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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/10/2025, n. 8079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8079 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. SM D'AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281/SEXIES C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1501/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OV TE, con elezione di domicilio in VIA MONTE NAPOLEONE, 8
MILANO presso lo studio dell'avv. OV TE;
ATTRICE
contro
:
, (C.F. con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. PIAZZA ANTONIO, con elezione di domicilio in CORSO ITALIA,
5/10 SAVONA, presso lo studio dell'avv. PIAZZA ANTONIO;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da deposito ex art. 127/ter c.p.c. dell'udienza del
22.7.202, che qui si riportano.
Piaccia all'Ill.mo Giudice designato del Tribunale di Savona in accoglimento del presente atto nel merito: 1) Accertare e dichiarare che in forza di contratto lettera incarico del 30.03.2021 tra l'attrice e la convenuta, quest'ultima è risultata gravemente inadempiente, non avendo posto in essere nessuna delle attività contrattualmente previste per le quali ha richiesto pagina 1 di 7 ed incassato un prezzo di euro 4880,00 (quattromilaottocentottanta euro / 00) , per cui si chiede dichiararsi risoluzione contrattuale per grave inadempimento della convenuta.
2) Per gli stessi motivi accertare e dichiarare che la si è resa Controparte_1 inadempiente nei con fonti di di tutte le obbligazioni rinvenienti dal Parte_2 contratto in essere tra gli stessi, cagionando alla stesso un danno patrimoniale nella misura di euro 24000,00 (ventiquattromila/00) o a quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per danno derivante dalla mancata partecipazione ed eventuale assegnazione di bandi economici che avrebbero sicuramente fortificato la presenza sul mercato della attività dalle non permettendo di fatto la prevedibile Parte_1 estensione e crescita della stessa in acquisizione di detti sovvenzionanti cui avrebbe avuto diritto e facilmente accessibili ,soprattutto in un periodo ancora covi con grandi difficoltà per tutte le aziende, o a quell'altra somma minore o maggiore ritenuta di giustizia dalla S.V. per tutte le motivazioni di fatto e diritto riportate in atti.
3)Per i dettami di cui al punto 1) e 2) delle conclusioni condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 28880,00(ventottomilamilaottocentottanta/00) o di quell'altra somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese di giudizio ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore di parte, che si dichiara antistatario Milano- data di deposito Avv.Stefano Loveri.
Il procuratore di parte convenuta in data 9.6.2023 ha dismesso il mandato e nessun altro procuratore si è costituito nelle more del giudizio, pertanto, le conclusioni risultano esser quelle precisate con comparsa di risposta, ultimo atto depositato, e che qui si riportano: CONCLUSIONI.
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere. In via pregiudiziale e/o preliminare,
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto introduttivo per tutti i vizi della procura alle liti menzionati in narrativa, nonché per la mancata allegazione della stessa alla PEC di notificazione dell'atto di citazione;
2) accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria – e, per l'effetto, del presente giudizio – per la violazione del termine previsto ex art. 165 c.p.c. per la costituzione in giudizio di parte attrice;
3) accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria – e, per l'effetto, del presente giudizio – per il mancato preventivo espletamento della procedura di negoziazione assistita;
4) accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale dell'Ill.mo Tribunale adito, dovendo ritenersi competente foro convenuto tra le parti con contratto-lettera di incarico professionale del 31/03/2021, e quindi il Tribunale di Savona. Nel merito, rigettare le domande tutte ex adverso proposte per quanto esposto in narrativa, trattandosi di domande inammissibili, improcedibili e comunque infondate sia in fatto che in diritto. pagina 2 di 7 In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio. Salvis juribus”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato via pec in data 29.12.2022 Pt_1 conveniva in giudizio chiedendo di accertare il
[...] Controparte_1 grave inadempimento di parte convenuta in relazione alle obbligazioni contrattuali assunte con contratto – lettera del 30.3.2021, e per l'effetto chiedeva di dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., condannando la convenuta alla restituzione della somma di € 4.880,00 già incassata. Chiedeva altresì il risarcimento del danno patrimoniale quantificato nella misura di € 24.000,00.
Si costituiva in giudizio la società convenuta che controdeduceva alle eccezioni avversarie;
in particolare eccepiva preliminarmente in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'atto introduttivo per vizi della procura alle liti e per mancata allegata della stessa alla pec di notificazione dell'atto di citazione, eccepiva altresì l'improcedibilità della domanda per tardiva costituzione dell'attrice, l'improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento della procedura di negoziazione assistista, l'incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale di Savona. Contestava altresì in fatto ed in diritto la domanda avversaria.
La causa, previo deposito di autorizzate memorie ex art. 183 c.p.c., VI° comma, veniva istruita mediante produzione documentale e prove testimoniali.
All'esito dell'escussione dei testimoni, la causa ritenuta matura per la decisione veniva rinviata all'udienza del 22.7.2025 per la precisazione delle conclusioni ex art. 281/sexies c.p.c..
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
pagina 3 di 7 A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214). Preliminarmente occorre dar atto della regolarità della procura alle liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c.. Ciò che conferisce regolarità alla procura alle liti non è l'elencazione specifica degli atti processuali da compiere, ma il deposito dell'atto al momento della costituzione in giudizio. Ciò che nel caso di specie è avvenuto, ragion per la quale si respingono entrambe le eccezioni sollevate da parte convenuta per vizi della procura alle liti e per mancata allegazione della stessa alla pec di notificazione dell'atto di citazione, dando altresì atto che in quest'ultima lamentata ipotesi la procura alle liti era stata depositata nel fascicolo telematico.
Da rigettare altresì l'eccezione di improcedibilità della domanda per tardiva costituzione dell'attrice atteso che dallo stesso fascicolo telematico la causa risulta iscritta in data 8.1.2023, il decimo giorno – così come previsto dall'art. 165 c.p.c. - a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 29.12.2022.
Ulteriormente. si rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale. Parte convenuta che ha sollevato tale eccezione non può limitarsi ad eccepire genericamente un diverso foro territoriale da quello adito – nel caso di specie viene invocato un foro convenzionale non esclusivo – in quanto è onere del convenuto dover contestare in maniera completa e dettagliata la competenza pagina 4 di 7 del giudice adito sotto ogni possibile criterio di collegamento prospettabile nel caso concreto. Incombente non assolto nel caso de quo.
Nel diritto. In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. (Cass. S.S. U.U., 30 ottobre 2001, n. 13533). Pertanto, su parte attrice grava ai sensi del 1° comma dell'art. 2697 c.c. l'onere probatorio dell'elemento costitutivo della propria pretesa creditoria.
lamenta il totale inadempimento della convenuta alle Parte_1 obbligazioni contemplate nel contratto lettera di incarico professionale del 30 marzo 2021. A tal guisa allega in atti il documento (seppur non numerato) della lettera di incarico.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 2697 c.c. “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Ciò posto non contesta la sottoscrizione del contratto e né Controparte_1 il pagamento da parte di (pagamento anzi riconosciuto dalla Parte_1 convenuta sino alla maggiore somma di € 6.100,00 (doc. 5) e non di soli € 4.880,00 come da domanda avversaria). Ciò è quanto risulta solo incontestato da parte convenuta. Incentiivitalia invece contesta, con comparsa di costituzione e risposta (unico atto depositato in atti) l'avversaria domanda di inadempimento. Per inciso, a tal proposito questo Giudicante ritiene non accoglibile la prospettazione di parte attrice svolta nelle note autorizzate, depositate in data 11.7.2025, di non contestazione tout court della domanda attorea da parte della convenuta. La non contestazione della parte nel processo civile deve essere specifica e non può trovare accoglimento neanche nei processi contumaciali. Da un'attenta lettura del contratto che prevede 4 livelli di obbligazioni poste a carico di emerge che la maggior parte di queste Controparte_1 pagina 5 di 7 consistono in obbligazioni di mezzi, mentre vi è una solo obbligazione di risultato, quella prevista dalla Fase 2, ove viene garantito l'adesione ad almeno 1 bando. Orbene dalla documentazione allegata in comparsa di risposta non emerge alcun riferimento – contrariamente a quanto asserito da parte convenuta - di un'eventuale partecipazione della società di ad un qualsiasi Parte_1 bando. Inoltre, ai fini probatori nessuna altra documentazione è stata allegata in atti non solo finalizzata alla partecipazione di ad un bando ma Parte_1 anche con riferimento all'esatto adempimento contrattuale delle altre obbligazioni previste dal contratto. Alla luce di quanto sopra emerge che parte convenuta non ha assolto il proprio onere probatorio in ordine all'elemento estintivo e/o modificativo della domanda avversaria, ragion per la quale questo Giudicante ritiene dover accogliere la domanda di parte attrice in ordine all'inadempimento totale di alle obbligazioni di cui al contratto stipulato in data 30 marzo Controparte_1
2021, che viene dichiarato risolto per inadempimento della convenuta, oltre alla restituzione della somma percepita pari ad € 4.880,00 – oltre interessi ex art. 1284 c.c.. Da quanto sopra, emerge il diritto di parte attrice al risarcimento del danno, ma affinchè tale diritto possa esser soddisfatto in sede giudiziale occorre che l'attore debba dimostrare in giudizio i fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa, specificando e provando la natura e l'entità del danno subito. Nella causa de qua parte attrice si limita ad asserire che il danno risarcibile risulta parii ad € 24.000,00 per “danno derivante dalla mancata partecipazione ed eventuale assegnazione di bandi economici che avrebbero sicuramente fortificato la presenza sul mercato della attività dalle Pt_1
”, non indicando ulteriori dati atti ad identificare ed a quantificare il
[...] danno patrimoniale. Tale domanda è formulata genericamente;
infatti, occorre una descrizione specifica dei danni subiti oltre alla prova del calcolo dell'ammontare del risarcimento, non essendo possibile accertare “in re ipsa” il risarcimento del danno, né è possibile liquidarlo ricorrendo al principio equitativo ex art. 1226 c.c. non essendo stati forniti nel caso di specie specifici parametri dai quali quantificare il danno. pagina 6 di 7 Per quanto sopra si rigetta la domanda risarcitoria svolta da parte attrice in quanto non provata. Le spese del giudizio seguono la parte soccombente e vengono liquidate ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa, dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M
. Il Tribunale di Milano – Sezione 5^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta: 1) Accerta e dichiara inadempiente nei confronti di Controparte_1 alle obbligazioni contrattuali;
Parte_1
2) Accerta e dichiara tenuta al pagamento della somma Controparte_1 di € 4.880,00, oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c., 1° comma dal dovuto alla domanda;
3) Dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 30.3.2021; 4) Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento della somma di € 4.880,00, a favore di Pt_1 oltre interessi ex art. 1284 c.c. comma 1 dal pagamento alla
[...] domanda, ed ex art. 1284 c.c., IV°comma, dalla domanda al saldo;
5) Rigetta la domanda risarcitoria di € 24.000,00 svolta da parte attrice nei confronti della convenuta;
6) Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore al pagamento delle spese delle spese processuali a favore dell'attrice per l'importo di € 2.100,00 (di cui € 400,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase istruttoria ed € 450,00 per la fase decisoria), oltre Iva, CPA e spese generali.
Cosi' deciso in data 26 ottobre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano. il Giudice
Dott.ssa SM D'AN
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. SM D'AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281/SEXIES C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1501/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OV TE, con elezione di domicilio in VIA MONTE NAPOLEONE, 8
MILANO presso lo studio dell'avv. OV TE;
ATTRICE
contro
:
, (C.F. con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. PIAZZA ANTONIO, con elezione di domicilio in CORSO ITALIA,
5/10 SAVONA, presso lo studio dell'avv. PIAZZA ANTONIO;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da deposito ex art. 127/ter c.p.c. dell'udienza del
22.7.202, che qui si riportano.
Piaccia all'Ill.mo Giudice designato del Tribunale di Savona in accoglimento del presente atto nel merito: 1) Accertare e dichiarare che in forza di contratto lettera incarico del 30.03.2021 tra l'attrice e la convenuta, quest'ultima è risultata gravemente inadempiente, non avendo posto in essere nessuna delle attività contrattualmente previste per le quali ha richiesto pagina 1 di 7 ed incassato un prezzo di euro 4880,00 (quattromilaottocentottanta euro / 00) , per cui si chiede dichiararsi risoluzione contrattuale per grave inadempimento della convenuta.
2) Per gli stessi motivi accertare e dichiarare che la si è resa Controparte_1 inadempiente nei con fonti di di tutte le obbligazioni rinvenienti dal Parte_2 contratto in essere tra gli stessi, cagionando alla stesso un danno patrimoniale nella misura di euro 24000,00 (ventiquattromila/00) o a quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per danno derivante dalla mancata partecipazione ed eventuale assegnazione di bandi economici che avrebbero sicuramente fortificato la presenza sul mercato della attività dalle non permettendo di fatto la prevedibile Parte_1 estensione e crescita della stessa in acquisizione di detti sovvenzionanti cui avrebbe avuto diritto e facilmente accessibili ,soprattutto in un periodo ancora covi con grandi difficoltà per tutte le aziende, o a quell'altra somma minore o maggiore ritenuta di giustizia dalla S.V. per tutte le motivazioni di fatto e diritto riportate in atti.
3)Per i dettami di cui al punto 1) e 2) delle conclusioni condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 28880,00(ventottomilamilaottocentottanta/00) o di quell'altra somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese di giudizio ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore di parte, che si dichiara antistatario Milano- data di deposito Avv.Stefano Loveri.
