Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 1199
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Estinzione del diritto alla riscossione per intervenuta prescrizione

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che l'Agente della Riscossione abbia provato la notifica delle cartelle e degli atti interruttivi, tra cui intimazioni di pagamento successive. Inoltre, ha considerato la sospensione dei termini dovuta all'emergenza Covid-19. La mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento medio tempore notificate preclude l'eccezione di prescrizione.

  • Rigettato
    Incompetenza territoriale dell'ufficio giudiziario adito

    L'eccezione di incompetenza territoriale è stata disattesa alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2016, che ha stabilito la competenza della commissione tributaria nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.

  • Accolto
    Impugnabilità dell'avviso di intimazione solo per vizi propri

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, se non impugnata nei termini, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e preclude l'eccezione di prescrizione anteriore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 1199
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1199
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo