Art. 18.
In deroga all' art. 1 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307 , gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori che hanno conseguito la nomina alle cariche speciali sono collocati a riposo al compimento del 58° anno di eta'.
In deroga all' art. 1 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307 , gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori che hanno conseguito la nomina alle cariche speciali sono collocati a riposo al compimento del 58° anno di eta'.