TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 8006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8006 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
RG. 6492\2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6492/2022 promossa da:
(p. iva ), con sede in Trieste, Via Machiavelli n. 4, in persona Parte_1 P.IVA_1 del Counsel, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Vecchioni, presso il cui studio in Napoli, Via CP_1
Giosuè Carducci n. 6 è domiciliata giusta procura alle liti in atti.
OPPONENTE
Contro
(c.f. , difeso e rappresentato dall'Avv. Nicola Montella, CP_2 C.F._1 giusta procura in atti, presso il cui studio in Napoli alla Via Kerbaker n. 91 è domiciliato giusta procura alle liti in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 13.05.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato, chiedeva di emettersi decreto ingiuntivo nei CP_2 confronti di per ottenere la consegna dei seguenti documenti: copia di tutta la Parte_1 documentazione relativa al conto corrente bancario n. CC8500755446 e nello specifico copia di tutti i contratti di finanziamento, degli estratti dei pagamenti effettuati, di tutti i contratti di conto corrente sottoscritti, di tutti gli estratti conto relativi alle annualità 2020 e 2021, di tutti i contratti di apertura di credito in conto corrente, di tutti i contratti a garanzia delle obbligazioni assunte dal stesso e di CP_2 tutte le eventuali procedure esecutive in essere e\o definite.
1 Parte ricorrente allegava che tali documenti afferivano al rapporto di conto corrente n. CC8500755446 come da copia “ conferma di apertura di conto corrente” che depositava in uno al ricorso per monitorio.
Ulteriormente, argomentava di avere inviato a mezzo del proprio difensore e procuratore allo stesso istituto di credito, in data 11.11.2021, formale richiesta a mezzo PEC /istanza di accesso ex art. 119 T.U.B corredata di mandato al fine di ottenere la consegna della suddetta documentazione, alla quale istanza seguiva il diniego della banca opponente con la seguente motivazione “ siamo spiacenti di informala che non è possibile produrre quanto richiesto poiché la firma apposta nella lettera di conferimento dell'incarico non risulta conforme a quanto presente nei nostri sistemi informatici”.
Ed ancora, a seguito di tale rifiuto il procuratore del inviava in data 30.11.2021 nuova pec ove CP_2 reiterava la richiesta corredandola del documento di riconoscimento di e di una raccolta CP_2 di firme utili a confutare la veridicità della sottoscrizione posta alla base del mandato autenticate dal difensore stesso, evidenziando comunque che la firma del difensore, esprimendo da parte dello stesso l'assunzione della paternità dell'atto in tutte le sue componenti, inclusa la procura in calce od a margine
(che ne è elemento non separabile), integra un'attestazione inequivoca della sussistenza ed dell'effettività del mandato, nonchè dell'autenticità della sottoscrizione, vale a dire della sua provenienza del soggetto
(identificato o comunque conosciuto) che si dichiara conferente.
Anche tale nuova richiesta veniva rifiutata dalla banca con pec del 02.12.2021 e con medesima motivazione della precedente, pertanto il depositava ricorso per decreto ingiuntivo in data CP_2
17.01.2022.
Con decreto n. 492/2022, emesso in data 21.01.2022, il Tribunale di Napoli ingiungeva a Parte_1 la consegna dei documenti di cui al ricorso.
[...]
Avverso il suddetto decreto proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c., instaurando il Parte_1 presente giudizio.
Assume parte opponente che il decreto de quo sia radicalmente viziato per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., poiché sarebbe da escludersi l'utilizzabilità del dedotto strumento con riferimento a prestazioni che non consistano nella mera consegna di un bene già esistente in rerum natura ovvero qualora l'adempimento dell'ordine impartito implichi anche - o solo - un facere.
Eccepiva altresì la genericità dell'istanza di consegna avanzata dal , atteso che la richiesta di “tutta CP_2 la documentazione relativa al conto corrente bancario n. CC8500755446” - senza alcuna specificazione temporale – risulterebbe essere oggettivamente impercorribile, stante l'evidente impossibilità e/o comunque difficoltà di adempiere ad un tale ordine. A dire di parte opponente la richiesta monitoria del impedirebbe qualsivoglia vaglio preventivo di effettiva esistenza della documentazione richiesta, CP_2 precisando che un'ingiunzione così ampia sarebbe del tutto impraticabile considerato che la banca non è in possesso della documentazione periodica risalente ad epoca anteriore al 2006, essendo venuto meno ogni obbligo di conservazione.
2 Eccepiva ancora l'infondatezza e l'illegittimità della domanda azionata in sede monitoria per violazione dell'art. 119 co.4 TUB stante il mancato rispetto del termine di novanta giorni per la consegna della documentazione, atteso che la prima richiesta munita dei requisiti di legge sarebbe stata inoltrata a
[...] in data 03.12.2021, mentre il ricorso monitorio è stato poi depositato in data 17.01.2022, Parte_1 ovverosia appena 45 giorni dopo, in aperta violazione sia del predetto termine di legge che dell'obbligo di collaborazione e buona fede.
A sostegno di tale assunto parte opponente ha ritenuto che il avrebbe formulato correttamente la CP_2 richiesta di documentazione solo con la comunicazione PEC del 03.12.202 avendo trasmesso unitamente alla stessa idonea procura rilasciata al proprio difensore che aveva provveduto in suo nome e conto a formulare l'istanza di accesso ex art. 119 TUB, stante secondo la banca la grave lacunosità in tal senso delle pregresse richieste.
L'opponente riteneva di aver dato seguito alla “corretta” richiesta del 03.12.021 mediante PEC del
28.12.2021, con la quale richiedeva all'interessato la previa corresponsione delle spese di ricerca e copia,
e comunque procedeva alla ricerca, raccolta ed invio della documentazione richiesta, mentre il già CP_2 in data 17.01.2022, depositava il ricorso per decreto ingiuntivo.
Per tali ragioni concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di diritti, onorari e spese di causa anche generali e forfettarie.
Resisteva in giudizio il , il quale deduceva, quanto alla eccepita carenza dei presupposti CP_2 previsti ex art 633 c.p.c., che la documentazione bancaria richiesta quale registrazione del dato contrattuale e contabile preesiste all'ordine di consegna, e la formazione degli estratti conto e di tutti i documenti detenuti presso la banca ed inerenti i rapporti di conto corrente tra il cliente e l'istituto bancario stesso, costituisce solo la modalità con la quale i documenti devono essere consegnati dalla banca al cliente, in esecuzione di un obbligo di dare. Affermava dunque parte opposta che l'aspetto del dare, in applicazione dell'art.119 TUB, prevale su quello del facere.
Quanto alla doglianza relativa alla genericità della richiesta di consegna avanzata dal , lo stesso la CP_2 riteneva infondata in quanto, a suo parere, non trovando applicazione, nella richiesta ex art. 119 co.4
TUB, i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di ordine di esibizione dei documenti ex art. 210
c.p.c., non può negarsi il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione richiesta per la sua natura meramente esplorativa, ribadendo che il diritto del cliente ad avere copia della documentazione ex art. 119 co.4 TUB ha natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configura come situazione giuridica “finale”, a carattere non strumentale.
Evidenziava sul punto altresì che comunque in sede di costituzione la banca aveva depositato la documentazione richiesta, così smentendo la paventata impossibilità per genericità della richiesta stessa.
Sul mancato rispetto del termine di 90gg dalla richiesta di documentazione prima dell'instaurazione del giudizio monitorio, parte opposta deduceva che la ricostruzione fattuale fatta dalla banca era errata in
3 quanto la missiva pec del 03.12.2021 ( dal quale la banca farebbe decorrere i 90g) avrebbe ad oggetto una diversa richiesta inerente il conto corrente n.CC8500757469 della ditta individuale Antiquariato UM
SE e non il c\c n. CC8500755446 intestato all'odierno opposto ed oggetto del decreto ingiuntivo.