Il procuratore di parte convenuta in data 9.6.2023 ha dismesso il mandato e nessun altro procuratore si è costituito nelle more del giudizio, pertanto, le conclusioni risultano esser quelle precisate con comparsa di risposta, ultimo atto depositato, e che qui si riportano: CONCLUSIONI.
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere. In via pregiudiziale e/o preliminare,
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto introduttivo per tutti i vizi della procura alle liti menzionati in narrativa, nonché per la mancata allegazione della stessa alla PEC di notificazione dell'atto di citazione;
2) accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria – e, per l'effetto, del presente giudizio – per la violazione del termine previsto ex art. 165 c.p.c. per la costituzione in giudizio di parte attrice;
3) accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria – e, per l'effetto, del presente giudizio – per il mancato preventivo espletamento della procedura di negoziazione assistita;
4) accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale dell'Ill.mo Tribunale adito, dovendo ritenersi competente foro convenuto tra le parti con contratto-lettera di incarico professionale del 31/03/2021, e quindi il Tribunale di Savona. Nel merito, rigettare le domande tutte ex adverso proposte per quanto esposto in narrativa, trattandosi di domande inammissibili, improcedibili e comunque infondate sia in fatto che in diritto. pagina 2 di 7 In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio. Salvis juribus”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato via pec in data 29.12.2022 Pt_1 conveniva in giudizio chiedendo di accertare il
[...] Controparte_1 grave inadempimento di parte convenuta in relazione alle obbligazioni contrattuali assunte con contratto – lettera del 30.3.2021, e per l'effetto chiedeva di dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., condannando la convenuta alla restituzione della somma di € 4.880,00 già incassata. Chiedeva altresì il risarcimento del danno patrimoniale quantificato nella misura di € 24.000,00.
Si costituiva in giudizio la società convenuta che controdeduceva alle eccezioni avversarie;
in particolare eccepiva preliminarmente in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'atto introduttivo per vizi della procura alle liti e per mancata allegata della stessa alla pec di notificazione dell'atto di citazione, eccepiva altresì l'improcedibilità della domanda per tardiva costituzione dell'attrice, l'improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento della procedura di negoziazione assistista, l'incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale di Savona. Contestava altresì in fatto ed in diritto la domanda avversaria.
La causa, previo deposito di autorizzate memorie ex art. 183 c.p.c., VI° comma, veniva istruita mediante produzione documentale e prove testimoniali.
All'esito dell'escussione dei testimoni, la causa ritenuta matura per la decisione veniva rinviata all'udienza del 22.7.2025 per la precisazione delle conclusioni ex art. 281/sexies c.p.c..
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
pagina 3 di 7 A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214). Preliminarmente occorre dar atto della regolarità della procura alle liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c.. Ciò che conferisce regolarità alla procura alle liti non è l'elencazione specifica degli atti processuali da compiere, ma il deposito dell'atto al momento della costituzione in giudizio. Ciò che nel caso di specie è avvenuto, ragion per la quale si respingono entrambe le eccezioni sollevate da parte convenuta per vizi della procura alle liti e per mancata allegazione della stessa alla pec di notificazione dell'atto di citazione, dando altresì atto che in quest'ultima lamentata ipotesi la procura alle liti era stata depositata nel fascicolo telematico.
Da rigettare altresì l'eccezione di improcedibilità della domanda per tardiva costituzione dell'attrice atteso che dallo stesso fascicolo telematico la causa risulta iscritta in data 8.1.2023, il decimo giorno – così come previsto dall'art. 165 c.p.c. - a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 29.12.2022.
Ulteriormente. si rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale. Parte convenuta che ha sollevato tale eccezione non può limitarsi ad eccepire genericamente un diverso foro territoriale da quello adito – nel caso di specie viene invocato un foro convenzionale non esclusivo – in quanto è onere del convenuto dover contestare in maniera completa e dettagliata la competenza pagina 4 di 7 del giudice adito sotto ogni possibile criterio di collegamento prospettabile nel caso concreto. Incombente non assolto nel caso de quo.
