sono, infatti, trascorsi più di sei mesi tra l'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento per separazione personale e l'udienza di comparizione, sostituita da note scritte, nel procedimento per divorzio e la separazione si è conclusa con sentenza passata in giudicato;
le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta da allora senza interruzioni sino ad oggi e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel Comune di Bassano del Grappa (VI) in data 11/04/2021 da e trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_1 CP_1 del suddetto Comune per l'anno 2021, parte I, numero 8, alle condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 2.12.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4545/2024 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07/09/1988; rappresentata e difesa dall'Avv. BELLON MONICA e dall'Avv. BELLON MICHELA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. VANZAN GIACOMO e dall'Avv. CHIESA ANTONELLA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte telematicamente depositate, così chiedendo:
“1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Sigg.ri e in data 11/04/2021 a Bassano del Grappa (VI), trascritto nel Parte_1 CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Bassano del Grappa (VI) dell'anno 2021, parte 1, numero 8, ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile.
2) A regolamentazione definitiva di tutti i rapporti economico-patrimoniali:
a) il Sig. si impegna e si obbliga a cedere e trasferire, senza corrispettivo alcuno, alla CP_1
Sig.ra che accetta, la propria quota di proprietà, pari a ½ (un mezzo) dell'intero, Parte_1 degli immobili, già casa coniugale, siti in Bassano del Grappa (VI), Strada dei Pilati, 35, così catastalmente identificati:
• Comune di Bassano del Grappa – Catasto Fabbricati – Foglio 36 – M.N. 1476 – Subalterno 3 –
Indirizzo: Strada dei Pilati n. snc – Piano S1-T – Categoria A/2 – Classe 2 – Consistenza 12,5 vani
– Superficie catastale totale mq 418 – Totale escluse aree scoperte: 372 mq – R.C.E.: Euro 1.291,14
• Comune di Bassano del Grappa – Catasto Fabbricati – Foglio 36 – M.N. 1476 – Subalterno 7 –
Indirizzo: Strada dei Pilati n. snc – Piano S1 – Categoria C/6 – Classe 2 – Consistenza mq 56 –
Superficie catastale totale mq 60– R.C.E.: 179,31- Detto fabbricato cui fanno parte le unità immobiliari in oggetto, insiste sull'area, censita, tra coperta e scoperta, con il M.N. 1476 Ente
Urbano di mq 1123 del Catasto Terreni stessi Comune e Foglio. Confini del M.N. 1476: M.N.ri 783,
782, 1625, 779, 974, 765, 788, 1014 e strada.
AL i più precisi.
Il trasferimento sarà formalizzato entro e non oltre la data del 31 ottobre 2025 avanti al notaio Dott.
di Rossano Veneto, scelto dalla Sig.ra ed avrà ad oggetto i beni sopra Persona_1 Parte_1 descritti nello stato in cui si trovano, con accessioni, pertinenze, usi e comunioni, servitù attive e passive se e come esistenti.
Le parti riconoscono di essere a perfetta conoscenza dello stato degli impianti posti a servizio degli immobili sopra descritti rispetto alla normativa in materia di sicurezza e conformità ed il Sig. CP_1 viene esonerato da ogni garanzia e responsabilità. La cessione immobiliare si intende comprensiva di tutto quanto contenuto all'interno della casa coniugale ivi compresi gli arredi e corredi che hanno da intendersi di proprietà esclusiva della Sig.ra Contestualmente al rogito Parte_1 notarile, la Sig.ra consegnerà al Sig. il passaporto di quest'ultimo nonché le Parte_1 CP_1 scatole contenenti i modellini appartenenti al Sig. stesso. CP_1
La Sig.ra e il Sig. in caso di accertamenti e/o procedimenti relativi alle opere di Parte_1 CP_1 ristrutturazione e/o agli immobili si impegnano a collaborare tra loro al fine di fornirsi reciprocamente la documentazione difensiva che non fossero in grado di reperire per cause a loro non imputabili. Le parti convengono espressamente che dopo la cessione la Sig.ra godrà delle Parte_1 detrazioni di cui alla ristrutturazione dell'immobile ceduto, attualmente percepite dal Sig. CP_1
alle quali lo stesso dichiara di rinunciare a favore della Sig.ra
[...] Parte_1
b) La Sig.ra sempre nell'ambito della definizione dei rapporti economico Parte_1 patrimoniali discendenti dal matrimonio, si impegna e si obbliga ad accollarsi, a far data dal trasferimento della quota di proprietà degli immobili descritti sub2, lett. a),la quota parte del 50% del debito gravante sul Sig. , e così l'intera somma residua, derivante dalla CP_1 sottoscrizione del contratto di mutuo denominato “Mutuo di scopo e surrogazione” Repertorio n.
