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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/11/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1438/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De AT, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1438/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. M. Magnaneschi
CP_1
rappresentato dagli avv. F. Flori, Si Mazzaferri e S. Mariotti
OGGETTO: Indennità di accompagnamento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La sussistenza del requisito sanitario era già stata motivatamente esclusa, previa visita dell'interessato, sia dal CTU dr nominato nella fase preventiva che Per_1
(anche con riferimento alla situazione attuale) dal CTU dr.ssa Per_2
2. Quest'ultima infatti, all'esito di relazione completa, esauriente e correttamente impostata, alla quale si fa qui integrale rinvio per ogni maggior dettaglio
2.1. ha verificato che la ricorrente «versa in condizioni generali sufficientemente autonome, al momento della visita, da non essere meritevole del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento», in base al «quadro morboso di cui è portatrice, recentemente rivalutato con visita geriatrica del dicembre 2024», pur
«naturalmente portato ad un'evoluzione peggiorativa». pagina 1 di 3 2.2. ha specificato che « dovendo tenere conto sostanzialmente del documento geriatrico del 2024 (ovvero dopo la visita del Dott. emergerebbe nero Per_1
su bianco che “MMSE: 26/30, dopo correzione per scolarità (licenza media)
25,4/30. ADL: ⅚ (necessità di assistenza per fare il bagno); IADL ⅜ (conservata soltanto la capacità di gestire il denaro, i farmaci e il telefono). GDS: 13”. In altri termini, le ADL sono registrate pari a 5/6 (per valutare l'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni); le IADL registrate pari a 3/8 (attività strumentali della vita quotidiana); il valore MMSE pari a 25/30 (per la valutazione del quadro cognitivo)» evidenziando che «i valori sopra riportati delle principali competenze utili a dare un giudizio di adeguatezza del quadro morboso relativamente alle richieste del Legislatore, non fanno propendere né per una necessità di assistenza continuativa per gli atti della vita quotidiana né per una incapacità alla deambulazione. Non si può infatti prescindere dalla summenzionata valutazione specialistica geriatrica, parte del Giudizio attuale, nella definizione dello stato di salute attuale della perizianda».
3. Parte ricorrente, nel termine appositamente assegnato con ordinanza 16/2/25, non ha formulato osservazioni alla bozza della relazione, le cui valutazioni medicolegali debbono pertanto ritenersi accettate;
peraltro, nemmeno nelle note attoree del
17/10/25 si riscontrano specifiche contestazioni, in presenza di un mero richiamo alla documentazione precedentemente depositata ed analizzata dal Consulente.
4. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo;
disciplina delle spese in considerazione della soccombenza e dell'attuale formulazione dell'art.152 delle norme di attuazione del cpc e della dichiarazione sostitutiva in atti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
pagina 2 di 3 RESPINGE il ricorso
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
PONE le spese di CTU a definitivo carico dell CP_1
Ancona, 23/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De AT
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De AT, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1438/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. M. Magnaneschi
CP_1
rappresentato dagli avv. F. Flori, Si Mazzaferri e S. Mariotti
OGGETTO: Indennità di accompagnamento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La sussistenza del requisito sanitario era già stata motivatamente esclusa, previa visita dell'interessato, sia dal CTU dr nominato nella fase preventiva che Per_1
(anche con riferimento alla situazione attuale) dal CTU dr.ssa Per_2
2. Quest'ultima infatti, all'esito di relazione completa, esauriente e correttamente impostata, alla quale si fa qui integrale rinvio per ogni maggior dettaglio
2.1. ha verificato che la ricorrente «versa in condizioni generali sufficientemente autonome, al momento della visita, da non essere meritevole del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento», in base al «quadro morboso di cui è portatrice, recentemente rivalutato con visita geriatrica del dicembre 2024», pur
«naturalmente portato ad un'evoluzione peggiorativa». pagina 1 di 3 2.2. ha specificato che « dovendo tenere conto sostanzialmente del documento geriatrico del 2024 (ovvero dopo la visita del Dott. emergerebbe nero Per_1
su bianco che “MMSE: 26/30, dopo correzione per scolarità (licenza media)
25,4/30. ADL: ⅚ (necessità di assistenza per fare il bagno); IADL ⅜ (conservata soltanto la capacità di gestire il denaro, i farmaci e il telefono). GDS: 13”. In altri termini, le ADL sono registrate pari a 5/6 (per valutare l'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni); le IADL registrate pari a 3/8 (attività strumentali della vita quotidiana); il valore MMSE pari a 25/30 (per la valutazione del quadro cognitivo)» evidenziando che «i valori sopra riportati delle principali competenze utili a dare un giudizio di adeguatezza del quadro morboso relativamente alle richieste del Legislatore, non fanno propendere né per una necessità di assistenza continuativa per gli atti della vita quotidiana né per una incapacità alla deambulazione. Non si può infatti prescindere dalla summenzionata valutazione specialistica geriatrica, parte del Giudizio attuale, nella definizione dello stato di salute attuale della perizianda».
3. Parte ricorrente, nel termine appositamente assegnato con ordinanza 16/2/25, non ha formulato osservazioni alla bozza della relazione, le cui valutazioni medicolegali debbono pertanto ritenersi accettate;
peraltro, nemmeno nelle note attoree del
17/10/25 si riscontrano specifiche contestazioni, in presenza di un mero richiamo alla documentazione precedentemente depositata ed analizzata dal Consulente.
4. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo;
disciplina delle spese in considerazione della soccombenza e dell'attuale formulazione dell'art.152 delle norme di attuazione del cpc e della dichiarazione sostitutiva in atti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
pagina 2 di 3 RESPINGE il ricorso
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
PONE le spese di CTU a definitivo carico dell CP_1
Ancona, 23/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De AT
pagina 3 di 3