Evidenziava in merito di aver utilizzato la medesima procura per le due diverse e separate istanze e di aver avuto il diniego solo in riferimento al c\c n.CC8500755446 (oggetto del presente giudizio) perchè
“la firma apposta nella lettera di conferimento dell'incarico non risulta conforme a quanto presente nei nostri sistemi informatici” e la richiesta delle spese per il rilascio della documentazione richiesta invece per il C\C n.
n.CC8500757469 della ditta individuale Antiquariato UM SE.
Concludeva per l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, con concessione della provvisoria esecuzione dello stesso ex art 648 c.p.c.
Nel corso del giudizio, verificata la ritualità delle costituzioni, rigettata la richiesta ex art 648 c.p.c., concessi i termini ex art 183 comma VI c.p.c., le parti nei reciproci atti davano conto che nel corso del giudizio la documentazione richiesta con il ricorso monitorio veniva deposita e messa a disposizione dalla opponente ed il giudice alla udienza del 13.05.2025 riservava la causa in decisione con i termini di legge ex art 190 c.p.c. invitando le parti a prendere posizione sulla rilevata cessazione della materia del contendere.
Ebbene, in punto di diritto, la cessazione della materia del contendere è una forma di definizione del processo, di elaborazione giurisprudenziale, conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, di cui le parti si danno reciproco atto, che fa venir meno la ragion d'essere della lite stessa.
Nel caso di specie l'interesse sotteso va rapportato alla domanda monitoria, ovvero alla richiesta di consegna della documentazione ivi indicata, e pertanto la circostanza che la sia pure solo nel corso Pt_1 del giudizio, abbia depositato quanto ingiunto e l'opposto ne riscontri la completezza determina la cessazione della materia del contendere.
Deve essere dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere, tuttavia, in mancanza di accordo delle parti la causa va esaminata nel merito ai soli fini della soccombenza virtuale.
Passando al merito, l'opposizione è virtualmente infondata per le ragioni che seguono.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inutilizzabilità dello strumento del procedimento per ingiunzione per la consegna della documentazione bancaria quale obbligo di fare e non di dare, in quanto la natura del diritto ad avere le copie della documentazione bancaria ex art. 119 TUB, per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, è quella di un autonomo diritto sostanziale avente fondamento negli obblighi di buona fede in executivis, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, con la conseguenza che tra gli strumenti processuali attivabili per la tutela di un diritto rientra anche il procedimento per decreto ingiuntivo.
4 L'oggetto della domanda monitoria fondata sul disposto di cui all'art. 119 TUB è costituito dal diritto di ottenere la consegna documentale, diritto che si connota nei termini non di un facere bensì di un dare, anche laddove la banca per poter consegnare la documentazione deve attivarsi ponendo in essere un facere (es. fotocopiando i documenti o stampandoli o trasferendoli su supporto informatico), avendo esso carattere meramente secondario, strumentale ed eventuale.
In tal senso si è espressa, da ultimo, la Corte di cassazione che con ord. n. 8173/2025 ha ribadito il principio di diritto secondo cui “il diritto alla consegna di copia della documentazione regolato dall'art. 119 TUB, in quanto diritto sostanziale tutelabile in via pienamente autonoma in sede giurisdizionale, può essere esercitato anche mediante lo strumento processuale del ricorso per decreto ingiuntivo, avendo lo stesso ad oggetto la consegna di copia della documentazione, indipendentemente dalle modalità che si rendano necessarie per la realizzazione di tale copia”.
Egualmente infondata è l'eccezione articolata dalla parte opponente circa la genericità della richiesta di consegna avanzata dal nel ricorso monitorio per avere egli utilizzato la locuzione “tutta la CP_2 documentazione relativa al conto corrente bancario n. CC8500755446” omettendo ogni specificazione temporale, determinando ciò l'impossibilità oggettiva di adempiere ad un tale ordine.
