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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/05/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 1704/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
08/02/2025
DA nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara FRACCAROLI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
, nato a [...] il [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro AVANZI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
, celebrato il 06/11/2010 e trascritto nel Registro degli atti di Parte_2
matrimonio del Comune di Castelnuovo del Garda (VR) (atto n. 22 - parte I -
1 anno 2011), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) La casa coniugale sita in Verona, via Stanga, n. 27, sarà assegnata con tutti gli arredi e corredi a che continuerà ad abitarla unitamente ai Parte_1 figli minori.
3) I figli minori saranno affidati in via esclusiva a presso la quale Parte_1 avranno la residenza;
pertanto, la responsabilità genitoriale sarà esercitata in via esclusiva da sia per le questioni di ordinaria Parte_1 amministrazione sia per le questioni di straordinaria amministrazione. Pt_1
i impegna ad esercitare la responsabilità genitoriale, tenendo conto
[...] dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni dei figli e a favorire le visite con il padre. , ad ogni modo, si impegna a Parte_2 comunicare a i luoghi di trasferta per lavoro a mezzo mail o Parte_1 via SMS e ad essere prontamente reperibile al telefono in caso di necessità.
4) In relazione alla peculiarità dell'attività lavorativa svolta dal padre e della temporanea assenza di un'abitazione idonea ad ospitare i minori e fino al reperimento della stessa, i minori vedranno il padre nei giorni in cui lo stesso si trova a Verona, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici degli stessi.
5) Dal punto di vista economico, attese le attuali esigenze dei figli, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, corrisponderà a Parte_2
a somma mensile di euro 1.000,00 (euro 500,00 per ciascun Parte_1 figlio) da corrispondersi entro il giorno 28 di ogni mese, mediante bonifico continuativo sul conto corrente intestato a somma da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal mese di gennaio
2026.
6) e si ripartiranno al 50% le spese Parte_2 Parte_1 straordinarie, così come previste nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Verona; tali spese dovranno essere comunicate e, previa esibizione della pezza giustificativa, dovranno essere rimborsate al genitore anticipatario entro il mese successivo a quello di esibizione della relativa documentazione comprovante il pagamento. In ragione dell'affidamento esclusivo dei figli in capo a si precisa che quest'ultima avrà l'onere di informare Parte_1
2 preventivamente in merito alle spese straordinarie da Parte_2 sostenere, ma non avrà l'obbligo di concertare con lui tali spese;
quindi, non sarà necessario il preventivo accordo per spese sino ad un massimo di €
400,00. Per le spese straordinarie che necessitano di un preventivo accordo e superiori ad € 400,00 sarà necessario il preventivo accordo di entrambi i genitori. Si riporta di seguito l'elenco delle spese straordinarie come previste dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Verona:
I) Spese mediche (da documentare) che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco.
II) Spese mediche (da documentare) che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici.
III) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico.
IV) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private.
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
spese per attività sportive e pertinenti
3 ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II), IV) e
VI) (spese che richiedono un preventivo accordo), quello dei due che ritenga necessaria o utile la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
7) rinuncia per il futuro, come ha già rinunciato, alla percezione Parte_2 dell'Assegno Unico Universale, che verrà interamente percepito da Pt_1 con obbligo di consegna del modello ISEE da rinnovarsi ogni anno.
[...]
8) corrisponderà mensilmente entro il giorno 28 di ogni mese Parte_2
a un assegno di divorzio di € 500,00, da rivalutarsi Parte_1 annualmente in base agli indici ISTAT a partire dal mese di gennaio 2026.
9) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto dei minori.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge
n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data di deposito del ricorso.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
4 I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 13/05/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
5
N. 1704/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
08/02/2025
DA nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara FRACCAROLI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
, nato a [...] il [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro AVANZI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
, celebrato il 06/11/2010 e trascritto nel Registro degli atti di Parte_2
matrimonio del Comune di Castelnuovo del Garda (VR) (atto n. 22 - parte I -
1 anno 2011), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) La casa coniugale sita in Verona, via Stanga, n. 27, sarà assegnata con tutti gli arredi e corredi a che continuerà ad abitarla unitamente ai Parte_1 figli minori.
3) I figli minori saranno affidati in via esclusiva a presso la quale Parte_1 avranno la residenza;
pertanto, la responsabilità genitoriale sarà esercitata in via esclusiva da sia per le questioni di ordinaria Parte_1 amministrazione sia per le questioni di straordinaria amministrazione. Pt_1
i impegna ad esercitare la responsabilità genitoriale, tenendo conto
[...] dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni dei figli e a favorire le visite con il padre. , ad ogni modo, si impegna a Parte_2 comunicare a i luoghi di trasferta per lavoro a mezzo mail o Parte_1 via SMS e ad essere prontamente reperibile al telefono in caso di necessità.
4) In relazione alla peculiarità dell'attività lavorativa svolta dal padre e della temporanea assenza di un'abitazione idonea ad ospitare i minori e fino al reperimento della stessa, i minori vedranno il padre nei giorni in cui lo stesso si trova a Verona, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici degli stessi.
5) Dal punto di vista economico, attese le attuali esigenze dei figli, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, corrisponderà a Parte_2
a somma mensile di euro 1.000,00 (euro 500,00 per ciascun Parte_1 figlio) da corrispondersi entro il giorno 28 di ogni mese, mediante bonifico continuativo sul conto corrente intestato a somma da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal mese di gennaio
2026.
6) e si ripartiranno al 50% le spese Parte_2 Parte_1 straordinarie, così come previste nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Verona; tali spese dovranno essere comunicate e, previa esibizione della pezza giustificativa, dovranno essere rimborsate al genitore anticipatario entro il mese successivo a quello di esibizione della relativa documentazione comprovante il pagamento. In ragione dell'affidamento esclusivo dei figli in capo a si precisa che quest'ultima avrà l'onere di informare Parte_1
2 preventivamente in merito alle spese straordinarie da Parte_2 sostenere, ma non avrà l'obbligo di concertare con lui tali spese;
quindi, non sarà necessario il preventivo accordo per spese sino ad un massimo di €
400,00. Per le spese straordinarie che necessitano di un preventivo accordo e superiori ad € 400,00 sarà necessario il preventivo accordo di entrambi i genitori. Si riporta di seguito l'elenco delle spese straordinarie come previste dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Verona:
I) Spese mediche (da documentare) che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco.
II) Spese mediche (da documentare) che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici.
III) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico.
IV) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private.
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
spese per attività sportive e pertinenti
3 ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II), IV) e
VI) (spese che richiedono un preventivo accordo), quello dei due che ritenga necessaria o utile la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
7) rinuncia per il futuro, come ha già rinunciato, alla percezione Parte_2 dell'Assegno Unico Universale, che verrà interamente percepito da Pt_1 con obbligo di consegna del modello ISEE da rinnovarsi ogni anno.
[...]
8) corrisponderà mensilmente entro il giorno 28 di ogni mese Parte_2
a un assegno di divorzio di € 500,00, da rivalutarsi Parte_1 annualmente in base agli indici ISTAT a partire dal mese di gennaio 2026.
9) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto dei minori.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge
n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data di deposito del ricorso.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
4 I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 13/05/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
5