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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1199/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7634/2024 depositato il 14/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - EN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002519127000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002519127000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002519127000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002519127000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, propone ricorso avverso avviso di intimazione N. 034 2024 9002519127/000, notificato il 01.10.2024 per mancato pagamento della somma di € 1.009,49 , portata dalla cartella n. 03420150017850348000, presuntamente notificata il 01/09/2015 e del mancato pagamento bollo auto 2009 e 2010 di € 927,37 portato dalla Cartella 03420160020038053000, bollo auto anno 2011 e 2012 presuntamente notificata il 14/02/2017. Ente creditore Regione Calabria.
Sostiene la ricorrente: Estinzione del diritto alla riscossione per intervenuta prescrizione, triennale. Alla ricorrente non è mai pervenuta alcuna notifica delle cartelle né di alcun atto interruttivo.
Conclude per l'annullamento dell'atto.
Si costituisce Ader, come in atti rappresentata e difesa che contestava il ricorso e sostiene :. In via preliminare eccepisce l'incompetenza territoriale dell'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado adita in favore di quella di Catanzaro avendo l'Ente impositore, titolare del credito, la sede in Catanzaro.
Come da relate prodotte alla ricorrente sono state notificate le cartelle esattoriali e vari atti successivi;
inammissibilità dell'eccezione di prescrizione. Infondatezza dell'eccezione per aver provveduto alla notifica di atti interruttivi della prescrizione: successivamente alla notificazione delle cartelle di pagamento indicate,
l'Agente della Riscossione ha interrotto l'invocato termine prescrizionale mediante la notificazione delle intimazioni di pagamento n. 03420169009186866000 (notificata in data 22.02.2017) e n.
03420199010995661000 (notificata in data 22.11.2021), nonché dell'impugnata intimazione di pagamento n. 03420249002519127000 (notificata il 2.8.2024). Deve inoltre evidenziarsi che l'invocato termine di prescrizione, a causa dell'emergenza Covid-19, è stato normativamente sospeso dall'08.03.2020 al
31.08.2021.
Conclude per il rigetto con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da Area Riscossioni srl. per la provincia di EN .
Detta eccezione va disattesa alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale (la n.44/2016) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 156 del 2015, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.
Il ricorso va rigettato.
Nel nostro caso l'intimazione di pagamento è impugnabile solo per vizi propri. Cioè, stante il fatto che essa
è stata preceduta da cartelle di pagamento divenute definitive per mancata impugnazione. Sono stati depositati copia delle cartelle e degli avvisi di accertamento regolarmente notificati per come ampiamente documentato con gli atti di avvenuta ricezione da Agenzia delle Entrate riscossione.
Va rigettata l'eccepita prescrizione Ai fini della prescrizione l'Ader ha dato prova delle notifica delle cartelle e di atti interruttivi tra cui le intimazioni di pagamento n03420169009186866000 (notificata in data
22.02.2017) e n. 03420199010995661000 (notificata in data 22.11.2021)
La prescrizione viene interrotta "da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore.
La mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento medio tempore notificata preclude la possibilità di eccepire l'eventuale irregolarità della notifica delle precedenti cartelle di pagamento
L'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo
19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine. È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di EN, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Spese compensate
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7634/2024 depositato il 14/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - EN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002519127000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002519127000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002519127000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002519127000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, propone ricorso avverso avviso di intimazione N. 034 2024 9002519127/000, notificato il 01.10.2024 per mancato pagamento della somma di € 1.009,49 , portata dalla cartella n. 03420150017850348000, presuntamente notificata il 01/09/2015 e del mancato pagamento bollo auto 2009 e 2010 di € 927,37 portato dalla Cartella 03420160020038053000, bollo auto anno 2011 e 2012 presuntamente notificata il 14/02/2017. Ente creditore Regione Calabria.
Sostiene la ricorrente: Estinzione del diritto alla riscossione per intervenuta prescrizione, triennale. Alla ricorrente non è mai pervenuta alcuna notifica delle cartelle né di alcun atto interruttivo.
Conclude per l'annullamento dell'atto.
Si costituisce Ader, come in atti rappresentata e difesa che contestava il ricorso e sostiene :. In via preliminare eccepisce l'incompetenza territoriale dell'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado adita in favore di quella di Catanzaro avendo l'Ente impositore, titolare del credito, la sede in Catanzaro.
Come da relate prodotte alla ricorrente sono state notificate le cartelle esattoriali e vari atti successivi;
inammissibilità dell'eccezione di prescrizione. Infondatezza dell'eccezione per aver provveduto alla notifica di atti interruttivi della prescrizione: successivamente alla notificazione delle cartelle di pagamento indicate,
l'Agente della Riscossione ha interrotto l'invocato termine prescrizionale mediante la notificazione delle intimazioni di pagamento n. 03420169009186866000 (notificata in data 22.02.2017) e n.
03420199010995661000 (notificata in data 22.11.2021), nonché dell'impugnata intimazione di pagamento n. 03420249002519127000 (notificata il 2.8.2024). Deve inoltre evidenziarsi che l'invocato termine di prescrizione, a causa dell'emergenza Covid-19, è stato normativamente sospeso dall'08.03.2020 al
31.08.2021.
Conclude per il rigetto con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da Area Riscossioni srl. per la provincia di EN .
Detta eccezione va disattesa alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale (la n.44/2016) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 156 del 2015, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.
Il ricorso va rigettato.
Nel nostro caso l'intimazione di pagamento è impugnabile solo per vizi propri. Cioè, stante il fatto che essa
è stata preceduta da cartelle di pagamento divenute definitive per mancata impugnazione. Sono stati depositati copia delle cartelle e degli avvisi di accertamento regolarmente notificati per come ampiamente documentato con gli atti di avvenuta ricezione da Agenzia delle Entrate riscossione.
Va rigettata l'eccepita prescrizione Ai fini della prescrizione l'Ader ha dato prova delle notifica delle cartelle e di atti interruttivi tra cui le intimazioni di pagamento n03420169009186866000 (notificata in data
22.02.2017) e n. 03420199010995661000 (notificata in data 22.11.2021)
La prescrizione viene interrotta "da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore.
La mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento medio tempore notificata preclude la possibilità di eccepire l'eventuale irregolarità della notifica delle precedenti cartelle di pagamento
L'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo
19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine. È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di EN, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Spese compensate