Nel diritto. In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. (Cass. S.S. U.U., 30 ottobre 2001, n. 13533). Pertanto, su parte attrice grava ai sensi del 1° comma dell'art. 2697 c.c. l'onere probatorio dell'elemento costitutivo della propria pretesa creditoria.
lamenta il totale inadempimento della convenuta alle Parte_1 obbligazioni contemplate nel contratto lettera di incarico professionale del 30 marzo 2021. A tal guisa allega in atti il documento (seppur non numerato) della lettera di incarico.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 2697 c.c. “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Ciò posto non contesta la sottoscrizione del contratto e né Controparte_1 il pagamento da parte di (pagamento anzi riconosciuto dalla Parte_1 convenuta sino alla maggiore somma di € 6.100,00 (doc. 5) e non di soli € 4.880,00 come da domanda avversaria). Ciò è quanto risulta solo incontestato da parte convenuta. Incentiivitalia invece contesta, con comparsa di costituzione e risposta (unico atto depositato in atti) l'avversaria domanda di inadempimento. Per inciso, a tal proposito questo Giudicante ritiene non accoglibile la prospettazione di parte attrice svolta nelle note autorizzate, depositate in data 11.7.2025, di non contestazione tout court della domanda attorea da parte della convenuta. La non contestazione della parte nel processo civile deve essere specifica e non può trovare accoglimento neanche nei processi contumaciali. Da un'attenta lettura del contratto che prevede 4 livelli di obbligazioni poste a carico di emerge che la maggior parte di queste Controparte_1 pagina 5 di 7 consistono in obbligazioni di mezzi, mentre vi è una solo obbligazione di risultato, quella prevista dalla Fase 2, ove viene garantito l'adesione ad almeno 1 bando. Orbene dalla documentazione allegata in comparsa di risposta non emerge alcun riferimento – contrariamente a quanto asserito da parte convenuta - di un'eventuale partecipazione della società di ad un qualsiasi Parte_1 bando. Inoltre, ai fini probatori nessuna altra documentazione è stata allegata in atti non solo finalizzata alla partecipazione di ad un bando ma Parte_1 anche con riferimento all'esatto adempimento contrattuale delle altre obbligazioni previste dal contratto. Alla luce di quanto sopra emerge che parte convenuta non ha assolto il proprio onere probatorio in ordine all'elemento estintivo e/o modificativo della domanda avversaria, ragion per la quale questo Giudicante ritiene dover accogliere la domanda di parte attrice in ordine all'inadempimento totale di alle obbligazioni di cui al contratto stipulato in data 30 marzo Controparte_1
2021, che viene dichiarato risolto per inadempimento della convenuta, oltre alla restituzione della somma percepita pari ad € 4.880,00 – oltre interessi ex art. 1284 c.c.. Da quanto sopra, emerge il diritto di parte attrice al risarcimento del danno, ma affinchè tale diritto possa esser soddisfatto in sede giudiziale occorre che l'attore debba dimostrare in giudizio i fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa, specificando e provando la natura e l'entità del danno subito. Nella causa de qua parte attrice si limita ad asserire che il danno risarcibile risulta parii ad € 24.000,00 per “danno derivante dalla mancata partecipazione ed eventuale assegnazione di bandi economici che avrebbero sicuramente fortificato la presenza sul mercato della attività dalle Pt_1
”, non indicando ulteriori dati atti ad identificare ed a quantificare il
[...] danno patrimoniale. Tale domanda è formulata genericamente;
infatti, occorre una descrizione specifica dei danni subiti oltre alla prova del calcolo dell'ammontare del risarcimento, non essendo possibile accertare “in re ipsa” il risarcimento del danno, né è possibile liquidarlo ricorrendo al principio equitativo ex art. 1226 c.c. non essendo stati forniti nel caso di specie specifici parametri dai quali quantificare il danno. pagina 6 di 7 Per quanto sopra si rigetta la domanda risarcitoria svolta da parte attrice in quanto non provata. Le spese del giudizio seguono la parte soccombente e vengono liquidate ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa, dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M
. Il Tribunale di Milano – Sezione 5^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta: 1) Accerta e dichiara inadempiente nei confronti di Controparte_1 alle obbligazioni contrattuali;
Parte_1
2) Accerta e dichiara tenuta al pagamento della somma Controparte_1 di € 4.880,00, oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c., 1° comma dal dovuto alla domanda;
3) Dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 30.3.2021; 4) Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento della somma di € 4.880,00, a favore di Pt_1 oltre interessi ex art. 1284 c.c. comma 1 dal pagamento alla
[...] domanda, ed ex art. 1284 c.c., IV°comma, dalla domanda al saldo;
5) Rigetta la domanda risarcitoria di € 24.000,00 svolta da parte attrice nei confronti della convenuta;
6) Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore al pagamento delle spese delle spese processuali a favore dell'attrice per l'importo di € 2.100,00 (di cui € 400,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase istruttoria ed € 450,00 per la fase decisoria), oltre Iva, CPA e spese generali.
Cosi' deciso in data 26 ottobre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano. il Giudice
Dott.ssa SM D'AN
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