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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 327/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2409/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3116/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
5 e pubblicata il 25/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303D901599 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303D901599 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303D901599 IRAP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2363/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza di primo grado indicata in epigrafe, chiedendone la riforma.
Nel corso del giudizio di secondo grado le parti hanno definito la controversia mediante conciliazione, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992.
L'accordo conciliativo, regolarmente sottoscritto da entrambe le parti e depositato agli atti del giudizio, è stato accompagnato da istanza congiunta volta a ottenere la declaratoria di estinzione del processo e la compensazione delle spese di lite.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti risulta che le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo idoneo a definire integralmente la controversia oggetto del presente giudizio di appello.
La conciliazione, ritualmente perfezionata e comunicata a questa Corte, ha determinato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.Lgs. n. 546/1992, il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto.
Quanto alle spese di giudizio, il Collegio ritiene equo disporne la compensazione integrale, in considerazione della definizione consensuale della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sezione 3, definitivamente pronunziando, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio il 16 dicembre 2025
Il Presidente
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2409/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3116/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
5 e pubblicata il 25/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303D901599 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303D901599 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303D901599 IRAP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2363/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza di primo grado indicata in epigrafe, chiedendone la riforma.
Nel corso del giudizio di secondo grado le parti hanno definito la controversia mediante conciliazione, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992.
L'accordo conciliativo, regolarmente sottoscritto da entrambe le parti e depositato agli atti del giudizio, è stato accompagnato da istanza congiunta volta a ottenere la declaratoria di estinzione del processo e la compensazione delle spese di lite.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti risulta che le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo idoneo a definire integralmente la controversia oggetto del presente giudizio di appello.
La conciliazione, ritualmente perfezionata e comunicata a questa Corte, ha determinato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.Lgs. n. 546/1992, il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto.
Quanto alle spese di giudizio, il Collegio ritiene equo disporne la compensazione integrale, in considerazione della definizione consensuale della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sezione 3, definitivamente pronunziando, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio il 16 dicembre 2025
Il Presidente