Invero dalla disamina del ricorso monitorio emerge chiaramente che, sebbene il abbia utilizzato la CP_2 locuzione contestata, riferendola in maniera generica ad ogni tipo di rapporto contrattuale intercorrente con la Banca opponente, la specificità della richiesta era facilmente desumibile dall'avere ancorato la stessa al rapporto contrattuale n. CC8500755446 specificatamente indicato, onde anche la successiva elencazione dei documenti di cui si chiedeva intimarsi la consegna deve ritenersi riferita a quello specifico rapporto contrattuale indicato in premessa.
Pertanto, può ritenersi sufficientemente specificata la documentazione richiesta ovvero il contratto, gli estratti conto e quietanze di pagamento nonché l'arco temporale della stessa (2020-2021).
A ciò si aggiunga che la dedotta impossibilità conseguente alla asserita genericità della richiesta è disattesa dal deposito della documentazione nel corso del presente giudizio.
Pretestuosa è poi l'eccezione di impossibilità di consegnare la documentazione ante 2006 atteso che nel caso di specie il contratto di apertura di conto corrente risulta sottoscritto in data 6.07.2018.
Quanto all'eccezione di inosservanza del termine di 90 giorni di cui all'art 119 TUB occorre rilevare che la predetta al comma 4 dispone che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”
La norma contempera le contrapposte esigenze, quella del cliente ad ottenere la documentazione richiesta non oltre novanta giorni dall'istanza e quella della banca di avere un congruo termine a sua disposizione per reperire la documentazione richiesta con il limite dei novanta giorni, scaduti i quali la mancata consegna è contraria buona fede e non più tollerabile.
5 Ebbene nel caso di specie è vero che dalla prima richiesta formulata dal datata 11.11.2021 ( CP_2 successivamente reiterata in data 30.11.2022) alla data di deposito del ricorso monitorio - 17.01.2022- il suddetto termine non era ancora decorso, ciò non di meno la banca con due diverse comunicazioni del
15.11.2021 e del 02.12.2025 ha denegato la richiesta assumendo che la firma apposta nella lettera di conferimento dell'incarico non risultava conforme a quanto presente nei suoi sistemi informatici.
Ci si trova in sostanza in presenza di due atti aventi valore formale di rifiuto dell'istanza di consegna dei documenti (tra l'altro sulla base di una motivazione pretestuosa e in quanto il nostro ordinamento riconosce ex art. 83 co. 3 c.p.c. all'avvocato il potere di certificare l'autenticità della firma nella procura alle liti a margine o in calce all'atto cui si riferisce) e non di fronte ad una ipotesi di mero silenzio ovvero ad una richiesta di integrazione della domanda, rispetto alle quali la mancata attesa dello spirare del termine ultimo di 90 giorni connota il comportamento dell'opposto come contrario a buona fede.
A ciò si aggiunga che l'opposto solo dopo il decorso di 60 gg dal rigetto ella prima richiesta e dopo 30 gg. dal rigetto della seconda richiesta con analoga motivazione ha agito in via monitoria onde il congruo termine di cui al 4 comma 119 Tub può ritenersi rispetto.
Priva di pregio è poi il riferimento alla istanza ex art. 119 Tub del 03.12.2021 la quale non ha ad oggetto la richiesta di rilascio della documentazione afferente il c\c n. CC8500755446 di cui al presente giudizio, ma altro rapporto bancario il c\c n. CC8500747569 intestato alla ditta individuale Antiquariato UM
SE.
Anche tale motivo di opposizione deve essere disatteso.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza e al valore della causa, indeterminabile di complessità bassa, con applicazione dei valori medi, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t. alla refusione delle spese Parte_1 di lite che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15% in favore di con attribuzione all'avv. Nicola Montella in qualità CP_2 di procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli, lì 16.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6492/2022 promossa da:
(p. iva ), con sede in Trieste, Via Machiavelli n. 4, in persona Parte_1 P.IVA_1 del Counsel, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Vecchioni, presso il cui studio in Napoli, Via CP_1
Giosuè Carducci n. 6 è domiciliata giusta procura alle liti in atti.
OPPONENTE
Contro
(c.f. , difeso e rappresentato dall'Avv. Nicola Montella, CP_2 C.F._1 giusta procura in atti, presso il cui studio in Napoli alla Via Kerbaker n. 91 è domiciliato giusta procura alle liti in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 13.05.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato, chiedeva di emettersi decreto ingiuntivo nei CP_2 confronti di per ottenere la consegna dei seguenti documenti: copia di tutta la Parte_1 documentazione relativa al conto corrente bancario n. CC8500755446 e nello specifico copia di tutti i contratti di finanziamento, degli estratti dei pagamenti effettuati, di tutti i contratti di conto corrente sottoscritti, di tutti gli estratti conto relativi alle annualità 2020 e 2021, di tutti i contratti di apertura di credito in conto corrente, di tutti i contratti a garanzia delle obbligazioni assunte dal stesso e di CP_2 tutte le eventuali procedure esecutive in essere e\o definite.
1 Parte ricorrente allegava che tali documenti afferivano al rapporto di conto corrente n. CC8500755446 come da copia “ conferma di apertura di conto corrente” che depositava in uno al ricorso per monitorio.
Ulteriormente, argomentava di avere inviato a mezzo del proprio difensore e procuratore allo stesso istituto di credito, in data 11.11.2021, formale richiesta a mezzo PEC /istanza di accesso ex art. 119 T.U.B corredata di mandato al fine di ottenere la consegna della suddetta documentazione, alla quale istanza seguiva il diniego della banca opponente con la seguente motivazione “ siamo spiacenti di informala che non è possibile produrre quanto richiesto poiché la firma apposta nella lettera di conferimento dell'incarico non risulta conforme a quanto presente nei nostri sistemi informatici”.
Ed ancora, a seguito di tale rifiuto il procuratore del inviava in data 30.11.2021 nuova pec ove CP_2 reiterava la richiesta corredandola del documento di riconoscimento di e di una raccolta CP_2 di firme utili a confutare la veridicità della sottoscrizione posta alla base del mandato autenticate dal difensore stesso, evidenziando comunque che la firma del difensore, esprimendo da parte dello stesso l'assunzione della paternità dell'atto in tutte le sue componenti, inclusa la procura in calce od a margine
(che ne è elemento non separabile), integra un'attestazione inequivoca della sussistenza ed dell'effettività del mandato, nonchè dell'autenticità della sottoscrizione, vale a dire della sua provenienza del soggetto
(identificato o comunque conosciuto) che si dichiara conferente.
Anche tale nuova richiesta veniva rifiutata dalla banca con pec del 02.12.2021 e con medesima motivazione della precedente, pertanto il depositava ricorso per decreto ingiuntivo in data CP_2
17.01.2022.
Con decreto n. 492/2022, emesso in data 21.01.2022, il Tribunale di Napoli ingiungeva a Parte_1 la consegna dei documenti di cui al ricorso.
[...]
Avverso il suddetto decreto proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c., instaurando il Parte_1 presente giudizio.
Assume parte opponente che il decreto de quo sia radicalmente viziato per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., poiché sarebbe da escludersi l'utilizzabilità del dedotto strumento con riferimento a prestazioni che non consistano nella mera consegna di un bene già esistente in rerum natura ovvero qualora l'adempimento dell'ordine impartito implichi anche - o solo - un facere.
Eccepiva altresì la genericità dell'istanza di consegna avanzata dal , atteso che la richiesta di “tutta CP_2 la documentazione relativa al conto corrente bancario n. CC8500755446” - senza alcuna specificazione temporale – risulterebbe essere oggettivamente impercorribile, stante l'evidente impossibilità e/o comunque difficoltà di adempiere ad un tale ordine. A dire di parte opponente la richiesta monitoria del impedirebbe qualsivoglia vaglio preventivo di effettiva esistenza della documentazione richiesta, CP_2 precisando che un'ingiunzione così ampia sarebbe del tutto impraticabile considerato che la banca non è in possesso della documentazione periodica risalente ad epoca anteriore al 2006, essendo venuto meno ogni obbligo di conservazione.
2 Eccepiva ancora l'infondatezza e l'illegittimità della domanda azionata in sede monitoria per violazione dell'art. 119 co.4 TUB stante il mancato rispetto del termine di novanta giorni per la consegna della documentazione, atteso che la prima richiesta munita dei requisiti di legge sarebbe stata inoltrata a
[...] in data 03.12.2021, mentre il ricorso monitorio è stato poi depositato in data 17.01.2022, Parte_1 ovverosia appena 45 giorni dopo, in aperta violazione sia del predetto termine di legge che dell'obbligo di collaborazione e buona fede.
A sostegno di tale assunto parte opponente ha ritenuto che il avrebbe formulato correttamente la CP_2 richiesta di documentazione solo con la comunicazione PEC del 03.12.202 avendo trasmesso unitamente alla stessa idonea procura rilasciata al proprio difensore che aveva provveduto in suo nome e conto a formulare l'istanza di accesso ex art. 119 TUB, stante secondo la banca la grave lacunosità in tal senso delle pregresse richieste.
L'opponente riteneva di aver dato seguito alla “corretta” richiesta del 03.12.021 mediante PEC del
28.12.2021, con la quale richiedeva all'interessato la previa corresponsione delle spese di ricerca e copia,
e comunque procedeva alla ricerca, raccolta ed invio della documentazione richiesta, mentre il già CP_2 in data 17.01.2022, depositava il ricorso per decreto ingiuntivo.
Per tali ragioni concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di diritti, onorari e spese di causa anche generali e forfettarie.
Resisteva in giudizio il , il quale deduceva, quanto alla eccepita carenza dei presupposti CP_2 previsti ex art 633 c.p.c., che la documentazione bancaria richiesta quale registrazione del dato contrattuale e contabile preesiste all'ordine di consegna, e la formazione degli estratti conto e di tutti i documenti detenuti presso la banca ed inerenti i rapporti di conto corrente tra il cliente e l'istituto bancario stesso, costituisce solo la modalità con la quale i documenti devono essere consegnati dalla banca al cliente, in esecuzione di un obbligo di dare. Affermava dunque parte opposta che l'aspetto del dare, in applicazione dell'art.119 TUB, prevale su quello del facere.
Quanto alla doglianza relativa alla genericità della richiesta di consegna avanzata dal , lo stesso la CP_2 riteneva infondata in quanto, a suo parere, non trovando applicazione, nella richiesta ex art. 119 co.4
TUB, i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di ordine di esibizione dei documenti ex art. 210
c.p.c., non può negarsi il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione richiesta per la sua natura meramente esplorativa, ribadendo che il diritto del cliente ad avere copia della documentazione ex art. 119 co.4 TUB ha natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configura come situazione giuridica “finale”, a carattere non strumentale.
Evidenziava sul punto altresì che comunque in sede di costituzione la banca aveva depositato la documentazione richiesta, così smentendo la paventata impossibilità per genericità della richiesta stessa.
Sul mancato rispetto del termine di 90gg dalla richiesta di documentazione prima dell'instaurazione del giudizio monitorio, parte opposta deduceva che la ricostruzione fattuale fatta dalla banca era errata in
3 quanto la missiva pec del 03.12.2021 ( dal quale la banca farebbe decorrere i 90g) avrebbe ad oggetto una diversa richiesta inerente il conto corrente n.CC8500757469 della ditta individuale Antiquariato UM
SE e non il c\c n. CC8500755446 intestato all'odierno opposto ed oggetto del decreto ingiuntivo.
Evidenziava in merito di aver utilizzato la medesima procura per le due diverse e separate istanze e di aver avuto il diniego solo in riferimento al c\c n.CC8500755446 (oggetto del presente giudizio) perchè
“la firma apposta nella lettera di conferimento dell'incarico non risulta conforme a quanto presente nei nostri sistemi informatici” e la richiesta delle spese per il rilascio della documentazione richiesta invece per il C\C n.
n.CC8500757469 della ditta individuale Antiquariato UM SE.
Concludeva per l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, con concessione della provvisoria esecuzione dello stesso ex art 648 c.p.c.
Nel corso del giudizio, verificata la ritualità delle costituzioni, rigettata la richiesta ex art 648 c.p.c., concessi i termini ex art 183 comma VI c.p.c., le parti nei reciproci atti davano conto che nel corso del giudizio la documentazione richiesta con il ricorso monitorio veniva deposita e messa a disposizione dalla opponente ed il giudice alla udienza del 13.05.2025 riservava la causa in decisione con i termini di legge ex art 190 c.p.c. invitando le parti a prendere posizione sulla rilevata cessazione della materia del contendere.
Ebbene, in punto di diritto, la cessazione della materia del contendere è una forma di definizione del processo, di elaborazione giurisprudenziale, conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, di cui le parti si danno reciproco atto, che fa venir meno la ragion d'essere della lite stessa.
Nel caso di specie l'interesse sotteso va rapportato alla domanda monitoria, ovvero alla richiesta di consegna della documentazione ivi indicata, e pertanto la circostanza che la sia pure solo nel corso Pt_1 del giudizio, abbia depositato quanto ingiunto e l'opposto ne riscontri la completezza determina la cessazione della materia del contendere.
Deve essere dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere, tuttavia, in mancanza di accordo delle parti la causa va esaminata nel merito ai soli fini della soccombenza virtuale.
Passando al merito, l'opposizione è virtualmente infondata per le ragioni che seguono.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inutilizzabilità dello strumento del procedimento per ingiunzione per la consegna della documentazione bancaria quale obbligo di fare e non di dare, in quanto la natura del diritto ad avere le copie della documentazione bancaria ex art. 119 TUB, per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, è quella di un autonomo diritto sostanziale avente fondamento negli obblighi di buona fede in executivis, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, con la conseguenza che tra gli strumenti processuali attivabili per la tutela di un diritto rientra anche il procedimento per decreto ingiuntivo.
4 L'oggetto della domanda monitoria fondata sul disposto di cui all'art. 119 TUB è costituito dal diritto di ottenere la consegna documentale, diritto che si connota nei termini non di un facere bensì di un dare, anche laddove la banca per poter consegnare la documentazione deve attivarsi ponendo in essere un facere (es. fotocopiando i documenti o stampandoli o trasferendoli su supporto informatico), avendo esso carattere meramente secondario, strumentale ed eventuale.
In tal senso si è espressa, da ultimo, la Corte di cassazione che con ord. n. 8173/2025 ha ribadito il principio di diritto secondo cui “il diritto alla consegna di copia della documentazione regolato dall'art. 119 TUB, in quanto diritto sostanziale tutelabile in via pienamente autonoma in sede giurisdizionale, può essere esercitato anche mediante lo strumento processuale del ricorso per decreto ingiuntivo, avendo lo stesso ad oggetto la consegna di copia della documentazione, indipendentemente dalle modalità che si rendano necessarie per la realizzazione di tale copia”.
Egualmente infondata è l'eccezione articolata dalla parte opponente circa la genericità della richiesta di consegna avanzata dal nel ricorso monitorio per avere egli utilizzato la locuzione “tutta la CP_2 documentazione relativa al conto corrente bancario n. CC8500755446” omettendo ogni specificazione temporale, determinando ciò l'impossibilità oggettiva di adempiere ad un tale ordine.
Invero dalla disamina del ricorso monitorio emerge chiaramente che, sebbene il abbia utilizzato la CP_2 locuzione contestata, riferendola in maniera generica ad ogni tipo di rapporto contrattuale intercorrente con la Banca opponente, la specificità della richiesta era facilmente desumibile dall'avere ancorato la stessa al rapporto contrattuale n. CC8500755446 specificatamente indicato, onde anche la successiva elencazione dei documenti di cui si chiedeva intimarsi la consegna deve ritenersi riferita a quello specifico rapporto contrattuale indicato in premessa.
Pertanto, può ritenersi sufficientemente specificata la documentazione richiesta ovvero il contratto, gli estratti conto e quietanze di pagamento nonché l'arco temporale della stessa (2020-2021).
A ciò si aggiunga che la dedotta impossibilità conseguente alla asserita genericità della richiesta è disattesa dal deposito della documentazione nel corso del presente giudizio.
Pretestuosa è poi l'eccezione di impossibilità di consegnare la documentazione ante 2006 atteso che nel caso di specie il contratto di apertura di conto corrente risulta sottoscritto in data 6.07.2018.
Quanto all'eccezione di inosservanza del termine di 90 giorni di cui all'art 119 TUB occorre rilevare che la predetta al comma 4 dispone che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”
La norma contempera le contrapposte esigenze, quella del cliente ad ottenere la documentazione richiesta non oltre novanta giorni dall'istanza e quella della banca di avere un congruo termine a sua disposizione per reperire la documentazione richiesta con il limite dei novanta giorni, scaduti i quali la mancata consegna è contraria buona fede e non più tollerabile.
5 Ebbene nel caso di specie è vero che dalla prima richiesta formulata dal datata 11.11.2021 ( CP_2 successivamente reiterata in data 30.11.2022) alla data di deposito del ricorso monitorio - 17.01.2022- il suddetto termine non era ancora decorso, ciò non di meno la banca con due diverse comunicazioni del
15.11.2021 e del 02.12.2025 ha denegato la richiesta assumendo che la firma apposta nella lettera di conferimento dell'incarico non risultava conforme a quanto presente nei suoi sistemi informatici.
Ci si trova in sostanza in presenza di due atti aventi valore formale di rifiuto dell'istanza di consegna dei documenti (tra l'altro sulla base di una motivazione pretestuosa e in quanto il nostro ordinamento riconosce ex art. 83 co. 3 c.p.c. all'avvocato il potere di certificare l'autenticità della firma nella procura alle liti a margine o in calce all'atto cui si riferisce) e non di fronte ad una ipotesi di mero silenzio ovvero ad una richiesta di integrazione della domanda, rispetto alle quali la mancata attesa dello spirare del termine ultimo di 90 giorni connota il comportamento dell'opposto come contrario a buona fede.
A ciò si aggiunga che l'opposto solo dopo il decorso di 60 gg dal rigetto ella prima richiesta e dopo 30 gg. dal rigetto della seconda richiesta con analoga motivazione ha agito in via monitoria onde il congruo termine di cui al 4 comma 119 Tub può ritenersi rispetto.
Priva di pregio è poi il riferimento alla istanza ex art. 119 Tub del 03.12.2021 la quale non ha ad oggetto la richiesta di rilascio della documentazione afferente il c\c n. CC8500755446 di cui al presente giudizio, ma altro rapporto bancario il c\c n. CC8500747569 intestato alla ditta individuale Antiquariato UM
SE.
Anche tale motivo di opposizione deve essere disatteso.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza e al valore della causa, indeterminabile di complessità bassa, con applicazione dei valori medi, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t. alla refusione delle spese Parte_1 di lite che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15% in favore di con attribuzione all'avv. Nicola Montella in qualità CP_2 di procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli, lì 16.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
6