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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 05/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 804/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domicilia- Parte_1 to presso l'Avv. NASO DOMENICO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
Ricorrente
Nei confronti di
– sede in Roma- in persona del Ministro pro tempo- Controparte_1 re, rappresentato e difeso ex art 417 bis comma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa – Uf- CP_2 ficio provinciale di domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massimo Controparte_3
D'Azeglio
Resistente
OGGETTO: pubblico impiego
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente allega di essere stato assunto come docente a tempo determinato per gli aa.ss dal 2019/20 al 2022/23 senza interruzione e quindi per un totale di 4 anni scolastici e di aver quindi maturato per ciascuna annualità indicata un numero di giorni di ferie superiore ri- spetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite con il calendario scolastico regionale, pari a gg_55,63 _) ; chiede quindi la condanna del convenuto al pagamento della CP_1
complessiva somma di euro 3371,33 a titolo di indennità per ferie non godute secondo i conteggi di cui a ricorso.
Richiamava a sostegno della domanda la normativa statale in vigore ( DL 95/2012- art 5 comma 8; L. 228/2012 art 1 comma 54) nonché le direttive comunitarie ( 2003/88/CE) e l'orientamento della Corte di Giustizia Europea sul carattere fondamentale del diritto incon-
1 dizionato alle ferie o alla indennità sostitutiva nel caso in cui non siano state godute ( senten- za C.G.UE n° 18.1.24 nella causa C-218/22).
Sottolineava che la P.A. non la aveva mai invitata a fruire delle ferie, né reso edotto delle conseguenze della mancata fruizione.
Il , regolarmente costituitosi, in via pregiudiziale, eccepiva Controparte_4
l'esistenza di un precedente giudicato (ne bis in idem) per aver il medesimo ricorrente ha presentato un precedente ricorso (Tribunale di Cuneo – Sezione Lavoro R.G. 644/2024), con il patrocinio del medesimo Studio Legale, ottenendo una pronuncia di accoglimento della stessa domanda proposta nel presente ricorso (sentenza n. 16/2025 del 14.1.2025), con inammissibilità del ricorso che dà origine al presente giudizio.
La eccezione del convenuto è fondata
Invero il depositò precedente ricorso per la stessa causa petendi e con lo stesso Parte_1
petitum nei confronti del accolto con sentenza 16/2025 dal Tribunale CP_5
Il ricorso è pertanto inammissibile.
Le spese vanno poste a carico del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Dichiara il ricorso inammissibile e, per l'effetto, condanna il ricorrente a pagare in favore del le spese processuali, che così si liquidano in euro 1000,00 per ono- Controparte_4 rari e compensi oltre accessori di legge.
Sentenza resa a seguito di discussione in forma scritta ex art 127 ter cpc e depositata in da- ta 5.3.25 in Cuneo
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Natalia Fiorello
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domicilia- Parte_1 to presso l'Avv. NASO DOMENICO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
Ricorrente
Nei confronti di
– sede in Roma- in persona del Ministro pro tempo- Controparte_1 re, rappresentato e difeso ex art 417 bis comma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa – Uf- CP_2 ficio provinciale di domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massimo Controparte_3
D'Azeglio
Resistente
OGGETTO: pubblico impiego
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente allega di essere stato assunto come docente a tempo determinato per gli aa.ss dal 2019/20 al 2022/23 senza interruzione e quindi per un totale di 4 anni scolastici e di aver quindi maturato per ciascuna annualità indicata un numero di giorni di ferie superiore ri- spetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite con il calendario scolastico regionale, pari a gg_55,63 _) ; chiede quindi la condanna del convenuto al pagamento della CP_1
complessiva somma di euro 3371,33 a titolo di indennità per ferie non godute secondo i conteggi di cui a ricorso.
Richiamava a sostegno della domanda la normativa statale in vigore ( DL 95/2012- art 5 comma 8; L. 228/2012 art 1 comma 54) nonché le direttive comunitarie ( 2003/88/CE) e l'orientamento della Corte di Giustizia Europea sul carattere fondamentale del diritto incon-
1 dizionato alle ferie o alla indennità sostitutiva nel caso in cui non siano state godute ( senten- za C.G.UE n° 18.1.24 nella causa C-218/22).
Sottolineava che la P.A. non la aveva mai invitata a fruire delle ferie, né reso edotto delle conseguenze della mancata fruizione.
Il , regolarmente costituitosi, in via pregiudiziale, eccepiva Controparte_4
l'esistenza di un precedente giudicato (ne bis in idem) per aver il medesimo ricorrente ha presentato un precedente ricorso (Tribunale di Cuneo – Sezione Lavoro R.G. 644/2024), con il patrocinio del medesimo Studio Legale, ottenendo una pronuncia di accoglimento della stessa domanda proposta nel presente ricorso (sentenza n. 16/2025 del 14.1.2025), con inammissibilità del ricorso che dà origine al presente giudizio.
La eccezione del convenuto è fondata
Invero il depositò precedente ricorso per la stessa causa petendi e con lo stesso Parte_1
petitum nei confronti del accolto con sentenza 16/2025 dal Tribunale CP_5
Il ricorso è pertanto inammissibile.
Le spese vanno poste a carico del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Dichiara il ricorso inammissibile e, per l'effetto, condanna il ricorrente a pagare in favore del le spese processuali, che così si liquidano in euro 1000,00 per ono- Controparte_4 rari e compensi oltre accessori di legge.
Sentenza resa a seguito di discussione in forma scritta ex art 127 ter cpc e depositata in da- ta 5.3.25 in Cuneo
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Natalia Fiorello
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