51.516 Raccolta n. 21.535 stipulato in data 12/02/2021 di Notaio Dott. con Cassa Persona_2
Rurale Valsugana e Tesino Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa n. 25759 per l'importo di € 183.586,26# con rata mensile di € 769,23#, registrato a Vicenza in data 25/02/2021 al n. 6670 serie 1T, e dalla sottoscrizione del contratto di mutuo denominato “Mutuo ipotecario”
Repertorio n. 51.517 Raccolta n. 21.536 stipulato in data 12/02/2021 di Notaio Dott. Persona_2 con Cassa Rurale Valsugana e Tesino Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa n. 25761 per l'importo di € 100.000,00# con rata mensile di € 419,00# - registrato a Vicenza in data
25/02/2021 al n. 6671 serie 1T, con conseguente liberazione del Sig. e della garante CP_1 sig.ra , ai sensi dell'art. 1273 commi 1 e 2 c.c., da ogni obbligazione derivante dai Parte_2 sopra indicati contratti di mutuo e dal contratto di fideiussione dd. 4 febbraio 2021 anche nei confronti dell'Istituto di credito mutuante Cassa Rurale Valsugana e Tesino Banca di Credito
Cooperativo - Società Cooperativa. Si allegano come parte integrante del presente atto i piani di ammortamento con le somme residue delle quali la Sig.ra si accolla il pagamento. Parte_1
c) Il trasferimento immobiliare di cui sub 2, lett. a) avverrà contestualmente all'accollo dei mutui di cui alla sub 2, lett. b) ed alla liberazione del Sig. e della Sig.ra ex CP_1 Parte_2 art. 1273 commi 1 e 2 c.c. da ogni obbligazione derivante dai contratti di mutuo e di fideiussione dd.
4 febbraio 2021 da parte dell'Istituto di credito mutuante Cassa Rurale Valsugana e Tesino Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa.
d) Le parti convengono che le spese notarili e gli oneri economici e fiscali connessi alle operazioni descritte sub 2, lett. a), b) e c) saranno a carico esclusivo della Sig.ra Parte_1
e) Le parti si impegnano e si obbligano ad estinguere il conto corrente comune n. 08/000637, acceso presso la Cassa Rurale Valsugana e Tesino Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca e sul quale sono state addebitate le rate di entrambi i mutui sopra descritti, contestualmente alla formalizzazione dell'accollo dei mutui medesimi in capo alla Sig.ra Parte_1
L'eventuale saldo attivo presente sul predetto conto corrente verrà ripartito in parti uguali. f) La Sig.ra si impegna e si obbliga ad accendere un nuovo rapporto di conto Parte_1 corrente sul quale addebitare le future rate dei mutui.
g) La Sig.ra sempre nell'ambito della definizione dei rapporti economico Parte_1 patrimoniali discendenti dal matrimonio, si impegna e si obbliga a restituire al Sig. , CP_1 contestualmente al trasferimento immobiliare di cui sub 2, lett. a), l'importo di € 21.000,00 corrispondente all'eredità da lui ricevuta in morte del padre Sig. , mediante assegno Persona_3 circolare non trasferibile intestato al sig. . CP_1
h) I coniugi precisano che la sopra descritta regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali discendenti dal loro matrimonio è stata condizione funzionale ed indispensabile alla definizione congiunta del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e si impegnano a chiedere l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 19 legge n. 74/1987 (e pertanto l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale e ogni altro beneficio fiscale).
i) Il Sig. rinuncia espressamente a pretendere qualsivoglia indennità di occupazione CP_1
e/o canone di locazione dalla Sig.ra per il periodo in cui ha abitato l'immobile Parte_1 comune dopo il suo rilascio a seguito della separazione tra i coniugi.
3) Con l'esecuzione integrale dei predetti obblighi, le parti dichiarano espressamente di aver risolto tutti i rapporti economico-patrimoniali anche discendenti dal loro matrimonio e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione e/o causa.
4) Le parti rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile e si dichiarano economicamente autosufficienti.
5) Spese di lite compensate tra le parti.
6) I coniugi chiedono che il Collegio provveda a pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui sopra e prenda atto degli accordi intervenuti tra le parti, ordinandone l'annotazione al competente Ufficiale di Stato Civile.
7) I ricorrenti dichiarano sin da ora con la sottoscrizione del presente ricorso di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/10/2024 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile in Bassano del Grappa (VI) in data 11/04/2021 con e CP_1 successivamente, in data 11/06/2022, anche matrimonio religioso, che dal matrimonio non erano nati figli, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale con addebito al marito, l'assegnazione della casa familiare nonché un assegno di mantenimento di € 600,00 mensili. Con memoria difensiva depositata in data 10/01/2025 si costituiva contestando quanto CP_1 ex adverso dedotto e chiedendo la separazione con il rigetto di tutte le ulteriori domande avanzate da parte ricorrente.
All'esito dell'udienza “filtro” del 23/01/2025 fissata per la comparizione delle parti a fini conciliativi dinanzi al Giudice delegato, i coniugi dichiaravano di aver raggiunto un accordo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte in punto di separazione e chiedevano che la causa venisse rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia della sentenza di divorzio.
Con sentenza non definitiva n. 404/2025 pubblicata in data 12/03/2025, il Tribunale di Vicenza omologava la separazione personale delle parti e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia della sentenza di divorzio, assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni congiunte che venivano rassegnate come in epigrafe riportate.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Preliminarmente deve rilevarsi che erroneamente le parti hanno chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio dimesso in atti risulta che, in realtà, gli stessi hanno contratto matrimonio civile. Ritiene, tuttavia, il Collegio che la domanda debba essere comunque correttamente intesa quale domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti: sono, infatti, trascorsi più di sei mesi tra l'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento per separazione personale e l'udienza di comparizione, sostituita da note scritte, nel procedimento per divorzio e la separazione si è conclusa con sentenza passata in giudicato;
le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta da allora senza interruzioni sino ad oggi e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel Comune di Bassano del Grappa (VI) in data 11/04/2021 da e trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_1 CP_1 del suddetto Comune per l'anno 2021, parte I, numero 8, alle condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 2.12.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello